§ 20.4.301 - Decisione 29 ottobre 2001, n. 868.
Decisione n. 2001/868/CE del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità, e all'applicazione provvisoria dell'accordo interinale [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.4 accordi con i paesi terzi
Data:29/10/2001
Numero:868


Sommario
Art. 1.  (Articolo 2 ASA).
Art. 2.  (Articolo 15 ASA).
Art. 3.  (Articolo 16 ASA).
Art. 4.  (Articolo 17 ASA).
Art. 5.  (Articolo 18 ASA).
Art. 6.  (ASA Articolo 19).
Art. 7.  (Articolo 20 ASA).
Art. 8.  (Articolo 21 ASA).
Art. 9.  (Articolo 22 ASA).
Art. 10.  (Articolo 23 ASA).
Art. 11.  (Articolo 24 ASA). Definizione.
Art. 12.  (Articolo 25 ASA).
Art. 13.  (Articolo 26 ASA).
Art. 14.  (Articolo 27 ASA). Prodotti agricoli.
Art. 15.  (Articolo 28 ASA). Prodotti della pesca.
Art. 16.  (Articolo 29 ASA).
Art. 17.  (Articolo 30 ASA).
Art. 18.  (Articolo 31 ASA).
Art. 19.  (Articolo 32 ASA).
Art. 20.  (Articolo 33 ASA). Standstill.
Art. 21.  (Articolo 34 ASA). Divieto di discriminazione fiscale.
Art. 22.  (Articolo 35 ASA).
Art. 23.  (Articolo 36 ASA). Unioni doganali, zone di libero scambio, intese transfrontaliere.
Art. 24.  (Articolo 37 ASA). Dumping.
Art. 25.  (Articolo 38 ASA). Clausola di salvaguardia generale.
Art. 26.  (Articolo 39 ASA). Clausola di penuria.
Art. 27.  (Articolo 40 ASA). Monopoli di Stato.
Art. 28.  (Articolo 41 ASA).
Art. 29.  (Articolo 42 ASA). Restrizioni autorizzate.
Art. 30.  (Articolo 43 ASA).
Art. 31.  (Articolo 44 ASA).
Art. 32.  (Articolo 58, paragrafo 1 ASA). Traffico di transito stradale.
Art. 33.  (Articolo 59 ASA).
Art. 34.  (Articolo 66 ASA).
Art. 35.  (Articolo 70 ASA). Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico.
Art. 36.  (Articolo 71 ASA). Proprietà intellettuale, industriale e commerciale.
Art. 37.  (Articolo 89 ASA). Dogane.
Art. 38.      E’ istituito un comitato interinale incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'attuazione del presente accordo. Esso si riunisce ad intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedano
Art. 39.      1. Il comitato interinale ha il potere di prendere decisioni all'interno del campo d'azione dell'accordo, nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti perle Parti, [...]
Art. 40.      1. Il comitato interinale è composto, da un lato, da rappresentanti Comunità e, dall'altro, da rappresentanti della Croazia. I membri del comitato interinale possono farsi rappresentare, in base [...]
Art. 41.      Il comitato interinale può creare sottocomitati
Art. 42.  (Articolo 113 ASA).
Art. 43.  (Articolo 117 ASA).
Art. 44.  (Articolo 118 ASA).
Art. 45.  (Articolo 119 ASA).
Art. 46.  (Articolo 120 ASA).
Art. 47.  (Articolo 121 ASA).
Art. 48.  (Articolo 123 ASA).
Art. 49.  (Articolo 124 ASA)
Art. 50.  (Articolo 126 ASA)
Art. 51.  (ASA Articolo 127)
Art. 52.  (Articolo 128 ASA)
Art. 53.  (Articolo 129 ASA).


§ 20.4.301 - Decisione 29 ottobre 2001, n. 868.

Decisione n. 2001/868/CE del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità, e all'applicazione provvisoria dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra.

(G.U.C.E. 14 dicembre 2001, n. L 330).

 

     Il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 29 ottobre 2003, occorre firmare l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea da un parte e la Repubblica di Croazia dall'altra.

     (2) La mancanza di un precedente accordo specifico in materia di trasporti tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia richiede l'integrazione delle pertinenti disposizioni sui trasporti collegate agli scambi di cui al protocollo n. 6 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

     (3) In mancanza di strutture contrattuali precedenti, il presente accordo istituisce un comitato interinale per l'attuazione dell'accordo.

     (4) Le disposizioni commerciali contenute nel presente accordo sono di carattere eccezionale, sono connesse con la politica attuata nel quadro del processo di stabilizzazione e associazione e non costituiranno, per l'Unione europea, un precedente per quanto riguarda i paesi terzi diversi da quelli dei Balcani occidentali.

     (5) Salva restando un'eventuale conclusione in una data successiva, l'accordo dovrebbe pertanto essere firmato a nome della Comunità.

     (6) E’ opportuno prevedere l'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo interinale a decorrere dal 10 gennaio 2002, nel caso in cui l'accordo non sia ancora entrato in vigore entro tale data,

     decide:

 

     Articolo 1.

     Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la/le persona/persone abilitata/abilitate a firmare, per conto della Comunità, l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, salva restando la sua conclusione in una data successiva.

     Il testo dell'accordo figura nell'allegato della presente decisione.

 

     Articolo 2.

     Fatta salva la necessaria reciprocità, l'accordo di cui all'articolo 1 sarà applicato provvisoriamente a decorrere dal 1° gennaio 2002, nel caso in cui le procedure per la conclusione dell'accordo non siano state espletate entro tale data.

 

     Articolo 3.

     La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

 

 

Accordo interinale

sugli scambi e sulle questioni commerciali

tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra

 

     La Comunità europea,

     in appresso denominata "Comunità",

     da una parte, e

     la Repubblica di Croazia, in appresso denominata "Croazia", dall'altra,

     considerando quanto segue:

     (1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, è stato firmato a Lussemburgo il 29 ottobre 2001.

     (2) L'accordo di stabilizzazione e di associazione mira ad instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse, che consentano alla Croazia di ufficializzare e consolidare i rapporti già instaurati con l'Unione europea.

     (3) Occorre garantire lo sviluppo di vincoli commerciali instaurando una relazione contrattuale.

     (4) A tal fine, occorre applicare prima possibile, mediante un accordo interinale, le disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione riguardanti gli scambi e le questioni commerciali.

     (5) Alcune disposizioni in materia di transito del protocollo n. 6 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, relativo al traffico di transito stradale, sono direttamente collegate alla libera circolazione delle merci e vanno pertanto inserite nel presente accordo interinale.

     (6) Occorre garantire che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e dell'istituzione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, e in mancanza di qualsiasi altra struttura istituzionale contrattuale, venga creato un quadro specifico per contribuire all'attuazione dell'accordo interinale,

     hanno deciso di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

     La Comunità europea

     - Louis Michel

     Vice Primo Ministro e Ministro degli affari esteri Presidente in esercizio del Consiglio dell'Unione europea

     - Christopher Patten

     Membro della Commissione delle Comunità europee

     La Croazia

     - Tonino Picula

     Ministro degli affari esteri della Repubblica di Croazia

     i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

     hanno convenuto quanto segue:

 

TITOLO I

Principi generali

 

Art. 1. (Articolo 2 ASA).

     La politica interna ed estera delle Parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, dei principi del diritto internazionale e allo Stato di diritto, nonché dei principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono parte integrante del presente accordo.

 

TITOLO II

Libera circolazione delle merci

 

     Art. 2. (Articolo 15 ASA).

     1. Nel corso di un periodo della durata massima di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Croazia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC. Esse tengono conto dei requisiti specifici elencati qui di seguito.

     2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata delle merci.

