Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 05/06/2001 |
Numero: | 1098 |
Sommario |
Art. 1. All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3149/92, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.1.387 - Regolamento 5 giugno 2001, n. 1098.
Regolamento (CE) n. 1098/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità
(G.U.C.E. 6 giugno 2001, n. L 150)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, modificato da ultimo dal
(2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3149/92, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
"1. Il periodo di esecuzione del piano va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. Tuttavia, la distribuzione agli organismi caritativi può essere effettuata fino al 31 ottobre dell'anno di esecuzione del piano."
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.