§ 3.4.8 - L.R. 11 agosto 1993, n. 55.
Norme per l'attuazione del diritto allo studio Universitario.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 assistenza scolastica, diritto allo studio
Data:11/08/1993
Numero:55


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Destinatari.
Art. 3.  Istituzione delle Aziende regionali per il D.S.U..
Art. 4.  Conferenza Regione - Università.
Art. 5.  Tipologia.
Art. 6.  Borse di studio.
Art. 7.  Prestito d'onore.
Art. 8.  Servizio abitativo.
Art. 9.  Servizio ristorazione.
Art. 10.  Servizio informazione e orientamento al lavoro.
Art. 11.  Studenti lavoratori.
Art. 12.  Interventi a favore di studenti portatori di handicap.
Art. 13.  Attività culturali, sportive e ricreative.
Art. 14.  Requisiti.
Art. 15.  Accertamenti.
Art. 16.  Dichiarazioni non veritiere - Sanzioni.
Art. 17.  Pubblicità.
Art. 18.  Modalità di gestione.
Art. 19.  Partecipazione al costo dei servizi.
Art. 20.  Regolamento organizzativo.
Art. 21.  Organi.
Art. 22.  Consiglio di amministrazione.
Art. 23.  Presidente.
Art. 24.  Collegio dei revisori.
Art. 25.  Direttore.
Art. 26.  Indennità.
Art. 27.  Struttura organizzativa.
Art. 28.  Piano di indirizzo.
Art. 29.  Approvazione degli atti fondamentali.
Art. 30.  Vigilanza.
Art. 31.  Azioni regionali.
Art. 32.  Personale.
Art. 33.  Patrimonio.
Art. 34.  Tasse e contributi.
Art. 35.  Mezzi finanziari.
Art. 36.  Bilanci, contabilità e contratti.
Art. 37.  Revoca della delega delle funzioni, scioglimento e liquidazione delle Aziende comunali per il D.S.U.
Art. 38.  Norme transitorie.
Art. 39.  Norma finanziaria.
Art. 40.  Norma finale.


§ 3.4.8 - L.R. 11 agosto 1993, n. 55. [1]

Norme per l'attuazione del diritto allo studio Universitario.

(B.U. 20 agosto 1993, n. 52).

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, la presente legge detta norme per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.

     2. Nel rispetto del pluralismo delle competenze istituzionali e nell'ambito della programmazione nazionale e dei relativi strumenti attuativi la Regione persegue la detta finalità in collaborazione con le Università, gli Istituti di istruzione superiore, le Accademie di Belle Arti e con soggetti pubblici e privati.

 

     Art. 2. Destinatari.

     1. Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati agli studenti iscritti ai corsi di studio delle Università, degli Istituti di istruzione superiore di grado universitario e delle Accademie di Belle Arti che rilasciano titoli di valore legale, con sede amministrativa in Toscana, tutti denominati di seguito Università.

     2. Gli studenti di nazionalità straniera fruiscono delle provvidenze del diritto allo studio secondo le modalità stabilite dall'art. 20 della legge 2-12-1991, n. 390.

 

     Art. 3. Istituzione delle Aziende regionali per il D.S.U..

     1. Si istituiscono tre aziende regionali per il D.S.U. con sede amministrativa nei Comuni sedi delle Università di Firenze, Pisa e Siena, con il compito di realizzare, in collaborazione con le Università e nell'ambito degli indirizzi nazionali e delle disposizioni normative regionali, gli interventi di cui alla presente legge.

     2. Alle Aziende fanno capo anche gli interventi da realizzare in altre città della Regione sedi di decentramento universitario dipendenti dalle Università ove ha sede l'Azienda. All'Azienda di Pisa fanno capo gli interventi a favore degli studenti iscritti all'Accademia di Belle Arti di Carrara.

     3. Le Aziende sono dotate di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale e di proprio personale. Il loro funzionamento è disciplinato, oltre che dalla presente legge, da un regolamento adottato dal consiglio di amministrazione a maggioranza dei componenti e approvato dal Consiglio regionale.

     4. Le Aziende conformano la propria azione ai contenuti del piano di indirizzo di cui all'art. 28, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio.

 

     Art. 4. Conferenza Regione - Università.

     1. La Conferenza tra Regione e Università della Toscana ha lo scopo di favorire il coordinamento nell'ambito regionale degli interventi di competenza dei due enti.

     2. La Conferenza è costituita dai seguenti membri:

     - il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, con      funzi oni di Presidente;

     - i Presidenti delle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario;

     - cinque rappresentanti nominati ciascuno dai Comuni di Arezzo, Carrara, Firenze, Pisa, Siena;

     - tre rappresentanti del Comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 3 della L. 14 agosto 1982, n. 590;

     - un rappresentante, scelto dai rispettivi Consigli di Amministrazione, per ciascuna delle seguenti Istituzioni: «Scuola Normale Superiore di Pisa», Scuola «5. Anna» di Pisa, Accademia di Belle Arti di Firenze, Accademia di Belle Arti di Carrara, Istituto Superiore di Educazione Fisica di Firenze, Università per Stranieri di Siena;

     - tre rappresentanti degli studenti eletti, a tal fine, in occasione delle elezioni per la nomina della rappresentanza studentesca negli organi universitari.

