§ 3.1.5 - L.R. 11 novembre 1980, n. 70. - Prime provvidenze per lo sviluppo
e la rinascita delle attività produttive nei comuni della Valnerina.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 interventi generali per l'economia
Data:11/11/1980
Numero:70


Sommario
Art. 1.  Interventi per la rinascita e lo sviluppo. Per favorire lo sviluppo e la rinascita delle attività economiche nelle zone dei comuni della Valnerina, colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 [...]
Art. 2.  Provvidenze a favore delle imprese operanti nei settori dell'artigianato, del turismo e del commercio. A favore delle imprese singole, associate o consorziate operanti nei settori dell'artigianato, [...]
Art. 3.  Contributi in conto capitale. Il contributo in conto capitale di cui alla precedente lett. a) dell'art. 2 è pari al 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile per investimenti il cui importo non [...]
Art. 4.  Concorso nel pagamento degli interessi. Per le operazioni di credito di esercizio di cui alla lett. b) dell'art. 2 il tasso di interesse da porre a carico delle imprese beneficiarie è fissato nella [...]
Art. 5.  Progetto per la valorizzazione turistica della Valnerina. Per il completamento e l'integrazione del progetto per la valorizzazione turistica della Valnerina di cui all'art. 1 lett. b), della legge [...]
Art. 6.  Integrazione stanziamenti previsti dalla legge regionale 11 maggio 1979, n. 22. Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 11 maggio 1979, n. 22, è autorizzata l'ulteriore spesa [...]
Art. 7.  Delega di funzioni. Le funzioni amministrative di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4 sono delegate alle Amministrazioni provinciali di Perugia e Terni per i territori di propria competenza.
Art. 8.  Fondo speciale alla Sviluppumbria. Salvo quanto disposto dagli articoli precedenti, è attribuito alla Sviluppumbria - Società regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria S.p.A. - un fondo [...]
Art. 9.  Provvidenze a favore dell'agricoltura. A favore delle aziende agricole operanti nel territorio della Comunità montana della Valnerina e del Comune di Ferentillo sono concessi contributi in conto [...]
Art. 10.  Misura dei contributi in conto capitale. I contributi in conto capitale sulla spesa ritenuta ammissibile sono concessi fino alla misura del:
Art. 11.  Integrazione stanziamenti previsti dalle leggi regionali 30 giugno 1973, n. 30 e 28 giugno 1978, n. 27. Per l'attuazione degli interventi di cui alle leggi regionali 30 giugno 1973, n. 30 e 28 [...]
Art. 12.  Concorso nel pagamento degli interessi. Il concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti e mutui integrativi concessi ai sensi del precedente articolo 10 è pari alla differenza [...]
Art. 13.  Progetto azienda trainante della Valnerina. Integrazione e finanziamento. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'aumento dei costi relativi alla realizzazione delle opere previste nel [...]
Art. 14.  Contributo straordinario al Consorzio di bonifica montana del fiume Corno. Per sopperire al mancato introito della contribuenza sospesa per effetto del disposto di cui al terzo comma dell'art. 3 del [...]
Art. 15.  Delega di funzioni - Criteri di indirizzo. Le funzioni amministrative di cui ai precedenti artt. 9 e 10 sono delegate alla Comunità montana della Valnerina e al Comune di Ferentillo per i territori [...]
Art. 16.  Divieto di cumulo delle provvidenze. Le provvidenze disposte con la presente legge non sono cumulabili, per lo stesso intervento, con quelle previste da altre leggi salvo per la parte di [...]
Art. 17.  Ripartizione degli stanziamenti. Gli stanziamenti previsti per la concessione delle provvidenze di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 10 e 11 della presente legge sono ripartiti nella misura del 5 per cento [...]
Art. 18.  Norma transitoria. Sino all'approvazione dei piani di cui agli artt. 3 e 4 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, concernente: «Norme sulle procedure per l'accertamento dei danni conseguenti [...]
Art. 19.  Norma finanziaria. Per gli interventi previsti all'art. 2, lett. a) della presente legge è autorizzata per l'anno 1980, la spesa di lire 4.000 milioni in termini di competenza e di lire 2.720 [...]
Art. 20.  Ulteriore finanziamento di interventi previsti dalla legge regionale 26 maggio 1980, n. 50. Per l'anno 1980 sono disposti i seguenti ulteriori stanziamenti di competenza e di cassa per interventi [...]
Art. 21.  Variazioni al bilancio 1980. Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:


§ 3.1.5 - L.R. 11 novembre 1980, n. 70. - Prime provvidenze per lo sviluppo

e la rinascita delle attività produttive nei comuni della Valnerina.

