Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 14/02/2001 |
Numero: | 308 |
Sommario |
Art. 1. All'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1921/95, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi. |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 14.5.388 - Regolamento 14 febbraio 2001, n. 308.
Regolamento (CE) n. 308/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1921/95 recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
(G.U.C.E. 15 febbraio 2001, n. L 44)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1921/95 della Commissione, modificato da ultimo dal
(2) In deroga alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, nonché all'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 3719/88, i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1921/95 precisano, a scopo di semplificazione amministrativa, la quantità al di sotto della quale un titolo d'importazione è redatto senza l'obbligo di costituire una cauzione e, rispettivamente, la quantità di prodotti che possono essere importati senza titolo.
(3) Gli articoli 5 e 14 del regolamento (CEE) n. 3719/88 sono stati sostituiti dagli articoli 5 e 15 del
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1921/95, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.