§ 13.2.109 - Regolamento 18 luglio 2006, n. 1104.
Regolamento (CE) n. 1104/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 831/2002 recante attuazione del regolamento (CE) n. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.2 diffusione dell'informazione
Data:18/07/2006
Numero:1104


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 831/2002 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 13.2.109 - Regolamento 18 luglio 2006, n. 1104.

Regolamento (CE) n. 1104/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 831/2002 recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati per fini scientifici (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 19 luglio 2006, n. L 197).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie, in particolare l’articolo 17, paragrafo 2, e l’articolo 20, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione stabilisce le condizioni alle quali può essere autorizzato l’accesso, allo scopo di permettere di trarre conclusioni statistiche a fini scientifici, ai dati riservati trasmessi all’autorità comunitaria ed enumera le diverse indagini e le diverse fonti di dati alle quali esso si applica.

     (2) Sempre più frequentemente i ricercatori e la comunità scientifica in generale chiedono di accedere per fini scientifici anche ai dati riservati dell’indagine sulla struttura delle retribuzioni. Tale indagine fornisce i dati strutturali armonizzati per tutta l’UE sulle retribuzioni lorde, le ore retribuite e i giorni annuali di ferie retribuite che sono rilevati ogni quattro anni in forza del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro. L’accesso a questi dati riservati gioverebbe notevolmente alle attività di ricerca sulle retribuzioni dei lavoratori e sulla loro relazione con le caratteristiche del datore di lavoro. Quest’indagine dovrebbe pertanto essere aggiunta nell’elenco di cui al regolamento (CE) n. 831/2002.

     (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il segreto statistico,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 831/2002 è modificato come segue:

     1) all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. L’autorità comunitaria può concedere nei propri locali l’accesso ai dati riservati ottenuti tramite le seguenti indagini o fonti statistiche:

     — panel europeo delle famiglie,

     — indagine sulle forze di lavoro,

     — indagine comunitaria sull’innovazione,

     — indagine sulla formazione professionale continua,

     — indagine sulla struttura delle retribuzioni.

     Su richiesta dell’autorità nazionale che ha fornito i dati è tuttavia possibile vietare l’accesso a tali dati per determinati progetti di ricerca.»

     2) all’articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. L’autorità comunitaria può mettere a disposizione serie di microdati resi anonimi, ottenuti tramite le seguenti indagini o fonti statistiche:

     — panel europeo delle famiglie,

     — indagine sulle forze di lavoro,

     — indagine comunitaria sull’innovazione,

     — indagine sulla formazione professionale continua,

     — indagine sulla struttura delle retribuzioni.

     Su richiesta dell’autorità nazionale che ha fornito i dati è tuttavia possibile vietare l’accesso a tali dati per determinati progetti di ricerca.»

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.