§ 1.1.233 - Regolamento 28 ottobre 2002, n. 1921.
Regolamento (CE) n. 1921/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d'esecuzione delle forniture [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:28/10/2002
Numero:1921


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.1.233 - Regolamento 28 ottobre 2002, n. 1921.

Regolamento (CE) n. 1921/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità.

(G.U.C.E. 29 ottobre 2002, n. L 293).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti della Comunità, modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95, in particolare l'articolo 6,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1098/2001, dispone che il periodo di esecuzione del piano annuale di distribuzione delle derrate alimentari a favore degli indigenti va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. Ai fini di una corretta gestione delle scorte d'intervento, è opportuno prevedere che i prodotti da distribuire in tale ambito devono essere ritirati dalle scorte entro il 31 agosto dell'anno di esecuzione.

     (2) L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3149/92 fissa il valore di contabilizzazione dei prodotti mobilitati. È opportuno correggere tale disposizione per tener conto delle modifiche apportate al regime d'intervento nel quadro dell'organizzazione comune del mercato delle carni bovine.

     (3) Occorre abrogare l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3149/92, che non è più applicabile in quanto i costi di trasporto in questione sono rimborsati sulla base delle spese sostenute.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 3149/92 è modificato come segue:

     1) all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il secondo comma seguente:

     (Omissis);

     2) il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3) l'articolo 8 è abrogato.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2002.