§ 14.5.68 - Regolamento 27 giugno 2002, n. 1126.
Regolamento (CE) n. 1126/2002 della Commissione relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:27/06/2002
Numero:1126


Sommario
Art. 1.      1. È aperto, per il periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003, un contingente tariffario di 169.000 capi di giovani bovini maschi di cui ai codici NC 0102 90 05, 0102 90 29 o 0102 90 49, [...]
Art. 2.      1. I diritti d'importazione da assegnare per il quantitativo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono così ripartiti tra i seguenti Stati membri:
Art. 3.      1. Il presente regolamento non si applica agli operatori che alla data del 1° gennaio 2002 hanno cessato di esercitare il commercio di bovini vivi.
Art. 4.      1. Se un richiedente presenta più di una domanda per una qualsiasi delle categorie previste nell'articolo 2, rispettivamente al paragrafo 2, primo trattino, al paragrafo 2, secondo trattino, e [...]
Art. 5.      1. La cauzione relativa ai diritti d'importazione è fissata a 3 EUR/capo. Essa dev'essere depositata presso l'autorità competente insieme alla domanda di diritti d'importazione.
Art. 6.      1. Qualsiasi importazione di animali per i quali sono stati assegnati diritti di importazione è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.
Art. 7.      1. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli d'importazione rilasciati in virtù del presente regolamento non sono trasferibili e danno diritto al [...]
Art. 8.      1. All'atto dell'importazione, l'importatore deve fornire la prova che:
Art. 9.      1. Per gli animali che non hanno costituito oggetto di una domanda di titoli d'importazione al 21 febbraio 2003, si procede ad un'altra attribuzione di diritti d'importazione senza tener conto [...]
Art. 10.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.5.68 - Regolamento 27 giugno 2002, n. 1126.

Regolamento (CE) n. 1126/2002 della Commissione relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003).

(G.U.C.E. 28 giugno 2002, n. L 169).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) L'elenco CXL dell'OMC prevede l'apertura da parte della Comunità di un contingente tariffario annuo per l'importazione di 169.000 capi di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso. Occorre stabilire le modalità d'applicazione per il periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003.

     (2) Occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente a tutti gli operatori comunitari interessati. A norma tuttavia dell'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1254/1999, il metodo di gestione può tenere debito conto dei bisogni di approvvigionamento del mercato comunitario.

     (3) Si può quindi tener conto del fabbisogno di taluni Stati membri nei quali si rileva una certa carenza di bovini destinati all'ingrasso. Poiché tale fabbisogno è accentuato in Italia e in Grecia, si deve soddisfare in via prioritaria le domande di questi due Stati membri.

     (4) Per la ripartizione del contingente tariffario è opportuno applicare i metodi già seguiti in passato per questo contingente. Di conseguenza, in Italia e in Grecia si deve applicare il metodo descritto all'articolo 32, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1254/1999, mentre negli altri Stati membri si deve applicare il metodo previsto al secondo trattino dello stesso paragrafo.

     (5) Gli importatori che possono dimostrare di aver effettuato operazioni commerciali di animali vivi con paesi terzi devono poter richiedere diritti di importazione. Essi devono presentare come prova documenti attestanti importazioni o esportazioni recenti di una certa entità.

     (6) Il controllo dei criteri per la partecipazione all'attribuzione del contingente presuppone che la domanda sia presentata nello Stato membro in cui l'importatore è iscritto nel registro dell'IVA. Viene fatta eccezione a questa norma per l'Italia e la Grecia: gli operatori che sono iscritti nel registro dell'IVA di un altro Stato membro possono presentare la loro domanda in questi due paesi.

     (7) Per evitare speculazioni occorre:

     - escludere dall'accesso al contingente gli importatori che alla data del 1° gennaio 2002 non esercitavano più alcuna attività nel settore dei bovini vivi,

     - fissare una cauzione relativa ai diritti d'importazione,

     - escludere la possibilità di trasferire i titoli d'importazione,

     - limitare il rilascio dei titoli d'importazione ad un operatore al quantitativo per il quale gli sono stati assegnati diritti d'importazione.

     (8) Per consentire la parità di accesso al contingente garantendo al tempo stesso per ogni domanda un numero di animali redditizio sul piano commerciale, ogni domanda deve rispettare un numero massimo e un numero minimo di capi.

     (9) Al fine di obbligare l'operatore a chiedere titoli d'importazione per tutti i diritti d'importazione attribuiti, occorre stabilire che tale obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999.

