Settore: | Normativa europea |
Materia: | 13. scienza, informazione, istruzione e cultura |
Capitolo: | 13.2 diffusione dell'informazione |
Data: | 18/07/2006 |
Numero: | 1104 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 831/2002 è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
§ 13.2.109 - Regolamento 18 luglio 2006, n. 1104.
Regolamento (CE) n. 1104/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 831/2002 recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati per fini scientifici (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 19 luglio 2006, n. L 197).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Sempre più frequentemente i ricercatori e la comunità scientifica in generale chiedono di accedere per fini scientifici anche ai dati riservati dell’indagine sulla struttura delle retribuzioni. Tale indagine fornisce i dati strutturali armonizzati per tutta l’UE sulle retribuzioni lorde, le ore retribuite e i giorni annuali di ferie retribuite che sono rilevati ogni quattro anni in forza del
(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il segreto statistico,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’autorità comunitaria può concedere nei propri locali l’accesso ai dati riservati ottenuti tramite le seguenti indagini o fonti statistiche:
— panel europeo delle famiglie,
— indagine sulle forze di lavoro,
— indagine comunitaria sull’innovazione,
— indagine sulla formazione professionale continua,
— indagine sulla struttura delle retribuzioni.
Su richiesta dell’autorità nazionale che ha fornito i dati è tuttavia possibile vietare l’accesso a tali dati per determinati progetti di ricerca.»
2) all’articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’autorità comunitaria può mettere a disposizione serie di microdati resi anonimi, ottenuti tramite le seguenti indagini o fonti statistiche:
— panel europeo delle famiglie,
— indagine sulle forze di lavoro,
— indagine comunitaria sull’innovazione,
— indagine sulla formazione professionale continua,
— indagine sulla struttura delle retribuzioni.
Su richiesta dell’autorità nazionale che ha fornito i dati è tuttavia possibile vietare l’accesso a tali dati per determinati progetti di ricerca.»
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.