     3. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è quello effettivamente applicato erga omnes il giorno che precede la firma del presente accordo oppure, se inferiore, il dazio consolidato nell'ambito dell'OMC per il 2002.

     4. Qualora, successivamente alla firma dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dai negoziati tariffari in sede di OMC, i suddetti dazi ridotti sostituiscono il dazio di base di cui al paragrafo 3 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.

     5. La Comunità e la Croazia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.

 

Capitolo I

Prodotti industriali

 

     Art. 3. (Articolo 16 ASA).

     1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità o della Croazia elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo 1, punto ii) dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994).

     2. Le disposizioni degli articoli 4 e 5 non si applicano né ai prodotti tessili né ai prodotti siderurgici di cui al capitolo 72 della nomenclatura combinata, come specificato agli articoli 9 e 10.

     3. Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.

 

     Art. 4. (Articolo 17 ASA).

     1. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti originari della Croazia sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.

     2. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunità e le misure d'effetto equivalente relative ai prodotti originari della Croazia sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

 

     Art. 5. (Articolo 18 ASA).

     1. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Croazia di merci originarie della Comunità diverse da quelle elencate negli allegati I e II sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.

     2. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Croazia di merci originarie della Comunità elencate nell'allegato I sono progressivamente ridotti ed eliminati secondo il seguente calendario:

     - all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 60% del dazio di base;

     - il 1° gennaio 2003 ogni dazio è ridotto al 30% del dazio di base;

     - il 1° gennaio 2004 i dazi rimanenti sono aboliti.

     3. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Repubblica di Croazia di merci originarie della Comunità elencate nell'allegato II sono progressivamente ridotti ed eliminati secondo il seguente calendario:

     - all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 70% del dazio di base;

     - il 1° gennaio 2003 ogni dazio è ridotto al 50% del dazio di base;

     - il l° gennaio 2004 ogni dazio è ridotto al 40% del dazio di base;

     - il 1° gennaio 2005 ogni dazio è ridotto al 30% del dazio di base;

     - il 1° gennaio 2006 ogni dazio è ridotto al 15% del dazio di base;

     - il 1° gennaio 2007 i dazi rimanenti sono aboliti.

     4. Le restrizioni quantitative sulle importazioni in Croazia di merci originarie della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

 

     Art. 6. (ASA Articolo 19).

     A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Croazia aboliscono, nei loro scambi, tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni.

 

     Art. 7. (Articolo 20 ASA).

     1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Croazia aboliscono i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente.

     2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Croazia aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.

 

     Art. 8. (Articolo 21 ASA).

     La Croazia si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali nei confronti della Comunità più rapidamente di quanto previsto all'articolo 5 qualora le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato lo consentano.

     Il comitato interinale formula raccomandazioni in tal senso.

 

     Art. 9. (Articolo 22 ASA).

     Il protocollo n. 1 determina il regime applicabile ai prodotti tessili in esso indicati.

 

     Art. 10. (Articolo 23 ASA).

     Il protocollo n. 2 determina il regime applicabile ai prodotti siderurgici di cui al capitolo 72 della nomenclatura combinata in esso indicati.

 

Capitolo II

Agricoltura e pesca

 

     Art. 11. (Articolo 24 ASA). Definizione.

     1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità o della Croazia.

     2. Per "prodotti agricoli e della pesca" si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994).

     3. La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605, e sottovoci 0511 91, 2301 20 ed ex 1902 20 ("Paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20% di pesce, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici").

 

     Art. 12. (Articolo 25 ASA).

     Il protocollo n. 3 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati.

 

     Art. 13. (Articolo 26 ASA).

     1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Croazia e le misure d'effetto equivalente.

     2. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Croazia abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità e le misure d'effetto equivalente.

 

     Art. 14. (Articolo 27 ASA). Prodotti agricoli.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Croazia, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202 e 2204 della nomenclatura combinata.

     Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio.

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di "baby beef" definiti all'allegato III e originari della Croazia al 20% del dazio ad valorem e al 20% del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 9.400 tonnellate, espresse in peso carcasse.

     3 (a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Croazia:

     (i) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato IV a);

     (ii) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato IV b), entro i limiti di contingenti tariffari indicati in tale allegato per ciascun prodotto. I contingenti tariffari vengono aumentati ogni anno di un quantitativo indicato per ciascun prodotto in tale allegato.

     (b) Dal primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia:

     (i) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato IV c).

     (c) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Croazia:

     (i) abolisce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato IV d) entro i limiti di contingenti tariffari e in conformità del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto;

     (ii) riduce progressivamente al 50% del dazio NPF i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato IV e) in conformità del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto;

     (iii) riduce progressivamente al 50% del dazio NPF i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato IV f) entro i limiti di contingenti tariffari e in conformità del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto;

     d) A decorrere dal 1° maggio 2004, la Croazia applica i dazi doganali relativi alle merci elencate allallegato IV g) [1].

     4. Le disposizioni commerciali applicabili ai prodotti vinicoli sono definite in un protocollo distinto sui vini e sulle acquaviti.

 

     Art. 15. (Articolo 28 ASA). Prodotti della pesca.

     1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce completamente i dazi doganali sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Croazia, ad eccezione dei prodotti elencati all'allegato V a), che sono soggetti alle disposizioni in esso contenute.

     2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia abolisce tutti gli oneri aventi effetto equivalente a un dazio doganale e abolisce completamente i dazi doganali sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Comunità europea, ad eccezione dei prodotti elencati all'allegato V b), che sono soggetti alle disposizioni in esso contenute.

 

     Art. 16. (Articolo 29 ASA).

     Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, della sensibilità specifica di questi, delle norme della politica comune della Comunità e della politica della Croazia nei settori agricolo e della pesca, del ruolo dell'agricoltura e della pesca nell'economia croata e delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'OMC, entro il 1° luglio 2006 la Comunità e la Croazia esaminano in sede di comitato interinale, prodotto per prodotto e su un'adeguata e regolare base reciproca, la possibilità di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere a una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.

 

     Art. 17. (Articolo 30 ASA).

     Le disposizioni del presente capitolo non impediscono in alcun modo alle Parti di applicare unilateralmente misure più favorevoli.

 

     Art. 18. (Articolo 31 ASA).

     Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo e in particolare l'articolo 25, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle due Parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 12, 14 e 15 provochino gravi perturbazioni sui mercati o ai dispositivi regolamentari interni della controparte, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la Parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie.

 

Capitolo III

Disposizioni comuni

 

     Art. 19. (Articolo 32 ASA).

     Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti tra le Parti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli nn. 1, 2 e 3.

 

     Art. 20. (Articolo 33 ASA). Standstill.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, né oneri di effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e la Croazia, né si aumentano quelli già applicati.

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, né misure d'effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e la Croazia, né sono rese più restrittive quelle esistenti.

     3. Fatte salve le concessioni riconosciute a norma dell'articolo 13, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agrarie da parte della Croazia e della Comunità o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purché rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati III, IV a, IV b, IV c, IV d, IV e, IV f, V a, V b.

 

     Art. 21. (Articolo 34 ASA). Divieto di discriminazione fiscale.

     1. Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra Parte, e procedono alla loro abolizione qualora esse già esistano.

     2. I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati soggetti.

 

     Art. 22. (Articolo 35 ASA).

     Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

 

     Art. 23. (Articolo 36 ASA). Unioni doganali, zone di libero scambio, intese transfrontaliere.

     1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri tranne qualora essi alterino le condizioni commerciali previste dal presente accordo.

     2. Durante i periodi transitori di cui all'articolo 5, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci, contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o più Stati membri e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia di cui la Croazia è uno degli Stati successori, o derivanti dagli accordi bilaterali conclusi dalla Croazia per promuovere il commercio regionale.