     (10) Per consentire la piena utilizzazione del contingente, occorre fissare una data limite per la presentazione delle domande di titoli d'importazione e prevedere un'altra assegnazione dei quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli a tale data. Alla luce dell'esperienza acquisita, tale assegnazione dev'essere limitata agli importatori che hanno richiesto titoli d'importazione per tutti i quantitativi ai quali avevano diritto.

     (11) Ai fini di una corretta gestione del contingente è indispensabile l'utilizzazione di titoli d'importazione. A tale scopo occorre definire in particolare le modalità di presentazione delle domande nonché gli elementi che devono figurare sulle domande stesse e sui titoli, se del caso prevedendo deroghe o integrazioni di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2492/2001.

     (12) Ai fini di una corretta gestione del contingente d'importazione è inoltre necessario che il titolare del titolo sia un vero importatore. Egli deve pertanto partecipare attivamente all'acquisto, al trasporto e all'importazione degli animali in questione. La presentazione della prova di tali attività deve quindi costituire un'esigenza principale in ordine alla cauzione relativa al titolo.

     (13) Allo scopo di garantire un rigoroso controllo statistico degli animali importati nell'ambito del contingente, non si applica la tolleranza di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

     (14) L'applicazione del contingente tariffario richiede controlli effettivi quanto alla destinazione particolare degli animali importati. Gli animali devono pertanto essere ingrassati nello Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione.

     (15) Deve essere costituita una cauzione per garantire che gli animali siano ingrassati per almeno 120 giorni in unità di produzione designate. L'importo della cauzione deve coprire la differenza tra i dazi della tariffa doganale comune (TDC) e i dazi ridotti, applicabili alla data dell'immissione in consumo degli animali suddetti.

     (16) Il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     1. È aperto, per il periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003, un contingente tariffario di 169.000 capi di giovani bovini maschi di cui ai codici NC 0102 90 05, 0102 90 29 o 0102 90 49, destinati all'ingrasso nella Comunità.

     Il contingente tariffario reca il numero d'ordine 09.4005.

     2. Il dazio doganale all'importazione applicabile nell'ambito del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 ammonta al 16% ad valorem maggiorato di 582 EUR/tonnellata di peso netto.

     L'applicazione di tale aliquota è subordinata alla condizione che l'animale importato venga ingrassato per un periodo di almeno 120 giorni nello Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione.

 

     Art. 2.

     1. I diritti d'importazione da assegnare per il quantitativo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono così ripartiti tra i seguenti Stati membri:

     a) Italia: 118.300 capi;

     b) Grecia: 18.100 capi;

     c) altri Stati membri: 32.600 capi.

     2. Per ciascuno dei quantitativi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), i diritti d'importazione relativi:

     - al 50% dei quantitativi succitati sono assegnati direttamente, su richiesta, dallo Stato membro interessato agli importatori che comprovino di avere importato animali vivi nell'ambito dei regolamenti di cui all'allegato I. Tutti i quantitativi presentati come quantitativi di riferimento costituiscono i diritti richiesti,

     - al 50% dei quantitativi succitati sono assegnati direttamente, su richiesta, dallo Stato membro interessato agli operatori che comprovino di aver esportato o importato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001, rispettivamente a destinazione o in provenienza da paesi terzi, almeno 75 animali vivi di cui al codice NC 0102 90, escluse le importazioni contemplate dai regolamenti di cui all'allegato I.

     3. I richiedenti devono essere iscritti in un registro nazionale dell'IVA.

     Le domande relative a diritti di importazione vanno presentate:

     - in Italia, per i quantitativi di cui al paragrafo 1, lettera a),

     - in Grecia, per i quantitativi di cui al paragrafo 1, lettera b),

     - negli Stati membri d'iscrizione al registro, per i quantitativi di cui al paragrafo 1, lettera c).

     4. I quantitativi di cui al paragrafo 1, lettera c), sono assegnati su richiesta agli operatori che comprovino di aver esportato e/o importato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001, rispettivamente a destinazione o in provenienza da paesi terzi, almeno 75 animali vivi di cui al codice NC 0102 90.

     5. I quantitativi di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 4 sono assegnati agli operatori aventi diritto proporzionalmente ai quantitativi rispettivi richiesti. Ciascuna domanda ai sensi del paragrafo 2, secondo trattino, e del paragrafo 4 deve riguardare non meno di 50 capi e non più del 10% del numero di capi disponibile.

     6. Le prove relative alle importazioni e/o alle esportazioni sono fornite esclusivamente tramite documenti doganali di immissione in consumo.

     Gli Stati membri possono accettare copie dei documenti summenzionati debitamente autenticate dalle autorità competenti.

