§ 1.6.F25 - Regolamento del 28 ottobre 1996, n. 2200.
Regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:28/10/1996
Numero:2200


Sommario
Art. 1.      1. Il presente regolamento istituisce un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.
Art. 2.      1. I prodotti destinati ad essere forniti al consumatore allo stato fresco possono essere classificati in base ad un sistema di norme.
Art. 3.      1. Il detentore dei prodotti per i quali sono adottate delle norme può esporre tali prodotti per la vendita, metterli in vendita, venderli, consegnarli o altrimenti commercializzarli all'interno [...]
Art. 4.      Qualora, in seguito ad una estrema penuria o ad un'offerta eccezionalmente abbondante, i prodotti conformi alle norme non bastino a coprire o eccedano sensibilmente il fabbisogno del consumo, [...]
Art. 5.      1. Le indicazioni previste dalle norme in materia di marcatura devono essere riportate a caratteri leggibili e visibili su uno dei lati dell'imballaggio, mediante stampatura diretta indelebile, [...]
Art. 6.      Nella fase della vendita al minuto, quando i prodotti sono offerti nell'imballaggio, le indicazioni previste per la marcatura devono essere presentate in modo chiaro e leggibile.
Art. 7.      Per verificare se i prodotti per i quali sono adottate delle norme sono conformi alle disposizioni degli articoli da 3 a 6, in tutte le fasi della commercializzazione e durante il trasporto gli [...]
Art. 8.      1. I prodotti per i quali sono adottate delle norme sono ammessi all'importazione provenienti dai Paesi terzi solo se sono conformi a dette norme o a norme almeno equivalenti.
Art. 9.      1. I prodotti per i quali sono adottate delle norme sono ammessi all'esportazione verso Paesi terzi solo se conformi alle norme stesse.
Art. 10.      Le misure volte a garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni del presente titolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 46.
Art. 11.      1. Ai fini del presente regolamento si intende per "organizzazione di produttori" qualsiasi persona giuridica:
Art. 12.      1. Gli Stati membri:
Art. 13.      1. Nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, alle organizzazioni di produttori che prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono state riconosciute a [...]
Art. 14.      1. I gruppi di produttori nuovi, o non riconosciuti a norma del regolamento (CEE) 1035/72, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono avvalersi di un periodo transitorio [...]
Art. 15.      1. Un aiuto finanziario comunitario è concesso, alle condizioni definite al presente articolo, alle organizzazioni di produttori che costituiscono un fondo di esercizio.
Art. 16.      1. Il programma operativo di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), è presentato alle competenti autorità nazionali che devono approvarlo, respingerlo o chiederne la modifica, in [...]
Art. 17.      Qualora gli strumenti generali dell'organizzazione comune dei mercati si rivelassero insufficienti o inadeguati per prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che rivestono una grande [...]
Art. 18.      1. Nel caso in cui un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori che abbia adottato le stesse regole, operante in una determinata circoscrizione economica, [...]
Art. 19.      1. Ai fini del presente regolamento si intende per "organizzazione interprofessionale riconosciuta", in appresso denominata "organizzazione interprofessionale", qualsiasi persona giuridica:
Art. 20.      1. In deroga all'articolo 1 del regolamento n. 26, l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali [...]
Art. 21.      1. Qualora un'organizzazione interprofessionale attiva in una o più regioni determinate di uno Stato membro sia considerata, con riguardo ad un prodotto determinato, rappresentativa della [...]
Art. 22.      1. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le regole da essi rese obbligatorie per tutti gli operatori di una o più regioni determinate. Tali regole sono pubblicate nella [...]
Art. 23.      1. Le organizzazioni di produttori o le relative associazioni hanno facoltà di non commercializzare, per i volumi e i periodi che giudicano opportuni, i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo [...]
Art. 24.  [9]
Art. 25.      Le organizzazioni di produttori o le relative associazioni notificano alle autorità nazionali competenti, che ne danno comunicazione alla Commissione, tutti gli elementi riguardanti [...]
Art. 26. 
Art. 27.      1. Se il mercato di un prodotto che figura nell'allegato II manifesta o rischia di manifestare squilibri generalizzati e di carattere strutturale che determinano o possono determinare un volume [...]
Art. 28.      1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ogni giorno di mercato per tutta la durata di ciascuna delle campagne di commercializzazione di cui trattasi, i corsi rilevati sui mercati [...]
Art. 29.      1. Gli Stati membri versano l'indennità comunitaria di ritiro di cui all'articolo 26 alle organizzazioni di produttori, o alle relative associazioni, che hanno effettuato dei ritiri alle [...]
Art. 30.      1. I prodotti ritirati dal mercato in base alle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1, e rimasti invenduti sono smaltiti alle condizioni seguenti:
Art. 31.      1. Tutte le importazioni ed esportazioni nella e dalla Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, possono essere subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di [...]
Art. 32.      1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.
Art. 33.      1. Per evitare od eliminare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario imputabili a importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'importazione all'aliquota [...]
Art. 34.      1. I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, derivanti dagli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round sono aperti [...]
Art. 35.      1. Nella misura necessaria per consentire un'esportazione di rilievo economico dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio [...]
Art. 36.      1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento o adottata in base ad esso, all'atto dell'importazione proveniente da Paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono [...]
Art. 37.      1. Negli scambi con i Paesi terzi possono essere adottate opportune misure qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui [...]
Art. 38.      1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare l'osservanza della normativa comunitaria relativa ai mercati degli ortofrutticoli, con particolare riguardo ai settori di cui [...]
Art. 39.      1. Fatti salvi i controlli eseguiti dalle autorità nazionali a norma dell'articolo 38, la Commissione, in collaborazione con gli organi competenti dello Stato membro interessato, può eseguire o [...]
Art. 40.      1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, è istituito un corpo di ispettori speciale per i mercati degli ortofrutticoli, costituito da funzionari o agenti della Commissione [...]
Art. 41.      1. I controlli a norma dell'articolo 40, paragrafo 2, lettera b), sono eseguiti in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) 729/70.
Art. 42.      Qualsiasi irregolarità accertata in occasione dei controlli e che possa avere un'incidenza finanziaria sulla sezione garanzia del FEAOG è trattata secondo le disposizioni del regolamento (CEE) [...]
Art. 43.      Salvo che il presente regolamento disponga altrimenti, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
Art. 44.      1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano i dati necessari ai fini dell'applicazione del presente regolamento. I dati oggetto della comunicazione sono determinati secondo la procedura [...]
Art. 45.  [13]
Art. 46. 
Art. 47.      Il comitato può esaminare qualsiasi altra questione sollevata dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
Art. 48.      Le modalità d'applicazione del presente regolamento nonché le sanzioni amministrative finanziarie e non finanziarie sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 46 in funzione delle [...]
Art. 49.      L'applicazione del presente regolamento deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato.
Art. 50.      Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune per sanzionare le infrazioni del presente regolamento e per prevenire e reprimere le frodi.
Art. 51.      Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate dagli Stati membri ai fini dell'applicazione o a norma del presente regolamento sono comunicate alla Commissione non oltre un [...]
Art. 52. 
Art. 53.      I diritti acquisiti dalle organizzazioni di produttori prima dell'entrata in vigore del presente regolamento a norma dell'articolo 14 e del titolo II bis del regolamento (CEE) 1035/72 sono [...]
Art. 54.  [18]
Art. 55. 
Art. 56.      Non oltre il 31 dicembre 2000 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, eventualmente corredata di opportune proposte.
Art. 57.      Qualora siano necessarie misure per facilitare il passaggio dal vecchio regime a quello stabilito dal presente regolamento, esse sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 46.
Art. 58.      1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.F25 - Regolamento del 28 ottobre 1996, n. 2200.

Regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

(G.U.C.E. 21 novembre 1996, n. L 297).

 

Art. 1.

     1. Il presente regolamento istituisce un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

     2. L'Organizzazione comune riguarda i prodotti seguenti:

     3. Le campagne di commercializzazione dei prodotti menzionati al paragrafo 2 sono stabilite, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 46.

 

TITOLO I

Classificazione dei prodotti

 

     Art. 2.

     1. I prodotti destinati ad essere forniti al consumatore allo stato fresco possono essere classificati in base ad un sistema di norme.

     2. Le norme per gli ortofrutticoli freschi indicate nell'allegato I sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 46 ai fini dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati. A tal fine si tiene conto delle norme CEE (ONU) raccomandate dal gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo istituito presso la Commissione economica per l'Europa.

Fino al momento dell'adozione di nuove norme continuano ad applicarsi le norme definite a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1035/72.

     3. La Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 46, inserire altri prodotti nell'elenco che figura nell'allegato I.

 

     Art. 3.

     1. Il detentore dei prodotti per i quali sono adottate delle norme può esporre tali prodotti per la vendita, metterli in vendita, venderli, consegnarli o altrimenti commercializzarli all'interno della Comunità soltanto se sono conformi a dette norme. Egli è responsabile dell'osservanza di tale conformità.

Tuttavia, gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di conformità alle norme o a determinate loro disposizioni:

     a) i prodotti esposti per la vendita, messi in vendita, venduti, consegnati o altrimenti commercializzati dal produttore nei luoghi di vendita all'ingrosso, in particolare sui mercati alla produzione, situati nella regione di produzione;

     b) i prodotti avviati da questi luoghi di vendita all'ingrosso verso centri di confezionamento e d'imballaggio o centri di deposito situati nella stessa regione di produzione.

In caso di applicazione del secondo comma, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione e le comunica le misure prese a tale scopo.

     2. Non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme all'interno della regione di produzione:

     a) i prodotti venduti o consegnati dal produttore a centri di confezionamento e d'imballaggio o a centri di deposito, oppure avviati dall'azienda del produttore verso tali centri;

     b) i prodotti avviati da centri di deposito verso centri di confezionamento e di imballaggio.

