§ 2.1.275 - D.P.G.R. 5 agosto 2009, n. 49/R.
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione)


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:05/08/2009
Numero:49


Sommario
Art. 1.  Disposizioni per l’adozione degli atti di diffida e di preavviso di competenza del Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4)
Art. 2.  Soggetti che possono essere nominati commissari (art. 10, comma 3)
Art. 3.  Disponibilità di soggetti esterni alla nomina a commissario e trattamento dei dati (art. 10, comma 3)
Art. 4.  Nomina del commissario (artt. 5, 10, 14)
Art. 5.  Direttive al commissario (art. 6, comma 1)
Art. 6.  Sospensione e revoca degli incarichi (art. 11)
Art. 7.  Indennità e rimborso spese (artt. 10 e 14, comma 1, lettera e)
Art. 8.  Vigilanza sulle attività commissariali (art. 8, commi 10 e 11)
Art. 9.  Cessazione dell’attività commissariale (art. 12)
Art. 10.  Anticipazioni (art. 9)
Art. 11.  Relazione al Consiglio regionale (art. 15)
Art. 12.  Disposizioni finali e transitorie
Art. 13.  Abrogazioni
Art. 14.  Entrata in vigore


§ 2.1.275 - D.P.G.R. 5 agosto 2009, n. 49/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione)

(B.U. 12 agosto 2009, n. 30)

 

PREAMBOLO

 

Visto l’articolo 117, sesto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 42 dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari della Regione), come modificata dalla legge regionale 28 aprile 2008, n. 19, e in particolare l’articolo 14 della medesima legge regionale n. 53 del 2001;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 14 maggio 2009 ;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”);

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 3 giugno 2009;

Visto il parere della I Commissione – Affari istituzionali, espresso nella seduta del 9 luglio 2009;

Visto l’ulteriore parere della direzione generale della Presidenza, reso ai sensi dell’articolo 16 del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 18 maggio 2009, n. 1;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2009, n. 691;

 

Considerato quanto segue:

 

1. La disciplina regolamentare attuativa della l.r. 53/2001, oggi contenuta nel regolamento 2 gennaio 2002, n. 4R, richiede di essere modificata per adeguarla alla effettiva dimensione dell’intervento sostitutivo regionale e alle modifiche legislative operate con gli articoli da 1 a 5 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 19;

2. gli interventi sostitutivi regionali nel corso degli anni 2001-2008 si sono venuti riducendo nel numero e si sono sempre più qualificati come interventi rivolti a risolvere, nelle singole materie, problematiche connesse al compimento di atti obbligatori per legge o ad assicurare la continuità amministrativa di enti che versano in situazione di crisi, per il sussistere di situazioni che ne pregiudicano il regolare funzionamento, comprese quelle derivanti dalla cessazione a diverso titolo dei soggetti preposti agli organi ordinari; è pertanto cresciuta l’esigenza di una maggiore specializzazione e responsabilizzazione degli organi politici e tecnici regionali che, in ciascuna materia, si devono attivare in fase di promozione e di verifica dell’attività commissariale in funzione degli atti che devono essere adottati dal Presidente della Giunta regionale, mentre si è notevolmente ridimensionata l’esigenza di centralizzazione delle medesime attività;

3. è a tal fine necessario prevedere che il procedimento di nomina dei commissari, fin dalle ordinarie iniziali attività di diffida o di preavviso, e la successiva adozione di direttive e di atti di sospensione e di revoca degli incarichi vedano la primaria partecipazione dell’assessore e della direzione generale competenti per materia, e che le connesse fasi tecniche di predisposizione degli atti di nomina, di accertamento dei requisiti per la nomina, di verifica delle attività commissariali, di dichiarazione della cessazione dell’attività commissariale si svolgano sotto la responsabilità della direzione generale medesima;

4. è opportuno procedere alla semplificazione dei procedimenti, anche in attuazione di quanto previsto dall’articolo 10, comma 3, primo periodo, della l.r. 53/2001, come modificato dalla l.r.

19/2008, prevedendo:

a) che al complesso procedimento di costituzione e di gestione amministrativa dell’elenco dei candidati esterni si sostituisca uno strumento più semplice, consistente nella raccolta delle disponibilità manifestate da soggetti esterni, i cui requisiti per la nomina siano valutati e accertati nell’unica occasione effettivamente necessaria della nomina;

b) che, per l’identificazione dei requisiti di onorabilità, si faccia riferimento ai medesimi requisiti previsti, in via generale, per le nomine della Regione, di cui all’articolo 10 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5;

c) che non sia più prescritto in via generale il preventivo parere dell’Avvocatura regionale sugli schemi di bando di gara, di contratti e convenzioni o di atti transattivi del commissario, potendo, all’occorrenza, prevedersi nell’atto di nomina forme specifiche o semplificate di controllo, ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della l.r. 53/2001;

5. ai fini del coordinamento tecnico dei procedimenti di nomina, è sufficiente prevedere il preventivo parere del Comitato tecnico di direzione in ordine alle proposte di diffida o di preavviso;

6. è, tuttavia, necessario che la direzione generale della Presidenza svolga alcune attività che per loro natura richiedono di essere svolte unitariamente: acquisizione delle disponibilità alla nomina da parte di soggetti esterni alla regione; adozione degli atti concernenti le anticipazioni di cui all’articolo 9 della l.r.

