§ 14.5.229 - Regolamento 27 gennaio 2003, n. 140.
Regolamento (CE) n. 140/2003 della Commissione che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:27/01/2003
Numero:140


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.5.229 - Regolamento 27 gennaio 2003, n. 140.

Regolamento (CE) n. 140/2003 della Commissione che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di gennaio 2003 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania.

(G.U.C.E. 28 gennaio 2003, n. L 23).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1634/2002, in particolare l'articolo 2 e l'articolo 4, paragrafo 4,

     considerando quanto segue:

     (1) Agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1279/98 sono state fissate le quantità di prodotti del settore delle carni bovine originarie della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Bulgaria, che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2003. È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione di prodotti del settore delle carni bovine originarie dell'Ungheria, della Repubblica ceca e della Romania. Tuttavia, le quantità indicate nelle domande di prodotti del settore delle carni bovine originarie della Polonia devono essere ridotte proporzionalmente, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, dello stesso regolamento.

     (2) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1279/98, se nel corso del periodo contingentale, i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate per il primo, secondo e terzo periodo indicato al precedente considerando sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo. Tenuto conto dei quantitativi rimanenti del terzo periodo nonché delle nuove concessioni previste dalla decisione 2003/18/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo, è opportuno stabilire per il quarto periodo, che va dal 1° aprile al 30 giugno 2003, i quantitativi disponibili per i sei paesi interessati,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2003 nel quadro dei contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 sono soddisfatte nella seguente misura:

     a) 100 % dei quantitativi richiesti per i prodotti di cui ai codici NC 0201 e 0202 originari dell'Ungheria e della Repubblica ceca;

     b) 100 % dei quantitativi richiesti dei prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202, 1602 50 31, 1602 50 39 e 1602 50 80 originari della Romania;

     c) 6,55569 % dei quantitativi richiesti dei prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202 e 1602 50 originari della Polonia.

     2. I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1279/98, compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2003, ammontano a:

     a) carni bovine di cui ai codici NC 0201 e 0202:

     - 9 610 t di carni originarie dell'Ungheria,

     - 3 370 t di carni originarie della Repubblica ceca,

     - 3 500 t di carni originarie della Slovacchia,

     - 250 t di carni originarie della Bulgaria,

     - 3 360 t di carni originarie della Romania;

     b) 1 000 t di prodotti del settore delle carni bovine dei codici NC 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 10, 0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 59 e 0210 99 90 originarie dell'Ungheria;

     c) 4 800 t di prodotti delle carni bovine di cui ai codici NC 0201, 0202 e 1602 50 10 originari della Polonia [1];

     d) 250 t di prodotti del settore delle carni bovine del codice NC 1602 50 originarie della Romania;

     e) 50 t di prodotti del settore delle carni bovine dei codici NC 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 e 0210 99 51 originari della Romania [2].

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 28 gennaio 2003.

 


[1] Lettera così sostituita dall’art. 5 del regolamento (CE) n. 673/2003.

[2] Lettera aggiunta dall’art. 4 del regolamento (CE) n. 529/2003.