(B.U. n. 64 del 14 novembre 1980).

 

 

TITOLO I

Finalità della legge

 

Art. 1. Interventi per la rinascita e lo sviluppo. Per favorire lo sviluppo e la rinascita delle attività economiche nelle zone dei comuni della Valnerina, colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, salvo quanto disposto dalle leggi statali e regionali concernenti il ripristino e la ricostruzione degli immobili danneggiati, la Regione dell'Umbria, in attuazione della legge 3 aprile 1980, n. 115, disciplina ulteriori interventi volti a consentire l'ampliamento e l'ammodernamento delle imprese operanti nei settori produttivi, con particolare riguardo a quelli dell'artigianato, del turismo, del commercio e dell'agricoltura, nonché a favorire l'avvio di nuove iniziative.

 

 

TITOLO II

Provvidenze a favore delle attività produttive extragricole

 

     Art. 2. Provvidenze a favore delle imprese operanti nei settori dell'artigianato, del turismo e del commercio. A favore delle imprese singole, associate o consorziate operanti nei settori dell'artigianato, del turismo e del commercio nei comuni compresi nella Comunità montana della Valnerina e nel comune di Ferentillo, sono disposte le seguenti provvidenze:

     a) contributi in conto capitale per il finanziamento di programmi di intervento relativi alla costruzione, ampliamento e ammodernamento di strutture aziendali, ivi compreso l'acquisto delle attrezzature;

     b) concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito di esercizio per l'acquisto delle materie prime o di quant'altro necessario per la normale gestione aziendale.

 

     Art. 3. Contributi in conto capitale. Il contributo in conto capitale di cui alla precedente lett. a) dell'art. 2 è pari al 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile per investimenti il cui importo non superi lire 100 milioni e pari al 15 per cento per l'importo eccedente.

     Il contributo per l'importo eccedente può essere aumentato fino al 30 per cento per investimenti nel settore turistico.

     I programmi di investimento devono essere conformi alle indicazioni contenute nei piani di cui agli artt. 3 e 4 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 concernente: «Norme sulle procedure per l'accertamento dei danni conseguenti agli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi e sugli strumenti di programmazione dei relativi interventi a favore delle popolazioni colpite», nonché gli eventuali piani di recupero predisposti dai Comuni ai sensi degli articoli 11 e seguenti della stessa legge.

     Il contributo è erogato con le seguenti modalità:

- quanto al 50 per cento all'atto dell'inizio dei lavori;

- quanto al restante 50 per cento all'atto dell'ultimazione dei lavori.

 

     Art. 4. Concorso nel pagamento degli interessi. Per le operazioni di credito di esercizio di cui alla lett. b) dell'art. 2 il tasso di interesse da porre a carico delle imprese beneficiarie è fissato nella misura stabilita dallo Stato per l'attuazione delle provvidenze previste agli artt. 7 e 10 della legge 3 aprile 1980, n. 115 e la misura del prestito massimo concedibile non deve eccedere l'importo di lire 20 milioni, elevabile fino a lire 40 milioni per le cooperative e i consorzi.

     La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di credito.

     Nella convenzione dovrà essere previsto tra l'altro:

     a) la misura globale del tasso di interesse che non potrà essere superiore a quello fissato per i vari settori dal Ministero del tesoro;

     b) le modalità di erogazione dei prestiti concessi;

     c) le modalità di pagamento dei ratei da parte dei beneficiari dei prestiti, il cui rimborso non potrà avere inizio prima che siano scaduti sei mesi dalla effettiva erogazione, e la durata di ogni singola operazione di prestito che non potrà superare i 24 mesi dalla scadenza del termine fissato per il rimborso della prima rata;

     d) le garanzie sussidiarie che dovrà prestare la Regione per le perdite che gli Istituti di credito dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva;

     e) le modalità e la misura massima del rischio da coprire, in relazione al mancato rientro, parziale o totale, del prestito accordato.