     3. Nell'ambito del comitato interinale le Parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si tengono consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della Croazia sanciti nel presente accordo.

 

     Art. 24. (Articolo 37 ASA). Dumping.

     1. Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con l'altra Parte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI del GATT 1994, essa può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e della relativa legislazione interna.

     2. Per quanto riguarda il paragrafo 1, il comitato interinale è informato del caso di dumping non appena le autorità della Parte importatrice hanno avviato l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping, ai sensi dell'articolo VI del GATT, o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da quando la questione è stata sottoposta al comitato interinale, la Parte importatrice può adottare le misure del caso.

 

     Art. 25. (Articolo 38 ASA). Clausola di salvaguardia generale.

     1. Qualora un prodotto di una Parte venga importato nel territorio dell'altra Parte in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

     - grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio della Parte importatrice, o

     - gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave peggioramento della situazione economica di una regione della Parte importatrice,

     la Parte importatrice può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo.

     2. La Comunità e la Croazia applicano misure di salvaguardia tra loro soltanto in conformità delle disposizioni del presente articolo. Le misure di salvaguardia, la cui portata è limitata a quanto necessario per ovviare alle difficoltà insorte, consistono di norma nella sospensione dell'ulteriore riduzione di tutte le aliquote applicabili del dazio indicate nel presente accordo per il prodotto in questione o nell'aumento dell'aliquota del dazio applicabile a tale prodotto. Dette misure devono contenere elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro e non oltre la fine del periodo stabilito. La loro durata è limitata a un anno. In circostanze del tutto eccezionali, tuttavia, si possono prendere misure per un massimo di tre anni. Non si possono applicare misure di salvaguardia alle importazioni di un prodotto che sia già stato assoggettato a misure di questo tipo per almeno tre anni dallo scadere delle misure in questione.

     3. Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure in esso previste o, nei casi in cui si applica il paragrafo 4, lettera b), la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Croazia, fornisce quanto prima al comitato interinale tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.

     4. Ai fini dell'attuazione dei suddetti paragrafi, si applicano le seguenti disposizioni.

     a) Le difficoltà create dalla situazione di cui al presente articolo vengono sottoposte all'esame del comitato interinale, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.

     Qualora il comitato interinale o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione è stata presentata al comitato interinale, la Parte importatrice può adottare le misure opportune per risolvere il problema in conformità delle disposizioni del presente articolo. Nella scelta delle misure di salvaguardia si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo.

     b) Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate al presente articolo, le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra Parte.

     5. Le misure di salvaguardia vengono immediatamente notificate al comitato interinale e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

     6. Qualora la Comunità o la Croazia assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare le difficoltà di cui al presente articolo a una procedura amministrativa volta a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano l'altra Parte.

 

     Art. 26. (Articolo 39 ASA). Clausola di penuria.

     1. Qualora l'osservanza delle disposizioni del presente titolo comporti;

     a) una penuria critica, o la minaccia di penuria critica, di generi alimentari o di altri prodotti essenziali per la Parte esportatrice, oppure

     b) una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la Parte esportatrice applichi restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure o oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano probabilmente comportare, gravi difficoltà per la Parte esportatrice

     quest'ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo.

     2. Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dei dispositivi dell'accordo. Dette misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, né una restrizione dissimulata agli scambi, e sono revocate quando non sussistono più le condizioni che ne giustificano il mantenimento.

     3. Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o il più presto possibile nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Croazia, fornisce al comitato interinale tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le Parti, nell'ambito del comitato interinale, possono convenire su qualsiasi mezzo necessario per porre fine alle difficoltà. Qualora non venga raggiunto un accordo entro trenta giorni da quando la questione è stata sottoposta al comitato interinale, la Parte esportatrice può applicare misure ai sensi del presente articolo alle esportazioni del prodotto in questione.

     4. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Comunità o la Croazia, a seconda della parte interessata, può applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra Parte.

     5. Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo vengono immediatamente notificate al comitato interinale e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario perla loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

 

     Art. 27. (Articolo 40 ASA). Monopoli di Stato.

     La Croazia procede ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale in modo che, entro la fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i cittadini croati per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi. Il comitato interinale è informato delle misure adottate a tal fine.

 

     Art. 28. (Articolo 41 ASA).

     Il protocollo n. 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente accordo.

 

     Art. 29. (Articolo 42 ASA). Restrizioni autorizzate.

     Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione di divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, da motivi legati alla tutela della salute e della vita delle persone, degli animali o di preservazione dei vegetali, alla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico, o alla tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tali divieti o restrizioni non devono costituire tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

 

     Art. 30. (Articolo 43 ASA).

     Le parti decidono di collaborare per ridurre il potenziale di frode nell'applicazione delle disposizioni commerciali del presente accordo.

     Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, in particolare gli articoli 18, 25 e 37 e il protocollo n. 4, qualora risulti a una Parte che esistono sufficienti elementi di prova di frodi, quali un forte aumento delle esportazioni di prodotti di una Parte verso l'altra, superiore al livello corrispondente alle condizioni economiche, quali la normale capacità di produzione e di esportazione, oppure la mancata collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell'origine da parte dell'altra, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di una siffatta soluzione, la Parte interessata può adottare le misure opportune che ritiene necessarie. Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dei dispositivi contenuti nell'accordo.

 

     Art. 31. (Articolo 44 ASA).

     L'applicazione del presente accordo non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie.

 

     Art. 32. (Articolo 58, paragrafo 1 ASA). Traffico di transito stradale.

     Il traffico di transito stradale è disciplinato dalle disposizioni del protocollo n. 6.

 

TITOLO III

Pagamenti, concorrenza ed altre disposizioni di carattere economico

 

     Art. 33. (Articolo 59 ASA).

     Le Parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, in conformità delle disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunità e la Croazia.

 

     Art. 34. (Articolo 66 ASA).

     1. Le Parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una Parte adotti tali misure, sottopone quanto prima all'altra Parte un calendario per la loro abolizione.

     2. Qualora uno o più Stati membri dell'Unione europea o la Croazia abbiano o rischino di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la Croazia, a seconda dei casi, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non può essere più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o la Croazia, a seconda dei casi, informano senza indugio l'altra Parte.

     3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

 

     Art. 35. (Articolo 70 ASA). Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico.

     1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e la Croazia:

     i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare il gioco della concorrenza;

     ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Croazia, o in una sua parte sostanziale;

     iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

     2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle regole in materia di concorrenza applicabili nella Comunità, in particolare degli articoli 81, 82, 86 e 87 del trattato che istituisce la Comunità europea e degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni comunitarie.

     3. Le Parti assicurano che vengano conferiti ad un organismo pubblico indipendente sotto il profilo operativo i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punti i) ed ii) per quanto riguarda le imprese pubbliche e private e le imprese che godono di speciali diritti.

     4. La Croazia istituisce un'autorità indipendente sotto il profilo operativo alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii) entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo. Tale autorità può tra l'altro autorizzare regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti in conformità del paragrafo 2, nonché ordinare il recupero degli aiuti di Stato illegali.

     5. Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato, tra l'altro presentando all'altra Parte una relazione periodica annuale, o equivalente, secondo i metodi e la presentazione delle relazioni comunitarie sugli aiuti di Stato. Su richiesta di una delle Parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto di Stato.

     6. La Croazia compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell'autorità di cui al paragrafo 4 ed allinea tali regimi con i criteri di cui al paragrafo 2 entro e non oltre quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

     7. a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii), le Parti accettano che, durante i primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto statale concesso dalla Croazia venga valutato tenendo conto del fatto che la Croazia va assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea.

     b) Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia presenta alla Commissione delle Comunità europee i dati relativi al PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. L'autorità di cui al paragrafo 4 e la Commissione europea valutano quindi congiuntamente l'ammissibilità delle regioni croate e le corrispondenti intensità massime di aiuto per poter tracciare una mappa degli aiuti a finalità regionale sulla base degli orientamenti comunitari in materia.

