Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.9 edilizia sportiva |
Data: | 02/04/1968 |
Numero: | 526 |
Sommario |
Art. unico. Il primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, è sostituito dal seguente: |
§ 38.9.00A - Legge 2 aprile 1968, n. 526. [1]
Modificazioni all'art. 1 del decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, riguardante la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e le modifiche dei campi sportivi e dei loro impianti ed accessori.
(G.U. 7 maggio 1968, n. 115)
Il primo comma dell'art. 1 del
"I progetti per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e le modifiche dei campi sportivi e dei loro impianti ed accessori sono approvati con decreto dell'ingegnere capo del genio civile, sentito il comitato provinciale del CONI, quando la spesa non sia superiore a lire 100 milioni; con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il comitato tecnico-amministrativo e il competente comitato provinciale del CONI, quando la spesa non sia superiore a lire 500 milioni; con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavore pubblici e la commissione impianti sportivi del CONI, quando la spesa sia superiore ai 500 milioni".
[1] Abrogata dall'art. 24 del