     3. Non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme:

     a) i prodotti avviati agli impianti di trasformazione, salvo eventuale determinazione, secondo la procedura di cui all'articolo 46, di criteri qualitativi minimi per i prodotti destinati alla trasformazione industriale;

     b) i prodotti che il produttore cede, nella propria azienda, al consumatore per il fabbisogno personale di quest'ultimo;

     c) previa decisione della Commissione presa su richiesta di uno Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 46, i prodotti di una regione determinata venduti al dettaglio in tale regione per soddisfare un consumo locale tradizionale notorio.

     4. Dev'essere fornita la prova che i prodotti di cui ai paragrafi 2 e 3, lettera a), soddisfano le condizioni previste, in particolare per quanto concerne la destinazione.

 

     Art. 4.

     Qualora, in seguito ad una estrema penuria o ad un'offerta eccezionalmente abbondante, i prodotti conformi alle norme non bastino a coprire o eccedano sensibilmente il fabbisogno del consumo, sono decise, secondo la procedura di cui all'articolo 46 e per un periodo limitato, misure derogatorie all'applicazione delle norme medesime, nel rispetto degli impegni internazionali della Comunità.

 

     Art. 5.

     1. Le indicazioni previste dalle norme in materia di marcatura devono essere riportate a caratteri leggibili e visibili su uno dei lati dell'imballaggio, mediante stampatura diretta indelebile, o mediante etichetta integrata nel collo o solidamente fissata ad esso.

     2. Per le merci spedite alla rinfusa, caricate direttamente su un mezzo di trasporto, le indicazioni di cui al paragrafo 1 devono essere riportate su un documento che accompagna la merce o su una scheda collocata in modo visibile all'interno del mezzo di trasporto.

 

     Art. 6.

     Nella fase della vendita al minuto, quando i prodotti sono offerti nell'imballaggio, le indicazioni previste per la marcatura devono essere presentate in modo chiaro e leggibile.

Per i prodotti presentati in imballaggi preconfezionati a norma della direttiva 79/112/CEE è indicato il peso netto, oltre a tutte le menzioni previste dalle norme.

Tuttavia, per i prodotti venduti abitualmente al pezzo, l'obbligo di indicare il peso netto non si applica se il numero di pezzi può essere chiaramente visto e facilmente contato dall'esterno o, in caso contrario, se tale numero è indicato sull'etichettatura.

I prodotti possono non essere presentati nell'imballaggio purché il rivenditore al minuto apponga sulla merce messa in vendita un cartello sul quale figurino in caratteri molto chiari e leggibili le indicazioni previste dalle norme relative:

     - alla varietà,

     - all'origine del prodotto,

     - alla categoria.

 

     Art. 7.

     Per verificare se i prodotti per i quali sono adottate delle norme sono conformi alle disposizioni degli articoli da 3 a 6, in tutte le fasi della commercializzazione e durante il trasporto gli organismi designati da ciascuno Stato membro eseguono un controllo di conformità per sondaggio, in base alle disposizioni del titolo VI.

Tale controllo deve essere eseguito preferibilmente prima della partenza dalle regioni di produzione, all'atto del confezionamento o del carico della merce.

Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione gli organismi da essi designati per l'esecuzione del controllo.

 

     Art. 8.

     1. I prodotti per i quali sono adottate delle norme sono ammessi all'importazione provenienti dai Paesi terzi solo se sono conformi a dette norme o a norme almeno equivalenti.

     2. Gli articoli da 3 a 7 si applicano ai prodotti importati nella Comunità, dopo l'espletamento delle formalità d'importazione in base alle disposizioni comunitarie vigenti in materia.

 

     Art. 9.

     1. I prodotti per i quali sono adottate delle norme sono ammessi all'esportazione verso Paesi terzi solo se conformi alle norme stesse.

Possono tuttavia essere accordate deroghe secondo la procedura di cui all'articolo 46, in considerazione delle esigenze dei mercati di destinazione.

     2. I prodotti destinati all'esportazione verso Paesi terzi sono sottoposti a un controllo di conformità alle norme prima di uscire dal territorio doganale della Comunità.

 

     Art. 10.

     Le misure volte a garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni del presente titolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 46.

Queste misure possono prevedere, per i prodotti destinati ad essere importati nella Comunità, il riconoscimento dei servizi ufficiali di controllo del Paese terzo esportatore.

 

TITOLO II

Organizzazioni di produttori

 

     Art. 11.

     1. Ai fini del presente regolamento si intende per "organizzazione di produttori" qualsiasi persona giuridica:

     a) costituita per iniziativa dei produttori delle seguenti categorie di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2:

     I) ortofrutticoli

     II) frutta

     III) ortaggi

     IV) prodotti destinati alla trasformazione

     V) agrumi

     VI) frutta a guscio

     VII) funghi;

     b) che ha in particolare lo scopo:

     1) di assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;

     2) di promuovere la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato della produzione degli aderenti;

     3) di ridurre i costi di produzione e di regolarizzare i prezzi alla produzione;

     4) di promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione e di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare e/o favorire la biodiversità;

     c) il cui statuto obbliga i produttori associati, in particolare a quanto segue:

     1) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;

     2) aderire, per quanto riguarda la produzione di una della categorie di prodotti di cui alla lettera a), di una data azienda, ad una sola organizzazione di produttori, di cui alla lettera a);

     3) vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori in questione.

Tuttavia, previa autorizzazione dell'organizzazione stessa e fatto salvo il rispetto delle condizioni da questa stabilite, i produttori associati possono:

     - procedere, presso e/o fuori della propria azienda, a vendite dirette al consumatore, per il suo fabbisogno personale, fino al 25% della produzione se si tratta di organizzazioni di produttori di ortofrutticoli di cui alla lettera a), punto I), e fino al 20% della produzione per i produttori membri di altri tipi di organizzazioni professionali e inoltre,

     - commercializzare essi stessi, o per il tramite di un'altra organizzazione di produttori determinata dall'organizzazione cui aderiscono, i prodotti che rappresentano un volume marginale rispetto al volume commercializzabile dalla loro organizzazione [1],

     - commercializzare per il tramite di un'altra organizzazione di produttori determinata dall'organizzazione cui aderiscono, i prodotti che, per caratteristiche intrinseche, non rientrano a priori nelle attività commerciali della loro organizzazione,

     - essere autorizzati, secondo la procedura di cui all'articolo 46, a concludere con le imprese di trasformazione contratti diretti per determinati prodotti con le imprese di trasformazione a carattere derogatorio, decrescente e transitorio, sino al 31 dicembre 1999;

     4) fornire le informazioni che sono richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette;

     5) versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per l'istituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 15;

     d) il cui statuto contiene disposizioni concernenti:

     1) le modalità di determinazione, di adozione e di modificazione delle regole di cui alla lettera c), punto 1;

     2) l'imposizione ai soci di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di produttori;

     3) le regole atte a garantire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e l'assunzione autonoma delle decisioni da essa prese;

     4) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, e in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori,

     5) le regole relative all'ammissione di nuovi soci, e in particolare il periodo minimo d'adesione;

     6) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione; e

     e) che è stata riconosciuta dallo Stato membro interessato nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 2.

     2. Gli Stati membri riconoscono quali organizzazioni di produttori a norma del presente regolamento le associazioni di produttori che ne facciano domanda a condizione che:

     a) rispondano ai requisiti previsti al paragrafo 1 e a tal fine comprovino, tra l'altro, che rappresentano un numero minimo di produttori e un volume minimo di produzione commercializzabile, da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 46;

     b) offrano sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l'efficienza della loro attività;

     c) mettano effettivamente in grado i loro soci di usufruire dell'assistenza tecnica necessaria per poter applicare pratiche colturali rispettose dell'ambiente;

     d) mettano effettivamente a disposizione dei loro soci i mezzi tecnici necessari per il magazzinaggio, il confezionamento e l'immissione in commercio dei prodotti e garantiscano altresì una gestione commerciale, contabile e di bilancio adeguata ai compiti che intendono svolgere.

     3. Gli Stati membri possono inoltre riconoscere, come organizzazione di produttori a norma del presente regolamento, altre organizzazioni di produttori rispetto a quelle indicate al paragrafo 1, lettera a), che esistevano prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e riconosciute come tali in base al regolamento (CEE) 1035/72 prima della data di applicazione del presente regolamento.

Ove, in base al precedente comma, gli Stati membri procedano al riconoscimento delle summenzionate organizzazioni di produttori, si applicano i requisiti di cui al paragrafo 1, ad eccezione della lettera a), primo comma, e, se opportuno, della lettera c), punto 2), e del paragrafo 2.

 

     Art. 12.

     1. Gli Stati membri:

     a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutti i pertinenti documenti giustificativi;

     b) effettuano, a intervalli regolari, controlli per accertare il rispetto, da parte delle organizzazioni di produttori, delle condizioni del riconoscimento, comminano, in caso di mancato rispetto di tali condizioni, le sanzioni da applicare alle organizzazioni medesime e decidono, se necessario, la revoca del riconoscimento;

     c) comunicano alla Commissione, entro due mesi, le decisioni di concessione, diniego o revoca del riconoscimento.

     2. Le modalità e la frequenza secondo le quali gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle attività delle organizzazioni di produttori sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 46.

La Commissione accerta l'osservanza dell'articolo 11 e del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo procedendo a controlli da effettuare in base al titolo VI e, a seguito di tali controlli, chiede eventualmente agli Stati membri la revoca del riconoscimento accordato.

 

     Art. 13.

     1. Nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, alle organizzazioni di produttori che prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono state riconosciute a norma del regolamento (CEE) 1035/72, ma che non possono ottenere, senza un periodo transitorio, il riconoscimento di cui all'articolo 11 del presente regolamento, sono applicabili le disposizioni del titolo IV, purché continuino a soddisfare i requisiti dei precedenti articoli del regolamento (CEE) 1035/72.

