§ 5.4.204 - L.R. 1 aprile 2011, n. 12.
Disposizioni in materia di ATO per la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:01/04/2011
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità della legge.
Art. 2.  Trasferimento delle funzioni già esercitate dalle AATO.
Art. 3.  Modalità di esercizio delle funzioni.
Art. 4.  Commissari per il servizio di gestione rifiuti.
Art. 5.  Commissario per il servizio idrico.
Art. 6.  Commissioni consultive.
Art. 7.  Controllo del Consiglio regionale.
Art. 8.  Scioglimento dei consorzi e subentro della Regione nei rapporti in essere.
Art. 9.  Modifiche all'articolo 26 della L.R. n. 61/2007.
Art. 10.  Abrogazione dell'articolo 28 della L.R. n. 61/2007.
Art. 11.  Norma finanziaria.
Art. 12.  Abrogazioni.
Art. 13.  Entrata in vigore.


§ 5.4.204 - L.R. 1 aprile 2011, n. 12.

Disposizioni in materia di ATO per la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.

(B.U. 6 aprile 2011, n. 15)

 

Preambolo

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l'articolo 17, comma quarto, della Costituzione;

 

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;

 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

 

Visto l'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge Finanziaria 2010”);

 

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

 

Visto l'articolo 81 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011);

 

Vista la legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”);

 

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

 

Vista la legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e norme per la gestione integrata dei rifiuti);

 

Considerato quanto segue:

 

1. Occorre far fronte all'imminente scadenza del termine stabilito dall'articolo 2, comma 186-bis, della L. 191/2009 come prorogato dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 225/2010 convertito dalla L. 10/2011, ai sensi del quale le autorità di ambito territoriale ottimale (ATO) sono soppresse a decorrere dal 31 marzo 2011 e le regioni sono chiamate, entro tale data, a riattribuire le relative funzioni secondo principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;

 

2. L'articolo 81 della L.R. n. 65/2010 prevede che la Giunta regionale presenti al Consiglio regionale la proposta di legge concernente la riforma del servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti entro il 30 giugno 2011; in attesa della definizione ed attuazione della riforma, si rende pertanto necessario che la Regione assuma le funzioni delle ATO, in via transitoria e a decorrere dal 1° aprile 2011, esercitandole attraverso commissari istituzionali regionali;

 

3. Occorre adeguare le disposizioni della L.R. n. 61/2007 alle modifiche intervenute nella normativa nazionale in materia di servizi pubblici locali;

 

Approva la presente legge.

 

Capo I

Oggetto e finalità dell'intervento

 

Art. 1. Oggetto e finalità della legge.

1. Le disposizioni della presente legge:

a) disciplinano la riallocazione provvisoria delle funzioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti da parte della Regione in conformità alla competenza attribuita alla medesima dall'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2010”), che sopprime le autorità d'ambito territoriale ottimale (ATO) di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

b) dettano la disciplina per assicurare il completamento degli affidamenti dei servizi in conformità alla normativa statale e regionale.

 

Capo II

Disposizioni per l'esercizio delle funzioni

 

     Art. 2. Trasferimento delle funzioni già esercitate dalle AATO.

1. A decorrere dal 1° aprile 2011 le funzioni già esercitate, secondo la normativa statale e regionale, dalle ATO di cui agli articoli 148 e 201 del D.Lgs. n. 152/2006 sono trasferite alla Regione.

2. Il trasferimento di funzioni opera in via provvisoria, nelle more dell'entrata in vigore delle leggi regionali di riforma organica del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.

 

     Art. 3. Modalità di esercizio delle funzioni.

1. La Regione esercita le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso commissari nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

2. Sono nominati quattro commissari di cui uno per ciascuno degli ambiti territoriali ottimali per il servizio di gestione dei rifiuti ed un unico commissario per i sei ambiti territoriali ottimali del servizio idrico.

3. I commissari sono nominati tra soggetti dotati di elevata professionalità e competenza tecnica nelle materie relative alle funzioni da esercitare, in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private.

