§ 1.1.129 - Regolamento 6 maggio 2002, n. 796.
Regolamento (CE) n. 796/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:06/05/2002
Numero:796


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CEE) n. 2568/91 è modificato come segue:
Art. 2.      La nota complementare 2 del capitolo 15 della nomenclatura combinata riportata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificata come segue:
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.1.129 - Regolamento 6 maggio 2002, n. 796.

Regolamento (CE) n. 796/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti e le note complementari di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

(G.U.C.E. 15 maggio 2002, n. L 128).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001, in particolare l'articolo 35,

     visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 578/2002 della Commissione (4), in particolare l'articolo 9,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2042/2001, ha definito le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché i relativi metodi di valutazione di tali caratteristiche. A partire dal 1° novembre 2001, la definizione della categoria dell'olio di sansa di oliva greggio, di cui al punto 4 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE stabilisce che taluni oli di oliva ottenuti a partire dalla sansa di oliva corrispondono, fatta eccezione per determinate caratteristiche, agli oli di oliva lampanti.

     (2) Al fine di distinguere gli oli ottenuti per centrifugazione della sansa di oliva e gli oli di oliva lampanti, e in assenza di un parametro analitico, è opportuno fissare dei valori limite relativi alla composizione in cere, in eritrodiolo e uvaolo o in alcoli alifatici totali, per differenziare tra loro tali oli, indipendentemente dal metodo di ottenimento. A tal fine è opportuno definire un metodo per la determinazione del tenore in alcoli alifatici totali.

     (3) Questi nuovi limiti impongono di modificare la nota complementare 2 del capitolo 15 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. In questa occasione è opportuno sopprimere l'articolo 5 e l'allegato XIV del regolamento (CEE) n. 2568/91 oltre ad alcuni errori contenuti nel testo dello stesso regolamento.

     (4) Al fine di armonizzare le procedure di preparazione degli esteri metilici degli acidi grassi destinati all'analisi della composizione in acidi grassi degli oli, l'evoluzione tecnica dei metodi di analisi permette, in funzione dell'acidità libera degli oli, di ridurre a due il numero dei metodi indicati nell'allegato X. B attualmente in vigore.

     (5) In base alle esperienze maturate, il Consiglio oleicolo internazionale ha elaborato un nuovo metodo per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini. Questo metodo si è rivelato più attendibile e semplice di quello attualmente previsto dall'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91. È opportuno quindi sostituire il metodo previsto all'allegato XII con il nuovo metodo per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini.

     (6) Ai fini dell'applicazione del nuovo metodo di valutazione organolettica è necessario prevedere una procedura di arbitrato in caso di contrasto tra la categoria dichiarata e quella attribuita dal panel riconosciuto che esegue la valutazione.

     (7) Al fine di garantire le condizioni per la realizzazione delle analisi e data la dispersione geografica di certe regioni, è necessario fissare termini differenti per l'invio dei campioni al laboratorio dopo il loro prelievo, tenendo conto delle condizioni climatiche di ciascuna stagione. Per quanto riguarda la classificazione degli oli è opportuno precisare che i risultati delle analisi sono confrontati con i limiti fissati dal regolamento (CEE) n. 2568/91, che tengono già conto dei margini di ripetibilità e di riproducibilità dei metodi di analisi utilizzati.

     (8) Per consentire un periodo di adeguamento alle nuove norme e la predisposizione degli strumenti necessari per la loro applicazione, nonché evitare turbative nelle transazioni commerciali, è opportuno rinviare l'applicabilità delle modifiche previste dal presente regolamento fino al 1° settembre 2002 e prevedere un'eccezione per gli oli d'oliva e gli oli di sansa d'oliva condizionati per il commercio al dettaglio anteriormente a tale data.

     (9) Le misure che rientrano nelle loro rispettive competenze previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi e del comitato del codice doganale,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 2568/91 è modificato come segue:

     1) all'articolo 2, paragrafo 1:

     a) il terzo trattino è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     b) è aggiunto il trattino seguente:

     (Omissis).

     2) all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3) all'articolo 2, il secondo comma del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     4) all'articolo 2, è aggiunto il seguente paragrafo 5:

     (Omissis).

     5) gli articoli 3 e 3 bis sono soppressi;

     6) l'articolo 3 ter diventa articolo 3;

     7) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     8) l'articolo 5 è soppresso;

     9) gli allegati sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     La nota complementare 2 del capitolo 15 della nomenclatura combinata riportata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificata come segue:

     1) al punto B I, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

     (Omissis).

     2) al punto B I, la lettera g), punto 4, è sostituita dal testo seguente:

     (Omissis).

     3) al punto B II, la lettera g) è sostituita dal testo seguente:

     (Omissis).

     4) al punto D, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Per gli oli d'oliva e gli oli di sansa d'oliva condizionati per il commercio al dettaglio si applica a partire dal 1° settembre 2002.

 

 

Allegato

 

     1. Al sommario degli allegati del regolamento (CEE) n. 2568/91:

     a) l'allegato XIV: Note complementari 2, 3 e 4 del capitolo 15 della nomenclatura combinata è soppresso;

     b) è aggiunto il seguente titolo: (Omissis).

     2. L'allegato I è sostituito dalle tabelle e dal testo seguenti:

     3. L'allegato X.B è sostituito dall'allegato seguente:

     (Omissis).

     4. L'allegato XII è sostituito dall'allegato seguente:

     (Omissis).

     5. L'allegato XIV è soppresso.

     6. È aggiunto il seguente allegato XIX.

     (Omissis).