§ 13.2.63 - Regolamento 17 maggio 2002, n. 831.
Regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.2 diffusione dell'informazione
Data:17/05/2002
Numero:831


Sommario
Art. 1.  Obiettivo.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Ammissibilità delle richieste "ratione personae".
Art. 4.  Condizioni generali.
Art. 5.  Accesso ai locali dell'autorità comunitaria.
Art. 6.  Diffusione di microdati resi anonimi.
Art. 7.  Accordi bilaterali.
Art. 8.  Questioni organizzative.
Art. 9.  Costi.
Art. 10.  Misure di salvaguardia.
Art. 11.  Relazioni.
Art. 12.  Entrata in vigore.


§ 13.2.63 - Regolamento 17 maggio 2002, n. 831. [1]

Regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati per fini scientifici. Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 18 maggio 2002, n. L 133).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, e l'articolo 20, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) È in crescita il numero delle domande dei ricercatori e della comunità scientifica in generale di accedere per fini scientifici ai dati riservati trasmessi all'autorità comunitaria.

     (2) L'accesso per fini scientifici ai dati riservati può essere consentito tramite l'autorizzazione di accesso nei locali dell'autorità comunitaria o tramite la messa a disposizione dei ricercatori, a determinate condizioni, di dati resi anonimi (accesso controllato).

     (3) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

     (4) Il presente regolamento garantisce, in particolare, il pieno rispetto del diritto alla vita privata e del diritto alla protezione dei dati personali (articoli 7 e 8 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).

     (5) Il presente regolamento si applica senza pregiudizio della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

     (6) I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il segreto statistico,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Obiettivo.

     Nell'intento di consentire che si traggano conclusioni statistiche a scopi scientifici, il presente regolamento ha l'obiettivo di stabilire le condizioni alle quali può essere autorizzato l'accesso ai dati riservati trasmessi all'autorità comunitaria e le regole di cooperazione tra l'autorità comunitaria e quelle nazionali al fine di rendere più facile tale accesso.

 

     Art. 2. Definizioni.

     Ai fini del presente regolamento, si intende per:

     - "autorità comunitaria", si intende, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97, il servizio della Commissione responsabile dell'esecuzione dei compiti ad essa affidati nel settore della produzione di statistiche comunitarie (Eurostat),

     - "statistiche comunitarie", ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97, le informazioni quantitative, aggregate e rappresentative tratte dalla raccolta e dall'elaborazione sistematica di dati, prodotte dalle autorità nazionali e dall'autorità comunitaria nel quadro dell'attuazione del programma statistico comunitario,

     - "dati riservati", i dati che permettono unicamente un'identificazione indiretta delle unità statistiche in questione,

     - "accesso ai dati riservati", l'accesso ai dati nei locali dell'autorità comunitaria o la messa a disposizione di microdati resi anonimi,

     - "microdati resi anonimi", i dati statistici individuali modificati per ridurre al minimo, in osservanza delle migliori pratiche attuali, il rischio di identificazione delle unità statistiche cui si riferiscono,

     - "autorità nazionali", ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97, gli istituti nazionali di statistica e gli altri organismi responsabili, in ciascuno Stato membro, della produzione di statistiche comunitarie.

 

     Art. 3. Ammissibilità delle richieste "ratione personae".

     1. L'accesso ai dati riservati può essere concesso dall'autorità comunitaria ai ricercatori di enti che fanno parte di una delle seguenti categorie:

     a) università e altri istituti d'istruzione superiore costituiti a norma del diritto comunitario o del diritto di uno Stato membro;

     b) centri o istituzioni per la ricerca scientifica costituiti a norma del diritto comunitario o del diritto di uno Stato membro;

     c) altre agenzie, organizzazioni o istituzioni, previa ricezione del parere del comitato per il segreto statistico, conformemente alla procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 322/97.

     2. L'accesso ai dati riservati può inoltre essere concesso dall'autorità comunitaria ai ricercatori degli enti incaricati di svolgere ricerche a scopi scientifici. Sia gli enti che affidano che quelli che ricevono l'incarico devono appartenere ad una delle categorie di cui al paragrafo 1. Gli enti incaricati possono anche essere organizzazioni o istituzioni cui servizi della Commissione o dei governi degli Stati membri hanno commissionato lo svolgimento di ricerche specifiche. Tali organizzazioni o istituzioni devono avere personalità giuridica.

 

     Art. 4. Condizioni generali.

     1. Fatta salva l'osservanza degli articoli 5 e 6, secondo il caso, l'autorità comunitaria può garantire l'accesso ai dati riservati a patto che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) venga presentata una richiesta idonea, accompagnata da un dettagliato progetto di ricerca, in conformità degli attuali standard scientifici;

     b) il progetto di ricerca indichi in modo sufficientemente dettagliato il tipo di dati cui si richiede l'accesso, i metodi con cui verranno analizzati e una stima del tempo necessario;

     c) sia stato sottoscritto tra il singolo ricercatore, la sua istituzione o l'organizzazione che ha commissionato tale ricerca, secondo il caso, e l'autorità comunitaria un contratto che specifichi le condizioni d'accesso, gli obblighi dei ricercatori, i provvedimenti previsti per rispettare la riservatezza dei dati statistici e le sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi;

     d) l'autorità nazionale che ha fornito i dati sia informata prima che venga autorizzato l'accesso ai dati.