4. Salvo quanto previsto al comma 3, ai commissari si applicano le disposizioni di cui alla L.R. n. 53/2001 e al regolamento emanato con D.P.G.R. 5 agosto 2009, n. 49/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 “Disciplina dei commissari nominati dalla Regione”), ad eccezione del disposto di cui all'articolo 4, comma 3 del medesimo D.P.G.R. n. 49/R del 2009.

 

     Art. 4. Commissari per il servizio di gestione rifiuti.

1. I commissari provvedono all'effettuazione delle procedure per l'affidamento del servizio al gestore unico in ciascuno degli ambiti di cui alla legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e norme per la gestione integrata dei rifiuti), tenuto conto delle deliberazioni assunte dalle ATO in merito alle medesime procedure entro il 31 marzo 2011, ove esistenti, e subentrano nelle procedure eventualmente già avviate a tale fine.

2. Nelle more dell'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio al gestore unico, la Regione per il tramite dei commissari subentra nei contratti di servizio e provvede alla relativa gestione in conformità agli impegni ivi previsti:

a) con decorrenza 1° aprile 2011, ove i contratti risultino in titolarità delle ATO al 31 marzo 2011;

b) nei casi e con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, ove i contratti risultino in titolarità dei comuni alla data del 31 marzo 2011.

3. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), i commissari, entro il 30 giugno 2011, effettuano la ricognizione dei contratti in titolarità dei comuni e formulano la relativa proposta alla Giunta regionale, che provvede con deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento, decorsi i quali la Giunta regionale può comunque procedere.

4. Nelle more dell'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio al gestore unico e fino al subentro del medesimo, resta fermo quanto previsto all'articolo 81, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011).

5. I commissari per il servizio di gestione rifiuti operano sulla base dei piani straordinari di cui all'articolo 27 della L.R. n. 61/2007, nel rispetto delle disposizioni di cui alla medesima legge.

6. I mandati commissariali cessano alla data stabilita dalla legge regionale di riforma di cui all'articolo 81, comma 1, della L.R. n. 65/2010 e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.

 

     Art. 5. Commissario per il servizio idrico.

1. Con decorrenza 1° aprile 2011, la Regione per il tramite del commissario per il servizio idrico, subentra senza effetti novativi, nelle convenzioni di affidamento del servizio in essere e in tutti i rapporti ad esse inerenti posti in essere dalle ATO, ivi inclusi quelli relativi alle operazioni di finanziamento dei soggetti affidatari.

2. Il commissario subentra inoltre, nei casi e con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, nelle convenzioni del servizio idrico integrato che risultino in titolarità dei comuni alla data del 31 marzo 2011, e provvede alla relativa gestione in conformità agli impegni ivi previsti.

3. Ai fini di cui al comma 2, il commissario entro il 30 giugno 2011, effettua la ricognizione delle convenzioni in titolarità dei comuni e formula la relativa proposta alla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento, decorsi i quali la Giunta regionale può comunque procedere.

4. Il commissario provvede altresì all'espletamento delle procedure di affidamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente, subentrando, con decorrenza 1° aprile 2011, nelle procedure eventualmente già avviate dall'ATO.

5. Il commissario opera sulla base dei piani di ambito in essere negli ATO di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”) e provvede alle necessarie revisioni.

6. Il mandato commissariale cessa alla data stabilita dalla legge regionale di riforma di cui all'articolo 81, comma 1, della L.R. n. 65/2010 e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.

 

     Art. 6. Commissioni consultive.

1. Per ciascuno degli ATO di cui all'articolo 24 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e di cui all'articolo 2 della L.R. n. 81/1995 è istituita una commissione consultiva composta dai sindaci dei comuni appartenenti all'ambito territoriale di riferimento o loro delegati.

2. Nell'ambito delle commissioni, a ciascun comune è riconosciuta rappresentatività corrispondente alla quota di partecipazione posseduta nei consorzi istituiti ai sensi della L.R. n. 25/1998 e della L.R. n. 81/1995. Alla commissione partecipano senza diritto di voto i presidenti delle province o loro delegati.