     2. Il periodo di due anni di cui al paragrafo 1 è esteso a cinque anni a condizione che l'organizzazione interessata:

     a) presenti, a una data fissata prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 1 e allo scopo di ottenere il riconoscimento a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, un piano d'azione che lo Stato membro deve accettare o respingere;

     b) dimostri, all'atto della presentazione del piano d'azione, di avere costituito il fondo di esercizio di cui all'articolo 15,

     c) si impegni, sotto pena di sanzioni che lo Stato membro deve determinare, a dare completa esecuzione al piano d'azione prima della scadenza del quinquennio.

     3. All'organizzazione di produttori che, per qualsiasi ragione e in qualsiasi momento, cessi di soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2, è revocato il riconoscimento secondo quanto previsto dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera b).

Tuttavia, il primo comma si applica fatti salvi i diritti individuali che l'organizzazione di produttori ha potuto acquisire a norma del regolamento (CEE) 1035/72.

 

     Art. 14.

     1. I gruppi di produttori nuovi, o non riconosciuti a norma del regolamento (CEE) 1035/72, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono avvalersi di un periodo transitorio della durata massima di cinque anni per conformarsi alle condizioni di cui all'articolo 11.

A tal fine, essi presentano allo Stato membro un piano di riconoscimento scaglionato nel tempo, la cui accettazione fa decorrere il termine di cinque anni di cui al primo comma ed equivale ad un prericonoscimento.

     2. Nei cinque anni successivi alla data del prericonoscimento, gli Stati membri possono accordare ai gruppi di produttori di cui al paragrafo 1:

     a) aiuti intesi ad incentivarne la costituzione e ad agevolarne il funzionamento amministrativo;

     b) aiuti, erogati direttamente o tramite enti creditizi, sotto forma di mutui agevolati destinati a finanziare una parte degli investimenti necessari per ottenere il riconoscimento e in quanto tali indicati nel piano di riconoscimento di cui al paragrafo 1, secondo comma.

     3. Gli aiuti di cui al paragrafo 2 sono rimborsati dalla Comunità a norma dell'articolo 52, paragrafi 2 e 3.

     4. Prima di concedere il prericonoscimento, lo Stato membro comunica alla Commissione le proprie intenzioni e le relative conseguenze finanziarie.

     5. Con la presentazione allo Stato membro di un piano di riconoscimento, il gruppo di produttori si assoggetta ai controlli nazionali e ai controlli comunitari eseguiti a norma del titolo VI, con particolare riguardo alla corretta gestione dei fondi pubblici.

     6. Gli Stati membri comminano le sanzioni da applicare ai gruppi di produttori che non adempiono ai propri obblighi.

     7. Le modalità di applicazione definite a norma dell'articolo 48 per l'attuazione del presente articolo includeranno disposizioni che assicurino che l'aiuto pagato alle organizzazioni di produttori portoghesi non sia inferiore, espresso in percentuale sul valore della produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori, a quella che risulta dal regolamento (CEE) 746/93.

 

     Art. 15.

     1. Un aiuto finanziario comunitario è concesso, alle condizioni definite al presente articolo, alle organizzazioni di produttori che costituiscono un fondo di esercizio.

Tale fondo è alimentato con contributi finanziari effettivi degli aderenti calcolati in base ai quantitativi o al valore degli ortofrutticoli effettivamente commercializzati sul mercato e con l'aiuto finanziario di cui al primo comma.

     2. Il fondo di esercizio di cui al paragrafo 1 è destinato:

     a) al finanziamento di ritiri dal mercato alle condizioni di cui al paragrafo 3;

     b) al finanziamento di un programma operativo presentato alle competenti autorità nazionali e da esse approvato a norma dell'articolo 16, paragrafo 1.

Tuttavia, il fondo può essere utilizzato, nella sua totalità o in parte, per il finanziamento del piano d'azione presentato dalle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 13.

     3. Il ricorso al fondo di esercizio per il finanziamento di ritiri dal mercato, è consentito soltanto se le competenti autorità nazionali hanno approvato un programma operativo. Detto ricorso può assumere una o più delle seguenti forme:

     a) pagamento di una compensazione di ritiro per i prodotti non compresi nell'allegato II che rispondono alle norme in vigore qualora tali norme siano state stabilite a norma dell'articolo 2,

     b) erogazione di un'integrazione dell'indennità comunitaria di ritiro.

Gli Stati membri possono stabilire il livello massimo della compensazione o dell'integrazione, senza tuttavia che l'importo così stabilito sommato a quello dell'indennità comunitaria di ritiro superi i limiti dei prezzi di ritiro più elevati applicabili per la campagna 1995/1996, a norma dell'articolo 16, paragrafo 3-bis, degli articoli 16-bis e 16-ter e dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento (CEE) 1035/72.

La quota del fondo di esercizio che può essere destinata al finanziamento di ritiri non deve superare il 60% nel primo anno, il 45% nel secondo anno, il 50% nel terzo anno, il 45% nel quarto anno, il 40% nel quinto anno e il 30% a decorrere dal sesto anno dalla data di approvazione, da parte delle competenti autorità nazionali, del primo programma operativo presentato dall'organizzazione di produttori interessata e approvato da dette autorità.

I limiti previsti all'articolo 23, paragrafi 3, 4 e 5, si applicano ai ritiri di cui alla lettera a), primo comma, del presente paragrafo.

     4. Il programma operativo indicato al paragrafo 2, lettera b), deve:

     a) prefiggersi numerosi obiettivi tra quelli indicati all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), nonché altri, fra cui in particolare: il miglioramento qualitativo dei prodotti, lo sviluppo della loro valorizzazione commerciale, la loro promozione presso i consumatori, la creazione di linee di prodotti biologici, la promozione della produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, la riduzione dei ritiri;

     b) comprendere misure destinate a promuovere il ricorso, da parte dei produttori associati, a tecniche rispettose dell'ambiente, per quanto riguarda sia le pratiche colturali sia la gestione dei materiali usati.

Per "tecniche rispettose dell'ambiente" si intendono, in particolare, quelle che consentono di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) 2078/92;

     c) tener conto, nell'ambito delle proprie previsioni finanziarie, delle risorse tecniche ed umane necessarie per accertare il controllo dell'osservanza delle norme di cui all'articolo 2, delle disposizioni fitosanitarie e dei tenori massimi autorizzati di residui [2].

     5. L'aiuto finanziario di cui al paragrafo 1 è pari all'entità dei contributi finanziari menzionati al medesimo paragrafo ed effettivamente versati, ed è limitato al 50% delle spese realmente sostenute a norma del paragrafo 2.

Detta percentuale è del 60% se un programma operativo o una parte di esso è presentato:

     a) da più organizzazioni di produttori della Comunità che partecipano in Stati membri diversi ad azioni transnazionali, escluse le operazioni di cui al paragrafo 2, lettera a), oppure

     b) da una o più organizzazioni di produttori per azioni che devono essere realizzate da una filiera interprofessionale.

Tuttavia l'aiuto finanziario è soggetto a un massimale del 4,1% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori [3].

     6. Per quanto concerne le regioni della Comunità in cui il livello di organizzazione dei produttori è particolarmente scarso, gli Stati membri possono essere autorizzati, previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale pari ad un massimo della metà dei contributi finanziari dei produttori. Tale aiuto si aggiunge al fondo d'esercizio.

Per gli Stati membri in cui meno del 15% della produzione di ortofrutticoli è commercializzato da organizzazioni di produttori e in cui la produzione di ortofrutticoli rappresenta almeno il 15% della produzione agricola totale, l'aiuto di cui al precedente comma può essere parzialmente rimborsato dalla Comunità, su richiesta dello Stato membro interessato [4].

 

     Art. 16.

     1. Il programma operativo di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), è presentato alle competenti autorità nazionali che devono approvarlo, respingerlo o chiederne la modifica, in osservanza di quanto dispone il presente regolamento.

Gli Stati membri definiscono una disciplina nazionale per l'elaborazione di capitolati d'oneri relativi alle misure di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b). Essi trasmettono il progetto di tale disciplina alla Commissione, che può chiederne la modifica entro tre mesi qualora constati che il progetto non permette di conseguire gli obiettivi fissati dall'articolo 130 R del trattato e dal programma politico e d'azione della Comunità a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile.

     2. Al più tardi anteriormente alla fine di ogni anno, le organizzazioni di produttori comunicano allo Stato membro l'importo indicativo del fondo di esercizio previsto per l'anno successivo e presentano giustificazioni appropriate basate sulle previsioni del programma operativo, sulle spese dell'anno in corso ed eventualmente degli anni precedenti, nonché, se necessario, sulle stime in materia di produzione per l'anno successivo. Lo Stato membro notifica all'organizzazione di produzione anteriormente al 1° gennaio dell'anno successivo l'entità indicativa dell'aiuto finanziario, nel rispetto del limiti di cui all'articolo 15, paragrafo 5.

L'aiuto finanziario è erogato in funzione delle spese effettuate per le azioni previste dal programma operativo.

Per le stesse azioni, possono essere versati degli anticipi, previo deposito di garanzia o cauzione.

All'inizio di ogni anno e non oltre il 31 gennaio, l'organizzazione di produttori comunica allo Stato membro l'importo definitivo delle spese dell'anno precedente, corredato dei documenti giustificativi necessari per ricevere il saldo dell'aiuto finanziario comunitario.

     3. Un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta dallo Stato membro interessato può sostituirsi ai propri aderenti nella gestione del loro fondo di esercizio a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, nonché nell'elaborazione, nell'attuazione e nella presentazione dei programmi operativi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b). In tale ipotesi, l'associazione è la beneficiaria dell'aiuto finanziario ed effettua le comunicazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

     4. Il programma operativo e il relativo finanziamento da parte dei produttori e delle organizzazioni di produttori da un lato, e attraverso fondi comunitari, dall'altro, hanno carattere pluriennale, con durata minima di tre anni e massima di cinque anni.