     2. Oltre alle condizioni di cui al paragrafo 1, l'autorità comunitaria può permettere l'accesso ai dati riservati nei suoi locali, come stabilito dall'articolo 5, a patto che vengano rispettate le seguenti condizioni:

     a) la ricerca viene svolta esclusivamente all'interno dei locali dell'autorità comunitaria e sotto la supervisione di un responsabile designato da tale autorità;

     b) i risultati della ricerca possono uscire dai locali dell'autorità comunitaria solo a seguito una verifica preventiva dell'assenza di dati riservati;

     c) i risultati passibili di essere pubblicati o altrimenti divulgati vengono controllati dall'autorità comunitaria per evitare la diffusione di dati riservati.

 

     Art. 5. Accesso ai locali dell'autorità comunitaria.

     1. L’autorità comunitaria può concedere nei propri locali l’accesso ai dati riservati ottenuti tramite le seguenti indagini o fonti statistiche:

     — panel europeo delle famiglie,

     — indagine sulle forze di lavoro,

     — indagine comunitaria sull’innovazione,

     — indagine sulla formazione professionale continua,

     — indagine sulla struttura delle retribuzioni.

     Su richiesta dell’autorità nazionale che ha fornito i dati è tuttavia possibile vietare l’accesso a tali dati per determinati progetti di ricerca. [2]

     2. Previa esplicita autorizzazione dell'autorità nazionale competente, l'autorità comunitaria può consentire nei sui locali l'accesso a dati riservati diversi da quelli di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 6. Diffusione di microdati resi anonimi.

     1. L’autorità comunitaria può mettere a disposizione serie di microdati resi anonimi, ottenuti tramite le seguenti indagini o fonti statistiche:

     — panel europeo delle famiglie,

     — indagine sulle forze di lavoro,

     — indagine comunitaria sull’innovazione,

     — indagine sulla formazione professionale continua,

     — indagine sulla struttura delle retribuzioni.

     Su richiesta dell’autorità nazionale che ha fornito i dati è tuttavia possibile vietare l’accesso a tali dati per determinati progetti di ricerca. [3]

     2. Prima della pubblicazione l'autorità comunitaria, in collaborazione con le autorità nazionali, assicura che i metodi impiegati per rendere anonime tali serie di microdati riducano al minimo il rischio di identificare le unità statistiche cui si riferiscono, a norma del regolamento (CE) n. 322/97.

 

     Art. 7. Accordi bilaterali.

     Ciascuna autorità nazionale e l'autorità comunitaria sottoscrivono un accordo bilaterale sulle modalità e condizioni pratiche di cui agli articoli 5 e 6. Gli accordi bilaterali, e ogni loro modifica, devono essere resi noti al comitato per il segreto statistico.

 

     Art. 8. Questioni organizzative.

     1. L'autorità comunitaria adotta i provvedimenti amministrativi, tecnici e organizzativi necessari ad assicurare che l'accesso ai dati riservati non ne pregiudichi la protezione fisica e logica e non ne favorisca la diffusione e l'impiego illeciti per scopi diversi da quelli per cui l'accesso è stato autorizzato.

     2. Laddove sia richiesta una presa di posizione da parte delle autorità nazionali, tali autorità e l'autorità comunitaria prendono provvedimenti tecnici e organizzativi necessari ad assicurare una collaborazione adeguata ed efficiente senza inutili ritardi, che tenga conto delle esigenze del progetto di ricerca. Occorre il massimo impegno per assicurare che la posizione dell'autorità nazionale, come sancito dagli articoli 5 e 6, venga definita non oltre sei settimane a decorrere dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'autorità nazionale.

     3. A condizione che sussistano dispositivi di protezione della riservatezza dei dati, e che le autorità nazionali che hanno trasmesso i dati all'autorità comunitaria abbiano dato l'autorizzazione, l'accesso ai dati riservati può essere concesso anche in una zona di sicurezza allestita nei locali di un'autorità nazionale. In questi casi, i provvedimenti adottati per assicurare la protezione fisica e logica dei dati saranno paragonabili a quelli adottati nei locali dell'autorità comunitaria.

 

     Art. 9. Costi.

     Ai fini del presente regolamento i costi relativi all'accesso ai dati riservati e, in particolare, l'uso delle strutture della Commissione, sono a carico dei richiedenti. Nel determinare i costi l'autorità comunitaria garantisce che questi non provochino una situazione di concorrenza sleale con le autorità nazionali.

 

     Art. 10. Misure di salvaguardia.

     1. L'autorità comunitaria garantisce che i dati messi a disposizione non contengano informazioni che permettano l'identificazione diretta delle unità statistiche cui si riferiscono.

     2. L'autorità comunitaria tiene un registro pubblico contenente le informazioni rilevanti.

 

     Art. 11. Relazioni.

     La Commissione presenta al comitato sul segreto statistico una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento. La relazione contiene informazioni quali nome e indirizzo dei ricercatori e delle istituzioni d'appartenenza, i dati cui hanno avuto accesso, i costi addebitati, la descrizione dei progetti di ricerca e le relative pubblicazioni.

 

     Art. 12. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


[1] Abrogato dall'art. 10 del Regolamento (UE) n. 557/2013.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1104/2006.

[3] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1104/2006.