§ 38.9.1 - R.D.L. 2 febbraio 1939, n. 302.
Modificazioni alla L. 21 giugno 1928, n. 1580, che disciplina la costruzione dei campi sportivi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.9 edilizia sportiva
Data:02/02/1939
Numero:302


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      L'approvazione dei progetti relativi agli edifici scolastici è subordinata, per la parte riguardante la costruzione, la modifica e il restauro delle palestre ginnastiche e piscine, al preventivo [...]
Art. 3.      Gli atti degli enti pubblici per l'esecuzione delle opere contemplate nel precedente art. 1 sono esenti da ogni tassa sugli affari.


§ 38.9.1 - R.D.L. 2 febbraio 1939, n. 302. [1]

Modificazioni alla L. 21 giugno 1928, n. 1580, che disciplina la costruzione dei campi sportivi.

(G.U. 28 febbraio 1939, n. 49).

 

Art. 1. [2]

     I progetti per la costruzione, l'acquisto, lo ampliamento e le modifiche dei campi sportivi e dei loro impianti ed accessori sono approvati con decreto dell'ingegnere capo del genio civile, sentito il comitato provinciale del C.O.N.I., quando la spesa non sia superiore a lire 100 milioni; con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il comitato tecnico-amministrativo e il competente comitato provinciale del C.O.N.I., quando la spesa non sia superiore a lire 500 milioni; con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la commissione impianti sportivi del C.O.N.I., quando la spesa sia superiore ai 500 milioni [3].

     L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

     Alle espropriazioni occorrenti si applicano le norme degli artt. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

     Nel decreto di approvazione sono stabiliti i termini entro i quali debbono incominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori

 

     Art. 2.

     L'approvazione dei progetti relativi agli edifici scolastici è subordinata, per la parte riguardante la costruzione, la modifica e il restauro delle palestre ginnastiche e piscine, al preventivo parere favorevole, in linea tecnica, della commissione impianti sportivi (C.I.S.) del comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.).

 

     Art. 3.

     Gli atti degli enti pubblici per l'esecuzione delle opere contemplate nel precedente art. 1 sono esenti da ogni tassa sugli affari.

     Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la conversione in legge ed il Duce, primo Ministro segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

 


[1] Convertito in legge dalla L. 2 giugno 1939, n. 739. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Articolo abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 59 dello stesso D.P.R. 327/2001.

[3] Comma così sostituito dall'art. unico della L. 2 aprile 1968, n. 526.