 

     Art. 5. Progetto per la valorizzazione turistica della Valnerina. Per il completamento e l'integrazione del progetto per la valorizzazione turistica della Valnerina di cui all'art. 1 lett. b), della legge regionale 22 giugno 1979, n. 23, è disposto un finanziamento aggiuntivo di lire un miliardo.

 

     Art. 6. Integrazione stanziamenti previsti dalla legge regionale 11 maggio 1979, n. 22. Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 11 maggio 1979, n. 22, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 milioni a favore della Comunità montana della Valnerina, dei Comuni che ne fanno parte e del Comune di Ferentillo.

 

     Art. 7. Delega di funzioni. Le funzioni amministrative di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4 sono delegate alle Amministrazioni provinciali di Perugia e Terni per i territori di propria competenza.

     Le funzioni di indirizzo e coordinamento sono esercitate dalla Giunta regionale, la quale provvede anche a disciplinare modalità e termini per la presentazione delle domande.

     Le domande per l'ottenimento delle provvidenze disposte in materia di artigianato e commercio debbono essere presentate ai Comuni competenti per territorio. Le domande relative alle provvidenze in materia di turismo debbono essere presentate alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo competenti per territorio.

     Gli Enti di cui al precedente comma entro 30 giorni dalla presentazione delle domande provvedono a trasmetterle, munite di parere, alle Amministrazioni provinciali competenti.

 

     Art. 8. Fondo speciale alla Sviluppumbria. Salvo quanto disposto dagli articoli precedenti, è attribuito alla Sviluppumbria - Società regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria S.p.A. - un fondo speciale di lire 4 miliardi per l'acquisizione di aree e per la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi all'interno delle zone destinate ad insediamenti produttivi, nonché per interventi straordinari volti a favorire nuove iniziative produttive, nei comuni ricompresi nell'ambito della Comunità montana della Valnerina e nel comune di Ferentillo.

     Gli interventi devono essere realizzati in conformità dei piani di cui agli artt. 3 e 4 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, concernente: «Norme sulle procedure per l'accertamento dei danni conseguenti agli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi e sugli strumenti di programmazione dei relativi interventi a favore delle popolazioni colpite», d'intesa con la Comunità montana della Valnerina e con il Comune di Ferentillo.

     Alla Sviluppumbria è attribuito un finanziamento di lire 300 milioni per il pagamento delle spese sostenute per opere di primo intervento, effettuate a seguito dei terremoti del 19 settembre 1979 e seguenti.

 

 

TITOLO III

Provvidenze a favore delle attività produttive in agricoltura

 

     Art. 9. Provvidenze a favore dell'agricoltura. A favore delle aziende agricole operanti nel territorio della Comunità montana della Valnerina e del Comune di Ferentillo sono concessi contributi in conto capitale e contributi nel pagamento degli interessi sulle seguenti iniziative:

     a) acquisto di bestiame, di macchine e di attrezzi agricoli;

     b) realizzazione di opere di impianto e miglioramento di pascoli e prati pascoli, di recinzione e di opere di viabilità e di provviste di acqua;

     c) potenziamento e adeguamento delle strutture zootecniche, con particolare priorità per le iniziative promosse al fine del risanamento igienico-sanitario dei centri abitati;

     d) iniziative per la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti tipici della Valnerina e per lo sviluppo dell'acquicoltura;

     e) costruzione, ampliamento e ammodernamento di impianti di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

     f) interventi di sostegno a favore di organismi cooperativi in agricoltura sulle spese di gestione;

     g) altri interventi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

     Per gli interventi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, si applicano i criteri vigenti nella Regione dell'Umbria.

     Tutte le provvidenze, comprese quelle riconducibili agli interventi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, sono connessi con priorità, alle imprese diretto-coltivatrici singole od associate.

