Settore: | Normativa europea |
Materia: | 13. scienza, informazione, istruzione e cultura |
Capitolo: | 13.2 diffusione dell'informazione |
Data: | 17/06/2013 |
Numero: | 557 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Principi generali |
Art. 4. Enti di ricerca |
Art. 5. Proposta di ricerca |
Art. 6. Posizione delle autorità statistiche nazionali |
Art. 7. Dati riservati destinati a fini scientifici |
Art. 8. Servizi di accesso |
Art. 9. Questioni organizzative |
Art. 10. Abrogazione |
Art. 11. Entrata in vigore |
§ 13.2.165 - Regolamento 17 giugno 2013, n. 557.
Regolamento (UE) n. 557/2013 della Commissione, che applica il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici e che abroga il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione
(G.U.U.E. 18 giugno 2013, n. L 164)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il
visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati,
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) È opportuno massimizzare i vantaggi offerti dai dati rilevati per le statistiche europee, tra l’altro migliorando l’accesso per fini scientifici da parte di ricercatori a dati riservati.
(3) Molti dei problemi che si presentano ai ricercatori in campo economico, ambientale, sociale e politico possono trovare una risposta adeguata soltanto sulla base di dati pertinenti e dettagliati che consentono analisi approfondite. La qualità e la tempestività delle informazioni dettagliate disponibili per la ricerca sono divenute, in questo contesto, importanti elementi per la comprensione su basi scientifiche e per la governance della società.
(4) I ricercatori dovrebbero pertanto beneficiare di un più ampio accesso ai dati riservati utilizzati ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee, per effettuare analisi nell’interesse del progresso scientifico, senza compromettere l’elevato livello di protezione che i dati statistici riservati richiedono.
(5) Gli organismi che perseguono l’obiettivo della promozione e della concessione dell’accesso a dati nell’interesse della ricerca scientifica in ambiti sociali e attinenti alle politiche potrebbero contribuire al processo di diffusione di dati riservati destinati a fini scientifici, migliorando in tal modo l’accessibilità a tali dati.
(6) Un approccio di gestione del rischio sembra costituire il metodo più efficiente per rendere disponibile a fini scientifici una gamma più vasta di dati riservati, tutelando nel contempo il diritto alla riservatezza dei rispondenti e delle unità statistiche.
(7) La protezione fisica e logica dei dati riservati va garantita mediante disposizioni normative, amministrative, tecniche e organizzative. Tali disposizioni non devono essere eccessive per non limitare l’utilità dei dati ai fini della ricerca scientifica.
(8) A questo scopo, ai sensi delle disposizioni del
(9) Il presente regolamento garantisce, in particolare, il pieno rispetto della vita privata e della vita familiare e della protezione dei dati di carattere personale (articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea).
(10) Il presente regolamento si applica lasciando impregiudicate le disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [2] e del
(11) Il presente regolamento si applica lasciando impregiudicate le disposizioni della
(12) Va abrogato il
(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo (comitato SSE),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Oggetto
Il presente regolamento definisce le condizioni alle quali, per consentire analisi statistiche a fini scientifici, può essere accordato l’accesso ai dati riservati trasmessi alla Commissione (Eurostat), nonché le regole della collaborazione tra la Commissione (Eurostat) e le autorità statistiche nazionali al fine di agevolare tale accesso.
Art. 2. Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
1) "dati riservati destinati a fini scientifici" : i dati che permettono unicamente un’identificazione indiretta delle unità statistiche, assumendo la forma di file per uso sicuro o file per uso scientifico;
2) "file per uso sicuro" : i dati riservati destinati a fini scientifici cui non sono stati applicati ulteriori metodi di controllo della diffusione statistica;
3) "file per uso scientifico" : i dati riservati destinati a fini scientifici cui sono stati applicati metodi di controllo della diffusione statistica al fine di ridurre a un livello appropriato e in conformità con le migliori pratiche attuali il rischio di identificazione dell’unità statistica;
4) "metodi di controllo della diffusione statistica" : i metodi volti a ridurre il rischio di divulgazione di informazioni sulle unità statistiche, normalmente basati sulla limitazione della quantità o sulla modifica dei dati diffusi;
5) "servizi di accesso" : il contesto fisico o virtuale e le norme organizzative con le quali è fornito l’accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici;
6) "autorità statistiche nazionali" : gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali preposte in ciascuno Stato membro allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione delle statistiche europee quali sono designate dal
Art. 3. Principi generali
La Commissione (Eurostat) può consentire l’accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici da essa detenuti in vista dello sviluppo, della produzione o della diffusione di statistiche europee come stabilito all’articolo 1 del
a) l’accesso sia richiesto da un ente di ricerca riconosciuto;
b) sia stata presentata un’adeguata proposta di ricerca;
c) sia stato indicato il tipo di dati riservati destinati a fini scientifici richiesto;
d) l’accesso avvenga tramite la Commissione (Eurostat) o un altro servizio di accesso riconosciuto dalla Commissione (Eurostat);
e) l’autorità statistica nazionale che ha trasmesso i dati abbia dato il suo consenso.
