§ 1.1.116 - Regolamento 21 dicembre 2001, n. 2556.
Regolamento (CE) n. 2556/2001 della Commissione che sostituisce l'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:21/12/2001
Numero:2556


Sommario
Art. 1.      L'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.


§ 1.1.116 - Regolamento 21 dicembre 2001, n. 2556.

Regolamento (CE) n. 2556/2001 della Commissione che sostituisce l'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.

(G.U.C.E. 31 dicembre 2001, n. L 348).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001, in particolare l'articolo 35, paragrafo 11,

     visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/2001, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

     visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000, nonché gli altri regolamenti relativi all'organizzazione dei mercati nel settore dei prodotti agricoli,

     visto il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1502/2001, in particolare l'articolo 3, ultimo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 ha fissato, in base alla nomenclatura combinata, una nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.

     (2) Il regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione ha modificato, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune. Le modifiche tariffarie introdotte per i limoni, per i succhi di arancia, per i succhi di uva e per taluni cereali trasformati rendono pertanto necessario adattare la nomenclatura delle restituzioni.

     (3) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 prevede, all'articolo 3, ultimo comma, la pubblicazione della versione completa della nomenclatura delle restituzioni applicabili a partire dal 1° gennaio di ogni anno, quale risultante dalle disposizioni previste dai regolamenti relativi ai regimi di esportazione dei prodotti agricoli. In tale contesto, occorre tener conto delle modifiche derivanti dall'adozione dei regolamenti (CE) n. 1384/2001 della Commissione e (CE) n. 1502/2001 della Commissione.

     (4) Per una questione di chiarezza, l'adattamento della nomenclatura delle restituzioni in funzione delle modifiche tariffarie introdotte per i limoni, per i succhi di arancia, per i succhi di uva e per taluni cereali trasformati e la pubblicazione della versione completa della nomenclatura delle restituzioni vengono entrambe effettuate nel contesto del presente regolamento.

     (5) Per quanto concerne le modifiche tariffarie per i limoni, per i succhi di arancia, per i succhi di uva e per taluni cereali trasformati, le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi, del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, del comitato di gestione per il vino e del comitato di gestione per i cereali,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     L'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.

 

 

     Allegato

     (Omissis)