§ 17.3.117 - D.L. 15 ottobre 1979, n. 494 .
Provvidenze ed agevolazioni contributive e fiscali per le popolazioni dei comuni delle regioni Umbria, Marche e Lazio, colpite dal terremoto del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:15/10/1979
Numero:494


Sommario
Art. 1.      Per gli interventi urgenti nelle zone danneggiate dal terremoto del 19 settembre 1979 è assegnato alle regioni Umbria, Marche e Lazio un contributo speciale [...]
Art. 2.      Nei comuni compresi nelle zone di cui all'art. 1, indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, sentite le [...]
Art. 3.      Ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nei comuni indicati nel decreto previsto dal primo comma dell'art. 2, [...]
Art. 4.      Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti [...]
Art. 5.      I contribuenti che hanno il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione nei comuni di cui al primo comma dell'art. 2, tenuti, successivamente alla data del 19 [...]
Art. 6.      All'onere complessivo di lire 23.200 milioni, derivante dall'applicazione del presente decreto, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto [...]
Art. 7.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle [...]


§ 17.3.117 - D.L. 15 ottobre 1979, n. 494 [1] .

Provvidenze ed agevolazioni contributive e fiscali per le popolazioni dei comuni delle regioni Umbria, Marche e Lazio, colpite dal terremoto del 19 settembre 1979.

(G.U. 17 ottobre 1979, n. 283)

 

 

     Art. 1.

     Per gli interventi urgenti nelle zone danneggiate dal terremoto del 19 settembre 1979 è assegnato alle regioni Umbria, Marche e Lazio un contributo speciale rispettivamente di lire 18.000 milioni per l'Umbria, 2.200 milioni per le Marche e 3.000 milioni per il Lazio [2] .

     Con le somme anzidette le indicate regioni provvedono, anche a mezzo di delega agli enti locali, alle occorrenti dotazioni di alloggi per i senza tetto e agli interventi più urgenti nel settore agricolo, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, con particolare riguardo alla installazione di strutture per il ricovero del bestiame.

     La complessiva somma di lire 23.200 milioni, di cui al presente articolo, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 [3] .

 

          Art. 2.

     Nei comuni compresi nelle zone di cui all'art. 1, indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, sentite le regioni interessate, è concessa la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali, commerciali, artigiane, agricole e dirette coltivatrici, per i periodi di paga compresi tra il 1° ottobre 1979 ed il 31 marzo 1980.

     Nei comuni di cui al primo comma è concessa la sospensione della riscossione dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo, nonché dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, titolari di azienda e rispettivi familiari, che siano iscritti alle forme di assicurazioni sociali obbligatorie previste per i lavoratori autonomi, limitatamente alle rate scadenti dal novembre 1979 a tutto aprile 1980.

     Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi sospesi da effettuarsi senza corresponsione di interessi o altri oneri nel termine di un biennio, a decorrere dal 1° giugno 1980.

 

          Art. 3.

     Ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nei comuni indicati nel decreto previsto dal primo comma dell'art. 2, nonché a quelli aventi domicilio fiscale in comuni diversi, limitatamente all'imposta relativa ai redditi prodotti nei comuni sopraindicati, e ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per l'imposta relativa ai redditi delle attività svolte nei medesimi comuni terremotati, non si applicano, per l'anno 1979, le disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni.

     Ai contribuenti di cui al precedente comma, soggetti all'imposta locale sui redditi, non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2, secondo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38.

     Nei confronti dei contribuenti residenti nei comuni indicati nel primo comma dell'art. 2 è sospesa fino al 30 giugno 1980 la riscossione mediante ruoli, relativamente alle rate aventi scadenza tra il 19 settembre 1979 ed il 30 giugno 1980, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nonché dei tributi degli enti diversi dallo Stato.

     E' altresì sospesa fino al 30 giugno 1980 la riscossione dei tributi soppressi dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonché dei tributi locali non riscuotibili per ruolo, ad eccezione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

     I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile alle imposte disciplinate dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 597, 598 e 599, nei comuni indicati nel primo comma dell'art. 2, aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto la sospensione della riscossione, relativamente alle rate scadenti entro il 30 giugno 1980, dei tributi di cui al terzo e quarto comma purché la parte del reddito prodotto nei comuni predetti concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito assoggettato ad imposta.

     La sospensione delle riscossioni non si applica relativamente alle ritenute iscritte al ruolo a carico dei sostituti di imposta [4] .

     La riscossione delle imposte, sospesa a norma dei precedenti commi, è effettuata a partire dalla scadenza di settembre 1980 in sei rate, senza applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e della maggiorazione prevista dall'articolo 297-septies del testo unico delle norme della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come modificato dalla legge 18 maggio 1967, n. 388.

 

          Art. 4.

     Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili ubicati nei comuni delle province indicate nello stesso decreto previsto dal primo comma dell'art. 2, che siano stati effettuati in data anteriore al 19 settembre 1979 a titolo gratuito o oneroso, per atto fra vivi o mortis causa, non sono dovute se il bene cui l'imposta si riferisce è rimasto distrutto o è stato demolito per effetto del terremoto del 19 settembre 1979.

     In caso di demolizione o di distruzione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte di immobile ancora utilizzabile.

     La riscossione della imposta di successione relativa ai fabbricati danneggiati per effetto del terremoto, ubicati nei comuni delle province indicate nello stesso decreto previsto dal primo comma dell'art. 2, è sospesa fino alla data del ripristino del fabbricato. La riscossione dell'imposta sarà effettuata in sei rate quadrimestrali a partire dal primo mese successivo alla data del ripristino senza aggravio di interessi.

     Le disposizioni dei commi precedenti si applicano all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, limitatamente ai trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi o per causa di morte.

     Per conseguire le agevolazioni tributarie previste dal presente articolo deve essere prodotta dichiarazione relativa agli eventi indicati nei commi precedenti rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali.

 

          Art. 5.

     I contribuenti che hanno il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione nei comuni di cui al primo comma dell'art. 2, tenuti, successivamente alla data del 19 settembre 1979, agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 27e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono dispensati dai suddetti obblighi e devono comprendere nella dichiarazione annuale relativa all'anno 1979 anche le operazioni effettuate dal 19 settembre 1979. L'imposta corrispondente può essere versata in quattro rate trimestrali di cui la prima con scadenza entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno 1979.

 

          Art. 6.

     All'onere complessivo di lire 23.200 milioni, derivante dall'applicazione del presente decreto, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "difesa del suolo" [5] .

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 14 dicembre 1979, n. 623.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[5]  Comma così modificato dalla legge di conversione.