     3. La Conferenza esprime pareri ed avanza ipotesi sulle proposte di sviluppo universitario in Toscana per gli aspetti inerenti il diritto allo studio nonché sulla proposta di piano di indirizzo triennale per il D.S.U. di cui all'art. 28.

     4. La Conferenza esprime, altresì, pareri sui contenuti di singole convenzioni tese a promuovere collaborazione e coordinamento tra Regione ed Università su servizi e interventi del D.S.U., quali l'orientamento, l'editoria, il tutorato di cui all'art. 13 della L. 19-11-1990, n. 341.

     5. I risultati della Conferenza sono comunicati periodicamente alla Consulta Nazionale di cui all'art. 6 della L. 2-12-1991, n. 390.

TITOLO II

Capo I

Interventi

 

     Art. 5. Tipologia.

     1. Gli interventi che attuano il diritto allo studio sono i seguenti:

     a) borsa di studio;

     b) prestito d'onore;

     c) servizio abitativo;

     d) servizio di ristorazione;

     e) servizio di informazione e orientamento al lavoro;

     f) interventi a favore degli studenti lavoratori;

     g) interventi a favore di studenti portatori di handicap;

     h) interventi per le attività culturali, ricreative e sportive;

     i) interventi di trasporto e per l'assistenza socio-sanitaria secondo gli atti programmatori regionali;

     l) ogni altro intervento, ritenuto utile anche per le diversificate esigenze, previsto dal piano di indirizzo.

 

     Art. 6. Borse di studio.

     1. La borsa di studio è attribuita mediante pubblico concorso agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito stabiliti ai sensi del successivo art. 14. La borsa di studio può essere concessa limitatamente al conseguimento del primo diploma di laurea o del primo diploma universitario. Coloro che abbiano conseguito un diploma universitario possono ottenere la borsa di studio per il conseguimento di una laurea fatta eccezione per gli anni di corso corrispondenti a quelli per i quali ne abbiano già eventualmente in precedenza beneficiato.

     2. L'ammontare annuale complessivo della borsa di studio è stabilito dal piano di indirizzo. Agli studenti vincitori di borsa di studio non fuori sede viene detratta la somma corrispondente alla tariffa stabilita dall'Azienda per l'uso dell'alloggio nelle residenze pubbliche.

     3. La borsa di studio non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite con l'eccezione di quanto previsto all'art. 7, lett. d), L. 2-12-1991, n. 390.

     4. Il piano di indirizzo stabilisce i criteri per la determinazione del numero di borse di studio da mettere a concorso presso ogni sede universitaria ai sensi dell'art. 8 della L. 390/91. A partire dal secondo anno di corso regolare le borse di studio vengono ripartite per corso di diploma e di laurea secondo i criteri a tal fine stabiliti dal piano di indirizzo.

 

     Art. 7. Prestito d'onore.

     1. Il prestito d'onore è attribuito, mediante concorso, agli studenti in possesso dei prefissati criteri di merito e di reddito e secondo le modalità stabilite dall'art. 16 della L. 2-12-1991, n. 390 e relativi adempimenti.

     2. I criteri, i requisiti e l'ammontare del prestito d'onore sono determinati dal piano di indirizzo.

     3. Le procedure per la concessione delle garanzie sussidiarie e le modalità di concessione dei prestiti d'onore sono disciplinate con appositi atti della Regione.

 

     Art. 8. Servizio abitativo.

     1. Il servizio abitativo ricomprende tutti gli interventi volti ad agevolare la frequenza agli studi degli studenti fuori-sede, iscritti alle Università toscane, mediante rilevazione della domanda, l'informazione sulle disponibilità di alloggio, la ricerca e l'offerta dell'alloggio. Per gli studenti non assegnatari di alloggio ai sensi del successivo quarto comma, il servizio assicura altresì l'informazione e l'assistenza legale per i contratti di locazione, di esercizio di affittacamere o di altri ad essi assimilabili.

     2. Per studente fuori sede si intende lo studente residente in Comune diverso da quello sede dell'Università frequentata, con tempi di percorrenza tra detti Comuni, mediante mezzi pubblici di trasporto, superiori ad un'ora.

     3. L' alloggio può essere situato in immobili di proprietà dell'Azienda o ad essa trasferiti a tal fine in comodato d'uso, nonché in immobili di proprietà di altri soggetti pubblici o privati, a disposizione dell'Azienda previa convenzione stipulata a qualsiasi titolo con i proprietari stessi.

     4. Gli alloggi di cui al precedente terzo comma vengono assegnati, con specifico provvedimento, agli studenti iscritti non oltre il secondo anno fuori corso, a seguito di apposito concorso da effettuarsi secondo i criteri, ivi compresi quelli relativi alla determinazione delle tariffe, e le modalità indicati dal piano di indirizzo di cui all'art. 28, e da concludersi con la pubblicazione delle graduatorie entro il termine utile per garantire ai vincitori la frequenza agli studi, comunque entro la data a tal fine stabilita dall'Azienda in accordo con l'Università. A tal fine il numero degli alloggi a concorso deve essere precisato annualmente nel relativo bando.

     5. L'assegnazione degli alloggi è disposta prioritariamente ai borsisti fuori sede che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso relativo agli alloggi stessi.