     5. La presentazione allo Stato membro di un programma operativo implica, da parte dell'organizzazione di produttori o, in caso di applicazione del paragrafo 3, da parte di una associazione di organizzazioni di produttori, l'impegno a sottoporsi ai controlli nazionali e ai controlli comunitari eseguiti a norma del titolo VI, con particolare riguardo alla corretta gestione del fondi pubblici.

 

     Art. 17.

     Qualora gli strumenti generali dell'organizzazione comune dei mercati si rivelassero insufficienti o inadeguati per prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che rivestono una grande importanza economica o ecologica, locale o regionale, e che sono soggetti a difficoltà prolungate sul mercato comunitario, dovute in particolare ad una forte concorrenza internazionale possono essere adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 46 , misure specifiche volte a promuovere tali prodotti e a rafforzarne la competitività.

 

     Art. 18.

     1. Nel caso in cui un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori che abbia adottato le stesse regole, operante in una determinata circoscrizione economica, sia considerata, per un dato prodotto, rappresentativa della produzione e dei produttori di tale circoscrizione, lo Stato membro interessato può, su richiesta di questa organizzazione o associazione, rendere obbligatorie per i produttori stabiliti nella circoscrizione e non aderenti a una delle organizzazioni sopracitate:

     a) le regole di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 1;

     b) le regole adottate dall'organizzazione o dall'associazione in materia di ritiro, a condizione che queste regole:

     - siano applicate da almeno una campagna di commercializzazione,

     - siano riportate nell'elenco tassativo di cui all'allegato III,

     - siano rese obbligatorie per un massimo di tre campagne di commercializzazione.

     2. Ai fini del presente articolo, per "circoscrizione economica" si intende una zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.

     3. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori è considerata rappresentativa a norma del paragrafo 1 qualora raggruppi almeno due terzi dei produttori della circoscrizione economica in cui opera e totalizzi almeno due terzi della produzione di tale circoscrizione.

     4. Le regole che sono rese obbligatorie per tutti i produttori di una determinata circoscrizione economica:

     a) non devono arrecare pregiudizio agli altri produttori dello Stato membro, da un lato, e della Comunità, dall'altro;

     b) non sono applicabili, salvo che siano ad essi specificatamente destinate, ai prodotti consegnati per la trasformazione nell'ambito di un contratto firmato prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, fatte salve le regole di conoscenza della produzione di cui al paragrafo 1, lettera a);

     c) non possono essere in contrasto con la vigente normativa comunitaria e nazionale.

     5. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le regole da essi rese obbligatorie per l'insieme dei produttori di una delle Comunità europee determinata circoscrizione economica. Tali regole sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C [5].

La Commissione decide che lo Stato membro revochi l'estensione delle regole da esso stabilite:

     a) qualora accerti che a causa di tale estensione viene eliminata la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno o è lesa la libertà degli scambi, oppure siano messi in pericolo gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato;

     b) qualora accerti che l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato si applica all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata di cui sia decisa l'estensione; la decisione della Commissione adottata in merito a tale accordo, decisione o pratica concordata si applica soltanto a decorrere dalla data di accertamento;

     c) qualora accerti, a seguito dei controlli a posteriori eseguiti in base al titolo VI, l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo.

     6. Per quanto riguarda l'applicazione del paragrafo 1, sulla base di documenti giustificativi, lo Stato membro interessato può decidere che i produttori non aderenti siano tenuti a versare all'organizzazione, o eventualmente all'associazione di organizzazioni, la parte dei contributi finanziari versati dai produttori aderenti destinata a coprire:

     a) le spese amministrative risultanti dall'applicazione del regime di cui al paragrafo 1;

     b) le spese risultanti dalle attività di ricerca, di studio del mercato e di promozione delle vendite svolte dall'organizzazione o dall'associazione di organizzazioni a beneficio dell'insieme della produzione della circoscrizione.

     7. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle circoscrizioni economiche di cui al paragrafo 2. Entro un mese dalla comunicazione, la Commissione approva l'elenco o decide, previa consultazione dello Stato membro interessato, le modifiche che questi deve apportarvi. L'elenco adottato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C.

 

TITOLO III

Organizzazioni e accordi interprofessionali

 

     Art. 19.

     1. Ai fini del presente regolamento si intende per "organizzazione interprofessionale riconosciuta", in appresso denominata "organizzazione interprofessionale", qualsiasi persona giuridica:

     a) che raggruppi rappresentanti delle attività economiche connesse con la produzione e/o il commercio e/o la trasformazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

     b) che sia stata costituita per iniziativa di tutte o di una parte delle organizzazioni o associazioni che la compongono e

     c) che svolga, in una o più regioni della Comunità, alcune delle attività seguenti, tenendo conto degli interessi dei consumatori:

     - migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;

     - contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato degli ortofrutticoli, in particolare attraverso ricerche o studi di mercato;

     - elaborare contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;

     - accrescere la valorizzazione degli ortofrutticoli;

     - fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspirazioni dei consumatori, soprattutto per quanto riguarda la qualità dei prodotti e la protezione dell'ambiente;

     - ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione e a garantire la qualità dei prodotti nonché la salvaguardia dei suoli e delle acque;

     - mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti;

     - valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;

     - promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;

     - definire, per quanto riguarda le regole di produzione e di commercializzazione elencate nell'allegato III, regole più restrittive delle normative comunitarie o nazionali;

     d) che sia stata riconosciuta alle condizioni indicate al paragrafo 2.

     2. Se le strutture dello Stato membro lo giustificano, gli Stati membri possono riconoscere quali organizzazioni interprofessionali a norma del presente regolamento le organizzazioni stabilite sul loro territorio che ne fanno domanda, a condizione che:

     a) esercitino la loro attività in una o più regioni nell'ambito di detto territorio;

     b) rappresentino una parte significativa della produzione e/o del commercio e/o della trasformazione di ortofrutticoli e di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli nella regione o nelle regioni di cui trattasi e, qualora operino in varie regioni, dimostrino di possedere una rappresentatività minima, per ciascuno dei comparti raggruppati, in ognuna delle regioni interessate;

     c) svolgano varie attività fra quelle menzionate al paragrafo 1, lettera c);

     d) non si occupino, come tali, né della produzione né della trasformazione né della commercializzazione di ortofrutticoli e di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

     e) non svolgano le attività di cui all'articolo 20, paragrafo 3.

     3. Prima di concedere il riconoscimento, gli Stati membri notificano alla Commissione le organizzazioni interprofessionali che ne hanno fatto domanda, fornendo tutte le informazioni utili relative alla loro rappresentatività e alle loro varie attività, nonché tutti gli altri elementi di valutazione necessari.

La Commissione può opporsi al riconoscimento entro due mesi dalla notifica effettuatale.

     4. Gli Stati membri:

     a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della domanda, corredata di tutti i pertinenti documenti giustificativi;

     b) eseguono controlli ad intervalli regolari per accertare il rispetto, da parte delle organizzazioni interprofessionali, delle condizioni di riconoscimento, in caso di mancato rispetto di tali condizioni comminano le sanzioni applicabili alle organizzazioni medesime e, all'occorrenza, decidono la revoca del riconoscimento;

     c) revocano il riconoscimento se:

     I) le condizioni previste dal presente regolamento per il riconoscimento non sono più soddisfatte;

     II) l'organizzazione interprofessionale contravviene a dei divieti previsti all'articolo 20, paragrafo 3, fatte salve le conseguenze penali cui potrebbe peraltro essere esposta a norma della legislazione nazionale;

     III) l'organizzazione interprofessionale non osserva l'obbligo di notifica di cui all'articolo 20, paragrafo 2;

     d) comunicano alla Commissione, entro due mesi, le decisioni di concessione, diniego o revoca del riconoscimento.

     5. Le modalità e la frequenza in base alle quali gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle attività delle organizzazioni interprofessionali sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 46.

La Commissione accerta l'osservanza del paragrafo 2 e del paragrafo 4, lettera b), procedendo a controlli da effettuare a norma del titolo VI e, a seguito di tali controlli, se del caso chiede agli Stati membri di revocare il riconoscimento accordato.

     6. Il riconoscimento equivale ad una autorizzazione a svolgere le attività di cui al paragrafo 1, lettera c), alle condizioni previste dal presente regolamento.

     7. La Commissione effettua la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, indicandone la circoscrizione economica o la zona di attività, nonché le azioni intraprese a norma dell'articolo 21. Sono pubblicate anche le revoche del riconoscimento.

 

     Art. 20.

     1. In deroga all'articolo 1 del regolamento n. 26, l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, finalizzati alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera c).

     2. Il paragrafo 1 si applica soltanto:

     - se gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate sono stati notificati alla Commissione; e

     - se quest'ultima, entro due mesi dalla comunicazione di tutti gli elementi di valutazione necessari, non abbia dichiarato tali accordi, decisioni e pratiche concordate incompatibili con la normativa comunitaria.

Tali accordi, decisioni e pratiche concordate non possono essere attuati fino alla scadenza di detto termine.

     3. Sono dichiarati in ogni caso contrari alla regolamentazione comunitaria gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che:

     - possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all'interno della Comunità;

     - possono nuocere al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati;

     - possono creare distorsioni di concorrenza che non siano indispensabili per raggiungere gli obiettivi della politica agricola comune (PAC) perseguiti dall'azione interprofessionale;

     - prevedono la determinazione di prezzi, senza pregiudizio di misure adottate dalle organizzazioni interprofessionali nel quadro dell'applicazione di specifiche disposizioni della normativa comunitaria;

     - possono creare discriminazioni o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

     4. La Commissione, qualora dopo la scadenza del termine di due mesi di cui al paragrafo 2, primo comma, secondo trattino, constati che le condizioni d'applicazione del presente regolamento non sono rispettate, adotta una decisione che dichiara l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato applicabile all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata di cui trattasi.

