§ 1.1.25 - Regolamento 10 dicembre 1987, n. 3730.
Regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:10/12/1987
Numero:3730


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. Gli organismi di cui all'articolo 1 sono designati dallo Stato membro interessato.
Art. 3. I prodotti di cui all'articolo 1 sono consegnati gratuitamente agli organismi designati. Il loro valore contabile è pari al prezzo d'intervento, a cui si applicano eventualmente dei coefficienti per [...]
Art. 4.      Fatte salve le modalità di applicazione di cui all'articolo 6, le spese conseguenti alle operazioni effettuate a norma del presente regolamento sono considerate spese di regolarizzazione dei [...]
Art. 5.      La Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sul funzionamento dell'azione non appena essa dispone di informazioni sul primo biennio di applicazione.
Art. 6.      Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista nell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 nonché nelle disposizioni corrispondenti degli [...]
Art. 7.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.1.25 - Regolamento 10 dicembre 1987, n. 3730.

Regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità.

(G.U.C.E. 15 dicembre 1987, n. L 352).

 

Art. 1. [1]

     Sono prese disposizioni per mettere i prodotti in giacenza all'intervento a disposizione di taluni organismi per consentire di distribuirle alle persone più indigenti nella Comunità. Tali persone ricevono le derrate gratuitamente o ad un prezzo che non potrà essere in nessun caso superiore ad un livello giustificato dalle spese sostenute dagli organismi per realizzare l'azione. La distribuzione avverrà secondo un piano annuale, elaborato dalla Commissione in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

    In caso di temporanea indisponibilità di un prodotto nelle scorte di intervento nella Comunità, e nella misura necessaria e consentire l'adozione e la realizzazione del piano di cui al comma precedente in uno o più Stati membri nel quadro degli stanziamenti iscritti a tal fine nel bilancio comunitario, il prodotto in questione può essere mobilitato sul mercato comunitario. Il ricorso ad una mobilitazione sul mercato comunitario è possibile anche nei casi in cui la realizzazione del piano rendesse necessario un trasferimento intracomunitario, limitato a piccoli quantitativi, di prodotti in giacenza all'intervento in uno Stato membro diverso da quello a da quelli in cui è richiesto il prodotto.

    Qualora la carne bovina non sia disponibile in scorte di intervento, gli acquisti nel mercato comunitario possono essere effettuati mobilizzando qualsiasi altro prodotto a base di carne.

Le condizioni per la mobilitazione sul mercato comunitario sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 6.

 

     Art. 2.

     1. Gli organismi di cui all'articolo 1 sono designati dallo Stato membro interessato.

     2. Gli Stati membri che decideranno attuare l'azione ne informano ogni anno, in tempo utile, la Commissione.

 

     Art. 3.

I prodotti di cui all'articolo 1 sono consegnati gratuitamente agli organismi designati. Il loro valore contabile è pari al prezzo d'intervento, a cui si applicano eventualmente dei coefficienti per tener conto delle differenze qualitative.

 

     Art. 4.

     Fatte salve le modalità di applicazione di cui all'articolo 6, le spese conseguenti alle operazioni effettuate a norma del presente regolamento sono considerate spese di regolarizzazione dei mercati agricoli ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 729/70. I prodotti forniti conformemente all'articolo 1 del presente regolamento sono pertanto finanziati con gli stanziamenti della corrispondente voce di bilancio del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, all'interno del bilancio delle Comunità europee. Potranno essere prese anche disposizioni affinché il finanziamento contribuisca alla copertura delle spese di trasporto dei prodotti dai centri d'intervento nonché delle spese amministrative sostenute dagli organismi designati per la gestione dell'azione, escluse le spese eventualmente sostenute dal beneficiario nel quadro dell'applicazione dell'articolo 1.

 

     Art. 5.

     La Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sul funzionamento dell'azione non appena essa dispone di informazioni sul primo biennio di applicazione.

 

     Art. 6.

     Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista nell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 nonché nelle disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni dei mercati per i prodotti agricoli.

 

     Art. 7.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


[1] Articolo così modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) 2535/95.