 

     Art. 3.

     1. Il presente regolamento non si applica agli operatori che alla data del 1° gennaio 2002 hanno cessato di esercitare il commercio di bovini vivi.

     2. Una società costituitasi con la fusione di altre società aventi ciascuna diritti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino, gode degli stessi diritti delle società da cui è stata formata.

 

     Art. 4.

     1. Se un richiedente presenta più di una domanda per una qualsiasi delle categorie previste nell'articolo 2, rispettivamente al paragrafo 2, primo trattino, al paragrafo 2, secondo trattino, e al paragrafo 4, tutte le domande sono irricevibili.

     2. Ai fini dell'articolo 2, paragrafi 2 e 4, ogni domanda deve pervenire all'autorità competente entro l'8 luglio 2002 corredata dei necessari documenti probatori.

     3. Per le domande inoltrate a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, dopo aver verificato i documenti presentati, l'Italia e la Grecia trasmettono alla Commissione, entro il 19 luglio 2002, l'elenco dei richiedenti e dei quantitativi richiesti mediante i formulari che figurano nell'allegato II per le domande di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino, e nell'allegato III per le domande di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino.

     4. Per le domande inoltrate a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 19 luglio 2002, l'elenco dei richiedenti e dei quantitativi richiesti mediante il formulario che figura nell'allegato III.

     La Commissione decide quanto prima sul numero di domande che possono essere accettate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4.

     Se i quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa un coefficiente di riduzione da applicare ai quantitativi richiesti.

     5. Se con l'applicazione del coefficiente di cui al paragrafo 4 l'assegnazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, risulta inferiore a 50 capi per domanda, gli Stati membri interessati assegnano i quantitativi per le domande suddette mediante estrazione a sorte per partite di 50 capi. Qualora vi sia un quantitativo residuo di meno di 50 capi, esso costituisce una partita distinta.

 

     Art. 5.

     1. La cauzione relativa ai diritti d'importazione è fissata a 3 EUR/capo. Essa dev'essere depositata presso l'autorità competente insieme alla domanda di diritti d'importazione.

     2. Le domande di titoli d'importazione sono presentate per i diritti d'importazione assegnati. Tale obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

     3. Se con l'assegnazione da parte dell'Italia e della Grecia di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e con quella effettuata dalla Commissione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, i diritti d'importazione richiesti superano i diritti attribuiti, la cauzione costituita è svincolata immediatamente per la parte corrispondente al superamento.

 

     Art. 6.

     1. Qualsiasi importazione di animali per i quali sono stati assegnati diritti di importazione è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

     2. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95.

     3. La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente:

     - nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di diritti d'importazione e

     - dall'operatore al quale sono stati assegnati diritti d'importazione ai sensi degli articoli 2 e 4. Ciascun titolo d'importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti d'importazione.

     4. I titoli sono rilasciati fino al 29 novembre 2002 sino ad un massimo del 50% dei diritti d'importazione assegnati. I titoli d'importazione per il numero di capi restante saranno rilasciati a decorrere dal 1° dicembre 2002.

     5. Il titolo d'importazione è rilasciato dietro domanda presentata a nome e per conto dell'operatore che ha ottenuto i diritti d'importazione.

     6. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

     a) nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine;

     b) nella casella 16, uno dei codici NC ammissibili;

     c) nella casella 19, la cifra "0" (zero);

     d) nella casella 20, la seguente indicazione:

     "Animali vivi maschi della specie bovina di peso pari o inferiore a 300 kg per capo (regolamento (CE) n. 1126/2002)."

 

     Art. 7.

     1. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli d'importazione rilasciati in virtù del presente regolamento non sono trasferibili e danno diritto al beneficio del contingente tariffario soltanto se sono intestati agli stessi nomi e recano gli stessi indirizzi dei destinatari indicati sulle dichiarazioni doganali di immissione al consumo che li accompagnano.

     2. La validità dei titoli d'importazione è di 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000. Tuttavia, nessun titolo è valido dopo il 30 giugno 2003.

     3. La cauzione relativa al titolo d'importazione è di 20 EUR/capo e viene depositata dal richiedente assieme alla domanda di titolo.