     6. Il piano di indirizzo può disporre che gli studenti fuori sede iscritti al primo ed al secondo anno di corso siano obbligati a presentare, all'atto della domanda di borsa di studio, anche domanda di alloggio. In caso di mancata presentazione della domanda di alloggio, se vincitori di borsa di studio, dall'ammontare complessivo della stessa verrà detratta la somma corrispondente alla tariffa stabilita dall'Azienda per l'uso dell'alloggio.

     7. Nelle residenze di proprietà o in comodato d'uso all'Azienda, agli studenti sono forniti, oltre ai servizi logistici, anche spazi comuni destinati alla lettura, allo studio e alla ricreazione.

     8. Il servizio abitativo nei periodi di tempo libero dalle attività accademiche è a disposizione dell'Azienda per i propri fini istituzionali e per quelli dell'Università.

     9. L'utilizzazione delle strutture abitative è disciplinata da apposito regolamento che, tra l'altro, definisce gli obblighi e i diritti degli studenti alloggiati.

 

     Art. 9. Servizio ristorazione.

     1. Il servizio ristorazione deve essere organizzato in modo che:

     a) si realizzi una razionale diffusione delle strutture rispetto alle sedi universitarie e in riferimento alle esigenze e agli orari delle attività didattiche e di studio;

     b) risulti flessibile e modulato nella tipologia e nella composizione rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della domanda;

     c) sia garantito il massimo di economicità nell'utilizzo dei locali, degli impianti e del personale rispetto alla domanda.

     2. Al servizio possono accedere gli studenti iscritti alle Università toscane e gli studenti di altre Università temporaneamente presenti per motivi di studio, previa autorizzazione del direttore dell'Azienda.

     3. L'accesso al servizio ristorazione da parte di altri interessati, ivi compreso il personale dell'Università nonché quello dipendente da enti pubblici e privati, può aver luogo, purché senza oneri a carico delle Aziende, mediante apposita convenzione e fatta comunque salva la funzionalità del servizio.

     4. Gli studenti di cui al 2° comma accedono al servizio ristorazione a tariffe differenziate stabilite dalle Aziende secondo gli indirizzi del Piano di indirizzo, tenuto conto anche dell'andamento della spesa nel corso dell'anno con riferimento allo stanziamento del bilancio di previsione per il servizio di ristorazione.

 

     Art. 10. Servizio informazione e orientamento al lavoro.

     1. Il servizio informazione e orientamento al lavoro ha l'obiettivo di favorire la conoscenza dei profili professionali e del mercato del lavoro qualificato, e a tal fine fornisce strumenti per operare una scelta consapevole legata alle caratteristiche e alle propensioni individuali.

     2. Il servizio è rivolto alla generalità degli studenti universitari, ai neodiplomati di scuola media superiore e ai laureati, allo scopo di agevolare il collegamento tra percorsi di studio e percorsi di lavoro.

     3. Il servizio collabora con l'Università, in particolare col servizio di orientamento universitario, con le Province e con i Comuni che abbiano sviluppato iniziative analoghe, raccordandosi alle previsioni della L.R. 17-7-1989, n. 45. Le collaborazioni avvengono, di regola, tramite la convenzione di cui all'art. 25 della L. 2-12-1991, n. 390.

 

     Art. 11. Studenti lavoratori.

     Le Aziende attuano interventi a favore degli studenti lavoratori che abbiano i requisiti di cui all'art. 4, lett. a), della L. 2-12-1991, n. 390 e collaborano con le Università per il raggiungimento degli obiettivi indicati dagli articoli 12, lett. b) e c), e 14, L. 2-12-1991, n. 390, rivolti a sostenere la frequenza ai corsi per studenti lavoratori e a quelli intensivi, nonché a favorire lo studio individuale, anche mediante l'apertura in ore serali di biblioteche e laboratori.

 

     Art. 12. Interventi a favore di studenti portatori di handicap.

     1. Le Aziende, ad integrazione degli interventi erogati ai sensi della L. 5-2-1992, n. 104, intervengono a favore degli studenti portatori di handicap con forme di ausilio strumentale per le attività didattiche, ovvero con provvidenze in denaro secondo il tipo e il grado di invalidità.

     2. Le Aziende intervengono per rimuovere impedimenti che non consentano al portatore di handicap di fruire correttamente delle attività e dei servizi del diritto allo studio universitario.

 

     Art. 13. Attività culturali, sportive e ricreative.

     Le Aziende, a mezzo di convenzioni con le Università, collaborano per sostenere le attività culturali, sportive e ricreative, nei limiti di cui alla legge 28-6-1977, n. 394, «Potenziamento dell'attività sportiva universitaria», alla L. 3-8-1985, n. 429, «Norme per la gestione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 18-12-1951, n. 1551, versati dagli studenti delle università e degli istituti superiori», e alla L. 2- 12-1991, n. 390, «Norme sul diritto agli studi universitari».

Capo II

Accesso agli interventi

 

     Art. 14. Requisiti.

     I criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti, nonché per la definizione delle relative procedure di selezione ai fini dell'accesso agli interventi di cui alla presente legge, sono fissati dal piano di indirizzo in conformità all'art. 4 della legge 2-12-1991, n. 390.

 

     Art. 15. Accertamenti.

     1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti per l'attuazione del diritto agli studi universitari, gli studenti interessati, ove necessario, sono tenuti a produrre all'Azienda erogatrice un autocertificazione, ai sensi dell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, attestante le condizioni reddituali ed economiche proprie e dei componenti il nucleo familiare di appartenenza, sottoscritta anche dai titolari dei redditi in essa indicati.