La decisione non ha effetto prima del giorno della sua notifica all'organizzazione interprofessionale interessata, salvo che questa abbia fornito indicazioni inesatte o abbia abusato dell'esenzione di cui al paragrafo 1.

     5. In caso di accordi pluriennali, la notifica preliminare del primo anno è valida per gli anni successivi dell'accordo; tuttavia, in questo caso, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di un altro Stato membro, può in qualsiasi momento esprimere un parere di incompatibilità alle condizioni indicate al paragrafo 4.

 

     Art. 21.

     1. Qualora un'organizzazione interprofessionale attiva in una o più regioni determinate di uno Stato membro sia considerata, con riguardo ad un prodotto determinato, rappresentativa della produzione e/o del commercio e/o della trasformazione di detto prodotto, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell'ambito di quest'ultima siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli operatori attivi, individualmente o non, nella regione o nelle regioni di cui trattasi e non aderenti alla suddetta organizzazione.

     2. Un'organizzazione interprofessionale è considerata rappresentativa a norma del paragrafo 1 qualora rappresenti almeno due terzi della produzione e/o del commercio e/o della trasformazione del prodotto o dei prodotti interessati nella regione o nelle regioni di cui trattasi di uno Stato membro. Qualora la domanda di estensione dell'efficacia delle regole riguardi più regioni, l'organizzazione interprofessionale deve comprovare una rappresentatività minima per ciascuno dei comparti raggruppati e in ognuna delle regioni di cui trattasi.

     3. Le regole delle quali può essere chiesta l'estensione:

     a) devono vertere esclusivamente su uno dei seguenti aspetti:

     - conoscenza della produzione e del mercato,

     - regole di produzione più restrittive dell'eventuale normativa comunitaria e nazionale in materia,

     - elaborazione di contratti-tipo compatibili con la normativa comunitaria,

     - regole di commercializzazione,

     - regole di tutela ambientale,

     - azioni di promozione e di valorizzazione della produzione,

     - azioni di tutela dell'agricoltura biologica e delle denominazioni d'origine, dei marchi di qualità e delle indicazioni geografiche.

Le regole di cui al secondo, quarto e quinto trattino possono essere solo quelle di cui all'allegato III;

     b) devono essere applicate da almeno una campagna di commercializzazione;

     c) possono essere rese obbligatorie per un massimo di tre anni campagne di commercializzazione;

     d) non devono arrecare pregiudizio agli altri operatori, dello Stato membro, da un lato, e della Comunità, dall'altro.

 

     Art. 22.

     1. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le regole da essi rese obbligatorie per tutti gli operatori di una o più regioni determinate. Tali regole sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C.

Prima di tale pubblicazione, la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 45 di qualsiasi notifica relativa all'estensione di accordi interprofessionali.

La Commissione decide che lo Stato membro deve revocare l'estensione delle regole da esso decisa, nei casi di cui all'articolo 18, paragrafo 5, secondo comma.

     2. Nel caso di estensione delle regole per uno o più prodotti e qualora una o più azioni di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), svolte da un'organizzazione interprofessionale riconosciuta siano di interesse economico generale per gli operatori economici le cui attività sono legate a tale prodotto o tali prodotti, lo Stato membro che ha accordato il riconoscimento può decidere che gli operatori individuali o le associazioni non aderenti all'organizzazione che fruiscono di dette azioni siano tenuti a corrispondere all'organizzazione tutti o parte dei contributi finanziari versati dagli aderenti, nei limiti in cui siano destinati a coprire le spese direttamente conseguenti all'esecuzione delle azioni in questione.

 

TITOLO IV

Regime degli interventi

 

     Art. 23.

     1. Le organizzazioni di produttori o le relative associazioni hanno facoltà di non commercializzare, per i volumi e i periodi che giudicano opportuni, i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che esse stesse determinano e che sono conferiti dagli aderenti.

     2. Le organizzazioni di produttori o le relative associazioni stabiliscono la destinazione dei prodotti ritirati dal mercato a norma del paragrafo 1 in modo da non ostacolare il normale smaltimento della produzione di cui trattasi, da un lato, e da salvaguardare l'ambiente ed in particolare la qualità delle acque e del paesaggio, dall'altro.

     3. In caso di applicazione del paragrafo 1, le organizzazioni di produttori o le relative associazioni versano ai produttori associati, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato II conformi alle norme, l'indennità comunitaria di ritiro indicata nell'allegato V. Tale indennità è versata nella misura massima del:

     - 5% per gli agrumi,

     - 8,5% per le mele e le pere e

     - 10% per gli altri prodotti della quantità commercializzata.

I limiti fissati al primo comma si applicano al quantitativo commercializzato di ciascun prodotto, fissato secondo la procedura di cui all'articolo 46, con riferimento ai soli soci dell'organizzazione di produttori interessata o, in caso di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), di un'altra organizzazione, ma esclusi i ritiri effettuati a norma dell'articolo 24 [6].

     4. I limiti fissati al paragrafo 3 si applicano a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2002/03. Per la campagna 2001/02, tali limiti sono del 10% per gli agrumi, i meloni e i cocomeri e del 20% per gli altri prodotti. Ai limiti stabiliti dal presente paragrafo si applica il disposto del paragrafo 3, secondo comma [7].

     5. Le percentuali di cui ai paragrafi 3 e 4 costituiscono valori medi per un periodo di tre anni, con un margine annuo di superamento del 3% [8].

 

     Art. 24. [9]

     Per i prodotti di cui all'allegato II, le organizzazioni di produttori consentono di avvalersi delle disposizioni dell'articolo 23 ai produttori che non aderiscono a nessuna delle strutture collettive previste dal presente regolamento, qualora questi ne facciano domanda. L'indennità comunitaria di ritiro è tuttavia ridotta del 10%. Inoltre, l'importo versato tiene conto delle spese globali di ritiro sostenute dai soci e debitamente comprovate. L'indennità comunitaria può essere versata nei limiti delle percentuali della produzione commercializzata dall'agricoltore fissati all'articolo 23, paragrafo 3.

 

     Art. 25.

     Le organizzazioni di produttori o le relative associazioni notificano alle autorità nazionali competenti, che ne danno comunicazione alla Commissione, tutti gli elementi riguardanti l'applicazione degli articoli 23 e 24 e, in particolare, le misure predisposte ai fini della protezione dell'ambiente in occasione delle operazioni di ritiro.

Detti elementi da notificare sono, se necessario, stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 46.

Gli Stati membri definiscono una disciplina nazionale per l'elaborazione di capitolati d'oneri relativi ai metodi di ritiro rispettosi dell'ambiente. Essi trasmettono il progetto di detta disciplina alla Commissione, che può chiederne la modifica entro tre mesi qualora constati che il progetto non permette di conseguire gli obiettivi fissati dall'articolo 130 R del trattato e dal quinto programma comunitario di politica e d'azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile.

 

     Art. 26. [10]

     L'indennità comunitaria di ritiro è costituita da un importo unico, valido per tutta la Comunità.

 

     Art. 27.

     1. Se il mercato di un prodotto che figura nell'allegato II manifesta o rischia di manifestare squilibri generalizzati e di carattere strutturale che determinano o possono determinare un volume eccessivo di ritiri di cui all'articolo 23, è stabilito, secondo la procedura di cui all'articolo 46 e prima dell'inizio della campagna di commercializzazione di tale prodotto, un limite d'intervento del cui superamento, valutato con riferimento al prodotto sulla base dei ritiri effettuati nel corso di una campagna o di un periodo equivalente oppure della media degli interventi effettuati nel corso di più campagne, sono finanziariamente responsabili i produttori.

Il superamento del limite d'intervento determina una riduzione dell'indennità comunitaria di ritiro per la campagna seguente. Di tale riduzione non si tiene conto nelle campagne successive.

     2. Secondo la procedura di cui all'articolo 46, sono decise:

     a) le conseguenze del superamento dei limiti, con riguardo a ciascuno dei prodotti interessati;

     b) se del caso, l'indennità comunitaria di ritiro ridotta e le misure d'applicazione del presente articolo.

     3. Il presente articolo si applica soltanto per le cinque campagne di commercializzazione successive all'entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 28.

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ogni giorno di mercato per tutta la durata di ciascuna delle campagne di commercializzazione di cui trattasi, i corsi rilevati sui mercati rappresentativi alla produzione per alcuni prodotti, definiti in base alle caratteristiche commerciali proprie, quali varietà o tipo, categoria, calibro e confezionamento.

     2. L'elenco dei mercati e dei prodotti di cui al paragrafo 1 nonché la frequenza della comunicazione dei dati sono stabiliti secondo l'articolo 46.

Si considerano rappresentativi a norma del paragrafo 1 i mercati degli Stati membri sui quali, per un determinato prodotto, una parte rilevante della produzione nazionale è commercializzata nel corso della campagna o di uno dei periodi nei quali questa è stata suddivisa.

 

     Art. 29.

     1. Gli Stati membri versano l'indennità comunitaria di ritiro di cui all'articolo 26 alle organizzazioni di produttori, o alle relative associazioni, che hanno effettuato dei ritiri alle condizioni indicate negli articoli 23 e 24 e che sono tenute a corrispondere l'indennità ai loro soci o a produttori non aderenti.

I versamenti sono effettuati secondo modalità da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 46.

     2. L'indennità comunitaria di ritiro è pagata ferma restando l'eventuale applicazione delle conseguenze finanziarie determinate dal superamento di un limite d'intervento.

Da essa sono inoltre detratte le entrate nette ottenute dalle organizzazioni di produttori o dalle relative associazioni con i prodotti ritirati dal mercato.