     Alle provvidenze previste al presente articolo sono ammesse, su richiesta degli interessati, anche le pratiche relative agli interventi di cui al primo comma, presentate successivamente alla data del 19 settembre 1979 e non ancora definite con l'accertamento di avvenuta esecuzione delle opere o degli acquisti.

 

     Art. 10. Misura dei contributi in conto capitale. I contributi in conto capitale sulla spesa ritenuta ammissibile sono concessi fino alla misura del:

     - 70 per cento a favore di cooperative agricole;

     - 60 per cento a favore di aziende diretto-coltivatrici;

     - 40 per cento a favore di altri tipi di impresa agricola.

     Per gli interventi previsti dalla lett. a) dell'art. 9 la misura del contributo è elevata rispettivamente al 75 per cento, al 65 per cento e al 45 per cento.

     Per lo stesso intervento potranno essere altresì concessi contributi nel pagamento degli interessi sui mutui e prestiti contratti dagli imprenditori per la parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale.

 

     Art. 11. Integrazione stanziamenti previsti dalle leggi regionali 30 giugno 1973, n. 30 e 28 giugno 1978, n. 27. Per l'attuazione degli interventi di cui alle leggi regionali 30 giugno 1973, n. 30 e 28 giugno 1978, n. 27, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 milioni a favore delle aziende agricole operanti nei comuni ricompresi nella Comunità montana della Valnerina e nel comune di Ferentillo.

 

     Art. 12. Concorso nel pagamento degli interessi. Il concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti e mutui integrativi concessi ai sensi del precedente articolo 10 è pari alla differenza tra le rate calcolate ai tassi globali vigenti per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, fissati, ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto interministeriale e le stesse rate calcolate ai tassi di interesse minimi a carico dei beneficiari, vigenti ai sensi del terzo comma dell'art. 109 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     Ai prestiti e mutui suddetti si applicano le disposizioni in materia di intervento del fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961,, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.

     La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di credito abilitati all'esercizio del credito agrario, ovvero ad utilizzare le convenzioni già operanti in attuazione di altre leggi.

     Nella convenzione potrà essere prevista la corresponsione anticipata agli Istituti di credito degli oneri a carico della Regione per l'ammortamento dei mutui.

 

     Art. 13. Progetto azienda trainante della Valnerina. Integrazione e finanziamento. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'aumento dei costi relativi alla realizzazione delle opere previste nel progetto: «Azienda trainante della Valnerina» di cui al bilancio pluriennale 1979/1981, ad integrazione del finanziamento ivi previsto, è stanziata la somma di lire 500 milioni.

 

     Art. 14. Contributo straordinario al Consorzio di bonifica montana del fiume Corno. Per sopperire al mancato introito della contribuenza sospesa per effetto del disposto di cui al terzo comma dell'art. 3 del D.L. 16 ottobre 1979, n. 494, convertito nella legge 14 dicembre 1979, n. 623, nonché a titolo di sostegno per i maggiori oneri derivanti dall'attività svolta e da svolgere in conseguenza degli eventi sismici, è concessa a favore del Consorzio di bonifica montana del fiume Corno con sede in Norcia il contributo straordinario di lire 120 milioni, per l'anno 1980.

     Tale contributo è erogato con delibera della Giunta regionale.

 

     Art. 15. Delega di funzioni - Criteri di indirizzo. Le funzioni amministrative di cui ai precedenti artt. 9 e 10 sono delegate alla Comunità montana della Valnerina e al Comune di Ferentillo per i territori di rispettiva competenza.

     Nell'esercizio delle funzioni delegate e per l'attuazione dei relativi interventi gli Enti di cui al primo comma si avvalgono dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria.

     Gli Enti delegati sono tenuti a presentare alla Regione dell'Umbria il rendiconto finanziario sulle operazioni effettuate alla scadenza di ciascun anno finanziario.

     Le funzioni di indirizzo e coordinamento sono esercitate dalla Giunta regionale.

 

 

TITOLO IV

Norme finali

 

     Art. 16. Divieto di cumulo delle provvidenze. Le provvidenze disposte con la presente legge non sono cumulabili, per lo stesso intervento, con quelle previste da altre leggi salvo per la parte di investimento non coperta.