     2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, le Aziende possono richiedere alle intendenze di finanza l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali.

     3. Le Aziende inviano, comunque, gli elenchi dei beneficiari delle provvidenze economiche all'Amministrazione finanziaria.

 

     Art. 16. Dichiarazioni non veritiere - Sanzioni.

     1. Chiunque presenti dichiarazioni non veritiere proprie o di propri congiunti, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al sestuplo dell'importo percepito o della tariffa relativa al servizio illecitamente goduto e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, salva, in ogni caso, l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

     2. Per le sanzioni amministrative si applicano le norme di cui alla legge 24.11.1981, n. 689.

 

     Art. 17. Pubblicità.

     Per gli adempimenti di cui all'art. 24 della L. 22-1991, n. 390 le Aziende inviano con scadenza semestrale alle Università l'elenco di tutti i beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge, ripartite per tipologia di intervento.

Capo III

Funzionamento e gestione

 

     Art. 18. Modalità di gestione.

     1. Le Aziende regionali per il D.S.U. realizzano gli interventi e gestiscono i servizi di cui alla presente legge:

     a) direttamente per gli interventi previsti dall'art. 5, lettera a) e b);

     b) direttamente o in concessione o per mezzo di convenzioni con enti pubblici e privati, con soggetti individuali e con associazioni e cooperative studentesche universitarie, per gli interventi di cui all' art. 5, lettere c) e d);

     c) direttamente o per convenzione per gli interventi di cui all'art. 5, lettere e), f), g), h), i) ed l).

     2. I servizi e gli interventi di cui al primo comma, lettera b) e c), sono gestiti e realizzati in base a criteri di qualità, efficienza ed economicità e secondo gli indirizzi del piano di indirizzo. Nel caso di interventi gestiti in concessione o convenzione essi devono essere affidati a costi non superiori e a caratteristiche non inferiori a quelli della gestione diretta.

     3. Le Aziende stabiliscono con appositi regolamenti sui servizi, tra l'altro, gli standard qualitativi degli stessi, le modalità per il loro svolgimento e per il loro utilizzo.

     4. I servizi sono organizzati ed erogati in modo da soddisfare le esigenze di carattere didattico e scientifico dell'Università, in armonia con il calendario accademico.

     5. Per garantire il controllo degli utenti sulla qualità dei servizi e delle attività di cui al comma 1, presso ciascuna Azienda è costituita una commissione di cinque studenti eletti, a tale fine, in occasione delle elezioni per la nomina della rappresentanza studentesca negli organi universitari. La Commissione ha diritto di accesso nei locali destinati ai servizi predetti; formula al Consiglio di Amministrazione e al direttore rilievi e proposte sulla qualità dei servizi stessi.

 

     Art. 19. Partecipazione al costo dei servizi.

     1. La fruizione dei servizi comporta per gli studenti una partecipazione al costo del servizio stesso secondo i criteri individuati dal piano di indirizzo.

     2. Le Aziende possono disporre, anche in deroga ai limiti minimi di contribuzione stabiliti al riguardo dalla legislazione statale, particolari agevolazioni nell'uso di alcuni servizi, purché ciò avvenga esclusivamente a favore di studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal piano di indirizzo.

TITOLO III

Le aziende regionali

Capo I

Organizzazione delle aziende

 

     Art. 20. Regolamento organizzativo.

     1. Il regolamento organizzativo di cui all'art. 3, nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla relativa normativa regionale di attuazione, disciplina tra l'altro:

     a) le modalità di convocazione, votazione e quanto altro necessario per il funzionamento degli organi collegiali dell'Azienda;

     b) i requisiti, le modalità di assunzione e le competenze amministrative del Direttore, ferme restando le attribuzioni fissate dalla legge;

     c) l'articolazione della struttura organizzativa e l'ordinamento degli uffici;

     d) le modalità di attuazione della pubblicità degli atti e dell'accesso ai documenti.

 

     Art. 21. Organi.

     Sono organi dell'Azienda:

     a) il Consiglio di Amministrazione;

     b) il Presidente;

     c) il Collegio dei revisori.

 

     Art. 22. Consiglio di amministrazione.

     1. Il consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale per il D.S.U. è nominato, a norma dell'art. 58 dello Statuto, dal Consiglio regionale ed è composto da:

     a) il Presidente;

     b) 4 rappresentanti dell'Università di cui due eletti dalla componente studentesca;

     c) 4 rappresentanti della Regione scelti fra le persone di comprovata e specifica esperienza tecnico-amministrativa acquisita nella gestione di strutture pubbliche o private.

     2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni, salvo la componente studentesca che viene rinnovata contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organismi di governo degli Atenei, decadono, in ogni caso, al termine del mandato dell'organismo che li ha eletti. Alla scadenza del mandato il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino al novantesimo giorno successivo alla prima seduta del nuovo Consiglio Regionale. I membri possono essere confermati per una sola volta [2].

     3. In caso di dimissioni o decadenza per qualunque causa i componenti del Consiglio sono sostituiti con atto dell'organismo o ente di cui erano espressione. Se il componente è un rappresentante degli studenti, subentra il primo dei non eletti nella lista.

