Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 25/09/2009 |
Numero: | 891 |
Sommario |
Art. 1. Campo di applicazione |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Apertura e modalità di gestione |
Art. 4. Applicabilità dei regolamenti (CE) n. 1301/2006 e (CE) n. 376/2008 |
Art. 5. Domande di titoli di importazione |
Art. 6. Informazioni che devono figurare nelle domande di titoli di importazione e nei titoli |
Art. 7. Obblighi connessi alla presentazione di una domanda di titolo di importazione |
Art. 8. Rilascio e validità dei titoli di importazione |
Art. 9. Comunicazioni alla Commissione |
Art. 10. Immissione in libera pratica |
Art. 11. Apertura e quantitativi |
Art. 12. Trasformatori di "zucchero di importazione industriale" |
Art. 13. Uso dei titoli di importazione per lo zucchero industriale |
Art. 14. Regime applicabile alle raffinerie a tempo pieno |
Art. 15. Prova della raffinazione e sanzioni |
Art. 16. Abrogazione |
Art. 17. Entrata in vigore e applicazione |
§ 14.5.1007 - Regolamento 25 settembre 2009, n. 891.
Regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero
(G.U.U.E. 26 settembre 2009, n. L 254)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Conformemente all'articolo 1 del
(3) A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del
(4) Il 12 giugno 2006 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra. In attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo summenzionato, tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania è stato concluso un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali [6], che è entrato in vigore il 1 dicembre 2006.
(5) Il 16 giugno 2008 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra. In attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo summenzionato, tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina è stato concluso un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali [7], che è entrato in vigore il 1 luglio 2008.
(6) A norma dell'articolo 27, paragrafo 5, e dell'allegato IV, lettera h), dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra [8], come modificato dal protocollo approvato con
(7) A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra [10], entrato in vigore il 1 gennaio 2006, la Comunità concede l'accesso in esenzione da dazi all'importazione nel suo territorio di prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di cui ai codici NC 1701 e 1702, nei limiti di un contingente tariffario annuo di 7000 tonnellate (peso netto).
(8) A norma dell'articolo 142 del
(9) Occorre inoltre fissare le norme di gestione applicabili ai contingenti che derivano dall'applicazione dell'articolo 186, lettera a), e dell'articolo 187 del
(10) Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai titoli di importazione rilasciati nell'ambito del presente regolamento occorre applicare il
(11) Per garantire il trattamento equo e uniforme di tutti gli operatori occorre determinare il periodo nel corso del quale è possibile presentare le domande di titoli e procedere al rilascio dei titoli.
(12) Le domande di titoli di importazione per lo zucchero industriale devono essere limitate ai trasformatori di zucchero industriale. Poiché tali trasformatori non partecipano necessariamente agli scambi con i paesi terzi, occorre prevedere una deroga corrispondente all'articolo 5 del
(13) A norma dell'articolo 5 del
(14) L'articolo 6, paragrafo 1, del
(15) Lo zucchero importato per la raffinazione richiede una sorveglianza specifica da parte degli Stati membri. Gli operatori devono pertanto indicare nella domanda di titolo di importazione se lo zucchero importato è destinato o meno alla raffinazione.
(16) Ai fini di una gestione efficace delle importazioni di zucchero nel quadro del presente regolamento, gli Stati membri devono contabilizzare i relativi dati e comunicarli alla Commissione. Al fine di migliorare i controlli, le importazioni di prodotti che rientrano nel contingente tariffario annuo devono essere oggetto di una sorveglianza a norma dell'articolo 308 quinquies del
(17) L'articolo 153, paragrafo 3, del
(18) Gli Stati membri devono verificare il rispetto dell'obbligo di raffinare lo zucchero. Qualora il detentore originario del titolo d'importazione non sia in grado di fornirne la prova deve essergli imposta una sanzione.
(19) Tutto lo zucchero importato raffinato da un operatore riconosciuto deve essere coperto da un titolo di importazione per lo zucchero destinato alla raffinazione. I quantitativi per i quali non sia possibile fornire tale prova devono essere oggetto di una sanzione.
(20) Poiché lo zucchero di importazione industriale può essere utilizzato esclusivamente ai fini della produzione dei prodotti di cui all'allegato del
(21) Il
(22) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Campo di applicazione
Il presente regolamento reca apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari di cui all'allegato I, parti I e II, per le importazioni di prodotti dello zucchero che figurano:
a) nel calendario "CXL — Comunità europee" di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1095/96;
b) all'articolo 4, paragrafo 4, del
c) all'articolo 27, paragrafo 2, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra;
d) all'articolo 27, paragrafo 5, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra;
e) all'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra;
f) all'articolo 12, paragrafo 3, dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra.
