§ 38.2.4 - D.L. 30 giugno 1972, n. 285.
Ulteriore proroga di agevolazioni tributarie in materia edilizia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.2 condoni e sanatorie
Data:30/06/1972
Numero:285


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      La disposizione dell'art. 6 ter della legge 7 febbraio 1968, n. 26, deve intendersi applicabile anche agli atti di acquisto di aree ed ai contratti di appalto stipulati anteriormente alla data [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ha effetto dal 1° luglio 1972 e sarà presentato alle Camere per [...]


§ 38.2.4 - D.L. 30 giugno 1972, n. 285. [1]

Ulteriore proroga di agevolazioni tributarie in materia edilizia.

(G.U. 4 luglio 1972, n. 172).

 

Art. 1. [2]

     I termini di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 1° giugno 1971, n. 291, previsti per l'inizio e l'ultimazione dei fabbricati o porzione di essi, già prorogati dall'art. 1 del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 1972, n. 13, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1973 ed al 31 dicembre 1975.

 

     Art. 2.

     La disposizione dell'art. 6 ter della legge 7 febbraio 1968, n. 26, deve intendersi applicabile anche agli atti di acquisto di aree ed ai contratti di appalto stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge predetta. Restano salvi i rapporti tributari comunque già definiti [3].

     L'aliquota del 4 per cento prevista dall'articolo 44 primo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e dalle successive proroghe per i trasferimenti a titolo oneroso effettuati fino al 31 dicembre 1970 deve intendersi applicabile a tutti gli atti e contratti indicati agli articoli 1 e 81, lettera c), della tariffa allegato «A» al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni ed agli articoli che vi fanno richiamo [4].

 

     Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ha effetto dal 1° luglio 1972 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1972, n. 461 (G.U. 23 agosto 1972, n. 218).

[2] Articolo così modificato dalla L. di conversione 8 agosto 1972, n. 461.

[3] Il presente comma è stato così modificato dalla L. di conversione 8 agosto 1972, n. 461.

[4] Il presente comma è stato aggiunto dalla L. di conversione 8 agosto 1972, n. 461.