     3. La concessione dell'indennità comunitaria di ritiro è subordinata, per i prodotti che le organizzazioni di produttori o le relative associazioni non possono orientare verso una delle destinazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, ad una destinazione conforme alle direttive emanate dallo Stato membro in base alle disposizioni dell'articolo 30.

 

     Art. 30.

     1. I prodotti ritirati dal mercato in base alle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1, e rimasti invenduti sono smaltiti alle condizioni seguenti:

     a) per tutti i prodotti:

     - distribuzione gratuita ad opere di beneficenza o enti caritativi, a ciò autorizzati dagli Stati membri, per attività svolte a favore di persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa delle insufficienti risorse necessarie alla loro sussistenza;

     - distribuzione gratuita agli istituti di pena e alle colonie di vacanze, nonché agli ospedali e agli ospizi per persone anziane designati dagli Stati membri, i quali prendono tutti i provvedimenti necessari perché i quantitativi così distribuiti si aggiungano a quelli normalmente acquistati dalle collettività di cui trattasi;

     - distribuzione gratuita al di fuori della Comunità tramite enti caritativi a ciò autorizzati dagli Stati membri, a favore di popolazioni bisognose di Paesi terzi;

e, in subordine,

     - utilizzazione per fini non alimentari;

     - utilizzazione per l'alimentazione animale, sotto forma di prodotti freschi o previa trasformazione da parte dell'industria mangimistica;

     b) per la frutta, distribuzione gratuita agli alunni nelle scuole, al di fuori dei pasti serviti nelle mense scolastiche, nonché agli alunni delle scuole senza mensa scolastica;

     c) per le mele, le pere, le pesche, le nettarine, trasformazione in alcole di gradazione superiore a 80% vol ottenuto per distillazione diretta del prodotto;

     d) per tutti i prodotti, cessione di alcune loro categorie all'industria di trasformazione, purché ciò non comporti distorsioni di concorrenza per le industrie interessate all'interno della Comunità o per i prodotti importati. L'attuazione della presente disposizione è decisa secondo la procedura di cui all'articolo 46.

     2. Qualora nessuna delle destinazioni di cui al paragrafo 1 sia possibile, i prodotti ritirati possono essere destinati al compostaggio o a processi di biodegradazione consentiti dallo Stato membro interessato.

     3. Le operazioni di distribuzione gratuita previste al paragrafo 1, lettera a), primo, secondo e terzo trattino e lettera b) sono organizzate dalle organizzazioni di produttori di cui trattasi sotto la sorveglianza degli Stati membri.

Tuttavia, per quanto concerne la distribuzione gratuita di frutta agli alunni delle scuole, la Commissione può assumere, nell'ambito delle azioni di ricerca e promozione, l'iniziativa e la responsabilità di azioni pilota a carattere locale.

     4. Gli Stati membri contribuiscono all'instaurazione di contatti tra le organizzazioni di produttori e gli enti o associazioni di beneficenza potenziali destinatari dei prodotti ritirati dal mercato sul loro territorio in previsione di una delle forme di distribuzione gratuita di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

     5. La cessione dei prodotti alle industrie mangimistiche viene effettuata con i mezzi più opportuni dall'organismo designato dallo Stato membro di cui trattasi.

Le operazioni di distillazione di cui al paragrafo 1, lettera c), sono effettuate dalle industrie di distillazione, sia per proprio conto, sia per conto dell'organismo designato dallo Stato membro interessato. In entrambi i casi le operazioni in questione sono effettuate da detto organismo con i mezzi più opportuni.

     6. La Comunità si assume, a condizioni da stabilirsi secondo la procedura di cui all'articolo 46, le spese di trasporto, di cernita e di imballaggio connesse alle operazioni di distribuzione gratuita di cui al paragrafo 1 [11].

     7. Le modalità di applicazione del presente articolo, e in particolare quelle relative alla distribuzione gratuita e alla cessione dei prodotti ritirati nonché quelle che consentono di evitare che la distillazione dei prodotti ritirati provochi perturbazioni sul mercato dell'alcole sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 46.

 

TITOLO V

Regime degli scambi con i Paesi terzi

 

     Art. 31.

     1. Tutte le importazioni ed esportazioni nella e dalla Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, possono essere subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione.

Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal relativo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 36 e 37.

Il titolo è valido in tutta la Comunità. Il rilascio del titolo può essere subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo; salvo casi di forza maggiore, la cauzione viene incamerata in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata entro il termine o è realizzata solo parzialmente.

     2. Il periodo di validità dei titoli di importazione e di esportazione e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 46.

 

     Art. 32.

     1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

     2. Nella misura in cui l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune dipende dal prezzo di entrata della partita importata, la reale entità di tale prezzo è verificata tramite un valore all'importazione forfettario, calcolato dalla Commissione per ciascuna origine e ciascun prodotto in base alla media ponderata dei corsi dei prodotti in questione sui mercati d'importazione rappresentativi degli Stati membri o, se necessario, su altri mercati.

Tuttavia, per la verifica del prezzo di entrata di prodotti importati essenzialmente per essere avviati alla trasformazione, possono essere adottate disposizioni specifiche secondo la procedura di cui all'articolo 46.

     3. Se il prezzo di entrata dichiarato per la partita in questione è superiore al valore all'importazione forfettario, aumentato di un margine stabilito a norma del paragrafo 5, senza tuttavia superare di oltre il 10% il valore forfettario, è necessario costituire una cauzione pari ai dazi all'importazione e determinata in base al valore all'importazione forfettario.

     4. Se il prezzo di entrata della partita considerata non è dichiarato al momento dell'attraversamento doganale, l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune dipende dal valore all'importazione forfettario, ovvero dall'applicazione delle pertinenti disposizioni della legislazione doganale, secondo condizioni da determinare a norma del paragrafo 5.

     5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 46.

 

     Art. 33.

     1. Per evitare od eliminare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario imputabili a importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'importazione all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune di uno o più dei prodotti in questione è subordinata al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, se sono soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, salvo i casi in cui le importazioni non rischiano di perturbare il mercato comunitario o gli effetti appaiono sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

     2. I prezzi limite al di sotto dei quali può essere imposto un dazio all'importazione addizionale sono quelli comunicati dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio.

I volumi che devono essere superati affinché venga imposto un dazio all'importazione addizionale sono determinati particolare in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni precedenti l'anno in cui si presentano o rischiano di presentarsi gli effetti pregiudizievoli di cui al paragrafo 1.

     3. I prezzi all'importazione da prendere in considerazione ai fini dell'imposizione di un dazio all'importazione addizionale sono determinati in base ai prezzi all'importazione cif della spedizione considerata.

A tal fine prezzi all'importazione cif sono verificati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato di importazione comunitario del prodotto medesimo.

     4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 46.

Esse riguardano in particolare:

     a) i prodotti ai quali sono applicati dazi all'importazione addizionali, a norma dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

     b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1, a norma dell'articolo 5 di detto accordo.

 

     Art. 34.

     1. I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, derivanti dagli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round sono aperti e gestiti in base a modalità stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 46.

     2. La gestione dei contingenti può effettuarsi mediante l'applicazione di uno dei seguenti metodi o di una loro combinazione:

     a) metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio "primo arrivato, primo servito");

     b) metodo di ripartizione in proporzione dei quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande (secondo il cosiddetto metodo "dell'esame simultaneo");

     c) metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti tradizionali (secondo il cosiddetto metodo "tradizionali/nuovi arrivati").

Possono essere stabiliti altri metodi appropriati. Questi metodi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

     3. Il metodo di gestione tiene conto, se risulti opportuno, del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio, ispirandosi eventualmente ai metodi applicati in passato ai contingenti corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round.

     4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti su base annuale e, se necessario, secondo lo scaglionamento appropriato, determinano il metodo di gestione da applicare e comprendono, se del caso:

     a) le disposizioni che garantiscano la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,

     b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento che consentano di verificare l'osservanza delle garanzie di cui alla lettera a) e

     c) le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli di importazione.

 

     Art. 35.

     1. Nella misura necessaria per consentire un'esportazione di rilievo economico dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale ed entro i limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 228 del trattato, la differenza tra questi prezzi e i prezzi praticati nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

     2. Per quanto concerne l'attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati con una restituzione, è stabilito il metodo:

     a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato in questione e che consenta l'impiego più efficace possibile delle risorse disponibili, tenendo conto dell'efficienza e della struttura delle esportazioni della Comunità, senza tuttavia creare discriminazioni tra i piccoli e i grandi operatori;

     b) meno oneroso dal punto di vista per gli operatori, tenuto conto delle esigenze di gestione;

     c) che eviti qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

     3. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità.

Quando la situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati lo rendano necessario, la restituzione può essere differenziata, per un prodotto, secondo la destinazione dello stesso.

Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 46. La fissazione ha luogo periodicamente oppure nell'ambito di una procedura di gara [12].

In caso di necessità, le restituzioni determinate periodicamente possono essere modificate nell'intervallo dalla Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

     4. Quando si determinano le restituzioni si tiene conto dei seguenti elementi:

     a) situazione o prospettive di evoluzione:

     - dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità;

     - dei prezzi praticati nel commercio internazionale;

     b) spese di commercializzazione e spese minime di trasporto dai mercati comunitari fino ai porti o ad altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché spese di inoltro fino ai Paesi di destinazione;

     c) aspetto economico delle esportazioni considerate;

     d) limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 228 del trattato.

     5. I prezzi praticati sul mercato comunitario di cui al paragrafo 1 sono stabiliti tenendo conto di quelli che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione.

I prezzi nel commercio internazionale di cui al paragrafo 1 sono stabiliti tenendo conto:

     a ) dei corsi constatati sui mercati dei Paesi terzi;

     b) dei prezzi più favorevoli all'importazione proveniente dai Paesi terzi, praticati nei Paesi terzi di destinazione;

     c) dei prezzi alla produzione rilevati nei Paesi terzi esportatori;

     d) dei prezzi di offerta alla frontiera della Comunità.