 

     Art. 17. Ripartizione degli stanziamenti. Gli stanziamenti previsti per la concessione delle provvidenze di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 10 e 11 della presente legge sono ripartiti nella misura del 5 per cento a favore del Comune di Ferentillo e per il restante 95 per cento a favore della Comunità montana della Valnerina.

 

     Art. 18. Norma transitoria. Sino all'approvazione dei piani di cui agli artt. 3 e 4 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, concernente: «Norme sulle procedure per l'accertamento dei danni conseguenti agli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi e sugli strumenti di programmazione dei relativi interventi a favore delle popolazioni colpite le provvidenze di cui alla presente legge sono disposte nel rispetto degli indirizzi del piano regionale di sviluppo.

 

     Art. 19. Norma finanziaria. Per gli interventi previsti all'art. 2, lett. a) della presente legge è autorizzata per l'anno 1980, la spesa di lire 4.000 milioni in termini di competenza e di lire 2.720 milioni in termini di cassa con iscrizione al cap. 9547 (tit. 2 - sez. 10 - rubr. 48 - cat. 3 - tipo 1-1 - settore 20), di nuova istituzione denominato: «Contributi in conto capitale a favore delle imprese singole, associate o consorziate operanti in Valnerina nei settori dell'artigianato, del turismo e del commercio, per il finanziamento di programmi di investimento relativi alla costruzione, ampliamento e ammodernamento di strutture aziendali, ivi compreso l'acquisto delle attrezzature».

     Per gli interventi di cui all'art. 2, lett. b), della presente legge è autorizzata per l'anno 1980, la spesa di lire 1.000 milioni in termini di competenza e di lire 680 milioni in termini di cassa con iscrizione al cap. 9546 (tit. 2 - sez. 10 - rubr. 48 - cat. 3 - Tipo 1-1 - settore 20), di nuova istituzione, denominato: «Concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito di esercizio a favore delle imprese singole, associate o consorziate operanti in Valnerina nei settori dell'artigianato, del turismo e del commercio, per l'acquisto delle materie prime e di quant'altro necessario per la normale gestione aziendale».

     La spesa prevista al precedente art. 5 è iscritta, per lire 1 miliardo in termini di competenza e per lire 680 milioni in termini di cassa, al cap. 9282 (tit. 2 - sez. 10 - rubr. 46 - cat. 3 - tipo 1-1 - settore 21) di nuova istituzione denominato: «Spese per il completamento e l'integrazione del progetto per la valorizzazione turistica della Valnerina di cui all'art. 1, lett. b), della legge regionale 22 giugno 1979, n. 32».

     La spesa prevista dall'art. 6 della presente legge è iscritta, per lire 500 milioni in termini di competenza e per lire 340 milioni in termini di cassa al cap. 9548 (tit. 2 - sez. 10 - rubr. 48 - cat. 3 - tipo 1-1 - settore 20), di nuova istituzione, denominato: «Contributi in conto capitale per l'acquisto o l'attrezzatura di aree da destinare ad insediamenti produttivi in Valnerina».

     La spesa per le finalità di cui al precedente art. 8 è iscritta, per lire 4.000 milioni in termini di competenza e per lire 2.720 milioni in termini di cassa, al cap. 9506 (tit. 2 - sez. 10 - rubr. 48 - categ. 3 - tipo 1-1 - settore 20), di nuova istituzione nel bilancio 1980, denominato: «Conferimento fondo speciale alla Società regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria per l'acquisizione di aree e per la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria da realizzare nelle zone destinate ad insediamenti produttivi, nonché per interventi straordinari a favorire nuove iniziative produttive in Valnerina».

     La spesa di lire 300 milioni per gli interventi di cui all'art. 8, terzo comma, è iscritta in termini di competenza e di cassa, al cap. 9507, di nuova istituzione nel bilancio 1980 (tit. 2 - sez. 10 - rubr. 48 categ. 3 - tipo 1-1 - settore 20) denominato: «Contributo alla società regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria nelle spese sostenute per opere di primo intervento eseguite in seguito ai terremoti del 19 settembre 1979 e successivi».