53/2001; predisposizione della relazione al Consiglio regionale;

predisposizione, ove occorra, degli atti di adeguamento delle attività commissariali in corso;

7. per il carattere complessivo dell’intervento normativo, è necessario procedere alla integrale sostituzione del regolamento di attuazione della l.r. 53/2001, provvedendo alla sostanziale conferma di precedenti disposizioni, o alla loro modifica parziale, e alla contestuale abrogazione del regolamento n. 4R/2002;

8. è accolto il parere della Prima Commissione consiliare – Affari istituzionali ed è conseguentemente adeguato il testo del regolamento;

si approva il seguente regolamento:

 

Art. 1. Disposizioni per l’adozione degli atti di diffida e di preavviso di competenza del Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4)

1. Il Presidente della Giunta regionale, per le nomine dei commissari di propria competenza per le quali occorra la previa adozione di atti di diffida o di preavviso di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Norme per la nomina di commissari della Regione), provvede alla diffida o al preavviso su proposta dell’assessore regionale competente per materia.

2. Sulla proposta, redatta nella forma di decreto del Presidente della Giunta regionale, è acquisito il preventivo parere del Comitato tecnico di direzione (CTD).

3. La proposta di diffida o di preavviso indica:

a) i presupposti di legge statale o regionale per la nomina del commissario;

b) l’ente da diffidare o le amministrazioni interessate al preavviso;

c) in caso di diffida, l’inadempimento o le irregolarità riscontrati;

d) in caso di preavviso, le funzioni e le attività che devono essere esercitate, ovvero gli interventi o le opere che devono essere realizzati;

e) il termine entro il quale l’ente diffidato deve adempiere, ovvero il termine entro il quale le amministrazioni preavvisate devono dichiarare la disponibilità a provvedere autonomamente;

f) l’organo del comune, della provincia o della città metropolitana che ha assunto il potere sostitutivo sulla base di disposizioni che l’ente ha adottato per l’autonomo esercizio di detto potere, ovvero la mancata adozione delle disposizioni medesime;

g) le strutture della direzione generale che hanno accertato la sussistenza dei presupposti di legge per l’avvio del procedimento di nomina e a cui gli enti destinatari sono tenuti a comunicare le proprie determinazioni.

4. In caso di diffida, alla proposta è allegata l’individuazione di uno o più soggetti che sono ritenuti in possesso dell’esperienza e dei requisiti professionali per la nomina a commissario. Detta individuazione può anche essere effettuata in un momento successivo, in occasione della conclusione del procedimento di nomina.

5. Gli atti di diffida e di preavviso, una volta adottati, sono comunicati alle direzioni generali interessate.

6. Decorsi i termini indicati nell’atto di diffida o di preavviso, la direzione generale competente per materia predispone gli atti conseguenti.

7. Si procede ai sensi del presente articolo anche nel caso previsto dall’articolo 4, commi 3 e 4, della l. r. 53/2001. Alla eventuale concessione dell’ulteriore termine per l’attuazione di quanto indicato nell’atto di preavviso provvede il direttore della direzione generale competente per materia.

 

     Art. 2. Soggetti che possono essere nominati commissari (art. 10, comma 3)

1. Il provvedimento di nomina dà atto, ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 53/2001, della qualificazione professionale o dell’esperienza amministrativa del soggetto nominato commissario, avuto riguardo al titolo di studio conseguito, alle esperienze professionali svolte o in corso, alle cariche e agli incarichi ricoperti nella Regione o in enti, aziende, società ed organismi pubblici e privati.

2. In ogni caso, il soggetto individuato deve possedere requisiti di onorabilità. Ricorrono i requisiti di onorabilità in caso di assenza delle medesime cause di esclusione di cui all’ articolo 10 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

3. Non può essere nominato chi è stato a suo tempo revocato dall’incarico di commissario per inadempimento o per gravi irregolarità.

 

     Art. 3. Disponibilità di soggetti esterni alla nomina a commissario e trattamento dei dati (art. 10, comma 3)

1. Al fine di consentire il più celere svolgimento dei procedimenti di nomina, i soggetti esterni alla Regione possono dichiarare preventivamente la propria disponibilità ad essere nominati commissari.

