Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.4 tariffe doganali comuni |
Data: | 20/03/2002 |
Numero: | 578 |
Sommario |
Art. 1. L'allegato 3 della sezione II, parte terza, dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituito dall'allegato del presente regolamento. |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 14.4.200 - Regolamento 20 marzo 2002, n. 578.
Regolamento (CE) n. 578/2002 della Commissioneche modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
(G.U.C.E. 13 aprile 2002, n. L 97).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, di seguito denominata "la nomenclatura combinata", che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità e di altre politiche comunitarie relative all'importazione o all'esportazione di merci.
(2) Dopo l'entrata in vigore delle modifiche alla nomenclatura che figurano in allegato alla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci accettate conformemente alla raccomandazione del 25 giugno 1999 del consiglio di cooperazione doganale, è stata inserita la nota 8 del capitolo 29 ed il testo della voce 2937 della nomenclatura combinata è stato modificato dal
(3) In relazione alla nuova nota 8 del capitolo 29 ed al nuovo testo della voce 2937, è necessario aggiornare l'allegato 3 [elenco delle denominazioni comuni internazionali (DCI), assegnate alle sostanze farmaceutiche dall'Organizzazione mondiale della sanità, che sono esenti da dazio] della nomenclatura combinata, per tener conto della nuova portata di detta voce.
(4) Poiché più di 100 sostanze comprese nell'allegato 3 della nomenclatura combinata, attualmente classificate in una voce diversa dalla 2937, sono trasferite nella voce 2937, è opportuno sostituire detto allegato con un nuovo allegato.
(5) L'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 deve, perciò, essere modificato di conseguenza.
(6) Questa misura non comporta adeguamenti delle aliquote di dazio. Inoltre non richiede l'esclusione di sostanze, né l'inserimento di nuove sostanze nell'allegato 3 della nomenclatura combinata.
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
ha adottato il presente regolamento:
L'allegato 3 della sezione II, parte terza, dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Allegati
(Omissis)