Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.2 condoni e sanatorie |
Data: | 30/06/1972 |
Numero: | 285 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. La disposizione dell'art. 6 ter della legge 7 febbraio 1968, n. 26, deve intendersi applicabile anche agli atti di acquisto di aree ed ai contratti di appalto stipulati anteriormente alla data [...] |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ha effetto dal 1° luglio 1972 e sarà presentato alle Camere per [...] |
§ 38.2.4 - D.L. 30 giugno 1972, n. 285. [1]
Ulteriore proroga di agevolazioni tributarie in materia edilizia.
(G.U. 4 luglio 1972, n. 172).
I termini di cui al secondo comma dell'art. 15 della
La disposizione dell'art. 6 ter della
L'aliquota del 4 per cento prevista dall'articolo 44 primo comma, del
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ha effetto dal 1° luglio 1972 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla
[2] Articolo così modificato dalla
[3] Il presente comma è stato così modificato dalla
[4] Il presente comma è stato aggiunto dalla