§ 19.1.98 - Regolamento 4 ottobre 2005, n. 1624.
Regolamento (CE) n. 1624/2005 della Commissione recante deroga al regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio per quanto riguarda gli agrumi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.1 questioni generali, obiettivi e missione dei trattati
Data:04/10/2005
Numero:1624


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 19.1.98 - Regolamento 4 ottobre 2005, n. 1624.

Regolamento (CE) n. 1624/2005 della Commissione recante deroga al regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio per quanto riguarda gli agrumi che attraversano la linea a Cipro

(G.U.U.E. 5 ottobre 2005, n. L 259).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad un regime ai sensi dell’articolo 2 del protocollo n. 10 dell’atto di adesione, in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma,

     considerando quanto segue:

      (1) L’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 866/2004 prevede che le merci interamente ottenute nelle zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo o che abbiano subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, in tali zone, non siano soggette a dazi doganali o a tasse di effetto equivalente quando vengono introdotte nelle zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo, a condizione che non siano ammissibili a restituzioni all'esportazione o a misure di intervento.

      (2) L’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 866/2004 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 293/2005, al fine di estendere l’accesso al summenzionato regime di esenzione dai dazi doganali, caso per caso, a certi prodotti del tipo ammissibile a restituzioni all'esportazione o a misure di intervento, purché le condizioni e i regimi stabiliti per tale accesso garantissero l’efficace tutela degli interessi finanziari della Comunità.

      (3) Agevolando la circolazione di agrumi si contribuirebbe al processo di sviluppo economico delle zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo, dato l’interesse degli operatori economici di Cipro a commercializzare gli agrumi prodotti in tali zone sul mercato comunitario.

      (4) Il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi, e il regolamento (CE) n. 2111/2003 della Commissione, del 1o dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi, prevedono controlli atti a verificare l’osservanza della normativa comunitaria nel settore degli ortofrutticoli. A norma di questi regolamenti il governo della Repubblica di Cipro dovrà verificare, tramite adeguati controlli, che i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento non siano soggetti a restituzioni all'esportazione e a misure d'intervento.

      (5) Dato il basso livello delle restituzioni pagate per l’esportazione di agrumi dalla Comunità, il rischio di frode nell’ambito delle misure previste dal presente regolamento risulta limitato. Tuttavia il governo della Repubblica di Cipro dovrà adoperarsi affinché sia rispettata la norma di origine comunitaria enunciata all’articolo 35, paragrafo 9, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 2200/96 e all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli.

      (6) A norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1480/2004 della Commissione, del 10 agosto 2004, che stabilisce norme specifiche riguardanti le merci provenienti dalle zone sulle quali il governo di Cipro non esercita un controllo effettivo che vengono introdotte nelle zone in cui il governo di Cipro esercita un controllo effettivo, la Camera di commercio turco-cipriota e le autorità della Repubblica di Cipro devono comunicare alla Commissione le informazioni che permettano a quest’ultima di controllare i flussi commerciali che attraversano la «linea verde».

      (7) Di conseguenza non risulta necessario stabilire ulteriori condizioni per l’accesso in esenzione da dazi doganali degli agrumi ottenuti nelle zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     In deroga all’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 866/2004, gli agrumi di cui al codice NC 0805 che attraversano la linea ai sensi di tale regolamento non sono soggetti a dazi doganali o a tasse di effetto equivalente.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.