     8. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo II:

     - la disposizione del paragrafo 1, punto iii) non si applica;

     - le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i) sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità a norma degli articoli 36 e 37 del trattato che istituisce la Comunità europea, e a strumenti comunitari specifici adottati su tale base.

     9. Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, le Parti possono prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del comitato interinale o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

     Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica o compromette minimamente l'adozione, ad opera di una delle Parti, di misure antidumping o compensative conformemente agli articoli pertinenti del GATT 1994 e all'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o alla normativa interna connessa.

 

     Art. 36. (Articolo 71 ASA). Proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

     1. A norma del presente articolo e dell'allegato VI, le Parti confermano l'importanza annessa ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

     2. La Croazia prende le misure necessarie per garantire, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Comunità, ivi compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti.

     3. Il comitato interinale può decidere di obbligare la Croazia ad aderire a convenzioni multilaterali specifiche in questo settore.

     4. Qualora nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra Parte, il comitato interinale al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

 

     Art. 37. (Articolo 89 ASA). Dogane.

     L'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle Parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 5.

 

TITOLO IV

Disposizioni istituzionali, generali e finali

 

     Art. 38.

     E’ istituito un comitato interinale incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'attuazione del presente accordo. Esso si riunisce ad intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedano.

 

     Art. 39.

     1. Il comitato interinale ha il potere di prendere decisioni all'interno del campo d'azione dell'accordo, nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti perle Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il comitato interinale può formulare altresì raccomandazioni che ritenga auspicabili ai fini della realizzazione degli obiettivi comuni dell'accordo e del suo buon funzionamento. Le sue decisioni e le sue raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le Parti.

     2. Il comitato interinale adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 40.

     1. Il comitato interinale è composto, da un lato, da rappresentanti Comunità e, dall'altro, da rappresentanti della Croazia. I membri del comitato interinale possono farsi rappresentare, in base a quanto previsto dal regolamento interno.

     2. Il comitato interinale è presieduto a turno dalle Parti, conformemente alle disposizioni previste al riguardo dal regolamento interno.

     3. Il comitato interinale agisce previo accordo tra le Parti.

 

     Art. 41.

     Il comitato interinale può creare sottocomitati.

 

     Art. 42. (Articolo 113 ASA).

     Ciascuna delle Parti può deferire al comitato interinale qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. Il comitato interinale può comporre la controversia mediante una decisione vincolante.

 

     Art. 43. (Articolo 117 ASA).

     Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà.

 

     Art. 44. (Articolo 118 ASA).

     L'accordo non impedisce ad una Parte di adottare qualsiasi misura:

     a) ritenuta necessaria a impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;

     b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;

     c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in periodi di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

 

     Art. 45. (Articolo 119 ASA).

     1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

     - il regime applicato dalla Croazia nei confronti della Comunità non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro società o filiali;

     - il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Croazia non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini, società e filiali croati.

     2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

 

     Art. 46. (Articolo 120 ASA).

     1. Le Parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che loro incombono nel quadro del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo.

     2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al comitato interinale tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti.

     3. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al comitato interinale e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo.

 

     Art. 47. (Articolo 121 ASA).

     Le Parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali adeguati, su richiesta di una di esse, per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni.

     Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione degli articoli 18, 25, 26 e 30.

 

     Art. 48. (Articolo 123 ASA).

     I protocolli nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e gli allegati I-VI costituiscono parte integrante del presente accordo.

 

     Art. 49. (Articolo 124 ASA)

     Il presente accordo si applica fino all'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione firmato a Lussemburgo il 29 ottobre 2001.

     Ciascuna delle Parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. Il presente accordo cessa di essere applicabile dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

 

     Art. 50. (Articolo 126 ASA)

     Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea alle condizioni precisate in detto trattato e, dall'altro, al territorio della Croazia.

 

     Art. 51. (ASA Articolo 127)

     Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositano dell'accordo.

 

     Art. 52. (Articolo 128 ASA)

     Il presente accordo è redatto in due esemplari in ciascuna delle lingue ufficiali delle Parti, ciascun testo facente ugualmente fede.

 

     Art. 53. (Articolo 129 ASA).

     1. Il presente accordo è approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure.

     2. L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate. Nel caso in cui le procedure di cui al paragrafo 1 non siano state espletate in tempo per consentirne l'entrata in vigore il 1° gennaio 2002, il presente accordo sarà applicato provvisoriamente a partire da tale data.

 

 

ALLEGATO I

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO III

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO IV A) [2]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO IV B) [3]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO IV C) [4]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO IV D) [5]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO IV E) [6]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO IV f) [7]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO IV g) [8]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO V A) [9]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO V b) [10]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO VI

 

     (Omissis)

 

 

Elenco dei protocolli

     Protocollo n. 1 sui tessili e sui capi d'abbigliamento

     Protocollo n. 2 sui prodotti siderurgici

     Protocollo n. 3 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e la Croazia

     Protocollo n. 4 sulla definizione della nozione di "prodotti originari" e sui metodi di cooperazione amministrativa

     Protocollo n. 5 sull'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale

     Protocollo n. 6 sul traffico di transito stradale

 

Protocollo n. 1

sui tessili e sui capi d'abbigliamento

 

     Articolo 1.

     Il presente protocollo si applica ai tessili e ai capi di abbigliamento (in appresso denominati "prodotti tessili") elencati alla sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata della Comunità.

 

     Articolo 2.

     1. I prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata e definiti originari della Croazia a norma del protocollo 4 del presente accordo vengono introdotti nella Comunità in esenzione da dazi doganali dall'entrata in vigore dell'accordo.

     2. I dazi applicati all'importazione diretta in Croazia di prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata e originati della Comunità a norma del protocollo n. 4 del presente accordo, vengono aboliti dall'entrata in vigore del presente accordo, con esclusione dei prodotti elencati negli allegati I e II al presente protocollo, per i quali le aliquote dei dazi vengono ridotte progressivamente secondo il disposto di detto allegato.

     3. In base al presente protocollo, le disposizioni dell'accordo, in particolare degli articoli 6 e 7, si applicano agli scambi di prodotti tessili tra le Parti.

 

     Articolo 3.

     Le intese relative al duplice controllo e le altre questioni connesse alle esportazioni nella Comunità di prodotti tessili originari della Croazia e alle esportazioni in Croazia di prodotti tessili originari della Comunità sono disciplinate dall'accordo sugli scambi di prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia, siglato l'8 novembre 2000 e applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2001.

 

     Articolo 4.

     A partire dell'entrata in vigore dell'accordo non vengono imposte nuove restrizioni quantitative, né altre misure aventi effetto equivalente, se non in base a quanto stabilito nell'accordo e negli allegati protocolli.

 

 

Allegati

     (Omissis).

 

Protocollo n. 2

prodotti siderurgici

 

     Articolo 1.

     Il presente protocollo si applica ai prodotti elencati nel capitolo 72 della tariffa doganale comune, nonché ad altri prodotti siderurgici finiti che potrebbero provenire in futuro dalla Croazia, contemplati da detto capitolo.

 

     Articolo 2.

     I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti siderurgici originati della Croazia sono aboliti all'entrata in vigore dell'accordo.

 

     Articolo 3.

     1. I dazi doganali applicabili all'importazione in Croazia di prodotti siderurgici originari della Comunità diversi da quelli elencati all'allegato I vengono aboliti all'entrata in vigore dell'accordo.