     6. La restituzione è accordata unicamente su richiesta e dietro presentazione del pertinente titolo di esportazione.

     7. L'importo della restituzione all'esportazione è quello applicabile il giorno di presentazione della domanda di titolo e, nel caso di una restituzione differenziata, quello applicato in tale data:

     a) relativamente alla destinazione indicata nel titolo ovvero,

     b) relativamente alla destinazione reale, qualora essa non coincida con la destinazione indicata nel titolo. In tal caso, l'importo non può superare quello applicabile relativamente alla destinazione indicata nel titolo.

Allo scopo di evitare l'uso indebito della flessibilità prevista dal presente paragrafo, possono essere adottate misure appropriate.

     8. Secondo la procedura di cui all'articolo 46 è possibile derogare ai paragrafi 6 e 7 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per i quali siano previste restituzioni nell'ambito di interventi di aiuto alimentare.

     9. La restituzione è pagata allorché è fornita la prova che i prodotti:

     - sono stati esportati fuori della Comunità,

     - sono di origine comunitaria e

     - nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione indicata nel titolo o un'altra destinazione per la quale è stata determinata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 7, lettera b).

Tuttavia possono essere previste deroghe a tale norma secondo la procedura di cui all'articolo 46, con riserva di condizioni da determinare che offrano garanzie equivalenti.

     10. Il rispetto dei limiti di volume derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 228 del trattato è assicurato dai titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento ivi previsti, applicabili ai prodotti considerati.

Per quanto riguarda l'osservanza degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round, la fine di un periodo di riferimento non incide sulla validità dei titoli di esportazione.

     11. Le modalità di applicazione del presente articolo, comprese le disposizioni relative alla ridistribuzione dei quantitativi esportabili, non assegnati o non utilizzati, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 46.

 

     Art. 36.

     1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento o adottata in base ad esso, all'atto dell'importazione proveniente da Paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono vietate:

     - la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,

     - l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

     2. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento sono applicabili le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative norme particolari di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.

 

     Art. 37.

     1. Negli scambi con i Paesi terzi possono essere adottate opportune misure qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, subisca o rischi di subire gravi turbative, tali da compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato.

L'applicazione di tali misure è consentita unicamente fintantoché sussista la suddetta turbativa o minaccia di turbativa, oppure fino a quando i quantitativi ritirati o acquistati non si siano considerevolmente ridotti.

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali di applicazione del presente paragrafo e definisce in quali casi ed entro quali limiti gli Stati membri possono adottare misure conservative.

     2. Qualora si verifichi la situazione di cui al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle misure necessarie, che sono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

     3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura.

     4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi a norma dell'articolo 228, paragrafo 2, del trattato.

 

TITOLO VI

Controlli nazionali e comunitari

 

     Art. 38.

     1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare l'osservanza della normativa comunitaria relativa ai mercati degli ortofrutticoli, con particolare riguardo ai settori di cui all'allegato IV.

     2. Qualora sia opportuno procedere a controlli per sondaggio, gli Stati membri si accertano, mediante la natura e la frequenza di tali controlli, nonché sulla base di un'analisi dei rischi, che detti controlli siano adeguati a loro oggetto e all'insieme del loro territorio, e che siano commisurati al volume di prodotti del settore ortofrutticolo commercializzati o detenuti per essere commercializzati.

I beneficiari dei fondi pubblici devono essere oggetto di controlli sistematici, ferma restando l'esecuzione di tali controlli in altri campi.

     3. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché gli organismi competenti dispongano di agenti idonei, per numero, qualifiche ed esperienza, all'efficace esecuzione dei controlli, con particolare riguardo ai settori di cui all'allegato IV.

 

     Art. 39.

     1. Fatti salvi i controlli eseguiti dalle autorità nazionali a norma dell'articolo 38, la Commissione, in collaborazione con gli organi competenti dello Stato membro interessato, può eseguire o chiedere a uno Stato membro di eseguire controlli sul posto, al fine di assicurare l'applicazione uniforme della normativa comunitaria relativa ai mercati degli ortofrutticoli, con particolare riguardo ai settori di cui all'allegato IV.

     2. La Commissione comunica anticipatamente e per iscritto allo Stato membro l'oggetto, lo scopo e il luogo dei controlli previsti, la data d'inizio degli stessi, nonché l'identità e la qualifica degli ispettori.

 

     Art. 40.

     1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, è istituito un corpo di ispettori speciale per i mercati degli ortofrutticoli, costituito da funzionari o agenti della Commissione in possesso delle conoscenze tecniche, delle qualifiche e dell'esperienza necessarie all'esercizio delle loro mansioni, nonché eventualmente da agenti designati, a richiesta della Commissione e col consenso dello Stato membro interessato, tra quelli indicati all'articolo 38, paragrafo 3, per partecipare a indagini specifiche.

     2. Il corpo di ispettori speciale espleta le seguenti mansioni sotto la direzione della Commissione:

     a) partecipa ai controlli previsti e svolti dagli organi competenti degli Stati membri;

     b) esegue, su iniziativa della Commissione, quei controlli previsti all'articolo 39 ai quali sono invitati a partecipare gli agenti dello Stato membro interessato;

     c) valuta i sistemi di controllo predisposti a livello nazionale, le procedure seguite e i risultati ottenuti;

     d) acquisisce informazioni su tutti i provvedimenti, legislativi o di altro tipo, adottati dalle autorità competenti per conseguire una migliore osservanza della normativa comunitaria relativa ai mercati degli ortofrutticoli;

     e) promuove la collaborazione e lo scambio di informazioni tra gli organi dei vari Stati membri per contribuire all'applicazione uniforme della normativa relativa ai mercati degli ortofrutticoli e per agevolare la circolazione dei prodotti di tale settore.

     3. Ai fini dei controlli da eseguire a norma del paragrafo 2, lettera b), la Commissione avverte, in tempo utile prima dell'inizio delle operazioni, l'organo competente dello Stato membro sul cui territorio avranno luogo le operazioni medesime.

     4. La Commissione stessa indica i luoghi nei quali devono essere eseguiti i suoi controlli e ne definisce, in collaborazione con gli Stati membri interessati, le modalità pratiche.

 

     Art. 41.

     1. I controlli a norma dell'articolo 40, paragrafo 2, lettera b), sono eseguiti in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) 729/70.

Nel corso dei controlli gli ispettori della Commissione tengono un comportamento conforme alle norme e agli usi professionali esistenti nello Stato membro di cui trattasi e sono vincolati al segreto d'ufficio.

     2. La Commissione stabilisce adeguati contatti con gli organi competenti degli Stati membri per predisporre congiuntamente programmi di controlli. Gli Stati membri collaborano con la Commissione per agevolarla nell'espletamento di tale compito.

     3. La Commissione invia quanto prima all'organo competente dello Stato membro interessato una comunicazione sui risultati delle missioni svolte dagli ispettori.

Nella comunicazione sono illustrate le difficoltà incontrate e le infrazioni accertate alle disposizioni relative ai mercati degli ortofrutticoli.

     4. Lo Stato membro interessato comunica quanto prima alla Commissione i provvedimenti adottati per eliminare le difficoltà o le infrazioni accertate.

 

     Art. 42.

     Qualsiasi irregolarità accertata in occasione dei controlli e che possa avere un'incidenza finanziaria sulla sezione garanzia del FEAOG è trattata secondo le disposizioni del regolamento (CEE) 595/91. Lo Stato membro sul cui territorio è stata accertata l'irregolarità deve effettuare la dichiarazione prevista nell'articolo 3 di detto regolamento.

Qualsiasi non conformità dell'applicazione delle norme comunitarie da parte di uno Stato membro accertata in occasione dei controlli della Commissione e che possa avere un'incidenza finanziaria sulla sezione garanzia del FEAOG è trattata secondo le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) 729/70.

 

TITOLO VII

Disposizioni generali

 

     Art. 43.

     Salvo che il presente regolamento disponga altrimenti, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

 

     Art. 44.

     1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano i dati necessari ai fini dell'applicazione del presente regolamento. I dati oggetto della comunicazione sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 46. Secondo la stessa procedura sono stabilite anche le modalità di comunicazione e di diffusione dei dati medesimi.

     2. I dati di cui al paragrafo 1 comprendono almeno informazioni sulle superfici coltivate e sui quantitativi raccolti, commercializzati, o non posti in vendita nell'ambito dell'articolo 23.

Tali informazioni sono raccolte:

     - dalle organizzazioni di produttori per quanto riguarda i loro aderenti, fatti salvi gli articoli 11 e 19;

     - dai servizi competenti degli Stati membri per quanto riguarda i produttori che non aderiscono a nessuna delle strutture collettive previste dal presente regolamento. Lo Stato membro interessato può affidare questo compito in tutto o in parte a una o più organizzazione di produttori.

     3. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare la raccolta dei dati di cui al paragrafo 2, la loro esattezza, il loro trattamento statistico e la loro regolare comunicazione alla Commissione. Essi prevedono sanzioni in caso di ritardi ingiustificati o di negligenze sistematiche nella corretta esecuzione dei compiti in questione. Essi informano la Commissione delle suddette misure.

     4. La Commissione comunica regolarmente agli Stati membri, con i mezzi più idonei, i dati di cui al paragrafo 1 e le sue conclusioni al riguardo. Le modalità di applicazione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 46.

 

     Art. 45. [13]

 

     Art. 46. [14]

     1. La Commissione è assistita da un comitato, il comitato di gestione per gli ortofrutticoli, (in prosieguo: il comitato) composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

     2. Ove sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 47.

     Il comitato può esaminare qualsiasi altra questione sollevata dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

 

     Art. 48.