     4. I componenti del Consiglio di Amministrazione che vengono nominati successivamente alla costituzione del Consiglio rimangono in carica sino alla scadenza dello stesso.

     5. Le funzioni di Segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte dal Direttore dell'Azienda che firma i relativi verbali.

     6. Il Consiglio di Amministrazione definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione, verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. In particolare, sono di competenza del Consiglio di amministrazione:

     - il regolamento organizzativo dell'Azienda;

     - la nomina del Direttore e l'adozione dei provvedimenti relativi al rapporto di lavoro dello stesso;

     - i regolamenti di cui all'art. 18, terzo comma;

     - la pianta organica e le sue variazioni;

     - il bilancio di previsione con il relativo piano annuale di attività e il conto consuntivo;

     - le tariffe dei servizi;

     - l'acquisto di beni immobili e, previa autorizzazione della Giunta Regionale, l'alienazione dei beni immobili;

     - l' accettazione di donazioni, eredità e legati;

     - l' accensione di mutui.

 

     Art. 23. Presidente.

     1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta regionale, d'intesa con l'Università, e deve possedere i requisiti richiesti per i consiglieri di cui all'art. 22.

     2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Azienda, convoca il Consiglio di amministrazione, fissandone l'ordine del giorno, e lo presiede.

     3. In caso di assenza, impedimento temporaneo o cessazione dalla carica, il Presidente viene sostituito nelle suddette competenze dal consigliere anziano per età.

 

     Art. 24. Collegio dei revisori.

     1. Il Collegio dei revisori è composto da: tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.L. 27-1-1992, n. 88.

     2. Il Collegio è nominato con voto limitato dal Consiglio regionale che ne individua anche il Presidente.

     3. I Revisori restano in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione e si applicano le medesime norme sulla decadenza e sulla proroga già previste per i Consigli di Amministrazione. I Revisori possono essere confermati una sola volta [3].

     4. Il Collegio dei revisori esamina tutti i provvedimenti amministrativi dell'Azienda sotto il profilo della legittimità contabile ed amministrativa.

     5. Gli atti di cui al precedente comma sono trasmessi al Collegio dei revisori dal Direttore entro cinque giorni dalla loro adozione. Il Collegio si esprime su ognuno di essi entro 15 giorni ed ha facoltà di acquisire tutta la documentazione d'ufficio.

     6. Le osservazioni del Collegio dei Revisori non sospendono l'esecutività degli atti amministrativi ma devono formare oggetto di espressa determinazione dell'organo competente entro 15 giorni dalla loro ricezione [3].

     8. Il Collegio dei revisori invia al Presidente della Giunta regionale dettagliata relazione trimestrale sull'attività amministrativa dell'Azienda e sullo svolgimento dell'azione di controllo.

 

     Art. 25. Direttore.

     1. Il Direttore dell'Azienda è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base di comprovati requisiti tecnico-professionali secondo le modalità previste dal regolamento organizzativo di cui all'art. 3.

     2. L'incarico di Direttore è affidato per un periodo massimo di cinque anni, e può essere rinnovato. L'incarico è attribuito mediante assunzione a contratto, previa selezione pubblica, con le modalità di cui all'art. 21, comma 60 e seguenti, della L.R. 21-8-1989, n. 51.

     3. Il trattamento economico del Direttore è determinato dal consiglio di amministrazione, con riferimento al trattamento spettante al dirigente regionale di 2° qualifica.

     4. Qualora, a seguito dello svolgimento delle procedure di cui al precedente secondo comma, l'incarico di Direttore sia attribuito ad un dipendente del ruolo unico regionale, questi viene collocato in aspettativa senza assegni, per la durata dell'incarico, con provvedimento della Giunta regionale.

     5. Al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa I' adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Il Direttore è personalmente responsabile della gestione e dei relativi risultati.

     6. Gli atti che comportano impegni di spesa portano la firma congiunta del Direttore e del funzionario preposto alla ragioneria.

     7. Il Direttore formula le proposte degli atti di competenza del Consiglio di amministrazione.

     8. Il Direttore dirige il personale e sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi.

     9. L'incarico di Direttore può essere revocato dal Consiglio di amministrazione con motivato provvedimento per gravi violazioni di legge o inadempimenti in relazione agli obiettivi contenuti nel piano di attività o delle direttive generali impartite dal Consiglio di amministrazione.

 

     Art. 26. Indennità.

     Ai componenti degli organi delle Aziende del diritto allo studio universitario competono delle indennità che vengono determinate dalla Giunta regionale.

 

     Art. 27. Struttura organizzativa.

     L'articolazione della struttura e l'ordinamento degli uffici sono individuati e disciplinati con regolamento organizzativo di cui all'art. 3 adeguandosi a quanto previsto dalla L.R. 6-9-1973, n. 55 e successive modificazioni.

 

     Art. 28. Piano di indirizzo.

     1. La Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Università e le Aziende, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale la proposta di piano di indirizzo per il diritto allo studio universitario.

     2. Il piano di indirizzo viene approvato ogni tre anni, in corrispondenza con l'adozione del programma regionale di sviluppo ed aggiornato eventualmente ogni anno.

