§ 5.1.39 - R.R. 5 settembre 1997, n. 4.
Regolamento d'attuazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 64 "Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e assetto del territorio
Data:05/09/1997
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Programma di miglioramento agricolo-ambientale. Contenuti.
Art. 3.  Programmi di miglioramento agricolo-ambientale. Presentazione e pareri.
Art. 4.  Compiti di coordinamento delle Province.
Art. 5.  Gestione del programma di miglioramento agricolo-ambientale.
Art. 6.  Aziende sovracomunali.
Art. 7.  Manufatti precari.
Art. 8.  Serre temporanee.
Art. 9.  Annessi agricoli.
Art. 10.  Interventi di sistemazione ambientale.
Art. 11.  Aggiustamenti di confine.
Art. 12.  Vigilanza.
Art. 13.  Impianti pubblici o di pubblico interesse.
Art. 14.  Norme transitorie.


§ 5.1.39 - R.R. 5 settembre 1997, n. 4. [1]

Regolamento d'attuazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 64 "Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola" così come modificata dalla L.R. 4 aprile 1997, n. 25.

(B.U. 15 settembre 1997, n. 35).

 

Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. Il presente regolamento costituisce attuazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 64 così come modificata dalla L.R. 4 aprile 1997, n. 25, di seguito, «legge regionale».

     2. Per zone con esclusiva o prevalente funzione agricola di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale si intendono quelle individuate in considerazione del sistema aziendale agricolo esistente, della capacità produttiva del suolo, delle limitazioni di ordine fisico, della presenza di infrastrutture agricole di rilevante interesse nonché della caratterizzazione sociale ed economica del territorio.

     3. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge regionale, le zone di cui al comma 2 possono essere articolate in sottozone, in relazione alla funzione agricola e in rapporto alla caratterizzazione sociale, ambientale e paesaggistica degli ambiti territoriali interessati.

 

     Art. 2. Programma di miglioramento agricolo-ambientale. Contenuti.

     1. Il programma aziendale di miglioramento agricolo-ambientale è presentato, su appositi moduli, dal titolare dell'azienda, tramite domanda corredata da relazioni e documentazioni tecniche in carta libera, che rappresentano la situazione dell'azienda alla data di presentazione del programma stesso, nonché i dati e le linee essenziali degli interventi di miglioramento agricolo-ambientale che si intendono realizzare. Nel caso in cui il programma stesso abbia valore di piano attuativo o nel caso di superamento dei criteri e parametri stabiliti dalla Provincia ai sensi dell'art. 4, tali documenti sono a firma di professionisti abilitati.

     2. Il programma specifica gli obiettivi economici e strutturali che si intendono conseguire, descrive la situazione attuale e individua gli interventi agronomici nonché gli interventi ambientali ove necessari, gli interventi edilizi, le fasi ed i tempi di realizzazione, secondo le indicazioni dei commi che seguono. Nel caso in cui il programma abbia valore di piano attuativo, la documentazione è integrata dagli elaborati planivolumetrici e dalle norme di attuazione, richiesti per gli strumenti urbanistici particolareggiati.

     3. La descrizione della situazione attuale dell'azienda deve rappresentare lo stato di fatto complessivo di quest'ultima, rilevato alla data di presentazione del programma, con riferimento a:

     a) la superficie fondiaria aziendale, individuata in termini catastali e graficamente riportata su estratto della carta tecnica regionale in scala di 1:10.000;

     b) la superficie agraria utilizzata, comprensiva degli ordinamenti colturali e delle produzioni unitarie conseguite;

     c) il numero degli addetti impegnati nella conduzione aziendale e l'impiego in termini di ore/lavoro;

     d) gli impianti, le infrastrutture e le dotazioni aziendali;

     e) gli edifici esistenti con specificazioni in termini di ubicazione, volumi complessivi e superfici utili, tipologia e caratteristiche costruttive, stato di manutenzione ed effettiva utilizzazione a carattere residenziale o produttivo;

     f) le risorse ambientali presenti sulle superfici interessate dagli interventi di trasformazione edilizia o colturale programmati, con particolare riferimento a:

     1. le formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali;

     2. le alberature segnaletiche di confine o di arredo;

     3. gli individui arborei a carattere monumentale di cui all'art. 8 della L.R. 8 novembre 1982, n. 82;

     4. le formazioni arboree d'argine di ripa o di golena;

     5. i corsi d'acqua naturali o artificiali;

     6. la rete scolante artificiale principale;

     7. le particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti o ciglionamenti;

     8. i manufatti aventi valore paesaggistico, storico e/o testimoniale censiti dagli Enti pubblici territoriali;

     9. la viabilità rurale esistente.

