§ 1.6.H57 - Regolamento 23 luglio 2001, n. 1513.
Regolamento (CE) n. 1513/2001 del Consiglio che modifica il regolamento n. 136/66/CEE e il regolamento (CE) n. 1638/98, in ordine alla [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:23/07/2001
Numero:1513


Sommario
Art. 1.      Il regolamento n. 136/66/CEE è modificato come segue:
Art. 2.      Il regolamento (CE) n. 1638/98 è modificato nel modo seguente:
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.H57 - Regolamento 23 luglio 2001, n. 1513.

Regolamento (CE) n. 1513/2001 del Consiglio che modifica il regolamento n. 136/66/CEE e il regolamento (CE) n. 1638/98, in ordine alla proroga del regime di aiuto e alla strategia della qualità dell'olio di oliva.

(G.U.C.E. 26 luglio 2001, n. L 201).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     considerando quanto segue:

     (1) Con il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, sono state adottate misure applicabili alle tre campagne di commercializzazione 1998/99, 1999/2000 e 2000/01. Tale periodo di tre campagne era destinato a permettere alla Commissione di raccogliere e analizzare le informazioni necessarie per l'elaborazione nel corso del 2000 di una proposta di riforma dell'organizzazione comune di tali mercati da presentare al Consiglio. Le misure adottate con il regolamento in questione hanno consentito di apportare alcuni miglioramenti all'organizzazione comune dei mercati, ma le informazioni e l'esperienza acquisite nel corso delle prime due campagne in questione non sono complete né sufficienti per permettere alla Commissione di trarre conclusioni fondate e definitive sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi da applicare a partire dal 1° novembre 2001.

     (2) È necessario valutare i risultati del periodo transitorio previsto nel 1998 dal regolamento (CE) n. 1638/98 e dal regolamento (CE) n. 1639/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 2261/84 che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva. Per conseguire tutti i risultati delle misure attuate a partire dalla campagna di commercializzazione 1998/99 e per raccogliere le informazioni più dettagliate sul settore e svolgere analisi più approfondite, appare necessario prorogare fino al termine della campagna 2003/2004 l'applicazione delle disposizioni attualmente in vigore, in particolare quelle previste dal regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi.

     (3) Il sistema di controllo dell'aiuto concesso ai produttori dipende in larga misura dall'esistenza e dal corretto funzionamento del sistema di informazione geografica (SIG) previsto dal regolamento (CE) n. 1638/98 . Il sistema SIG è uno strumento indispensabile per determinate opzioni da esaminare in futuro ed è quanto meno utile per le altre opzioni. È quindi opportuno disporre fin d'ora che a partire dal 1° novembre 2003 il regime di aiuti riguardi esclusivamente gli oliveti registrati in un SIG di cui sia stato constatato il completamento.

     (4) Dalle tendenze osservate sul mercato dell'olio di oliva emerge la necessità di attuare una strategia concertata volta al miglioramento della qualità del prodotto in senso lato, compreso l'impatto ambientale, corredata tra l'altro di incentivi per promuovere la ristrutturazione del settore ed abbinata ad un adeguamento della classificazione degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva.

     (5) Per il corretto funzionamento del settore è opportuno prevedere un regime volto a incoraggiare le organizzazioni riconosciute di operatori a realizzare programmi di miglioramento e di certificazione della qualità, oltre ad attività volte a migliorare la gestione del settore e del mercato dell'olio di oliva. Per l'adozione delle norme particolareggiate di un tale regime, per la costituzione delle organizzazioni e dei relativi programmi e per la loro valutazione e il riconoscimento da parte degli Stati membri appare necessario un periodo di circa un anno. Per permettere l'attuazione quanto più rapida possibile di attività concrete è opportuno quindi prevedere fin d'ora i fondamenti del regime previsto a partire dal 1° novembre 2002.

     (6) Le denominazioni e le definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva sono talora insoddisfacenti e possono creare confusioni per i consumatori e gli operatori del settore. Tali difficoltà comportano turbative del mercato che è opportuno evitare adottando nuove denominazioni e definizioni e sostituendo a tal fine l'allegato del regolamento n. 136/66/CEE.

     (7) Gli oli di oliva vergini sono oli naturali: per tutelare tale proprietà è opportuno escludere, per tali oli, l'impiego di coadiuvanti di estrazione ad azione chimica o biochimica.

