| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 38. Edilizia e urbanistica | 
| Capitolo: | 38.2 condoni e sanatorie | 
| Data: | 30/06/1972 | 
| Numero: | 285 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. La disposizione dell'art. 6 ter della legge 7 febbraio 1968, n. 26, deve intendersi applicabile anche agli atti di acquisto di aree ed ai contratti di appalto stipulati anteriormente alla data [...] | 
| Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ha effetto dal 1° luglio 1972 e sarà presentato alle Camere per [...] | 
§ 38.2.4 - D.L. 30 giugno 1972, n. 285. [1]
Ulteriore proroga di agevolazioni tributarie in materia edilizia.
(G.U. 4 luglio 1972, n. 172).
     I termini di cui al secondo comma dell'art. 15 della 
     La disposizione dell'art. 6 ter della 
     L'aliquota del 4 per cento prevista dall'articolo 44 primo comma, del 
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ha effetto dal 1° luglio 1972 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla 
[2] Articolo così modificato dalla 
[3] Il presente comma è stato così modificato dalla 
[4] Il presente comma è stato aggiunto dalla