§ 38.9.00A - Legge 2 aprile 1968, n. 526.
Modificazioni all'art. 1 del decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, riguardante la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e le modifiche dei campi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.9 edilizia sportiva
Data:02/04/1968
Numero:526


Sommario
Art. unico.      Il primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, è sostituito dal seguente:


§ 38.9.00A - Legge 2 aprile 1968, n. 526. [1]

Modificazioni all'art. 1 del decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, riguardante la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e le modifiche dei campi sportivi e dei loro impianti ed accessori.

(G.U. 7 maggio 1968, n. 115)

 

     Art. unico.

     Il primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, è sostituito dal seguente:

     "I progetti per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e le modifiche dei campi sportivi e dei loro impianti ed accessori sono approvati con decreto dell'ingegnere capo del genio civile, sentito il comitato provinciale del CONI, quando la spesa non sia superiore a lire 100 milioni; con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il comitato tecnico-amministrativo e il competente comitato provinciale del CONI, quando la spesa non sia superiore a lire 500 milioni; con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavore pubblici e la commissione impianti sportivi del CONI, quando la spesa sia superiore ai 500 milioni".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.