     4. I titoli sono validi su tutto il territorio comunitario.

     5. Non si applica l'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

     6. Fatte salve le disposizioni di cui alla sezione 4 del titolo III del regolamento (CE) n. 1291/2000, la cauzione non è svincolata fino a quando non è stata fornita la prova che il titolare del titolo è stato responsabile, sul piano commerciale e logistico, dell'acquisto, del trasporto e dell'immissione in consumo degli animali in questione. Tale prova comprende almeno i seguenti elementi:

     - la fattura commerciale originale rilasciata al titolare del titolo dal venditore o dal suo rappresentante, entrambi stabiliti nel paese terzo di esportazione, e la prova del pagamento della stessa da parte del titolare o dell'apertura, da parte dello stesso, di una lettera di credito irrevocabile a favore del venditore,

     - la polizza di carico o, se del caso, il documento di trasporto stradale o aereo rilasciato al titolare, per gli animali in questione,

     - la copia n. 8 del formulario IM 4 recante come unica indicazione nella casella 8 il nome e l'indirizzo del titolare del titolo,

     - la prova del pagamento dei dazi doganali da parte o per conto del titolare del titolo.

 

     Art. 8.

     1. All'atto dell'importazione, l'importatore deve fornire la prova che:

     - ha assunto per iscritto l'impegno di comunicare entro un mese all'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione l'elenco delle aziende in cui i giovani bovini saranno ingrassati,

     - ha costituito, presso l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione, una cauzione il cui importo è fissato nell'allegato IV per ciascun codice NC ammissibile. L'ingrasso degli animali importati nello Stato membro per un periodo di almeno 120 giorni a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione doganale di immissione al consumo costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

     2. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 1, secondo trattino, è svincolata soltanto se viene fornita all'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione la prova che i giovani bovini:

     a) sono stati ingrassati nell'azienda o nelle aziende indicate conformemente al paragrafo 1;

     b) non sono stati macellati prima della scadenza di un periodo di 120 giorni a decorrere dal giorno d'importazione o

     c) sono stati macellati prima della scadenza del periodo suddetto per ragioni sanitarie o sono morti in seguito a malattia o incidente.

     La cauzione è svincolata non appena è stata fornita la prova di cui sopra.

     Tuttavia, se il termine di cui al paragrafo 1, primo trattino, non è stato rispettato, l'importo della cauzione è svincolato previa deduzione:

     - del 15% e

     - del 2% dell'importo rimanente per ogni giorno di superamento del termine.

     Gli importi non svincolati sono incamerati e trattenuti come dazi doganali.

     3. Se la prova di cui al paragrafo 2 non viene fornita entro 180 giorni dal giorno dell'importazione, la cauzione è incamerata e trattenuta come dazio doganale.

     Tuttavia se detta prova non è stata ottenuta nel termine suddetto di 180 giorni ma viene presentata nei sei mesi successivi ai predetti 180 giorni, l'importo incamerato è rimborsato, previa deduzione del 15% dell'importo della cauzione.

 

     Art. 9.

     1. Per gli animali che non hanno costituito oggetto di una domanda di titoli d'importazione al 21 febbraio 2003, si procede ad un'altra attribuzione di diritti d'importazione senza tener conto della ripartizione dei diritti da assegnare tra gli Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e dei due diversi regimi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo e secondo trattino.

     2. A tal fine, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 28 febbraio 2003, il numero di animali di cui al paragrafo 1.

     3. La Commissione stabilisce e pubblica al più presto il numero totale residuo di animali da riassegnare.

     4. L'assegnazione di tali animali è limitata agli operatori interessati che hanno richiesto titoli d'importazione per tutti i diritti d'importazione a loro inizialmente concessi.

     La nuova domanda di diritti d'importazione è presentata nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto nel registro nazionale dell'IVA.

     5. Ciascuna domanda deve riguardare non meno di 50 capi. Tuttavia, se il numero di animali restanti di cui al paragrafo 3 è inferiore a 50 capi, una domanda riguarderà il numero inferiore di capi suddetto.

     6. Ai fini del presente articolo si applicano gli articoli da 4 a 8. Tuttavia, la data di presentazione della domanda di cui all'articolo 4, paragrafo 2, è fissata al 21 marzo 2003 e la data della comunicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, è fissata al 28 marzo 2003.

 

     Art. 10.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

     Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2002.

     Per la Commissione

     Franz Fischler

     membro della Commissione

 

 

Allegato I

Regolamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2

 

     Regolamenti della Commissione:

     - (CE) n. 1043/98,

     - (CE) n. 1431/1999,

     - (CE) n. 885/2000.

 

 

Allegato II

 

     (Omissis)

 

 

Allegato III

 

     (Omissis)

 

 

Allegato IV

Importi della cauzione

 

Bovini maschi da ingrasso

(codice NC)

Importo in euro/capo

0102 90 05

28

0102 90 29

56

0102 90 49

105