     2. I dazi doganali applicabili all'importazione in Croazia dei prodotti siderurgici elencati nell'allegato I vengono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:

     - all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio viene ridotto al 65% del dazio di base;

     - il 1° gennaio 2003, il dazio è ridotto al 50% del dazio di base;

     - il 1° gennaio 2004, il dazio è ridotto al 35% del dazio di base;

     - il 1° gennaio 2005, il dazio è ridotto al 20% del dazio di base;

     - il 1° gennaio 2006, i dazi rimanenti vengono aboliti.

 

     Articolo 4.

     1. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità di prodotti siderurgici originari della Croazia e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

     2. Le restrizioni quantitative all'importazione in Croazia di prodotti siderurgici originari della Comunità e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

 

     Articolo 5.

     1. Alla luce di quanto stipulato all'articolo 35 dell'accordo, le Parti riconoscono che occorre che ciascuna parte affronti urgentemente le carenze strutturali del proprio settore siderurgico per garantire la competitività della sua industria a livello mondiale. Entro due anni, la Croazia definisce pertanto il programma di ristrutturazione e conversione necessario per la sua industria siderurgica, onde conseguire l'efficienza economica del settore in normali condizioni di mercato. Dietro richiesta, la Comunità fornisce alla Croazia l'opportuna consulenza tecnica per raggiungere tale obiettivo.

     2. Oltre a quanto stabilito all'articolo 35 dell'accordo, tutte le pratiche contrarie a detto articolo saranno valutate secondo criteri specifici derivanti dall'applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, compresi il diritto derivato e le norme specifiche sul controllo degli aiuti di Stato applicabili al settore siderurgico dopo la scadenza del trattato CECA.

     3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 1, punto iii) dell'accordo, la Comunità riconosce che, nei primi cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo, la Croazia può concedere eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti siderurgici, aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che:

     - gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione,

     - il loro importo e la loro entità siano strettamente limitati a quanto assolutamente necessario per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti, e

     - il programma di ristrutturazione sia collegato a un piano globale di razionalizzazione e di riduzione degli impianti nella Croazia.

     4. Ciascuna delle Parti garantisce la più completa trasparenza per quanto riguarda l'attuazione del necessario programma di ristrutturazione e conversione, attraverso uno scambio ininterrotto, con l'altra Parte, di informazioni, compresi particolari sul piano di ristrutturazione, nonché su importo, entità e finalità di qualsiasi aiuto di Stato concesso ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

     5. Il comitato interinale controlla che siano rispettate le condizioni stabilite ai paragrafi 1-4.

     6. Qualora una delle Parti ritenga che una determinata pratica dell'altra sia incompatibile con le disposizioni del presente articolo, e qualora tali pratiche arrechino o minaccino di arrecare pregiudizio ai suoi interessi o grave pregiudizio alla sua produzione interna, essa può adottare misure opportune previa consultazione del gruppo di contatto di cui all'articolo 7 o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione a tale organismo.

 

     Articolo 6.

     Le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 dell'accordo si applicano agli scambi di prodotti siderurgici tra le Parti.

 

     Articolo 7.

     Le parti convengono che, per controllare ed esaminare la corretta esecuzione del presente protocollo, venga creato un gruppo di contatto in conformità dell'articolo 41 dell'accordo.

 

 

Allegato

     (Omissis).

 

Protocollo n. 3

sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità europea e la Croazia

 

     Articolo 1.

     1. La Comunità e la Croazia applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall'esistenza di contingenti, i dazi di cui agli allegati I e II, in base alle condizioni ivi indicate.

     2. Il comitato interinale può decidere di:

     - ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;

     - modificare i dazi indicati negli allegati I e II:

     - aumentare o abolire i contingenti tariffari.

     3. Il comitato interinale può sostituire i dazi stabiliti dal presente protocollo con un regime basato sui rispettivi prezzi di mercato della Comunità e della Croazia per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo.

 

     Articolo 2.

     I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti per decisione del comitato interinale:

     - quando vengono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di base negli scambi tra la Comunità e la Croazia, oppure

     - in seguito alle riduzioni derivanti da concessioni reciproche sui prodotti agricoli trasformati.

 

     Articolo 3.

     La Comunità e la Croazia si scambiano informazioni in merito ai regimi amministrativi adottati per i prodotti contemplati dal presente protocollo. Tali regimi devono garantire un trattamento equo a tutte le parti interessate e devono essere quanto più possibile flessibili ed equi.

 

 

Allegati [11]

     (Omissis)

 

Protocollo n. 4

relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e metodi di cooperazione amministrativa

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

     Articolo 1. Definizioni.

     Ai fini del presente protocollo:

     a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;

     b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

     c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

     d) per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti;

     e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);

     f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunità o in Croazia - nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

     g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Croazia;

     h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali definito alla lettera g) applicato mutatis mutandis;

     i) per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originari dell'altra Parte contraente o, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile pagato per i materiali nella Comunità o in Croazia;

     j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA";

     k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

     l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

     m) il termine "territori" comprende anche le acque territoriali.

 

TITOLO II

Definizione della nozione di "prodotti originari"

 

     Articolo 2. Requisiti di carattere generale.

     1. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:

     a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;

     b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.

     2. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originari della Croazia:

     a) i prodotti interamente ottenuti in Croazia ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;

     b) i prodotti ottenuti in Croazia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Croazia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.

 

     Articolo 3. Cumulo bilaterale nella Comunità.

     I materiali originari della Croazia incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse delle operazioni previste dall'articolo 7, paragrafo 1.

 

     Articolo 4. Cumulo bilaterale in Croazia.

     I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto in Croazia si considerano materiali originari della Croazia anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse delle operazioni previste dall'articolo 7, paragrafo 1.

 

     Articolo 5. Prodotti interamente ottenuti.

     1. Si considerano "interamente ottenuti" nella Comunità o in Croazia:

     a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

     b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

     c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

     d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

     e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

     f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità e della Croazia, con le loro navi;

     g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

     h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

     i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

     j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché esse abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

     k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

     2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere i) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:

     a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro o in Croazia;

     b) che battono bandiera di uno Stato membro o della Croazia;

     c) che appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini di Stati membri o della Croazia, o a una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini degli Stati membri o della Croazia e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;

     d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri o della Croazia;

     e) e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75%, di cittadini di Stati membri o della Croazia.

 

     Articolo 6. Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati.

     1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

     Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano unicamente a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

     2. In deroga al paragrafo 2, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:

     a) il loro valore totale non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto;

     b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.

     Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

     3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

 

     Articolo 7. Lavorazioni o trasformazioni insufficienti.

     1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

     a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

     b) la scomposizione e composizione di confezioni;

     c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

     d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

     e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;

     f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

     g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;

     h) la sgusciatura, la snocciolatura e la sbucciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

     i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;

     j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

     k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

     l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

     m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;

     n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

     o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);

     p) la macellazione degli animali.

     2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Croazia.

 

     Articolo 8. Unità da prendere in considerazione.

     1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

     Ne consegue che:

     a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

     b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

     2. Ogniqualvolta, in base alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si consideri che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

 

     Articolo 9. Accessori, pezzi di ricambio e utensili.

     Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e che sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

 

     Articolo 10. Assortimenti.

     Gli assortimenti, definiti dalla regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari quando tutti i prodotti che li compongono sono originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

 

     Articolo 11. Elementi neutri.

     Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione:

     a) energia e combustibile;

     b) impianti e attrezzature;

     c) macchine e utensili;

     d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto.

 

TITOLO III

Requisiti territoriali

 

     Articolo 12. Principio di territorialità.

     1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Croazia.