     4. Le risorse ambientali di cui al comma 3, lett. f) sono descritte solo qualora la situazione attuale presenti delle variazioni rispetto alla documentazione cartografica e aerofotografica di maggior dettaglio già disponibile presso la Regione, i Comuni e gli Enti delegati. A tal tine, nel programma, viene indicata la documentazione di riferimento ed allegata idonea rappresentazione grafica, alla stessa scala, solo per rappresentare le variazioni riscontrate.

     5. La descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento delle attività agricole, per le attività connesse e per gli interventi di tutela ambientale, deve essere articolata, in rapporto a:

     a) la superficie agraria che si prevede di porre o mantenere a coltura in attuazione del programma, con la descrizione degli ordinamenti colturali e delle produzioni unitarie che si intendono conseguire, evidenziando le modificazioni eventualmente apportate e le pratiche di difesa del suolo correlate;

     b) le eventuali attività programmate connesse a quelle agricole ed il loro rapporto con le tipologie e le caratteristiche produttive aziendali;

     c) la quantità e qualità degli eventuali interventi di tutela ambientale, atti a minimizzare gli effetti indotti sull'ambiente dalla gestione aziendale, in termini di difesa del suolo, di mantenimento delle sistemazioni agrarie aventi rilevanza paesaggistica, nonché delle risorse ambientali esistenti di cui al comma 3, lett. f);

     d) la quantità e qualità degli eventuali interventi di valorizzazione atti a favorire la diversità e complessità ambientale, attraverso l'incremento delle risorse ambientali esistenti, anche a fini di ricovero, pastura e riproduzione della fauna selvatica;

     e) il fabbisogno di manodopera espressa in ore/lavoro, nonché di impianti, infrastrutture e dotazioni aziendali, necessari per il raggiungimento degli obiettivi programmati.

     6. La descrizione, accompagnata da idonea rappresentazione grafica su copia dell'estratto di mappa catastale, degli interventi edilizi necessari al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo nonché al potenziamento delle attività agricole deve evidenziare, a seconda dell'intervento edilizio prospettato:

     a) gli edifici esistenti ritenuti non necessari e non coerenti con le finalità economiche e strutturali del programma e non più collegati o collegabili, anche con adeguamenti edilizi, all'attività programmata, con la individuazione delle relative pertinenze;

     b) gli edifici da realizzare, in rapporto di stretta funzionalità con gli interventi programmati sui fondi rurali, con specificazioni in termini di ubicazione, volumi e superfici utili, tipologia, caratteristiche costruttive e porzioni dell'azienda cui ciascun edificio è riferito;

     c) gli edifici esistenti, con l'individuazione delle superfici dell'azienda cui ciascun edificio sia funzionale, nonché gli interventi di ristrutturazione urbanistica, ampliamento e mutamento della destinazione d'uso di cui all'articolo 5, comma 4, della legge regionale.

     7. I tempi e le fasi di realizzazione del programma devono essere indicati correlando la realizzazione degli interventi agronomici e degli eventuali interventi ambientali con l'attuazione di quelli relativi agli edifici di nuova edificazione o con mutamento della destinazione d'uso.

 

     Art. 3. Programmi di miglioramento agricolo-ambientale. Presentazione e pareri.

     1. Il programma di miglioramento agricolo-ambientale di cui all'art. 2 è presentato in cinque copie al Comune territorialmente interessato. Quando il programma assume valore di piano attuativo il numero di copie è determinato dai regolamenti comunali in materia urbanistica.

     2. Ai fini del rispetto degli adempimenti di cui al comma 5 bis dell'art. 4 della legge regionale, il responsabile del procedimento del Comune invia tre copie del programma agricolo-ambientale all'Ente delegato in materia di agricoltura. Nel caso che titolare di delega, ai sensi della L.R. 23 gennaio 1989, n. 10, sia la Comunità montana, il responsabile del procedimento del Comune invia una copia del piano alla medesima e due copie alla Provincia.

     3. La Provincia e la Comunità Montana esprimono i pareri di competenza esclusivamente nei limiti di cui all'art. 4 della legge regionale.

     4. Il parere rilasciato ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. b) della legge regionale, non costituisce autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e fornisce elementi di valutazione ai fini del rispetto della normativa contenuta nella L. n. 1497/1939, nella L. n. 431/85 e nel R.D. n. 3267/23.

 

     Art. 4. Compiti di coordinamento delle Province.

     1. I criteri e parametri, di cui all'art. 7 della legge regionale, articolati per ambiti territoriali omogenei, devono individuare il rapporto tra le colture programmate e la necessità di impiego di manodopera, nonché tra le dotazioni immobiliari e le colture stesse. Il superamento dei criteri e dei parametri stabiliti dall'Ente delegato deve essere motivato con apposita relazione agronomica da inserire nel programma di miglioramento agricolo-ambientale.