     Per gli interventi previsti all'art. 9 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1980, la spesa di lire 8 miliardi di cui lire 5.200 milioni in termini di competenza e lire 3.550.750.000 in termini di cassa con iscrizione al cap. 8141 (tit. 2 - sez. 10 - rubr. 42 - categ. 3 - tipo 1-1 - settore 10) di nuova istituzione, denominato: «Contributi in conto capitale a favore delle aziende agricole operanti in Valnerina per acquisto di bestiame, di macchine e di attrezzi agricoli, per opere di impianto e miglioramento di pascoli e prati pascoli, di recinzioni, di viabilità e provviste di acqua, per potenziamento e adeguamento delle strutture zootecniche; per la valorizzazione dei prodotti tipici della Valnerina e per l'acquicoltura; per la costruzione, ampliamento e ammodernamento di impianti di trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli; lire 2.800 milioni in termini di competenza e lire 1.900 milioni in termini di cassa con iscrizione al cap. 8142 (tit. 2 - sez. 10 - rubr. 42 - cat. 3 - tipo 1-1 - settore 10) di nuova istituzione, denominato: «Contributi una tantum nel pagamento degli interessi sui mutui e prestiti a favore delle aziende agricole operanti in Valnerina e nel comune di Ferentillo per acquisto di bestiame, di macchine e di attrezzi agricoli; per opera di impianto e miglioramento di pascoli e prati pascoli; di recinzione, di viabilità e provviste di acqua; per potenziamento e adeguamento delle strutture zootecniche; per la valorizzazione dei prodotti tipici della Valnerina; per la costruzione, ampliamento e ammodernamento di impianti di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli».

     La spesa prevista dall'art. 13 della presente legge è iscritta per lire 500 milioni in termini di competenza e per lire 340 milioni in termini di cassa al cap. 8143 (tit. 2 - sez. 10 - rubr. 42 - tipo 1-1 - settore 10) di nuova istituzione, denominato: «Contributo in conto capitale per gli interventi diretti alla realizzazione del progetto relativo all'Azienda trainante della Valnerina».

     Per il rimborso delle spese di funzionamento connesse all'esercizio della delega di cui all'art. 15 è autorizzata, per l'anno 1980, sia in termini di competenza che di cassa, la spesa di lire 100 milioni con iscrizione al cap. 3886 (tit. 1 - sez. 10 - rubr. 42 - cat. 5 - tipo 1-1 - settore 10) di nuova istituzione, denominato: «Rimborso degli oneri di funzionamento per l'esercizio della delega in materia di provvidenze a favore dell'agricoltura nelle zone colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi».

     Per il rimborso delle spese di funzionamento connesse all'esercizio della delega di cui all'art. 7 è autorizzata, per l'anno 1980, la spesa di lire 100.000.000 in termini di competenza e di cassa con iscrizione al cap. 5626 (tit. 1 - sez. 10 - rubr. 48 - categ. 5 - tipo 1-1 - settore 20), di nuova istituzione, denominato: «Rimborso degli oneri di funzionamento per l'esercizio della delega in materia di provvidenze a favore dell'artigianato, del turismo e del commercio nelle zone colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi».

     La spesa per le finalità di cui al precedente art. 11 è iscritta per lire 500 milioni in termini di competenza e per lire 340 milioni in termini di cassa al cap. 8001 (tit. 2 - sez. 10 - rubr. 42 - cat. 3 - titolo 1-1 - settore 10) di nuova istituzione sul bilancio 1980, denominato: «Concorso della Regione sui prestiti agrari agevolati a favore degli operatori agricoli operanti in Valnerina».

     La spesa prevista all'art. 14 della presente legge è iscritta per lire 120 milioni in termini di competenza e per lire 80 milioni in termini di cassa al cap. 7825 (tit. 2 - sez. 10 - rubr. 42 - cat. 3 - tipo 1-1 - settore 10) di nuova istituzione nel bilancio 1980, denominato: «Contributo straordinario a favore del Consorzio di bonifica montana del fiume Corno per sopperire al mancato introito della contribuenza sospesa per effetto del disposto di cui al terzo comma dell'art. 3 del decreto legge 16 ottobre 1979, n. 494, convertito nella legge 14 dicembre 1979, n. 623, nonché a titolo di sostegno per i maggiori oneri derivanti dall'attività svolta e da svolgere in conseguenza degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi.