Art. 4. Enti di ricerca
1. Il riconoscimento degli enti di ricerca è basato sui seguenti criteri:
a) scopo dell’ente: la valutazione dello scopo è effettuata sulla base dello statuto dell’ente, della sua missione o di una dichiarazione di intenti; lo scopo dell’ente deve contenere un riferimento alla ricerca;
b) attività svolta e reputazione dell’ente come di un organismo che produce e mette a disposizione del pubblico ricerche di elevata qualità: l’esperienza acquisita dall’ente nell’esecuzione di progetti di ricerca è valutata sulla base, tra l’altro, dell’enumerazione delle pubblicazioni e dei progetti di ricerca cui l’ente ha partecipato;
c) disposizioni organizzative interne in relazione alla ricerca: l’ente di ricerca deve costituire un’organizzazione distinta, avente personalità giuridica e incentrata sulla ricerca, oppure un dipartimento di ricerca nell’ambito di un’organizzazione; l’ente di ricerca deve essere indipendente, autonomo nella formulazione delle conclusioni scientifiche e separato dai settori politici dell’organismo cui appartiene;
d) misure adottate per garantire la sicurezza dei dati: l’ente di ricerca deve soddisfare i requisiti tecnici e infrastrutturali previsti al fine di garantire la sicurezza dei dati.
2. Un impegno di riservatezza esteso a tutti i ricercatori dell’ente che hanno accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici, specificante le condizioni di accesso, gli obblighi dei ricercatori, le misure adottate per tutelare la riservatezza dei dati statistici e le sanzioni in caso di violazione di tali obblighi, è sottoscritto da un rappresentante debitamente designato dell’ente di ricerca.
3. La Commissione (Eurostat), in collaborazione con il comitato SSE, definisce le linee guida per la valutazione degli enti di ricerca, compreso l’impegno di riservatezza di cui all’articolo 4, paragrafo 2. Ove debitamente giustificato, la Commissione (Eurostat) aggiorna tali linee guida, conformemente alle disposizioni procedurali approvate dal comitato SSE.
4. Relazioni sulle valutazioni degli enti di ricerca sono messe a disposizione delle autorità statistiche nazionali.
5. La Commissione (Eurostat) redige e pubblica sul proprio sito web un elenco aggiornato degli enti di ricerca riconosciuti.
6. La Commissione (Eurostat) sottopone regolarmente a riesame gli enti di ricerca compresi nell’elenco.
Art. 5. Proposta di ricerca
1. La proposta di ricerca specifica in misura sufficientemente dettagliata:
a) lo scopo legittimo della ricerca;
b) il motivo per il quale tale scopo non può essere conseguito servendosi di dati non riservati;
c) l’ente che richiede l’accesso;
d) i singoli ricercatori che avranno accesso ai dati;
e) i servizi di accesso da utilizzare;
f) i set di dati cui avere accesso, i metodi impiegati per la loro analisi;
g) i risultati attesi dalla ricerca che si intendono pubblicare o altrimenti diffondere.
2. Alla proposta di ricerca sono allegate dichiarazioni di riservatezza sottoscritte singolarmente dai ricercatori che avranno accesso ai dati.
3. La Commissione (Eurostat), in collaborazione con il comitato SSE, definisce le linee guida per la valutazione delle proposte di ricerca. Ove debitamente giustificato, la Commissione (Eurostat) aggiorna tali linee guida, conformemente alle disposizioni procedurali approvate dal comitato SSE.
4. Relazioni sulle valutazioni delle proposte di ricerca sono messe a disposizione delle autorità statistiche nazionali che hanno trasmesso i dati riservati in questione alla Commissione (Eurostat).