 

     Art. 5. Gestione del programma di miglioramento agricolo-ambientale.

     1. La realizzazione degli interventi previsti nel programma può essere differita, senza necessità di modificazione del medesimo e dell'atto d'obbligo o della convenzione connessi, previa comunicazione scritta al Comune, fermo restando il mantenimento della correlazione tra gli interventi, ai sensi del comma 7 dell'art. 2.

     2. Non sono ammesse variazioni nella successione temporale degli interventi laddove tale successione rappresenti garanzia ai sensi dell'art. 4, comma 7, lett. f) della legge regionale.

     3. Gli edifici di cui all'art. 2 comma 6 lettere b) e c) sono utilizzati come previsto dal programma di miglioramento agricolo-ambientale per tutto il periodo di validità dello stesso, con esclusione di altre utilizzazioni, comprese quelle agrituristiche, salva la possibilità di variazione del programma.

 

     Art. 6. Aziende sovracomunali.

     1. Il programma di miglioramento agricolo-ambientale descrive la situazione attuale e gli edifici esistenti in riferimento all'intero ambito aziendale anche se sovracomunale. Nel cacolo delle superfici fondiarie minime di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale, devono essere computate le superfici aziendali anche se localizzate nei territori di più Comuni contigui.

     2. Il programma di miglioramento agricolo-ambientale delle aziende di cui al comma 1 deve essere presentato, nell'identico testo, in ciascuno dei Comuni ove si intendano realizzare gli interventi edilizi.

     3. Il programma è approvato da tutti i Comuni interessati dalle trasformazioni edilizie, anche in sede di conferenza di servizi convocata d'intesa fra i Comuni medesimi o ad iniziativa di uno di essi, fermo il rispetto dei tempi previsti dall'articolo 4, comma 5 bis, della legge regionale.

     4. Nel caso in cui il programma assuma valore di piano attuativo per più Comuni, l'approvazione può avvenire in forma congiunta tra i Comuni interessati, mediante accordo di pianificazione, ai sensi dell'articolo 36 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5, fermo il rispetto dei tempi previsti dall'articolo 4, comma 5 bis, della legge regionale.

 

     Art. 7. Manufatti precari.

     1. La comunicazione di cui al comma 12 dell'art. 3 della legge regionale per la realizzazione di manufatti precari o di serre con copertura stagionale è redatta:

     a) dal titolare dell'azienda agricola;

     b) dal proprietario del fondo nei casi eventualmente ammessi e disciplinati dalle varianti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale.

     2. I manufatti precari possono essere mantenuti sul territorio:

     a) per i manufatti delle aziende agricole per un periodo non superiore ad un anno;

     b) per i manufatti agricoli nei casi ammessi e disciplinati dalle varianti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale per un periodo non superiore ad un anno;

     c) per le serre con copertura stagionale per la durata del ciclo produttivo, ancorché superiore all'anno.

     3. La comunicazione descrive:

     a) le motivate esigenze produttive di cui all'art. 2 della legge regionale;

     b) la superficie e le dimensioni di massima del manufatto;

     c) i materiali da utilizzare;

     d) la particella catastale ove sarà collocato il manufatto;

     e) la data entro la quale il manufatto sarà rimosso;

     f) la dichiarazione che l'intervento avviene in conformità della legge regionale, del presente regolamento, della eventuale disciplina speciale e delle eventuali norme pianificatorie e regolamentari del Comune.

     4. I manufatti precari possono essere reinstallati anche in parti diverse dell'azienda per più periodi consecutivi.

 

     Art. 8. Serre temporanee.

     1. Le serre con copertura stagionale o comunque destinate ad essere mantenute per un periodo superiore all'anno di cui all'articolo 3, comma 13 della legge regionale, possono essere realizzate alle seguenti condizioni:

     a) il materiale utilizzato deve consentire il passaggio della luce;

     b) l'altezza massima non deve superare i 4 metri in gronda e i 7 metri al culmine. Nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l'altezza del culmine;

     c) le distanze minime non devono essere inferiori a:

     1. metri 5 dalle abitazioni esistenti sul fondo;

     2. metri 10 da tutte le altre abitazioni; questa distanza è ridotta a metri 5 qualora la serra non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l'abitazione;

     3. metri 3 dal confine se l'altezza massima al culmine è superiore a metri 5; metri 1 se questa altezza è metri 5 o inferiore;

     4. distanze minime dalle strade pubbliche secondo quanto previsto dal codice della strada.

     2. Le serre temporanee, con le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b) e c), possono utilizzare come copertura anche le reti ombreggianti.

     3. Per le serre con copertura stagionale, l'impegno alla rimozione di cui alla lettera d) del comma 12 dell'art. 3 della legge regionale è riferito alla sola copertura.

 

     Art. 9. Annessi agricoli.

