Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 21/12/2001 |
Numero: | 2556 |
Sommario |
Art. 1. L'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 è sostituito dall'allegato del presente regolamento. |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002. |
§ 1.1.116 - Regolamento 21 dicembre 2001, n. 2556.
Regolamento (CE) n. 2556/2001 della Commissione che sostituisce l'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.
(G.U.C.E. 31 dicembre 2001, n. L 348).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 ha fissato, in base alla nomenclatura combinata, una nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.
(2) Il
(3) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 prevede, all'articolo 3, ultimo comma, la pubblicazione della versione completa della nomenclatura delle restituzioni applicabili a partire dal 1° gennaio di ogni anno, quale risultante dalle disposizioni previste dai regolamenti relativi ai regimi di esportazione dei prodotti agricoli. In tale contesto, occorre tener conto delle modifiche derivanti dall'adozione dei regolamenti (CE) n. 1384/2001 della Commissione e (CE) n. 1502/2001 della Commissione.
(4) Per una questione di chiarezza, l'adattamento della nomenclatura delle restituzioni in funzione delle modifiche tariffarie introdotte per i limoni, per i succhi di arancia, per i succhi di uva e per taluni cereali trasformati e la pubblicazione della versione completa della nomenclatura delle restituzioni vengono entrambe effettuate nel contesto del presente regolamento.
(5) Per quanto concerne le modifiche tariffarie per i limoni, per i succhi di arancia, per i succhi di uva e per taluni cereali trasformati, le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi, del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, del comitato di gestione per il vino e del comitato di gestione per i cereali,
ha adottato il presente regolamento:
L'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.
Allegato
(Omissis)