Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 19/06/2001 |
Numero: | 1239 |
Sommario |
Art. 1. L'articolo 31 del regolamento (CE) n. 2201/96 è sostituito dal testo seguente: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.1.392 - Regolamento 19 giugno 2001, n. 1239.
Regolamento (CE) n. 1239/2001 del Consiglio che rettifica il regolamento (CE) n. 2201/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
(G.U.C.E. 26 giugno 2001, n. L 171)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Allo stesso articolo 31, è necessario sostituire il riferimento al regolamento (CEE) n. 729/70, abrogato, con il riferimento al
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'articolo 31 del regolamento (CE) n. 2201/96 è sostituito dal testo seguente:
"Art. 31.
Le spese effettuate a norma degli articoli 2, 6 bis e 7 e dell'articolo 9, paragrafi 4 e 5, e dell'articolo 10, paragrafo 3, sono considerate interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.