     3. Il piano di indirizzo dispone:

     a) gli eventuali altri interventi previsti dall'art. 5, lett. l);

     b) l' ammontare annuale e i criteri per la determinazione del numero delle borse di studio, per la loro ripartizione tra le Aziende nonché fra Facoltà e anni di corso;

     c) i criteri, i requisiti e l'ammontare del prestito d'onore previsti all'art. 7;

     d) gli indirizzi e le modalità di assegnazione e i criteri per la determinazione delle tariffe dell'alloggio, di cui all'art. 8, quarto comma;

     e) gli indirizzi per la determinazione delle tariffe del servizio di ristorazione di cui all'art. 9, quarto comma;

     f) i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche, nonché per la definizione delle relative procedure di selezione per l'accesso agli interventi di cui alla presente legge;

     g) gli indirizzi per la gestione e la realizzazione dei servizi e degli interventi ai sensi dell'art. 18, secondo comma;

     h) i criteri e le modalità per la partecipazione degli studenti al costo dei servizi, anche con tariffe differenziate;

     i) gli indirizzi per l'attuazione da parte delle aziende del controllo di gestione.

     4. La Giunta regionale assegna alle Aziende le risorse finanziarie per le spese di gestione e per le spese di investimento, secondo i criteri e i parametri contenuti nel piano di indirizzo, e stabilisce il numero delle borse di studio ai sensi del precedente terzo comma, lettera b).

     5. La Giunta regionale presenta una relazione annuale al Consiglio sull'attività delle Aziende per il diritto allo studio e sulla propria attività di vigilanza.

 

     Art. 29. Approvazione degli atti fondamentali. [4]

     1. Sono soggetti all'approvazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta regionale, i seguenti atti delle aziende per il diritto allo studio universitario:

     a) il regolamento organizzativo e le relative modifiche;

     b) il Bilancio di Previsione con l'allegato piano di attività annuale e il Conto Consuntivo con copia di tutti gli atti amministrativi di variazione al bilancio ed i risultati finali del controllo di gestione.

     2. Le variazioni del bilancio e gli storni di somme da un capitolo all'altro del bilancio sono deliberati, nel rispetto del Piano di indirizzo, dai Consigli di Amministrazione, che li trasmettono per l'approvazione alla Giunta regionale dopo l'esame dei Revisori dei conti. Tali atti si intendono esecutivi trascorsi 20 giorni dalla loro registrazione in arrivo presso gli uffici della Giunta regionale.

     3. Sono soggette all'approvazione della Giunta regionale le piante organiche deliberate dai Consigli di Amministrazione.

 

     Art. 30. Vigilanza.

     1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione delle Aziende ai sensi dell'art. 58 dello Statuto.

     2. Nell'esercizio di tali poteri la Giunta regionale:

     a) dispone ispezioni mediante nomina di uno o più ispettori fra il personale regionale dirigente;

     b) provvede, previa diffida agli organi dell'ente, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento, quando gli amministratori ne rifiutino o ritardino l'adempimento.

     3. In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di leggi o di prescrizioni programmatiche, con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della stessa, il Consiglio di amministrazione dell'Azienda è sciolto ed è nominato un commissario straordinario per gestione dell'ente per un periodo non superiore a 6 mesi.

 

     Art. 31. Azioni regionali.

     1. La Giunta regionale:

     - promuove studi e ricerche in materia di diritto allo studio universitario;

     - raccoglie e diffonde informazioni e statistiche sul settore del diritto allo studio universitario e sulle condizioni di studio in Toscana;

     - verifica i risultati della gestione delle Aziende.

     2. Gli elaborati prodotti dalla Giunta regionale sono trasmessi anche alla Conferenza Regione-Università di cui all'art. 4.

TITOLO IV

Bilanci, contabilità, contratti

 

     Art. 32. Personale.

     1. Per ciascuna delle Aziende per il diritto allo studio universitario e istituito un apposito ruolo del personale.

     2. Al personale delle Aziende per il diritto allo studio universitario si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale di ruolo della Regione Toscana, così come disciplinato dalla normativa regionale.

     2 bis. Ai fini di previdenza e quiescenza il personale è iscritto, fin dalla data di inizio del rapporto di lavoro presso l'Azienda, all'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (I.N.P.D.A.P.) e precisamente alla gestione autonoma ex C.P.D.E.L. per quanto riguarda il trattamento di pensione e alla gestione autonoma ex I.N.A.D.E.L. per l'indennità di fine servizio [5].

     3. Le dotazioni organiche delle Aziende per il diritto allo studio universitario sono adottate, nei limiti delle disponibilità di bilancio, dai rispettivi Consigli di Amministrazione e sono soggette all'approvazione della Giunta Regionale. Alla copertura delle piante organiche si provvede mediante:

     a) personale regionale trasferito;

     b) attivazione di procedure di mobilità del personale dalla Regione Toscana;

     c) assunzione di personale con le modalità e le procedure previste dalla normativa regionale.

     4. Ai fini di una maggiore economicità di gestione, previe opportune intese, ciascuna delle Aziende può utilizzare le graduatorie dei concorsi, che siano stati banditi da una delle altre Aziende o dalla Regione Toscana.

     5. Attraverso idonee intese possono essere attivate procedure di mobilità del personale fra le Aziende e fra queste e la Regione. Restano immutati la qualifica d'inquadramento e la posizione economica in godimento.

 

     Art. 33. Patrimonio.