     E' istituito un fondo di lire 300.000.000 per il rilascio di garanzie regionali per le operazioni di credito di esercizio di cui all'art. 2 lett. b), della presente legge, con iscrizione in aumento del cap. 6045 del bilancio per l'esercizio 1980.

     Per gli anni 1981 e 1982 le spese per gli interventi previsti dalla presente legge saranno stabilite con la legge di bilancio a norma dell'art. 5 della vigente legge regionale di contabilità.

     Gli oneri derivanti dalle operazioni di credito di esercizio già disposte ai sensi delle norme contenute nel titolo I della legge regionale 24 agosto 1976, n. 35, a favore delle aziende artigiane operanti in Valnerina successivamente alla data del 19 settembre 1979, faranno carico al cap. 9546 istituito con la presente legge.

     I fondi di cui al precedente art. 17 saranno messi a disposizione degli enti delegati tramite apposite aperture di credito presso la tesoreria regionale, da utilizzare per i pagamenti di volta in volta disposti dagli enti stessi.

 

     Art. 20. Ulteriore finanziamento di interventi previsti dalla legge regionale 26 maggio 1980, n. 50. Per l'anno 1980 sono disposti i seguenti ulteriori stanziamenti di competenza e di cassa per interventi previsti dalla legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, recante: «Norme sulle procedure per accertamento dei danni conseguenti agli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi e sugli strumenti di programmazione dei relativi interventi a favore delle popolazioni colpite»:

     - lire 1.750.000.000 per le spese di pronto intervento di cui all'art. 20 (cap. 2846);

     - lire 650.000.000 per le spese di pronto intervento previste all'art. 23 (cap. 8545);

     - lire 300.000.000 per gli oneri di delega e per contributi ai comuni per l'istruttoria delle domande, come previsto agli artt. 15 e 21 (cap. 5875);

     - lire 200.000.000 per la formazione della cartografia per i piani di cui all'art. 12 (cap. 5806).

 

     Art. 21. Variazioni al bilancio 1980. Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

 

 

PARTE SPESA

In diminuzione:

Cap. 9700

                               Competenza               Cassa

(Fondo globale come

integrato con la legge

di assestamento del

bilancio 1980)             L. 23.320.000.000     L. 16.950.750.000

In aumento:

                               Competenza               Cassa

Cap. 3886  L.                 100.000.000    L.      100.000.000

Cap. 5626  L.                 100.000.000    L.      100.000.000

Cap. 6045  L.                 300.000.000    L.      200.000.000

Cap. 7825  L.                 120.000.000    L.       80.000.000

Cap. 8001  L            .     500.000.000    L.      340.000.000

Cap. 8141  L.               5.200.000.000    L.    3.550.750.000

Cap. 8142  L.               2.800.000.000    L.    1.900.000.000

Cap. 8143  L.                 500.000.000    L.      340.000.000

Cap. 9282  L.               1.000.000.000    L.      680.000.000

Cap. 9506  L.               4.000.000.000    L.    2.720.000.000

Cap. 9507  L.                 300.000.000    L.      300.000.000

Cap. 9546  L.               1.000.000.000    L.      680.000.000

Cap. 9547  L.               4.000.000.000    L.    2.720.000.000

Cap. 9548  L.                 500.000.000    L.      340.000.000

Cap. 2846  L.               1.750.000.000    L.    1.750.000.000

Cap. 8545  L.                 650.000.000    L.      650.000.000

Cap. 5875  L.                 300.000.000    L.      300.000.000

Cap. 5806  L.                 200.000.000    L.      200.000.000

 

   Totale  L.              23.320.000.000    L.   16.950.750.000

 

 

     L'onere complessivo di lire 23.320.000.000 è finanziato con quota del contributo statale per il 1980 di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 115.