3. Le modalità di organizzazione e funzionamento delle commissioni sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale.

4. Ai componenti della commissione non compete alcuna indennità di carica o di presenza.

5. Le commissioni esprimono parere obbligatorio sulle proposte di provvedimenti del commissario relativi a:

a) la definizione dei contenuti strategici degli atti inerenti l'affidamento del servizio, con particolare riferimento alle forme di controllo del servizio;

b) la determinazione della tariffa e delle relative variazioni;

c) il programma degli interventi inerenti le infrastrutture e le relative varianti;

d) la proposta di subentro di cui all'articolo 8, comma 6, elaborata dal commissario.

6. I pareri obbligatori di cui al comma 5, sono espressi entro trenta giorni dal ricevimento, decorsi i quali il commissario può comunque procedere. Qualora il commissario non si conformi al parere della commissione, la decisione viene assunta dalla Giunta regionale.

7. Ai fini di agevolare il raccordo con il commissario, ciascuna commissione nomina al proprio interno un comitato ristretto, formato da un numero massimo di quattro sindaci, o loro delegati, rappresentativi delle diverse realtà locali e un sindaco, o suo delegato, che presiede lo stesso comitato ristretto e la commissione.

 

     Art. 7. Controllo del Consiglio regionale.

1. I commissari riferiscono trimestralmente al Consiglio regionale con relazione scritta, circa l'attuazione delle linee programmatiche e politiche predisposte.

2. Il Consiglio regionale può disporre l'audizione dei commissari presso la commissione competente, qualora ne faccia richiesta la commissione stessa oppure almeno un quinto dei componenti del Consiglio.

 

     Art. 8. Scioglimento dei consorzi e subentro della Regione nei rapporti in essere.

1. Alla data del 1° aprile 2011:

a) i consorzi di cui all'articolo 24 della L.R. n. 61/2007 e di cui all'articolo 4 della L.R. n. 81/1995 cessano dalle funzioni;

b) i consigli di amministrazione e le assemblee consortili dei consorzi sono sciolti, i collegi dei revisori restano in carica per l'espletamento delle attività di liquidazione ed il liquidatore, nominato ai sensi del comma 2, provvede alla sostituzione dei componenti il collegio eventualmente cessati in tale periodo;

c) sono avviate le procedure di liquidazione.

2. Salva la facoltà, per i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale, di nominare come liquidatori soggetti diversi entro il 31 marzo 2011, i presidenti dei consigli di amministrazione assumono le funzioni di liquidatori dei rispettivi consorzi.

3. Il liquidatore cura la gestione ordinaria del consorzio limitatamente agli atti strettamente necessari alla fase di liquidazione e dispone a tal fine delle risorse finanziarie previste nei bilanci di previsione dei consorzi.

4. Nell'ambito delle attività di liquidazione ed ai fini di cui al comma 6, il liquidatore elabora un piano di ricognizione della situazione patrimoniale ed economica dell'ente, recante:

a) l'individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi in essere;

b) l'accertamento della dotazione patrimoniale del consorzio comprensiva dei beni mobili ed immobili;

c) l'accertamento della dotazione di personale dipendente, con l'individuazione delle categorie e dei profili professionali esistenti.

5. Il piano di ricognizione è certificato dal collegio dei revisori entro il 30 giugno 2011.

6. I commissari regionali predispongono la proposta di subentro da parte della Regione, e la trasmettono alla Giunta regionale entro il 31 luglio 2011 ai fini dell'adozione della deliberazione di cui al comma 7.

7. La Regione subentra con decorrenza dal 1° ottobre 2011 nei rapporti giuridici attivi e passivi individuati con deliberazione della Giunta regionale sulla base della proposta elaborata dai commissari.