     1. Con gli strumenti urbanistici comunali di cui al capo III della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, o con le varianti di cui al comma 4 dell'art. 1 della legge regionale, i Comuni possono prescrivere per la costruzione degli annessi agricoli materiali ed elementi tipologici confacenti ad un più congruo inserimento ambientale degli edifici, con riferimento alla bioedilizia, ai fabbricati in legno ed ai fabbricati tradizionali, ferma restando la considerazione delle esigenze produttive.

     2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 10, della legge regionale sono individuati come animali minori: api, chiocciole e lombrichi.

 

     Art. 10. Interventi di sistemazione ambientale.

     1. Gli interventi di sistemazione ambientale nelle aree di pertinenza di cui all'art. 5 ter, comma 2, della legge regionale, devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali esistenti.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 devono garantire il mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie, della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore, nonché la tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica e/o testimoniale e delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti.

     3. Gli interventi obbligatori, previsti dalle normative vigenti a fini della prevenzione dagli incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora non possono essere considerati interventi di sistemazione ambientale ai sensi dei commi precedenti.

     4. Gli atti necessari per realizzare gli interventi che comportano il mutamento della destinazione d'uso sono corredati da una stima del costo, contabilizzato a prezzi correnti al momento della richiesta della concessione, degli interventi di sistemazione ambientale da realizzare nel primo decennio, nonché, nei casi in cui non sia stato presentato il programma di miglioramento agricolo ambientale, dalla documentazione relativa alle risorse ambientali di cui all'articolo 2, comma 3, lett. f).

 

     Art. 11. Aggiustamenti di confine.

     1. Ai fini dell'art. 3, comma 6, della legge regionale, costituiscono aggiustamenti di confine gli aumenti o le diminuzioni delle superfici aziendali su cui non insistano edifici. Tali superfici devono essere inferiori al 5% delle superfici complessive aziendali e comunque non eccedenti 2 ettari di superficie agricola utilizzata.

 

     Art. 12. Vigilanza.

     1. Il Comune, in collaborazione con l'Ente delegato in materia di agricoltura per quanto di competenza di quest'ultimo, vigila sulla realizzazione degli interventi previsti dal programma di miglioramento agricolo ambientale e degli interventi convenzionati di sistemazione ambientale.

     2. Il Comune verifica l'attuazione degli interventi dei programmi di miglioramento agricolo ambientale alla scadenza stabilita dall'atto convenzionale o dall'atto d'obbligo unilaterale.

     3. Il Comune verifica, altresì, l'attuazione degli interventi di sistemazione ambientale di cui all'art. 5 ter, comma 2, della legge regionale, a scadenze periodiche, comunque non superiori a cinque anni.

 

     Art. 13. Impianti pubblici o di pubblico interesse.

     1. La realizzazione degli impianti pubblici o di pubblico interesse di cui all'art. 6 della legge regionale è consentita previa approvazione di apposite varianti che disciplinano la localizzazione e le modalità esecutive degli impianti stessi nei seguenti casi:

     a) impianti di trasformazione dell'energia elettrica da altra a media tensione;

     b) impianti di ritenzione e trattamento delle acque destinate alle reti di trasporto per scopi potabili o industriali;

     c) ripetitori per le telecomunicazioni.

     2. Con le varianti di cui al primo comma, i Comuni possono consentire la realizzazione degli impianti di cui al comma 1 anche attraverso una disciplina di carattere generale che fissi i criteri e le modalità esecutive degli impianti stessi.

     3. Resta ferma la possibilità per i comuni, con le varianti di cui al comma 4 dell'art. 1 della legge regionale, di disciplinare la realizzazione di impianti diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) di cui al primo comma.

 

     Art. 14. Norme transitorie.

     1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento i Comuni definiscono, con apposita disciplina urbanistica, i casi in cui il programma di miglioramento agricolo-ambientale assume valore di piano attuativo.

     2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Enti delegati in materia di agricoltura predispongono i moduli di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento, ne danno comunicazione e provvedono all'inoltro ai Comuni ed alla Regione, per la messa a disposizione degli interessati.

     3. La dichiarazione di cui all'art. 3, comma 12, della legge regionale relativa alla serre già installate ai sensi della L.R. 19 febbraio 1979, n. 10, è redatta con le caratteristiche e le modalità di cui all'art. 7 del presente regolamento; la dichiarazione di conformità alle norme prevista dall'art. 3, comma 12, lettera c), s'intende riferita alla disciplina vigente al momento della installazione.

     4. Al fine degli adempimenti di cui all'art. 2, comma 4, la Regione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvede a mettere a disposizione dei Comuni la cartografia tecnica esistente a quella data.


[1] Regolamento abrogato dall'art. 13 del D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 5/R.