§ 19.1.86 – Regolamento 17 febbraio 2005, n. 293.
Regolamento (CE) n. 293/2005 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 866/2004 relativo a un regime ai sensi dell’articolo 2 del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.1 questioni generali, obiettivi e missione dei trattati
Data:17/02/2005
Numero:293


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 19.1.86 – Regolamento 17 febbraio 2005, n. 293.

Regolamento (CE) n. 293/2005 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 866/2004 relativo a un regime ai sensi dell’articolo 2 del protocollo n. 10 dell’atto di adesione, per quanto riguarda i prodotti agricoli e le agevolazioni per le persone che attraversano la linea.

(G.U.U.E. 23 febbraio 2005, n. L 50).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il protocollo n. 10 su Cipro dell’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 2,

     visto il protocollo n. 3 sulle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro del suddetto atto di adesione, in particolare l’articolo 6,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio prevede norme speciali per le merci, i servizi e le persone che attraversano la linea che separa le zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo da quelle sulle quali esercita un controllo effettivo.

     (2) Alla luce dell’esperienza acquisita dall’entrata in vigore di detto regolamento, è opportuno rendere più flessibili alcune agevolazioni per le persone che attraversano la linea e facilitare gli scambi di determinati prodotti agricoli.

     (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 866/2004,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 866/2004 è così modificato:

     1) l’articolo 4 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Le merci di cui al paragrafo 1 non sono soggette a dichiarazione doganale. Esse non sono soggette a dazi doganali o a tasse di effetto equivalente, a meno che siano ammissibili a restituzioni all’esportazione o a misure di intervento.

     In deroga al primo comma, la Commissione, secondo la procedura del comitato di gestione pertinente istituita nel quadro della politica agricola comune, può stabilire condizioni privilegiate e regimi di accesso per i prodotti ammissibili a restituzioni all’esportazione o a misure di intervento.

     Al fine di garantire controlli efficaci, i quantitativi che attraversano la linea vengono registrati»;

     b) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

     «9. È vietato l’attraversamento della linea da parte di animali vivi o prodotti di origine animale soggetti a requisiti veterinari comunitari. La Commissione può revocare tale divieto relativamente a determinati animali vivi o prodotti di origine animale adottando, secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, decisioni che stabiliscano le condizioni applicabili agli scambi.»;

     2) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 6

     1. La direttiva 69/169/CEE del Consiglio non trova applicazione, ma le merci contenute nei bagagli personali delle persone che attraversano la linea sono esentate dall’imposta sugli affari e dall’accisa, sempreché non abbiano carattere commerciale e il loro valore totale non superi 135 EUR per persona.

     2. I limiti quantitativi per le esenzioni dalle imposte sugli affari e dall’accisa sono di 40 sigarette e un litro di bevande spiritose per consumo personale.

     3. Le esenzioni per le merci di cui al paragrafo 2 non sono concesse ai minori di 17 anni che attraversano la linea.

     4. Entro i limiti quantitativi di cui al paragrafo 2 il valore delle merci ivi elencate non è preso in considerazione nella fissazione dell’esenzione di cui al paragrafo 1.

     5. Per far fronte a gravi perturbazioni in uno specifico settore della sua economia, provocate da un ampio ricorso alle agevolazioni da parte delle persone che attraversano la linea, la Repubblica di Cipro, previa approvazione della Commissione, può derogare all’articolo 6, paragrafo 1, per un periodo non superiore a tre mesi.».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.