     2. Se merci originarie esportate dalla Comunità o dalla Croazia verso un altro paese vengono reimportate, esse sono considerate non originarie a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

     a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e

     b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

     3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non è pregiudicata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o dalla Croazia sui materiali esportati dalla Comunità o dalla Croazia e successivamente reimportati, a condizione che:

     a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunità o in Croazia o siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che vanno oltre alle operazioni insufficienti di cui all'articolo 7, prima dell'esportazione;

     b) si possa dimostrare alle autorità doganali che:

     i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati, e

     ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o della Croazia in applicazione delle disposizioni del presente articolo non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è addotto il carattere originario.

     4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al titolo II non si applicano alle lavorazioni o alle trasformazioni effettuate al di fuori della Comunità o della Croazia. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finito, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della Parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o della Croazia in applicazione delle disposizioni del presente articolo, non devono superare la percentuale indicata.

     5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4, per "valore aggiunto totale" si intendono tutti i costi sostenuti al di fuori della Comunità o della Croazia, compreso il valore dei materiali aggiunti.

     6. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati esclusivamente qualora siano applicati i valori generali di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

     7. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

     8. Le lavorazioni o trasformazioni contemplate dalle disposizioni del presente articolo, effettuate al di fuori della Comunità o della Croazia, sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o di un sistema analogo.

 

     Articolo 13. Trasporto diretto.

     1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunità e la Croazia. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

     I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o della Croazia.

     2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

     a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure

     b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

     i) un'esatta descrizione dei prodotti;

     ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e

     iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure,

     c) in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento probatorio.

 

     Articolo 14. Esposizioni.

     1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso dalla Comunità o dalla Croazia beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

     a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dalla Croazia nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

     b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o in Croazia;

     c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e

     d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono Stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

     2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

     3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

 

TITOLO IV

Restituzione o esenzione

 

     Articolo 15. Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

     1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o della Croazia per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella Comunità o in Croazia, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

     2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Croazia ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

     3. L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

     4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 9, e degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari.

     5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'Accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione in base alle disposizioni dell'accordo.

     6. Fatto salvo il paragrafo 1, la Croazia può chiedere che siano previste la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per le tasse di effetto equivalente applicabili ai materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari, in base alle seguenti disposizioni:

     a) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 5% per i prodotti dei capitoli 25-49 e 64-97 del sistema armonizzato, oppure un eventuale aliquota meno elevata in vigore in Croazia;

     b) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 10% per i prodotti dei capitoli 50-63 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Croazia.

     7. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 1° gennaio 2003. Le disposizioni del paragrafo 6 si applicano fino al 31 dicembre 2005 e possono essere rivedute di comune accordo.

 

TITOLO V

Prova dell'origine

 

     Articolo 16. Requisiti di carattere generale.

     1. I prodotti originari della Comunità importati in Croazia e i prodotti originari della Croazia importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni del presente Accordo su presentazione:

     a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III; oppure

     b) nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'allegato IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata "dichiarazione su fattura") che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

     2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'Accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

 

     Articolo 17. Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1.

     1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

     2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l'Accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.

     3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

     4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro o della Croazia se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o della Croazia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

     5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

     6. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.

     7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

 

     Articolo 18. Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1.

     1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

     a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure

     b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

     2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

     3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

     4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     IT “RILASCIATO A POSTERIORI. [12]

     5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione EUR.1.

 

     Articolo 19. Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1.

     1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

     2. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     IT DUPLICATO. [13]

     3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

     4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

 

     Articolo 20. Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza.

     Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Croazia, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Croazia. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

 

     Articolo 21. Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura.

     1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

     a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22;

     oppure

     b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi EUR 6.000.

     2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o della Croazia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

     3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

     4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

     5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

     6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

 

     Articolo 22. Esportatore autorizzato.

     1. Le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore (in appresso "esportatore autorizzato") che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma dell'accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

     2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.

     3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

     4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

     5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

 

     Articolo 23. Validità della prova dell'origine.

     1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

     2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

     3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

 

     Articolo 24. Presentazione della prova dell'origine.

     Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'Accordo.

 

     Articolo 25. Importazioni con spedizioni scaglionate.

     Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

 

     Articolo 26. Esonero dalla prova dell'origine.

     1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

     2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

     3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare EUR 500 se si tratta di piccole spedizioni, oppure EUR 1.200 se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

 

     Articolo 27. Documenti giustificativi.

     I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 3, utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità o della Croazia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:

     a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

     b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Croazia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

     c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Croazia, rilasciati o compilati nella Comunità o in Croazia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno:

     d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Croazia a norma del presente protocollo.

 

     Articolo 28. Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi.

     1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

     2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

     3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

     4. Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR. 1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

 

     Articolo 29. Discordanze ed errori formali.

     1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute dei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

     2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

 

     Articolo 30. Importi espressi in euro.

     1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 26, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale della Croazia, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascun paese interessato.

     2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 26, paragrafo 3 in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dalla Comunità o dalla Croazia.

     3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal lo gennaio dell'anno successivo. La Commissione delle Comunità europee notifica gli importi alla Croazia.

     4. La Croazia può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5% dal risultato della conversione. La Croazia può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15% del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione comporta una diminuzione del controvalore stesso.

     5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal Comitato di stabilizzazione e di associazione su richiesta della Comunità o della Croazia. Nel procedere a detta revisione, il comitato di stabilizzazione e di associazione tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

 

TITOLO VI

Misure di cooperazione amministrativa

 

     Articolo 31. Assistenza reciproca.

     1. Le autorità doganali degli Stati membri e della Croazia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.

     2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e la Croazia si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

 

     Articolo 32. Verifica delle prove dell'origine.

     1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

     2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1,le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

     3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

     4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

     5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità o della Croazia e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. Qualora siano state applicate le disposizioni in materia di cumulo di cui agli articoli 3 e 4 del presente protocollo e in combinato disposto con l'articolo 17, paragrafo 3, la risposta comprende il rinvio della copia del certificato o dei certificati di circolazione delle merci oppure della o delle dichiarazioni su fattura corrispondente(i).

     6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro 10 mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

 

     Articolo 33. Composizione delle controversie.

     Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al comitato interinale.

     La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

 

     Articolo 34. Sanzioni.

     Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

 

     Articolo 35. Zone franche.

     1. La Comunità e la Croazia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

     2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o della Croazia importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

 

TITOLO VII

Ceuta e Melilla

 

     Articolo 36. Attuazione del protocollo.

     1. L'espressione "la Comunità" utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.

     2. I prodotti originari della Croazia importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo n. 2 dell'atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. La Croazia riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.

     3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 37.

 

     Articolo 37. Condizioni speciali.

     1. Purché siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano:

     1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:

     a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

     b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che:

     i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure

     ii) che tali prodotti siano originari della Croazia o della Comunità a norma del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

     2) prodotti originari della Croazia:

     a) i prodotti interamente ottenuti in Croazia;

     b) i prodotti ottenuti in Croazia nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che:

     i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo; oppure

     ii) tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità a norma del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

     2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

     3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "Croazia" o "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.

     4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

 

TITOLO VIII

Disposizioni finali

 

     Articolo 38. Modifiche del protocollo.

     Il comitato interinale può decidere di apportare modifiche alle disposizioni del presente protocollo.

 

 

Allegati [14]

     (Omissis).

 

Protocollo n. 5

relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale

 

     Articolo 1. Definizioni.

     Ai sensi del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

     a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti contraenti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;

     b) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;

     c) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;

     d) "dati personali": tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;

     e) "operazione che viola la legislazione doganale": tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.

 

     Articolo 2. Campo di applicazione.

     1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.

     2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.

     3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente protocollo.

 

     Articolo 3. Assistenza su richiesta.

     1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

     2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:

     a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte contraente precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci;

     b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte contraente precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

     3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle sue disposizioni giuridiche o regolamentari, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale:

     a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;

     b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;

     c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;

     d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla normativa doganale.