8. È fatta salva la possibilità di subentro anticipato della Regione, con oneri a proprio carico, su singoli rapporti essenziali all'espletamento del mandato commissariale, sulla base di apposita intesa tra il commissario regionale ed il liquidatore.

9. Fino al 30 settembre 2011 il personale del consorzio supporta il commissario regionale nell'esercizio delle sue funzioni e collabora, con le modalità stabilite dal commissario medesimo d'intesa con i liquidatori, alle attività connesse alla liquidazione. Fino alla medesima data il commissario regionale utilizza gli uffici del consorzio e dispone delle risorse stanziate su apposito capitolo del bilancio regionale.

10. Dal 1° ottobre 2011 il personale dipendente a tempo indeterminato del consorzio, è provvisoriamente trasferito nel ruolo regionale ed assegnato alle strutture commissariali regionali in attesa del definitivo trasferimento al soggetto competente all'esercizio delle funzioni ai sensi della legge regionale di riforma organica del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. Il personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento presso il consorzio.

11. Le spese di funzionamento, compresi gli oneri per il personale, sono sostenute fino al 30 settembre 2011 dai comuni in base alla quota di partecipazione posseduta dai comuni stessi nei consorzi istituiti ai sensi della L.R. n. 25/1998 e della L.R. n. 81/1995. Dal 1° ottobre 2011 le spese sono a carico della Regione.

12. Sono altresì a carico della Regione dal 1° aprile 2011 gli oneri relativi alle indennità dei commissari.

 

Capo III

Modifiche alla legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e norme per la gestione integrata dei rifiuti)

 

     Art. 9. Modifiche all'articolo 26 della L.R. n. 61/2007.

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della L.R. n. 61/2007 le parole: “dell'articolo 113, comma 15-bis, del D.Lgs. 267/2000,” sono sostituite dalle seguenti: “della normativa nazionale”.

2. Al comma 2 dell'articolo 26 della L.R. n. 61/2007 le parole: “dell'articolo 113, comma 15-bis, del D.Lgs. 267/2000,” sono sostituite dalle seguenti: “della normativa nazionale,”.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 26 della L.R. n. 61/2007 è inserito il seguente:

“3-bis. Nelle more dell'affidamento del servizio al gestore unico, le procedure per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), possono essere avviate dai gestori in essere secondo quanto previsto dall'articolo 202, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).”.

 

     Art. 10. Abrogazione dell'articolo 28 della L.R. n. 61/2007.

1. L'articolo 28 della L.R. n. 61/2007 è abrogato.

 

Capo IV

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 11. Norma finanziaria.

1. Ai fini del'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2011 la spesa di euro 2.100.000,00 cui si fa fronte con le risorse iscritte nell'unità previsionale di base (UPB) 432 “Azioni di sistema per la tutela ambientale – Spese correnti” del bilancio annuale di previsione 2011

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2011 è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

Anno 2011

In diminuzione, UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti” per euro 2.100.000,00

In aumento, UPB 432 “Azioni di sistema per la tutela ambientale - Spese correnti” per euro 2.100.000,00.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con la legge di bilancio.

 

Capo V

Disposizioni finali

 

     Art. 12. Abrogazioni.

1. A decorrere dal 1° aprile 2011 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 9 della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”);

b) articolo 23, commi 1 e 7, della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

c) articolo 24, commi da 1 a 3, articolo 25, articolo 30, comma 1, della legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e norme per la gestione integrata dei rifiuti).

 

     Art. 13. Entrata in vigore. [1]

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

2. La presente legge, in caso di proroga del termine di soppressione delle ATO, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è abrogata.


[1] Con D.P.C.M. 25 marzo 2011, pubblicato sulla G.U. n. 74 del 31 marzo 2011, il termine previsto per la soppressione delle Autorità degli ambiti territoriali ottimali (AATO) di cui all'articolo 2 comma 186-bis della legge 29 dicembre 2009, n. 191, già prorogato dal decreto legge 225/2010, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2011. Tale condizione ha determinato, ai sensi del presente articolo, l'immediata abrogazione della presente legge.