     1. La Regione trasferisce alle Aziende, con effetto dall'esecutività della apposita deliberazione di Giunta Regionale, i beni mobili, immobili e le attrezzature destinate al raggiungimento dei fini della presente legge e riacquistate ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 62/89. Detti beni sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano risultante dal verbale di consegna.

     2. Il patrimonio delle Aziende regionali per il D.S.U. è costituito altresì da beni mobili e immobili derivanti da acquisizioni, donazioni, eredità e legati.

     3. Fatta salva la possibilità di alienazione dei beni secondo le previsioni dell'art. 22 [6], comma sesto, della presente legge, il patrimonio delle Aziende è vincolato nell'uso all'attuazione degli interventi del D.S.U. di cui al precedente art. 5.

     4. L'individuazione ed il trasferimento dei beni, la loro consegna ed il riacquisto da parte della Regione dell'intero patrimonio delle aziende per il D.S.U. in caso di modifica dell'assetto istituzionale del settore seguono le disposizioni di cui alla L.R. n. 62/89.

     5. L'utilizzo dei beni messi a disposizione dall'Università o da altri Enti per gli scopi previsti dalla presente legge è regolato da apposita convenzione tra l'ente interessato e l'Azienda ai sensi dell'art. 21 della L. 2-12-1991, n. 390.

 

     Art. 34. Tasse e contributi.

     1. La tassa prevista dal primo comma dell'art. 190 del testo unico approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, a carico di coloro che conseguono l'abilitazione dell'esercizio professionale essendo provvisti di titolo accademico conseguito in una Università avente sede in Toscana, è fissata in lire 150.000.

     2. L'effettuato pagamento, da eseguirsi su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Toscana, Servizio di Tesoreria, deve essere dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo al rilascio del titolo, all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale.

     3. I contributi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18-2-1951, n. 1551, sono corrisposti dagli studenti all'Università di appartenenza le quali provvedono con ricorrenza bimestrale ed accreditare alla Regione le somme riscosse.

     4. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le norme previste in materia di tasse sulle concessioni regionali.

 

     Art. 35. Mezzi finanziari.

     Le Aziende acquisiscono le proprie risorse attraverso:

     - finanziamenti regionali;

     - proventi dei servizi resi per I' attuazione del diritto allo studio universitario;

     - rimborsi, recuperi, entrate diverse per i servizi resi dalle Aziende;

     - proventi derivanti dalla alienazione del patrimonio;

     - accensione di mutui;

     - donazioni, eredità e legati.

 

     Art. 36. Bilanci, contabilità e contratti.

     1. Le Aziende gestiscono le proprie attività secondo le norme regionali in materia di contratti, demanio, patrimonio, economato e contabilità, in quanto applicabili.

     2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, approva lo schema-tipo dei bilanci delle Aziende.

TITOLO V

Disposizioni finali

 

     Art. 37. Revoca della delega delle funzioni, scioglimento e liquidazione delle Aziende comunali per il D.S.U. [7]

     1. La delega delle funzioni amministrative relative agli interventi per il Diritto allo Studio Universitario, conferite ai Comuni in base all'art. 14 della L.R. n. 37 del 14-6-1989, è revocata.

     2. Le Aziende, istituite dai Comuni destinatari [6] di delega a norma dell'art. 14 della L.R. n. 37 del 14-6-1989, sono sciolte e la Giunta regionale nomina per ciascuna azienda il Commissario straordinario e liquidatore con i poteri di ordinaria amministrazione al fine di predisporre le condizioni e gli atti necessari alla liquidazione e di assicurare l'ordinaria gestione amministrativa dell'Azienda stessa.

     3. Il Commissario straordinario e liquidatore ha il compito di predisporre, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il piano di liquidazione, accompagnato dall'inventario dei beni, in proprietà o comunque a disposizioni dell'Azienda, dalla ricognizione dei rapporti attivi e passivi e dall'elenco del personale in servizio, articolato secondo i diversi profili professionali. Entro lo stesso termine sono costituiti gli organi dell'Azienda.

     4. I Commissari straordinari e liquidatori per le Aziende di Pisa e di Siena hanno altresì il compito di predisporre quanto stabilito ai precedenti commi 2 e 3 in ordine al previsto subingresso delle Aziende, istituite con sede in Pisa e in Siena ai sensi dell'art. 3 della presente legge, nei rapporti instaurati rispettivamente dai Comuni di Carrara e di Arezzo nell'esercizio della delega per il diritto allo studio universitario conferita con L.R. 14 giugno 1989, n. 37.

     5. La deliberazione del Consiglio Regionale di approvazione del piano di liquidazione provvede anche alla dichiarazione di estinzione delle Aziende, disponendo altresì in ordine al subingresso da parte delle Aziende per il D.S.U. istituite ai sensi dell'art. 3 della presente legge nei rapporti attivi e passivi ed all'assegnazione alle stesse dei beni mobili, immobili ed attrezzature a norma della L.R. 11 settembre 1989 n. 62.

     6. Con l'approvazione del piano di liquidazione da parte del Consiglio Regionale cessano le funzioni di Commissario straordinario e liquidatore.

 

     Art. 38. Norme transitorie.

     1. Il personale del ruolo unico regionale in posizione di comando ai Comuni per il diritto allo studio universitario, è trasferito con il relativo posto di pianta organica all'Azienda per il D.S.U. territorialmente competente. All'atto del trasferimento dei posti alle Aziende, la Regione Toscana provvede alla riduzione della propria pianta organica con le procedure di cui all'art. 4, comma secondo, della L.R. 11- 9-1989, n. 62.