 

     Articolo 4. Assistenza spontanea.

     Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni giuridiche o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

     - attività che risultino, o appaiano loro contrarie a detta legislazione e che possano interessare l'altra Parte contraente;

     - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale;

     - merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale;

     - persone fisiche o giuridiche per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che partecipino o abbiano partecipato ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;

     - mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la legislazione doganale.

 

     Articolo 5. Consegna/Notifica.

     Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari applicabili a quest'ultima, prende tutte le misure necessarie per:

     - consegnare tutti i documenti o

     - notificare tutte le decisioni

     provenienti dall'autorità richiedente e che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito sul suo territorio.

     Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

 

     Articolo 6. Forma e contenuto delle domanda di assistenza.

     1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

     2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni:

     a) l'"autorità richiedente";

     b) la misura richiesta;

     c) l'oggetto e il motivo della domanda;

     d) le disposizioni giuridiche e regolamentari e gli altri elementi giuridici in questione;

     e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

     f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.

     3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti di cui è corredata la domanda di cui al paragrafo 1.

     4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti possono esserne richiesti la correzione o il completamento; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative.

 

     Articolo 7. Adempimento delle domande.

     1. Per evadere le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa Parte contraente, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata indirizzata dall'autorità interpellata qualora questa non possa agire autonomamente.

     2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari della Parte contraente interpellata.

     3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata conformemente al paragrafo 1, le informazioni sulle attività che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, che occorrano all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

     4. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente interessata possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

 

     Articolo 8. Forma in cui devono essere comunicate le informazioni.

     1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.

     2. Tale informazione può essere computerizzata.

     3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

 

     Articolo 9. Deroghe all'obbligo di fornire assistenza.

     1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una Parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo:

     a) possa pregiudicare la sovranità della Croazia o di uno Stato membro a cui è stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo; o

     b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o

     c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.

     2. L'autorità interpellata può rinviate l'assistenza qualora ritenga che essa possa interferire con un'inchiesta, un'azione giudiziaria o un processo in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per determinare se l'assistenza possa essere prestata secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può richiedere.

     3. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetti quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.

     4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.

 

     Articolo 10. Scambi di informazioni e riservatezza.

     1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti contraenti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

     2. I dati personali possono essere scambiati solo se la Parte contraente cui potrebbero essere destinati si impegna a tutelarli in misure perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella Parte contraente che li fornisce. A tal fine, le Parti contraenti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunità.

     3. L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla normativa doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente protocollo è considerata conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le Parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne è informata.

     4. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una Parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

 

     Articolo 11. Esperti e testimoni.

     Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.

 

     Articolo 12. Spese di assistenza.

     Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

 

     Articolo 13. Esecuzione.

     1. L'applicazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali della Croazia e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comunità europee ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione, tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

     2. Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

 

     Articolo 14. Altri accordi.

     1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo:

     - non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;

     - sono ritenute complementari agli accordi in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la Croazia;

     - non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione tra i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente accordo, che possa essere interessare la Comunità.

     2. Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca conclusi o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la Croazia, qualora le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.

     3. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente protocollo, le Parti contraenti si consultano per trovare una soluzione in sede di comitato interinale istituito dall'articolo 38 del presente accordo.

 

Protocollo n. 6

sul traffico di transito stradale

 

     Articolo 1. [Protocollo 6 ASA, Articolo 3, lettere a) e b)]. Definizioni.

     Ai fini del presente protocollo, si applicano le seguenti definizioni:

     a) traffico comunitario di transito: trasporto di merci in transito attraverso il territorio croato, in partenza da o a destinazione di uno Stato membro della Comunità, effettuato da un vettore stabilito nella Comunità;

     b) traffico di transito della Croazia: trasporto di merci in transito attraverso il territorio della Comunità, in partenza dalla Croazia e a destinazione di un paese terzo o in partenza da un paese terzo e a destinazione della Croazia.

 

     Articolo 2. (Protocollo 6 ASA, Articolo 11, paragrafi 2, 3 e 6). Disposizioni generali.

     1. Le Parti concordano di garantire, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, un accesso senza restrizioni al traffico comunitario di transito attraverso la Croazia e al traffico di transito croato attraverso la Comunità.

     2. In deroga al paragrafo 1, le seguenti disposizioni si applicano al traffico di transito croato attraverso l'Austria:

     a) fino al 31 dicembre 2002 viene mantenuto, per il traffico di transito della Croazia un regime identico a quello applicato nel quadro dell'accordo bilaterale tra l'Austria e la Croazia, firmato il 6 giugno 1995. Entro e non oltre il 30 giugno 2002, le Parti esaminano il funzionamento del regime in vigore tra l'Austria e la Croazia in base al principio della non discriminazione che deve applicarsi ai veicoli industriali pesanti della Comunità europea e della Croazia in transito attraverso l'Austria. All'occorrenza, vengono prese le misure opportune per garantire un'effettiva non discriminazione;

     b) dal l° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 si applica un sistema di ecopunti simile a quello istituito dall'articolo 11 del protocollo n. 9 dell'atto di adesione dell'Austria all'Unione europea. Il metodo di calcolo e le modalità dettagliate per la gestione e il controllo degli ecopunti saranno determinati a tempo debito mediante uno scambio di lettere tra le Parti contraenti in conformità degli articoli 11 e 14 del summenzionato protocollo n. 9.

     3. Le Parti evitano di prendere azioni unilaterali che possano dar luogo a discriminazioni fra i vettori o i veicoli della Comunità e della Croazia. Ciascuna Parte contraente prende tutte le disposizioni necessarie per agevolare il trasporto stradale verso o attraverso il territorio dell'altra Parte.

 

     Articolo 3. (Protocollo 6 ASA, Articolo 18). Semplificazione delle formalità.

     1. Le Parti convengono di snellire il flusso delle merci nei trasporti ferroviari e stradali, bilaterali o in transito.

     2. Le Parti decidono di avviare negoziati per concludere un accordo volto ad agevolare i controlli e le formalità relativi al trasporto delle merci.

     3. Le Parti decidono di favorire, nella misura necessaria, l'adozione di altre misure di semplificazione e di collaborare a tal fine.

 

     Articolo 4. (Protocollo 6 ASA, Articolo 20, paragrafo 1). Attuazione.

     Le Parti collaborano, per l'attuazione del presente protocollo, nell'ambito di uno speciale sottocomitato da istituire in conformità dell'articolo 41 del presente accordo.

 

 

Atto finale

     I plenipotenziari della Comunità europea,

     in appresso denominata "la Comunità",

     da una parte, e

     il plenipotenziario della Repubblica di Croazia,

     in appresso denominata "Croazia",

     dall'altra,

     riuniti a Lussemburgo il ventinove ottobre duemilauno per la firma dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, in appresso denominato "l'Accordo",

     hanno adottato al momento della firma i testi seguenti:

     l'Accordo,

     i suoi Allegati I - VI, ossia:

     Allegato I: relativo alle concessioni tariffarie accordate dalla Croazia ai prodotti industriali della Comunità di cui all'articolo 5, paragrafo 2;

     Allegato II: relativo alle concessioni tariffarie accordate dalla Croazia ai prodotti industriali della Comunità di cui all'articolo 5, paragrafo 3;

     Allegato III: relativo alla definizione dei prodotti di "baby beef" di cui all'articolo 14, paragrafo 2;

     Allegato IV a): relativo alle concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (esenti da dazio per quantitativi illimitati all'entrata in vigore dell'accordo) di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera a), punto i);

     Allegato IV b): relativo alle concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (esenti da dazio nell'ambito di contingenti all'entrata in vigore dell'accordo) di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera a), punto ii);