Il presente regolamento dispone inoltre le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari, secondo quanto stabilito all'allegato I, parte III, per le importazioni di prodotti dello zucchero a norma:
a) dell'articolo 186, lettera a), e dell'articolo 187 del
b) dell'articolo 142 del
Art. 2. Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "zucchero concessioni CXL", lo zucchero figurante nel calendario "CXL — Comunità europee" di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a);
b) "zucchero Balcani", i prodotti del settore dello zucchero di cui ai codici NC 1701 e 1702, originari dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia, del Kosovo [16], dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o della Croazia, importati nella Comunità in virtù degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a f);
c) "zucchero di importazione eccezionale", i prodotti del settore dello zucchero di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a);
d) "zucchero di importazione industriale", i prodotti del settore dello zucchero di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b);
e) "peso tal quale", il peso dello zucchero come tale;
f) "raffinazione", l'operazione di trasformazione di zuccheri greggi in zuccheri bianchi, quali definiti all'allegato III, parte II, punti 1 e 2, del
Art. 3. Apertura e modalità di gestione
1. I contingenti tariffari sono aperti su base annuale per il periodo dal 1 ottobre al 30 settembre.
Il quantitativo di prodotti, il numero d'ordine e il dazio doganale sono fissati all'allegato I.
2. Il periodo contingentale è suddiviso in sottoperiodi di un mese ciascuno. I quantitativi attribuiti ai sottoperiodi sono i seguenti:
- 100 % per il primo sottoperiodo,
- 0 % per i restanti sottoperiodi.
3. I contingenti tariffari sono gestiti secondo il metodo dell'esame simultaneo di cui al capo II del
Art. 4. Applicabilità dei regolamenti (CE) n. 1301/2006 e (CE) n. 376/2008
Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1301/2006 e (CE) n. 376/2008.
Art. 5. Domande di titoli di importazione
1. Le domande di titolo sono presentate nei primi sette giorni di ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
2. La Commissione sospende la presentazione delle domande di titoli fino al termine della campagna di commercializzazione per i numeri d'ordine in relazione ai quali i quantitativi disponibili sono esauriti. Tuttavia, la Commissione revoca la sospensione e autorizza nuovamente la presentazione di domande qualora nuovi quantitativi si rendano disponibili in base alle notifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 2, punto ii).
Art. 6. Informazioni che devono figurare nelle domande di titoli di importazione e nei titoli
La domanda di titolo di importazione e il titolo stesso recano:
a) nella casella 8, il paese d'origine;
per lo "zucchero concessioni CXL" recante i numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319 e 09.4321 e per lo "zucchero Balcani", la parola "sì" della casella 8 deve essere contrassegnata con una croce. I titoli di importazione obbligano ad importare dal paese menzionato;
b) nella casella 16, un unico codice NC a otto cifre;
c) nelle caselle 17 e 18, il quantitativo in chilogrammi di peso tal quale;
d) nella casella 20:
i) "zucchero destinato alla raffinazione" oppure "zucchero non destinato alla raffinazione"; e
ii) una delle diciture seguenti:
- per lo "zucchero concessioni CXL", una delle diciture elencate nell'allegato III, parte A,
- per lo "zucchero Balcani", una delle diciture elencate nell'allegato III, parte B,
- per lo "zucchero di importazione eccezionale", una delle diciture elencate nell'allegato III, parte C,
- per lo "zucchero di importazione industriale", una delle diciture elencate nell'allegato III, parte D,
iii) la campagna di commercializzazione a cui si riferiscono;
e) nella casella 24, il dazio applicabile.
Art. 7. Obblighi connessi alla presentazione di una domanda di titolo di importazione
1. In deroga all'articolo 5 del
2. L'importo della cauzione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del
3. Per lo "zucchero concessioni CXL" recante i numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319 e 09.4320, le domande di titoli di importazione sono accompagnate dall'impegno del richiedente a raffinare i quantitativi di zucchero in questione entro la fine del terzo mese successivo al mese di scadenza del titolo di importazione.
4. Per lo "zucchero concessioni CXL" recante i numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319 e 09.4321 e per lo "zucchero Balcani", le domande di titoli di importazione sono accompagnate dagli originali dei titoli di esportazione, redatti conformemente al modello di cui all'allegato II, rilasciati dalle autorità competenti del paese terzo interessato. Il quantitativo menzionato nelle domande di titoli di importazione non può essere superiore a quello figurante nei titoli di esportazione.
