§ 6.1.85 - L.R. 19 giugno 1996, n. 44.
Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:19/06/1996
Numero:44


Sommario
Art. 1.  Tassa regionale per il diritto allo studio universitario.
Art. 2.  Versamento della tassa.
Art. 3.  Ammontare della tassa.
Art. 4.  Rapporti con le università.
Art. 5.  Esoneri.
Art. 6.  Rimborsi.
Art. 7.  Programmazione regionale.
Art. 8.  Comunicazioni.
Art. 9.  Norma contabile.
Art. 10.  Ammontare della tassa a decorrere dall’anno accademico 2002-2003.
Art. 11.  Tassa di abilitazione all'esercizio professionale.
Art. 12.  Rinvio.


§ 6.1.85 - L.R. 19 giugno 1996, n. 44. [1]

Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione.

(B.U. 26 giugno 1996, n. 35).

 

Art. 1. Tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

     1. Per ciascun anno accademico di immatricolazione o di iscrizione ai corsi di studio delle Università aventi sede legale in Firenze, Pisa e Siena, dell'Università per Stranieri di Siena e dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica di Firenze, di seguito chiamate "università", ivi compresi i corsi di studio che si svolgono presso sedi o sezioni decentrate o staccate ubicate in altre regioni o province autonome, è dovuto il pagamento alla Regione Toscana della tassa regionale per il diritto allo studio universitario istituita dall'articolo 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, di seguito indicata come "legge statale".

     2. Per corsi di studio si intendono i corsi di laurea, i corsi di diploma universitario e di scuola diretta a fini speciali.

     3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 23, della legge statale, il gettito della tassa regionale è interamente destinato alla concessione delle borse di studio e dei prestiti d'onere di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390.

 

     Art. 2. Versamento della tassa.

     1. La tassa regionale è versata alle aziende regionali per il diritto allo studio universitario, di seguito indicate come "aziende", istituite con L.R. 11 agosto 1993, n. 55, e precisamente:

     - Azienda regionale per il diritto allo studio di Firenze: per gli iscritti all'Università degli Studi di Firenze e all'ISEF di Firenze;

     - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Pisa: per gli iscritti all'Università degli Studi di Pisa;

     - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Siena: per gli iscritti all'Università degli Studi di Siena e all'Università per Stranieri di Siena.

     2. Le modalità di versamento della tassa regionale sono stabilite dalle aziende d'intesa con le rispettive università, nell'ambito dei rapporti di cui al successivo articolo 4.

     3. Il gettito della tassa regionale riferito a ciascun anno accademico è introitato dalle aziende su apposito capitolo del bilancio aziendale.

     4. In caso di trasferimento dello studente da una sede ad altra sede, nell'ambito delle università richiamate all'articolo 1, l'obbligo tributario relativo all'anno accademico nel corso del quale avviene il trasferimento è soddisfatto con il versamento effettuato all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione iniziale.

     5. Gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa regionale in unica soluzione entro il termine di scadenza previsto per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio.

     6. Le università accettano le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi previa verifica dell'avvenuto versamento della tassa regionale nella misura dovuta.

     7. Per gli studenti che hanno presentato domanda di borsa di studio o di prestito d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991 n. 390, il termine previsto al comma 5 è differito al 28 febbraio dell'anno successivo.

     8. Gli studenti che non risultano vincitori o idonei nelle graduatorie di cui al successivo articolo 5 sono tenuti al pagamento della tassa regionale in unica soluzione entro 30 giorni dal termine previsto al precedente comma 7.

 

     Art. 3. Ammontare della tassa.

     1. L'ammontare della tassa è determinato con legge regionale da adottarsi almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico di applicazione.

     2. Qualora non si sia provveduto alla determinazione dell'importo della tassa nei modi ed entro i termini di cui sopra, la tassa è dovuta nella misura stabilita per l'anno precedente.

 

     Art. 4. Rapporti con le università.

     1. Le aziende stabiliscono intese con le università per la definizione delle procedure operative volte a garantire l'assolvimento dell'obbligo tributario da parte degli studenti nonchè per il riconoscimento del diritto all'esonero di cui al successivo articolo 5.

 

     Art. 5. Esoneri.