     (8) I progressi compiuti dai produttori e dai frantoi hanno fatto salire il numero degli oli di oliva delle categorie "vergine" e "extra vergine", a scapito degli oli delle categorie "corrente" e "lampante". Per tener conto di tale tendenza del mercato nella classificazione dell'olio di oliva vergine e farne beneficiare i consumatori appare opportuno ridurre l'acidità massima dell'olio di oliva extra vergine e sopprimere la categoria dell'olio d'olio di oliva vergine corrente, inglobandola nella categoria dell'olio di oliva lampante.

     (9) Il nome generico del prodotto "olio di oliva" attualmente è utilizzato per denominare la categoria di olio di cui al punto 3 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE , la quale corrisponde ad un taglio di olio di oliva raffinato e di oli di oliva vergini diversi dall'olio lampante. Questa sovrapposizione può creare confusioni tali da indurre in errore i consumatori poco informati e creare anche turbative sul mercato. Di conseguenza è opportuno definire il taglio in maniera precisa, senza comunque sminuire il valore di tale categoria le cui qualità peculiari sono apprezzate da una parte consistente del mercato.

(10) Poiché i progressi compiuti dall'industria della raffinazione lo permettono, è opportuno adattare la definizione degli oli di oliva raffinati riducendone l'acidità massima.

     (11) È necessario includere nella definizione di olio di sansa di oliva greggio gli oli ottenuti con mezzi meccanici e gli oli che corrispondono, ad eccezione di determinate caratteristiche, all'olio di oliva lampante, il quale presenta alcune caratteristiche tipiche dell'olio di sansa di oliva greggio.

     (12) Per permettere l'adeguamento del settore occorre prevedere un periodo transitorio di due anni prima di rendere obbligatoria, in linea di massima, l'applicazione delle nuove denominazioni e definizioni.

     (13) Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento n. 136/66/CEE devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il regolamento n. 136/66/CEE è modificato come segue:

     1) All'articolo 4, paragrafo 2, i termini "le campagne di commercializzazione 1998/99, 1999/2000 e 2000/01" sono sostituiti dai termini (Omissis).

     2) All'articolo 5:

     a) al paragrafo 2, i termini "le campagne di commercializzazione 1998/99, 1999/2000 e 2000/01" sono sostituiti dai termini (Omissis);

     b) al paragrafo 9, primo comma, i termini "volte a migliorare la qualità della produzione oleicola" sono sostituiti dai termini (Omissis);

     c) al paragrafo 9, secondo comma,

     i) i termini "le campagne di commercializzazione 1998/99, 1999/2000 e 2000/01" sono sostituiti dai termini (Omissis);

     ii) i termini "produttori di olio d'oliva" dai termini (Omissis).

     3) All'articolo 20 quinquies, paragrafo 1, secondo comma, i termini "le campagne di commercializzazione 1998/99, 1999/2000 e 2000/01" sono sostituiti dai termini (Omissis).

     4) L'articolo 37 è soppresso.

     5) Il testo dell'articolo 38 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     6) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il regolamento (CE) n. 1638/98 è modificato nel modo seguente:

     1) All'articolo 2:

     a) al paragrafo 1, primo comma, i termini "campagne 1998/99, 1999/2000 e 2000/2001" sono sostituiti dai termini (Omissis);

     b) al paragrafo 2, secondo comma, i termini "tre campagne 1998/99, 1999/2000 e 2000/2001" sono sostituiti dai termini (Omissis)";

     c) al paragrafo 4, i termini "campagne di commercializzazione 1998/99, 1999/2000 e 2000/01" sono sostituiti dai termini (Omissis).

     2) È inserito il seguente articolo:

     (Omissis).

     3) All'articolo 3, paragrafo 2, i termini "nel 2000" sono sostituiti dai termini (Omissis), e la data del "1° novembre 2001" è sostituita dalla data del (Omissis).

     4) È inserito il seguente articolo:

     (Omissis).

     5) All'articolo 5, primo comma, la data del "1° novembre 2001" è sostituita dalla data del (Omissis).

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2001. Tuttavia, il disposto dell'articolo 1, punto 6, (sostituzione dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE) si applica unicamente a decorrere dal 1° novembre 2003, ad eccezione del punto 4 dell'allegato in questione.

 

 

     ALLEGATO

     (Omissis)