Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 23/12/2003 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. Destinatario. |
§ 1.5.G51 – Decisione 23 dicembre 2003, n. 18/2004.
Decisione n. 2004/18/CE della Commissione che modifica la decisione 2003/749/CE su un primo contributo finanziario della Comunità per coprire i costi ammissibili relativi all'eradicazione dell'influenza aviaria nel Belgio nel 2003. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 9 gennaio 2004, n. L 5).
(I testi in lingua olandese e francese sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Dal marzo 2003 sono state adottate misure protettive per prevenire la diffusione dell'influenza aviaria in Belgio mediante la
(2) Conformemente alla
(3) Il Belgio adotta le misure cautelative necessarie per evitare la diffusione dell'influenza aviaria.
(4) L'influenza aviaria rappresenta un grave pericolo per gli stock comunitari. Di conseguenza, per eradicare la malattia e impedirne la diffusione, la Comunità dovrebbe contribuire alle spese ammissibili sostenute dal Belgio. È dunque opportuno concedere un contributo finanziario comunitario al Belgio, ai sensi della decisione 90/424/ CEE, per coprire i costi relativi alle misure cautelative adottate nel corso del 2003.
(5) La
(6) Il Belgio fornisce inoltre i dati relativi alle spese sostenute per l'attuazione delle misure imposte dalla
(7) Conformemente alle informazioni disponibili, il costo totale stimato per compensare i proprietari degli animali e delle uova è pari a 6 160 017 EUR.
(8) Qualora gli stanziamenti necessari siano disponibili nel 2003, è opportuno che la Comunità contribuisca alle spese sostenute dal Belgio e che l'importo dell'anticipo versato corrisponda a 3 000 000 di EUR.
(9) Il 4 settembre 2003 il Belgio ha presentato una richiesta giustificata di rinvio del termine per la presentazione delle richieste di indennizzo concesse per la distruzione delle uova da cova e per la soppressione di pulcini di un giorno, a seguito delle restrizioni imposte in materia di trasporti e decise ai sensi della
(10) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA DECISO QUANTO SEGUE:
La
1) Il titolo della
«
2) Il testo dell'articolo 1, lettera a), è sostituito dal seguente testo:
«a) l'indennizzo rapido e adeguato dei proprietari per l'abbattimento degli animali e la distruzione delle uova ai sensi:
— dell'articolo 10 della
— dell'articolo 5 della direttiva 92/40/CEE, e
— dell'articolo 3 della
3) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 3, è sostituito dal seguente testo:
«3. Se il Belgio versa gli indennizzi di cui all'articolo 5 della
— del 25 % per i pagamenti effettuati tra 91 e 105 giorni dopo l'abbattimento degli animali o la distruzione delle uova,
— del 50 % per i pagamenti effettuati tra 106 e 120 giorni dopo l'abbattimento degli animali o la distruzione delle uova,
— del 75 % per i pagamenti effettuati tra 121 e 135 giorni dopo l'abbattimento degli animali o la distruzione delle uova,
— del 100 % per i pagamenti effettuati oltre 136 giorni dopo l'abbattimento degli animali o la distruzione delle uova.
Se il Belgio versa gli indennizzi di cui all'articolo 10 della
— del 25 % per i pagamenti effettuati tra 61 e 75 giorni,
— del 50 % per i pagamenti effettuati tra 76 e 90 giorni,
— del 75 % per i pagamenti effettuati tra 91 e 105 giorni,
— del 100 % per i pagamenti effettuati oltre 106 giorni.»
4) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente testo:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
«1. Fatti salvi i risultati di eventuali controlli previsti all'articolo 5 e a condizione che gli stanziamenti siano disponibili, sarà versato un anticipo di 3 milioni di EUR sulla base dei documenti giustificativi presentati dal Belgio riguardo all'indennizzo rapido e adeguato dei proprietari per l'abbattimento obbligatorio degli animali e per la distruzione obbligatoria delle uova nel 2003, conformemente all'articolo 10 della direttiva 90/425/ CEE, all'articolo 5 della direttiva 92/40/CEE e all'articolo 3 della
b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
«3. La richiesta di cui al paragrafo 2 sarà presentata elettronicamente conformemente a:
— agli allegati I a e I b, entro 60 giorni di calendario — per gli indennizzi di cui al secondo trattino dell'articolo 1, lettera a), dopo la revoca delle restrizioni previste dalla
— all'allegato II entro sei mesi dalla revoca delle restrizioni di cui al primo trattino.
Nel caso in cui i termini in questione non siano rispettati, il contributo finanziario della Comunità sarà ridotto del 25 % per ciascun mese di ritardo. Tuttavia i termini potranno essere prorogati su presentazione, da parte del Belgio, di una richiesta.
Art. 2. Destinatario.
Il Regno del Belgio è il destinatario della presente decisione.