Art. 8. Rilascio e validità dei titoli di importazione
I titoli di importazione sono rilasciati a partire dal ventitreesimo giorno e al massimo entro l'ultimo giorno del mese di presentazione delle domande.
Essi sono validi fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, a condizione di non superare la data del 30 settembre, salvo che per lo "zucchero di importazione eccezionale" e lo "zucchero di importazione industriale", i cui titoli di importazione sono validi fino al termine della campagna di commercializzazione per la quale sono rilasciati.
Art. 9. Comunicazioni alla Commissione
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al massimo il 14o giorno del mese in cui vengono presentate le domande, i quantitativi totali oggetto delle domande di titoli di importazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del
2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, del
i) i quantitativi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, relativi ai titoli rilasciati nel corso del mese precedente;
ii) i quantitativi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento, relativi ai titoli resi nel corso del mese precedente.
3. I quantitativi di cui ai paragrafi 1 e 2 vengono suddivisi per numero d'ordine del contingente, per codice NC a otto cifre e a seconda che riguardino o meno una domanda di titolo relativa a un quantitativo di zucchero destinato alla raffinazione. I quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso tal quale.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1 marzo di ogni anno, le seguenti informazioni riguardanti la campagna di commercializzazione precedente:
i) il quantitativo totale effettivamente importato, ripartito per numero d'ordine, paese di origine e codice NC a otto cifre ed espresso in chilogrammi di peso tal quale;
ii) il quantitativo di zucchero, espresso in peso tal quale e in equivalente zucchero bianco, che è stato effettivamente raffinato.
Art. 10. Immissione in libera pratica
L'immissione in libera pratica dei contingenti di "zucchero concessioni CXL" recante i numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319 e 09.4321 è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle autorità competenti del paese terzo interessato conformemente agli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Per lo "zucchero concessioni CXL" recante i numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319 e 09.4320, se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di 98 EUR/t è aumentato o diminuito, secondi i casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato.
CAPO II
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LO ZUCCHERO DI IMPORTAZIONE ECCEZIONALE E LO ZUCCHERO DI IMPORTAZIONE INDUSTRIALE
Art. 11. Apertura e quantitativi
In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, per lo "zucchero di importazione eccezionale" e lo "zucchero di importazione industriale" l'apertura del contingente tariffario, il periodo contingentale e i quantitativi di prodotto per i quali i dazi all'importazione saranno in tutto o in parte sospesi sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 195 del
Art. 12. Trasformatori di "zucchero di importazione industriale"
In deroga all'articolo 5 del
Art. 13. Uso dei titoli di importazione per lo zucchero industriale
1. I titoli di importazione per lo "zucchero di importazione industriale" rilasciati per i codici NC 17019910 o 17019990 possono essere utilizzati per l'importazione dei prodotti dei codici NC 17011190, 17011290, 17019100, 17019910 o 17019990.
2. Lo "zucchero di importazione industriale" è utilizzato per la fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato del
3. Ai quantitativi di "zucchero di importazione industriale" si applicano gli articoli 11, 12 e 13 del
4. Ciascun trasformatore dimostra, in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti delle Stato membro, che i quantitativi importati come "zucchero di importazione industriale" sono stati utilizzati allo scopo di fabbricare i prodotti di cui all'allegato del
5. Il trasformatore che alla fine del settimo mese successivo a quello dell'importazione non ha fornito la prova di cui al paragrafo 4 paga, per ogni giorno di ritardo, un importo di 5 EUR per tonnellata del quantitativo di cui trattasi.
6. Se alla fine del nono mese successivo al mese dell'importazione il trasformatore non ha fornito la prova di cui al paragrafo 4, ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del
CAPO III
FABBISOGNO TRADIZIONALE DI APPROVVIGIONAMENTO
Art. 14. Regime applicabile alle raffinerie a tempo pieno
1. Solo le raffinerie a tempo pieno possono chiedere titoli di importazione aventi come oggetto zucchero destinato alla raffinazione la cui validità ha inizio nel corso dei primi tre mesi di ciascuna campagna di commercializzazione. In deroga al secondo comma dell'articolo 8, tali titoli sono validi fino al termine della campagna di commercializzazione cui si riferiscono.
2. Se, anteriormente al 1 gennaio di ciascuna campagna di commercializzazione, le domande di titoli di importazione per lo zucchero destinato alla raffinazione nell'ambito della campagna di commercializzazione in causa risultano pari o superiori al totale dei quantitativi di cui all'articolo 153, paragrafo 1, del
A decorrere dalla data della suddetta notifica, il paragrafo 1 non si applica alla campagna di commercializzazione interessata.
