§ 1.1.387 - Regolamento 5 giugno 2001, n. 1098.
Regolamento (CE) n. 1098/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d'esecuzione delle forniture di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:05/06/2001
Numero:1098


Sommario
Art. 1.      All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3149/92, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.1.387 - Regolamento 5 giugno 2001, n. 1098.

Regolamento (CE) n. 1098/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità

(G.U.C.E. 6 giugno 2001, n. L 150)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti della Comunità, modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95, in particolare l'articolo 6,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2760/1999, dispone che il periodo di esecuzione del piano annuale di distribuzione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento, va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. In base all'esperienza acquisita e tenuto conto delle particolari esigenze della distribuzione ai beneficiari dell'azione, ossia le persone indigenti, occorre autorizzare il proseguimento della distribuzione agli organismi caritativi fino al 31 ottobre dell'anno di esecuzione dell'azione. Questa proroga consente inoltre di abbreviare la fase intermedia tra l'esecuzione di due piani successivi.

     (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3149/92, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

     "1. Il periodo di esecuzione del piano va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. Tuttavia, la distribuzione agli organismi caritativi può essere effettuata fino al 31 ottobre dell'anno di esecuzione del piano."

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.