Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.9 edilizia sportiva |
Data: | 02/02/1939 |
Numero: | 302 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. L'approvazione dei progetti relativi agli edifici scolastici è subordinata, per la parte riguardante la costruzione, la modifica e il restauro delle palestre ginnastiche e piscine, al preventivo [...] |
Art. 3. Gli atti degli enti pubblici per l'esecuzione delle opere contemplate nel precedente art. 1 sono esenti da ogni tassa sugli affari. |
§ 38.9.1 - R.D.L. 2 febbraio 1939, n. 302. [1]
Modificazioni alla L. 21 giugno 1928, n. 1580, che disciplina la costruzione dei campi sportivi.
(G.U. 28 febbraio 1939, n. 49).
I progetti per la costruzione, l'acquisto, lo ampliamento e le modifiche dei campi sportivi e dei loro impianti ed accessori sono approvati con decreto dell'ingegnere capo del genio civile, sentito il comitato provinciale del C.O.N.I., quando la spesa non sia superiore a lire 100 milioni; con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il comitato tecnico-amministrativo e il competente comitato provinciale del C.O.N.I., quando la spesa non sia superiore a lire 500 milioni; con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la commissione impianti sportivi del C.O.N.I., quando la spesa sia superiore ai 500 milioni [3].
L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della
Alle espropriazioni occorrenti si applicano le norme degli artt. 12 e 13 della
Nel decreto di approvazione sono stabiliti i termini entro i quali debbono incominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori
L'approvazione dei progetti relativi agli edifici scolastici è subordinata, per la parte riguardante la costruzione, la modifica e il restauro delle palestre ginnastiche e piscine, al preventivo parere favorevole, in linea tecnica, della commissione impianti sportivi (C.I.S.) del comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.).
Gli atti degli enti pubblici per l'esecuzione delle opere contemplate nel precedente art. 1 sono esenti da ogni tassa sugli affari.
Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la conversione in legge ed il Duce, primo Ministro segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
[1] Convertito in legge dalla
[2] Articolo abrogato dall'art. 58 del
[3] Comma così sostituito dall'art. unico della