Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.7 edilizia residenziale pubblica |
Data: | 28/12/1971 |
Numero: | 1119 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 1 bis. |
Art. 1 ter. |
Art. 1 quater. |
Art. 1 quinquies. |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...] |
§ 38.7.20 - D.L. 28 dicembre 1971, n. 1119. [1]
Proroga dei termini indicati nel secondo comma dell'art. 15 della L. 1° giugno 1971, n. 291.
(G.U. 29 dicembre 1971, n. 329).
I termini di cui al secondo comma dell'art. 15 della
Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 64 del decreto-
Per provvedere alla concessione dei contributi venticinquennali previsti dal titolo II del
Resta fermo che per le regioni a statuto speciale aventi competenza in materia di edilizia popolare, nonché per le province autonome di Trento e di Bolzano, il CIPE stabilisce, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro, le quote dello stanziamento di cui al primo comma, da devolvere a suddetti enti e da iscrivere nei relativi bilanci.
Tali quote sono impiegate per le finalità previste dalla
All'onere di cui al primo comma del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Per provvedere ai maggiori oneri relativi ai programmi di opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 32 della
Per far fronte all'onere di cui al precedente comma è autorizzata l'emissione, ai sensi dell'articolo 52 della
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla
[2] Articolo così modificato dall'art. 1 del
[3] Articolo aggiunto dalla
[4] Articolo aggiunto dalla
[3] Articolo aggiunto dalla
[3] Articolo aggiunto dalla
[5] Comma così sostituito dall'art. 10 del