Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 05/01/2004 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato. |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il 6 gennaio 2004. |
§ 1.6.N69 – Regolamento 5 gennaio 2004, n. 3.
Regolamento (CE) n. 3/2004 della Commissione recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli.
(G.U.U.E. 6 gennaio 2004, n. L 2).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.
(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Il presente regolamento entra in vigore il 6 gennaio 2004.
ALLEGATO
(Omissis)