§ 14.5.33 - Regolamento 21 dicembre 2001, n. 2541.
Regolamento (CE) n. 2541/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2125/95 recante apertura e modalità di gestione di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:21/12/2001
Numero:2541


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 2125/95 è modificato come segue:
Art. 2.      1. Il regolamento (CE) n. 1921/95 è abrogato.
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.5.33 - Regolamento 21 dicembre 2001, n. 2541.

Regolamento (CE) n. 2541/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2125/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi Agaricus e che abroga il regolamento (CE) n. 1921/95 recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

(G.U.C.E. 22 dicembre 2001, n. L 341).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/2001, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 15, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1921/95 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 308/2001, ha stabilito le modalità di applicazione del regime dei titoli all'importazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e ha fissato un elenco di prodotti ad esso soggetti. Scopo del regime è consentire alla Commissione di sorvegliare costantemente le importazioni dei prodotti di cui trattasi al fine di facilitare l'adozione di misure adeguate in caso di perturbazione o di minacce di perturbazione del mercato comunitario. Tale obiettivo può essere conseguito in maniera meno gravosa per gli operatori effettuando una sorveglianza conformemente all'articolo 308 quinquies del regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001. È di conseguenza necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1921/95.

     (2) Il regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione, del 6 settembre 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi Agaricus, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2858/2000, contiene numerosi riferimenti a disposizioni del regolamento (CE) n. 1921/95. Pertanto, con riserva di disposizioni specifiche da precisare, tali riferimenti vanno sostituiti con riferimenti al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, modificato dal regolamento (CE) n. 2299/2001.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2125/95 è modificato come segue:

     1) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2) All'articolo 4, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3) All'articolo 6, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4) Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Il regolamento (CE) n. 1921/95 è abrogato.

     2. Su richiesta dell'interessato, i titoli d'importazione rilasciati ai sensi del regolamento (CE) n. 1921/95 sono annullati per i quantitativi non imputati alla data di entrata in vigore del presente regolamento. La cauzione è svincolata.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.