     2. Il personale regionale trasferito ai Comuni per lo svolgimento di compiti relativi al diritto allo studio universitario ai sensi dell'art. 3, primo comma, della L.R. 11-9-1989, n. 62, è trasferito con il relativo posto di pianta organica dai ruoli del Comune a quelli dell'Azienda territorialmente corrispondente. Dalla data di tale trasferimento cessa il finanziamento regionale ai Comuni per la copertura delle spese di detto personale.

     3. In fase di prima applicazione della presente legge, le dotazioni organiche trasferite alle Aziende ai sensi del primo comma del presente articolo, diventeranno definitive al termine delle procedure concorsuali previste dall'art. 3 della L.R. 11-91989, n. 62 che l'Amministrazione regionale espleterà per il personale stesso. Nell'ambito delle disponibilità del bilancio delle Aziende, è assicurata la copertura finanziaria degli oneri relativi al personale trasferito.

     4. Al personale regionale trasferito si applicano i benefici derivanti dalle disposizioni di cui alla L.R. 10-5-1982, n. 35.Si applica altresì il beneficio di cui all'art. 22, comma 2, della L.R. 9 aprile 1990, n. 41 [8]. I relativi oneri sono a carico della Regione Toscana che provvede direttamente all'erogazione dei benefici stessi.

     5. In caso di passaggio della gestione diretta ad altre forme di erogazione dei servizi, le Aziende operano, programmandola tempestivamente, una graduale riconversione e ricollocazione del personale anche mediante opportune iniziative di riqualificazione professionale.

     6. Fino alla pubblicazione dell'elenco di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, per essere nominati nel Collegio dei revisori di cui all'art. 24 della presente legge, è richiesto il possesso dei requisiti per la iscrizione nell'elenco predetto.

     7. In fase di prima attuazione e fino allo svolgimento delle prime consultazioni elettorali studentesche per l'elezione delle rappresentanze negli organismi di governo degli Atenei:

     a) sono nominati quali membri del Consiglio di Amministrazione di ciascuna Azienda gli studenti attualmente in carica nei Consigli di Amministrazione delle Aziende comunali per il diritto allo studio universitario;

     b) sono nominati quali rappresentanti degli studenti in seno alla Conferenza Regione-Università, di cui all'art. 4 della presente legge, coloro che, fra i membri di cui alla precedente lettera a), rappresentano in ciascuno dei tre Consigli di Amministrazione delle Aziende la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nell'elezioni per il diritto allo studio universitario;

     c) fanno parte della Commissione di controllo degli utenti sulla qualità dei servizi e sulle attività, di cui all'art. 18 della presente legge, cinque studenti scelti fra i candidati delle liste per le elezioni del Consiglio di Amministrazione delle soppresse aziende. Per ogni quorum raggiunto da ciascuna lista è assegnato un rappresentante. Il quorum si ottiene dividendo per cinque il totale dei voti validi. Nel caso in cui restino da designare uno o più componenti la Commissione, i posti sono assegnati alle liste che abbiano conseguito i resti maggiori [9].

     8. Nelle more dell'attivazione delle procedure per la concessione dei prestiti d'onore di cui all'art. 16, comma 3, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, il servizio di prestito verrà assicurato secondo le previsioni dell'art. 7 della L.R. 14 giugno 1989, n. 37, e delle relative convenzioni con Istituti di credito appositamente attivate.

     9. Per gli interventi relativi all'anno accademico 1993/94 si applica il programma regionale di cui alla L.R. 14-6-1989, n. 37.

 

     Art. 39. Norma finanziaria.

     Agli oneri di spesa derivanti dalla presente legge si fa fronte per l'esercizio 1994 e per gli esercizi successivi con legge di bilancio.

 

     Art. 40. Norma finale.

     1. E' abrogata la L.R. 14-6-1989, n. 37.

     2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla presente legge, e per la parte disciplinata da ciascuno di essi, si applica, in quanto compatibile, il regolamento regionale 24 marzo 1992, n. 2.

     3. Qualora si disciplini con legge regionale lo scioglimento delle Aziende ed una diversa attribuzione delle funzioni gestionali del diritto allo studio universitario, nonché nel caso in cui in seguito all'attivazione di processi di riorganizzazione o ristrutturazione delle aziende si determinino eccedenze di personale, la Regione, sentite le OO.SS., disporrà la nuova collocazione del personale, prioritariamente nel comparto pubblico nel rispetto della qualifica e della professionalità posseduta [1]0.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 37 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 7, salvo quanto previsto dall'art. 35 della stessa L.R. 7/2000.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 3 gennaio 1995, n. 2.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 3 gennaio 1995, n. 2.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 3 gennaio 1995, n. 2.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 gennaio 1995, n. 2.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 5 agosto 1994, n. 62.

[6] Vedi avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 22 settembre 1993, n. 58.

[7] Vedi le disposizioni integrative della disciplina per la gestione commissariale di cui al presente articolo contenute nell'art. 3 della L.R. 30 dicembre 1993, n. 104.

[6] Vedi avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 22 settembre 1993, n. 58.

[8] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 3 gennaio 1995, n. 2.

[9] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 1993, n. 104.

[1]10 Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 5 agosto 1994, n. 62.