Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 01/07/2003 |
Numero: | 1176 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.1.420 - Regolamento 1 luglio 2003, n. 1176.
Regolamento (CE) n. 1176/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva
(G.U.U.E. 2 luglio 2003, n. L 164).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 12, paragrafo 2, del
(2) Conformemente all'articolo 5, lettera c), del
(3) Dato che attualmente non esistono metodi obiettivi di verifica di talune caratteristiche organolettiche che valorizzano gli oli d'oliva vergini, relative al sapore, all'aroma o al colore, tali attributi non possono essere menzionati sulle etichette. Inoltre, gli attributi organolettici positivi attualmente stabiliti all'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91 non consentono di definire in modo esauriente l'ampia diversità varietale e gustativa degli oli d'oliva vergini.
(4) Dato che le ricerche su nuovi metodi di valutazione organolettica che consentano di ampliare la gamma degli attributi positivi degli oli d'oliva vergini sono ancora in corso, e al fine di concedere agli organismi incaricati di elaborare un nuovo metodo più esauriente un periodo di tempo sufficiente per l'applicazione di tali metodi, occorre rinviare di un anno la data di applicazione dell'articolo 5, lettera c), del
(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All'articolo 12 del
«2. Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2002. Gli articoli 2 e 3, l'articolo 5, lettere a), b) e d), e l'articolo 6 si applicano a decorrere dal 1° novembre 2003. L'articolo 5, lettera c), si applica a decorrere dal 1° novembre 2004.
L'articolo 11 si applica a decorrere dal 1° luglio 2002.
Tuttavia, i prodotti legalmente fabbricati ed etichettati nella Comunità o legalmente importati nella Comunità e immessi in libera pratica prima del 1° novembre 2003 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.»
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.