     1. Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale dovuta per l'immatricolazione e iscrizione:

     a) gli studenti dichiarati vincitori di borsa di studio o di prestito d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991 n. 390, con le rispettive graduatorie;

     b) gli studenti che hanno conseguito l'idoneità nelle graduatorie per l'attribuzione dei benefici di cui alla precedente lettera a);

     c) altre categorie di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, individuate nell'ambito della programmazione regionale prevista dall'articolo 28 della L.R. 11 agosto 1993, n. 55 e successive modificazioni;

     d) gli studenti portatori di handicap, esonerati dalle rispettive Università dal pagamento della tassa di iscrizione ai sensi del D.P.C.M. 13 aprile 1994, art. 6, comma 1.

     2. Le aziende comunicano alle università l'elenco degli studenti di cui al comma precedente secondo procedure definite nelle intese di cui all'articolo 4 della presente legge.

 

     Art. 6. Rimborsi.

     1. Gli studenti che hanno ottenuto il trasferimento ad università con sede legale in altra regione o provincia autonoma, possono chiedere il rimborso della tassa regionale stessa alla competente azienda mediante apposita istanza da presentare entro il termine di decadenza dei tre anni a decorrere dalla data di trasferimento.

 

     Art. 7. Programmazione regionale.

     1. L'attuazione del disposto dell'art. 3, comma 23, della legge statale, in ordine alla destinazione del gettito complessivo della tassa regionale, è assicurato nell'ambito della programmazione regionale degli interventi per il diritto allo studio universitario prevista dall'articolo 28 della L.R. 11 agosto 1993, n. 55, mediante la ripartizione del gettito stesso fra le aziende, indipendentemente dagli introiti realizzati da ciascuna di esse.

 

     Art. 8. Comunicazioni.

     1. Entro il 30 di aprile di ogni anno le aziende comunicano alla Regione:

     a) il numero ed il valore delle borse di studio e dei prestiti d'onore concessi ai sensi della legge n. 390/91;

     b) il numero degli esoneri concessi;

     c) il numero dei versamenti e l'ammontare della tassa regionale introitata.

     2. Le aziende comunicano tempestivamente alla Regione le violazioni tributarie alle norme di cui alla presente legge ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dalla L.R. 15 maggio 1980, n. 54, successive modificazioni.

 

     Art. 9. Norma contabile.

     1. La Regione, in base alle comunicazioni di cui al precedente articolo 8 e fatte salve le ulteriori verifiche che intenda disporre anche con accertamenti presso le singole aziende, iscrive in apposito capitolo di entrata le somme indicate allo stesso articolo 8, comma 1, lettera c) e le destina alle finalità di cui all'articolo 3, comma 23, della legge statale, istituendo a tal fine specifico capitolo di spesa nel proprio bilancio.

     2. Le variazioni di bilancio di cui al comma precedente sono disposte anche con atto della Giunta Regionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 91 della L.R. 6 maggio 1977, n. 28 e successive modificazioni.

     3. La tassa regionale introitata dalle aziende regionali per il diritto allo studio universitario è riservata alla Regione, che può provvedere alla riscossione anche mediante compensazione a valere sulle erogazioni alle singole aziende di cui alla L.R. 11 agosto 1993, n. 55.

 

     Art. 10. Ammontare della tassa a decorrere dall’anno accademico 2002-2003. [2]

     1. A decorrere dall’anno accademico 2002-2003 la tassa regionale per il diritto allo studio universitario è determinata in euro 98,00.

 

     Art. 11. Tassa di abilitazione all'esercizio professionale.

     1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 la tassa prevista dal comma 1 dell’articolo 190 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore) e successive modificazioni, a carico di coloro che conseguono l’abilitazione all’esercizio professionale essendo provvisti di titolo accademico in una università avente sede in Toscana, è determinata in euro 103,00 [3].

     2. La tassa è versata su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Toscana - Servizio di Tesoreria.

     3. L'effettuato pagamento della tassa, deve essere dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo al rilascio del titolo, all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale.

 

     Art. 12. Rinvio.

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge statale nonchè quelle vigenti in materia di tasse sulle concessioni regionali.


[1] Legge abrogata dall’art. 14 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 4., fatto salvo quanto previsto dall’art. 12 della stessa L.R. 4/2005.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 6 della L.R. 21 dicembre 2001, n. 65.

[3] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.R. 21 dicembre 2001, n. 65.