§ 14.5.64 - Regolamento 11 giugno 2002, n. 996.
Regolamento (CE) n. 996/2002 della Commissione che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 per quanto concerne talune disposizioni specifiche per i titoli d'importazione applicabili alle importazioni preferenziali di zucchero originario di taluni paesi dei Balcani occidentali.
(G.U.C.E. 12 giugno 2002, n. L 152).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 22, paragrafo 2, lettera b) e l'articolo 41,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2487/2001 della Commissione, la decisione 2001/330/CE del Consiglio, del 9 aprile 2001, relativa alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra e la decisione 2001/868/CE del Consiglio, del 29 ottobre 2001, relativa alla firma, a nome della Comunità, e all'applicazione provvisoria dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, prevedono l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero nella Comunità senza restrizioni quantitative e in esenzione dai dazi doganali. Tenuto conto della particolare sensibilità del mercato del settore dello zucchero e dei suoi meccanismi regolatori, occorre prevedere disposizioni specifiche relative al rilascio dei titoli d'importazione e al loro impiego.
(2) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1464/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 nonché il regolamento (CE) n. 779/96 della Commissione, del 29 aprile 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio per quanto concerne le comunicazioni nel settore dello zucchero.
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,
ha adottato il presente regolamento:
Art. 1.
L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1464/95 è sostituito dal seguente testo:
(Omissis).
Art. 2.
L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 779/96 è sostituito dal seguente testo:
(Omissis).
Art. 3.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.