Art. 6. Posizione delle autorità statistiche nazionali
1. Preventivamente alla concessione dell’accesso ai dati riservati, per ciascuna proposta di ricerca viene richiesto l’assenso dell’autorità statistica nazionale che ha trasmesso i dati in questione. L’autorità statistica nazionale comunica la sua posizione a Eurostat entro quattro settimane dalla data in cui ha ricevuto la pertinente relazione sulla valutazione della proposta di ricerca.
2. Ogniqualvolta possibile, le autorità statistiche nazionali che hanno trasmesso i dati riservati in questione e la Commissione (Eurostat) si adoperano per semplificare la procedura di consultazione e per migliorarne il rispetto dei termini.
Art. 7. Dati riservati destinati a fini scientifici
1. L’accesso ai file per uso sicuro può essere accordato a condizione che i risultati della ricerca non siano diffusi senza una preventiva verifica per assicurarsi che essi non svelino informazioni riservate. L’accesso ai file per uso sicuro può essere accordato soltanto nell’ambito dei servizi di accesso della Commissione (Eurostat) o di altri servizi autorizzati dalla Commissione (Eurostat) a fornire accesso a tali file.
2. L’accesso ai file per uso scientifico può essere accordato a condizione che l’ente di ricerca che richiede l’accesso abbia adottato appropriate misure di protezione. La Commissione (Eurostat) pubblica informazioni sulle misure richieste.
3. In collaborazione con le autorità statistiche nazionali la Commissione (Eurostat) predispone set di dati per fini di ricerca, relativi a differenti tipi di dati riservati destinati a fini scientifici. Nel preparare un set di dati per fini di ricerca, la Commissione (Eurostat) e le autorità statistiche nazionali tengono conto dei rischi e delle conseguenze di un’illecita divulgazione di dati riservati.
Art. 8. Servizi di accesso
1. L’accesso a dati riservati destinati a fini scientifici può essere accordato tramite i servizi di accesso autorizzati dalla Commissione (Eurostat).
2. Il servizio di accesso è ospitato presso l’autorità statistica nazionale. In via eccezionale i servizi di accesso possono essere ospitati esternamente alle autorità statistiche nazionali, previo accordo esplicito preventivo delle autorità statistiche nazionali che hanno fornito i dati in questione.
3. L’autorizzazione dei servizi di accesso è basata su criteri riguardanti lo scopo del servizio di accesso, la sua struttura organizzativa e gli standard adottati in materia di gestione e di sicurezza dei dati.
4. La Commissione (Eurostat), in collaborazione con il comitato SSE, definisce le linee guida per la valutazione dei servizi di accesso. Ove debitamente giustificato, la Commissione (Eurostat) aggiorna tali linee guida, conformemente alle disposizioni procedurali approvate dal comitato SSE.
5. Relazioni sulle valutazioni dei servizi di accesso sono messe a disposizione delle autorità statistiche nazionali. Le relazioni comprendono una raccomandazione sul tipo di dati riservati cui può essere consentito l’accesso tramite tali servizi. La Commissione (Eurostat) consulta il comitato SSE prima di decidere in merito all’autorizzazione di un servizio di accesso.
6. Tra il rappresentante debitamente designato del servizio di accesso o dell’organizzazione che ospita tale servizio e la Commissione (Eurostat) è sottoscritto un contratto in cui sono definiti gli obblighi del servizio di accesso in tema di protezione di dati riservati e di misure organizzative. La Commissione (Eurostat) è regolarmente informata in merito alle attività condotte dai servizi di accesso.
7. La Commissione (Eurostat) redige e pubblica sul suo sito web l’elenco dei servizi di accesso autorizzati.
Art. 9. Questioni organizzative
1. La Commissione (Eurostat) informa regolarmente il comitato SSE circa le misure amministrative, tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la protezione fisica e logica dei documenti riservati e di monitorare e prevenire il rischio di un’illecita divulgazione o di un qualsiasi utilizzo che vada al di là degli obiettivi per i quali l’accesso è stato accordato.
2. La Commissione (Eurostat) pubblica sul proprio sito web:
a) linee guida in merito alla valutazione degli enti di ricerca, delle proposte di ricerca e dei servizi di accesso;
b) l’elenco degli enti di ricerca riconosciuti;
c) l’elenco dei servizi di accesso autorizzati;
d) l’elenco dei set di dati per fini di ricerca con la pertinente documentazione e le relative modalità di accesso.
Art. 10. Abrogazione
Il
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Art. 11. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.
[2] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
[3] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
[4] GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.
[5] GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.
[6] GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7.