     Allegato IV c): relativo alle concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (esenti da dazio per quantitativi illimitati un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo) di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), punto i);

     Allegato IV d): relativo alle concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (eliminazione progressiva dei dazi NPF nell'ambito di contingenti tariffari) di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), punto i);

     Allegato IV e): relativo alle concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (riduzione progressiva dei dazi NPF per quantitativi illimitati) di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), punto ii);

     Allegato IV f): relativo alle concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (riduzione progressiva dei dazi NPF nell'ambito di contingenti tariffari) di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), punto iii);

     Allegato V a): relativo ai prodotti di cui all'articolo 15, paragrafo 1;

     Allegato V b): relativo ai prodotti di cui all'articolo 15, paragrafo 2;

     Allegato VI: relativo ai diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 36;

     e i seguenti protocolli:

     Protocollo n. 1 sui tessili e sui capi d'abbigliamento;

     Protocollo n. 2 sui prodotti siderurgici;

     Protocollo n. 3 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e la Croazia;

     Protocollo n. 4 sulla definizione del concetto di "prodotti originari" e sui metodi di cooperazione amministrativa;

     Protocollo n. 5 sull'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale;

     Protocollo n. 6 sul traffico di transito stradale.

     I plenipotenziari della Comunità e il plenipotenziario della Croazia hanno inoltre adottato il testo delle seguenti dichiarazioni allegate al presente atto finale:

     Dichiarazione congiunta relativa agli articoli 8 e 16 dell'accordo;

     Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 28 dell'accordo;

     Dichiarazione congiunta relativa all'applicazione delle concessioni commerciali;

     Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 36 dell'accordo;

     Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 46 dell'accordo;

     Dichiarazione congiunta relativa al protocollo n. 4 per quanto riguarda il Principato di Andorra;

     Dichiarazione congiunta relativa al protocollo n. 4 per quanto riguarda la Repubblica di San Marino.

     Il plenipotenziario della Croazia ha preso atto della dichiarazione unilaterale della Comunità e dei suoi Stati membri relativa all'articolo 17 dell'accordo, allegata al presente atto finale.

 

 

Dichiarazione congiunta

relativa agli articoli 8 e 16 (articoli 21 e 29 ASA)

     Le Parti dichiarano che, nell'attuazione degli articoli 8 e 16 esamineranno, in sede di comitato interinale, l'incidenza di eventuali accordi preferenziali negoziati dalla Croazia con paesi terzi (esclusi i paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE e altri paesi limitrofi che non appartengono all'UE).

     Tale esame consentirà di adeguare le concessioni accordate alla Comunità europea dalla Croazia qualora quest'ultima offrisse concessioni notevolmente migliori ai suddetti paesi.

 

Dichiarazione congiunta

relativa all'articolo 28 (articolo 41 ASA)

     1. La Comunità si dichiara disposta ad esaminare, in sede di comitato interinale, la questione della partecipazione della Croazia al cumulo diagonale delle norme d'origine una volta stabilite le condizioni economiche e commerciali ed altre condizioni pertinenti per la concessione del cumulo diagonale.

     2. Considerato quanto precede, la Croazia si dichiara disposta ad intavolare quanto prima negoziati per avviare la cooperazione economica e commerciale al fine di creare zone di libero scambio, soprattutto con gli altri paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE.

     Dichiarazione congiunta

     relativa all'applicazione delle concessioni commerciali

     1. Per l'applicazione degli allegati V a) e b), le Parti convengono che l'"anno 1" inizia dalla data di entrata in vigore dell'accordo, l'"anno 2" dal 1° gennaio 2003 e l'"anno 3" dal 1° gennaio 2004.

     2. Per l'applicazione dell'allegato II del protocollo 3, le Parti concordano di applicare le concessioni concordate per il 2002 dalla data di entrata in vigore dell'accordo. Le concessioni concordate per gli anni successivi si applicheranno dal 1° gennaio di ogni anno.

 

Dichiarazione congiunta

relativa all'articolo 36 (articolo 71 ASA)

     Le Parti convengono che, ai fini dell'accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore relativi ai programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi a basi di dati, brevetti, disegni industriali, marchi commerciali e marchi di servizi, topografie di circuiti integrati, indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine e la protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, nonché la protezione delle informazioni riservate attinenti a conoscenze specialistiche.

 

Dichiarazione congiunta

relativa all'articolo 46 (articolo 120 ASA)

     a) Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione pratica dell'accordo, le Parti convengono che i casi di particolare urgenza di cui all'articolo 46 dell'accordo si riferiscono ai casi di violazione effettiva dell'accordo ad opera di una delle Parti. La violazione effettiva dell'accordo consiste:

     - nella denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale;

     - nella violazione dei punti essenziali dell'accordo di cui all'articolo 1.

     b) Le Parti convengono che le "misure appropriate" di cui all'articolo 46 sono misure adottate in base al diritto internazionale. Qualora una parte adotti una misura in un caso di particolare urgenza ai sensi dell'articolo 46, l'altra parte può avvalersi della procedura di composizione delle controversie.

 

Dichiarazioni relative al protocollo n. 4

Dichiarazione congiunta relativa al principato di Andorra

     1. La Croazia accetta come prodotti originari della Comunità entro i limiti dell'accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.

     2. Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

 

Dichiarazione congiunta relativa alla repubblica di San Marino

     1. La Croazia accetta come prodotti originari della Comunità entro i limiti dell'accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.

     2. Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

 

Dichiarazione unilaterale

Dichiarazione della Comunità e dei suoi Stati membri

     Considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, la Comunità europea concede misure commerciali eccezionali ai paesi che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, compresa la Croazia, la Comunità europea e i suoi Stati membri dichiarano quanto segue:

     - ai sensi dell'articolo 17 del presente accordo, finché sarà di applicazione il regolamento (CE) n. 2007/2000, si applicano, oltre alle concessioni commerciali contrattuali previste dalla Comunità nell'accordo, le misure commerciali unilaterali autonome più favorevoli;

     - in particolare, per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei confronti dei quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene abolito anche il dazio doganale specifico in deroga alla disposizione pertinente dell'articolo 14, paragrafo 1.

 


[1] Lettera aggiunta dall’art. 1 del Protocollo allegato alla decisione n. 2004/778/CE.

[2] Allegato sostituito dall’art. 1 del Protocollo allegato alla decisione n. 2004/778/CE.

[3] Allegato sostituito dall’art. 1 del Protocollo allegato alla decisione n. 2004/778/CE.

[4] Allegato sostituito dall’art. 1 del Protocollo allegato alla decisione n. 2004/778/CE.

[5] Allegato sostituito dall’art. 1 del Protocollo allegato alla decisione n. 2004/778/CE.

[6] Allegato sostituito dall’art. 1 del Protocollo allegato alla decisione n. 2004/778/CE.

[7] Allegato sostituito dall’art. 1 del Protocollo allegato alla decisione n. 2004/778/CE.

[8] Allegato aggiunto dall’art. 1 del Protocollo allegato alla decisione n. 2004/778/CE.

[9] Allegato sostituito dall’art. 2 del Protocollo allegato alla decisione n. 2004/778/CE.

[10] Allegato sostituito dall’art. 2 del Protocollo allegato alla decisione n. 2004/778/CE.

[11] Allegati modificati dall’art. 3 del Protocollo allegato alla decisione n. 2004/778/CE.

[12] Paragrafo così sostituito dall’art. 5 del Protocollo allegato alla decisione n. 2004/778/CE.

[13] Paragrafo così sostituito dall’art. 5 del Protocollo allegato alla decisione n. 2004/778/CE.

[14] Allegati sostituiti dall’art. 5 del Protocollo allegato alla decisione n. 2004/778/CE.