§ 38.2.B - Legge 8 agosto 1972, n. 461.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 285, recante ulteriore proroga di agevolazioni tributarie in materia edilizia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.2 condoni e sanatorie
Data:08/08/1972
Numero:461


Sommario
Art. unico.      Il decreto-legge 30 giugno 1972, n. 285, recante ulteriore proroga di agevolazioni tributarie in materia edilizia, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:


§ 38.2.B - Legge 8 agosto 1972, n. 461. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 285, recante ulteriore proroga di agevolazioni tributarie in materia edilizia.

(G.U. 23 agosto 1972, n. 218)

 

     Art. unico.

     Il decreto-legge 30 giugno 1972, n. 285, recante ulteriore proroga di agevolazioni tributarie in materia edilizia, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1, le parole: "al 31 dicembre 1972 ed al 31 dicembre 1974" sono sostituite con le parole: "al 31 dicembre 1973 ed al 31 dicembre 1975".

     All'art. 2, dopo le parole: "acquisto di aree" sono inserite le parole: "ed ai contratti di appalto".

     E' aggiunto il seguente comma:

     "L'aliquota del 4 per cento prevista dall'art. 44, primo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e dalle successive proroghe per i trasferimenti a titolo oneroso effettuati fino ai 31 dicembre 1970 deve intendersi applicabile a tutti gli atti e contratti indicati agli articoli 1 e 81, lettera c), della tariffa allegato “A'' al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni ed agli articoli che vi fanno richiamo".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.