     Le modalità d'applicazione del presente regolamento nonché le sanzioni amministrative finanziarie e non finanziarie sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 46 in funzione delle necessità specifiche del settore.

 

     Art. 49.

     L'applicazione del presente regolamento deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato.

 

     Art. 50.

     Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune per sanzionare le infrazioni del presente regolamento e per prevenire e reprimere le frodi.

 

     Art. 51.

     Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate dagli Stati membri ai fini dell'applicazione o a norma del presente regolamento sono comunicate alla Commissione non oltre un mese dalla loro emanazione.

Lo stesso obbligo si applica alle modificazioni di dette disposizioni.

 

     Art. 52. [15]

     1. Le spese connesse al pagamento dell'indennità comunitaria di ritiro e al finanziamento comunitario del fondo d'esercizio, delle misure specifiche di cui all'articolo 17 ed agli articoli 53, 54, e 55, nonché delle attività di controllo degli esperti degli Stati membri messi a disposizione della Commissione ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, si considerano interventi intesi a stabilizzare i mercati agricoli a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1258/1999 [16].

     2. Le spese connesse agli aiuti concessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 14 e dell'articolo 15, paragrafo 6, secondo comma, si considerano interventi intesi a stabilizzare i mercati agricoli a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1258/1999. Tali spese possono beneficiare di un cofinanziamento da parte della Comunità [17].

     3. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 46.

     4. Le disposizioni del titolo VI si applicano fatta salva l'attuazione del regolamento (CEE) n. 4045/98 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE.

 

     Art. 53.

     I diritti acquisiti dalle organizzazioni di produttori prima dell'entrata in vigore del presente regolamento a norma dell'articolo 14 e del titolo II bis del regolamento (CEE) 1035/72 sono mantenuti sino ad esaurimento degli stessi.

 

     Art. 54. [18]

      [1. La Comunità partecipa, a concorrenza del 50%, al finanziamento di azioni intese ad incentivare ed a migliorare il consumo e l'utilizzo nella Comunità di frutta a guscio.

     2. Le azioni di cui al paragrafo 1 sono volte a:

- promuovere la qualità dei prodotti, in particolare tramite la realizzazione di studi di mercato, nonché la ricerca di nuove forme di utilizzo, ivi compresa la ricerca dei mezzi per adattare la produzione a queste ultime,

- mettere a punto nuovi modi di condizionamento,

- diffondere ai vari operatori economici del settore consigli in materia di marketing,

- organizzare e incentivare la partecipazione a fiere ed altre manifestazioni commerciali.

     3. La Commissione precisa, secondo la procedura di cui all'articolo 46, le azioni contemplate al paragrafo 2 ovvero definisce nuove azioni.]

 

     Art. 55. [19]

     Per le nocciole raccolte durante la campagna 2001/2002 è concesso un aiuto di 15 EUR/100 kg alle organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 1035/72 o a norma del presente regolamento, che attuano un piano di miglioramento della qualità ai sensi dell'articolo 14 quinquies del regolamento (CEE) n. 1035/72 o un programma operativo ai sensi dell'articolo 15 e che non beneficiano dell'aiuto previsto agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 545/2002.

 

     Art. 56.

     Non oltre il 31 dicembre 2000 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, eventualmente corredata di opportune proposte.

 

     Art. 57.

     Qualora siano necessarie misure per facilitare il passaggio dal vecchio regime a quello stabilito dal presente regolamento, esse sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 46.

 

     Art. 58.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997. Tuttavia, per ciascuno dei prodotti elencati all'allegato II, il titolo IV si applica soltanto a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1997/1998 [20].

     2. Con effetto dalla data di applicazione delle disposizioni corrispondenti del presente regolamento sono abrogati i regolamenti (CEE) 1035/72, 3285/83, 1319/85, 2240/88, 1121/89 e 1198/90.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo le tavole di concordanza che figurano nell'allegato VI.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

Allegato I

Prodotti destinati a essere consegnati freschi al

consumatore e che sono oggetto di norme di qualità

 

     Agli

     Lattughe, indivie ricce e scarole

     Agrumi

     Mandorle

     Albicocche

     Melanzane

     Angurie

     Mele e pere

     Asparagi

     Meloni

     Avocadi

     Nocciole

     Carciofi

     Noci

     Carote

     Peperoni (dolci)

     Cavolfiori

     Pesche e nettarine [21]

     Cavoli cappucci

     Piselli da sgusciare

     Cavoli di Bruxelles

     Pomodori

     Cetrioli

     Porri

     Cicoria Witloof

     Prugne

     Ciliegie

     Sedani a coste

     Cipolle

     Spinaci

     Fagioli

     Uve da tavola

     Fragole

     Zucchini

     Kiwi

     Funghi coltivati [22]

     Altri prodotti di cui all'articolo 1, quando in un imballaggio per la vendita di peso netto inferiore a 3 chilogrammi sono presentati mescolati con almeno uno dei prodotti di cui al presente allegato [23].

 

Allegato II

Elenco dei prodotti che possono beneficiare dell'indennità

comunitaria di ritiro di cui all'articolo 23, paragrafo 3

 

     Albicocche

     Angurie

     Arance

     Cavolfiori

     Clementine

     Limoni

     Mandarini

     Melanzane

     Mele (escluse le mele da sidro)

     Meloni

     Nettarine (comprese le pesche noci)

     Pere (escluse le pere da sidro)

     Pesche

     Pomodori

     Satsuma

     Uve da tavola

 

 

Allegato III

Elenco tassativo delle regole applicate dalle organizzazioni di produttori che

possono essere estese ai produttori non aderenti, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1

 

     1. Regole relative alla conoscenza della produzione

     a) dichiarazione delle intenzioni di coltivazione, per prodotto, ed eventualmente per varietà;

     b) comunicazione delle coltivazioni avviate;

     c) dichiarazione delle superfici totali coltivate, ripartite per prodotto e possibilmente per varietà;

     d) dichiarazione del previsto quantitativo e delle probabili date del raccolto, per prodotto e possibilmente per varietà;

     e) dichiarazione periodica dei quantitativi raccolti o delle scorte disponibili, per varietà;

     f) informazioni sulle capacità di magazzinaggio.

     2. Regole di produzione

     a) rispetto della scelta delle sementi da utilizzare in funzione della prevista destinazione del prodotto: mercato dei prodotti freschi o trasformazione industriale;

     b) rispetto delle prescrizioni in materia di diradamento dei frutteti.

     3. Regole di commercializzazione

     a) rispetto delle date previste per l'inizio del raccolto e rispetto dello scaglionamento della commercializzazione;

     b) rispetto dei criteri minimi in materia di qualità e di calibro;

     c) rispetto delle regole relative al condizionamento, alla presentazione, all'imballaggio e alla marcatura nella prima fase di immissione sul mercato;

     d) indicazione relativa all'origine del prodotto.

     4. Regole di tutela dell'ambiente

     a) regole relative all'impiego di concimi e fertilizzanti;

     b) regole relative all'impiego dei prodotti fitosanitari e agli altri metodi di difesa delle colture;

     c) regole relative al tenore massimo di residui di prodotti fitosanitari o di fertilizzanti negli ortofrutticoli;

     d) regole relative allo smaltimento dei sottoprodotti e dei materiali usati;

     e) regole relative alla distruzione dei prodotti ritirati dal mercato.

     5. Regole in materia di ritiri

     - regole adottate a norma dell'articolo 23, alle condizioni indicate all'articolo 25.

 

 

Allegato IV

Elenco non tassativo dei campi di pertinenza dei controlli nazionali e comunitari

 

     Conformità dei prodotti alle norme (articoli 7 e 8)

     Osservanza delle condizioni di riconoscimento delle organizzazioni di produttori (articolo 12)

     Attuazione del piano d'azione (articolo 13)

     Attuazione del piano di riconoscimento e dell'utilizzazione degli aiuti (articolo 14)

     Istituzione del fondo d'esercizio e attuazione del programma operativo e, in particolare, controllo sistematico dell'utilizzazione dei fondi pubblici (articolo 15)

     Rispetto delle condizioni per l'estensione delle regole (articolo 18)

     Rispetto delle condizioni per la creazione delle organizzazioni e attuazione degli accordi interprofessionali, nonché per l'estensione delle regole (articoli 19, 20 e 21)

     Operazioni di ritiro (articoli 23 e seguenti)

     Regolarità del pagamento dell'indennità comunitaria di ritiro (articolo 29)

     Smaltimento dei prodotti ritirati dal mercato (articolo 30)

     Applicazione delle norme relative al regime degli scambi con i Paesi terzi (articoli 31 e seguenti).

 

 

Allegato V

Indennità comunitarie di ritiro

 

 

 

Allegato VI

Tavola di concordanza

 

     (Omissis)

 


[1] Trattino così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 857/1999.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 857/1999.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2699/2000.

[4] Comma così sostituito dall'art. 54 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2520/97.

[6] Gli originari commi 3, 4, 5 e 6 sono stati così sostituiti dagli attuali commi 3, 4 e 5 per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2699/2000.

[7] Gli originari commi 3, 4, 5 e 6 sono stati così sostituiti dagli attuali commi 3, 4 e 5 per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2699/2000.

[8] Gli originari commi 3, 4, 5 e 6 sono stati così sostituiti dagli attuali commi 3, 4 e 5 per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2699/2000.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2699/2000.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2699/2000.

[11] Comma così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 857/1999.

[12] Comma così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2699/2000.

[13] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2699/2000.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2699/2000.

[15] Articolo sostituito dall'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

[16] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 1° dicembre 2000, n. L 302.

[17] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 1° dicembre 2000, n. L 302.

[18] Articolo abrogato dall'art. 15 del regolamento (CE) n. 2826/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 4 del regolamento (CE) n. 545/2002.

[20] Comma così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2520/97.

[21] Così rettificati con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 3 ottobre 1997, n. L 271.

[22] Aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 911/2001.

[23] Aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 47/2003.