Art. 15. Prova della raffinazione e sanzioni
1. Entro sei mesi dalla scadenza della validità del titolo ogni titolare originario di un titolo di importazione di zucchero da raffinare fornisce allo Stato membro di emissione la prova, giudicata soddisfacente dal medesimo, dell'avvenuta raffinazione dello zucchero entro il periodo fissato all'articolo 7, paragrafo 3.
Se tale prova non viene fornita, il richiedente versa anteriormente al 1 giugno successivo alla rispettiva campagna di commercializzazione un importo pari a 500 EUR/t per i quantitativi di zucchero interessati, salvo per cause eccezionali di forza maggiore.
2. Ogni impresa produttrice di zucchero accreditata a norma dell'articolo 57 del
a) i quantitativi di zucchero oggetto dei titoli di importazione per lo zucchero destinato alla raffinazione;
b) i quantitativi di zucchero prodotti nella Comunità, indicando i riferimenti dell'impresa accreditata che lo ha prodotto;
c) gli altri quantitativi di zucchero, indicandone la provenienza.
Anteriormente al 1 giugno successivo alla rispettiva campagna di commercializzazione, il produttore versa un importo pari a 500 EUR/t per i quantitativi di zucchero di cui al primo comma, lettera c), per i quali non può fornire allo Stato membro la prova, giudicata soddisfacente dal medesimo, che non sono stati raffinati, salvo per cause eccezionali di forza maggiore.
CAPO IV
ABROGAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 16. Abrogazione
Il
Tuttavia, i titoli rilasciati a norma del suddetto regolamento sono validi fino alla data di scadenza.
Art. 17. Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 ottobre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
[2] GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1.
[3] GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.
[4] GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1.
[5] Quale definito dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1244.
[6] GU L 239 dell'1.9.2006, pag. 2.
[7] GU L 169 del 30.6.2008, pag. 10.
[8] GU L 26 del 28.1.2005, pag. 3.
[9] GU L 341 del 7.12.2006, pag. 31.
[10] GU L 84 del 20.3.2004, pag. 13.
[11] GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.
[12] GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.
[13] GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 39.
[14] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
[15] GU L 176 del 30.6.2006, pag. 22.
[16] Ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
ALLEGATO I
Parte I: Zucchero concessioni CXL
Paese terzo | Numero d'ordine | Codice NC | Quantità (tonnellate) | Dazio contingentale (EUR/t) |
Australia | 09.4317 | 17011110 | 9925 | 98 |
Brasile | 09.4318 | 17011110 | 334054 | 98 |
Cuba | 09.4319 | 17011110 | 68969 | 98 |
Qualsiasi paese terzo | 09.4320 | 17011110 | 253977 | 98 |
India | 09.4321 | 1701 | 10000 | 0 |
Parte II: Zucchero Balcani
Paese terzo o territorio doganale | Numero d'ordine | Codice NC | Quantità (tonnellate) | Dazio contingentale (EUR/t) |
Albania | 09.4324 | 1701 e 1702 | 1000 | 0 |
Bosnia-Erzegovina | 09.4325 | 1701 e 1702 | 12000 | 0 |
Serbia o Kosovo [1] | 09.4326 | 1701 e 1702 | 180000 | 0 |
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia | 09.4327 | 1701 e 1702 | 7000 | 0 |
Croazia | 09.4328 | 1701 e 1702 | 180000 | 0 |
Parte III: Zucchero di importazione eccezionale e industriale
Zucchero di importazione | Numero d'ordine | Codice NC | Quantità (tonnellate) | Dazio contingentale (EUR/t) |
Eccezionale | 09.4380 | Deve essere determinato dal regolamento di apertura | Deve essere determinato dal regolamento di apertura | Deve essere determinato dal regolamento di apertura |
Industriale | 09.4390 | Deve essere determinato dal regolamento di apertura | Deve essere determinato dal regolamento di apertura | Deve essere determinato dal regolamento di apertura |
[1] Kosovo ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
ALLEGATO II
Modello di titolo di esportazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4
(Omissis)
ALLEGATO III
A. Diciture di cui all'articolo 6, lettera d), punto ii), primo trattino:
[........]
— in italiano : Zucchero concessioni CXL importato a norma del
[........]
B. Diciture di cui all'articolo 6, lettera d), punto ii), secondo trattino:
[........]
— in italiano : Applicazione del
[........]
C. Diciture di cui all'articolo 6, lettera d), punto ii), terzo trattino:
[........]
— in italiano : Applicazione del
[........]
D. Diciture di cui all'articolo 6, lettera d), punto ii), quarto trattino:
[........]
— in italiano : Applicazione del
[........]