2. La dichiarazione di disponibilità alla nomina di commissario è inviata alla direzione generale della Presidenza. La dichiarazione contiene i dati anagrafici e di residenza dell’interessato. La dichiarazione contiene altresì, sotto la forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, i seguenti elementi:

a) titolo di studio e esperienze professionali;

b) cariche e incarichi ricoperti in enti, aziende, società ed organismi.

3. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono soggette a verifica di veridicità, da parte della direzione generale competente per materia, in occasione del procedimento di nomina, ai sensi dell’articolo 4, comma 6.

4. Presso la direzione generale della Presidenza è tenuto ed aggiornato, in formato cartaceo o elettronico, l’elenco dei soggetti che hanno dato la propria disponibilità alla nomina a commissario.

5. Dell’elenco fanno parte anche i soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano iscritti nell’elenco già costituito ai sensi del regolamento approvato al Presidente della Giunta regionale con DPGR n. 4/R del 2002.

6. Nell’elenco sono riportati i seguenti dati, relativi a ciascun soggetto:

a) nome, cognome, data e luogo di nascita;

b) residenza anagrafica;

c) titolo di studio e esperienze professionali;

d) cariche e incarichi ricoperti in enti, aziende, società ed organismi.

7. I dati raccolti sono trattati ai fini esclusivi del presente regolamento secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dalla conseguente normativa regionale.

8. I soggetti che hanno dichiarato la propria disponibilità alla nomina a commissario possono in ogni tempo comunicare eventuali variazioni dei propri dati o chiederne la cancellazione.

9. Si procede altresì alla cancellazione dei dati quando viene accertata, in fase di verifica, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 2, comma 2.

10. I dati possono essere comunicati, ai fini dei procedimenti previsti dal presente regolamento, anche mediante rete telematica interna, esclusivamente agli uffici regionali, ovvero agli organi competenti per la nomina dei commissari di cui alla l.r. 53/2001.

11. Sul sito web della Giunta regionale è reso disponibile al pubblico il modello-tipo di presentazione della dichiarazione di disponibilità di cui al presente articolo.

 

     Art. 4. Nomina del commissario (artt. 5, 10, 14)

1. Salve diverse disposizioni di legge, l’organo competente provvede alla nomina del commissario con le modalità di cui al presente articolo.

2. Le nomine di competenza del Presidente della Giunta regionale sono effettuate su proposta dell’assessore competente per materia.

3. I commissari regionali di cui all’articolo 2, comma 2, della l.r. 53/2001 possono essere scelti tra i dirigenti dell’amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche. Prima di procedere alla nomina, l’assessore competente per materia acquisisce il parere del CTD, che accerta se le attività e le funzioni regionali da svolgere mediante l’attività commissariale possono essere svolte utilmente e tempestivamente in via ordinaria dalle strutture regionali [1].

3-bis. In mancanza di personale di qualifica dirigenziale ai sensi del comma 3, i commissari regionali di cui all'articolo 2, comma 2, della L.R. n. 53/2001 possono essere scelti tra soggetti esterni dotati di adeguata qualificazione o esperienza amministrativa [2].

4. Prima di effettuare la nomina, la direzione generale competente in materia provvede:

a) ad acquisire l’accettazione dell’incarico da parte dell’interessato;

b) ad accertare che il soggetto cui conferire l’incarico sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2;

c) ad acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell’interessato, relativa alla sussistenza, al momento della nomina, dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 2, comma 2;

d) ad acquisire l’autorizzazione di cui all’articolo 10, comma 4, della l.r. 53/2001, nel caso in cui il soggetto cui conferire l’incarico sia dipendente di una pubblica amministrazione;

e) ad acquisire dalla struttura della direzione generale competente per l’organizzazione gli elementi di cui all’articolo 10, comma 5, della l.r.

53/2001, nel caso in cui il soggetto cui conferire l’incarico sia dipendente dell’amministrazione regionale;

f) ad acquisire dalla struttura della direzione generale competente per l’organizzazione, nel caso di dipendente regionale cessato dal servizio, la sussistenza di eventuali divieti previsti dalla legge per il conferimento di incarichi.

5. Se sussiste urgenza a provvedere, l’accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi e l’acquisizione delle autorizzazioni o degli altri elementi previsti dal comma 4 sono effettuati entro dieci giorni dalla data di adozione dell’atto di nomina. In tal caso, l’atto di nomina può rinviare ad un successivo atto aggiuntivo la regolazione degli aspetti dell’incarico connessi alle verifiche suddette.

6. La verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto interessato, comprese quelle rese in occasione della presentazione della dichiarazione di disponibilità di cui all’articolo 3, è avviata, ai sensi di legge, dalla direzione generale competente per materia, prima di procedere alla nomina. Per i soggetti di cui all’articolo 3, la verifica relativa alle esperienze professionali e alle cariche o agli incarichi ricoperti può essere limitata ai requisiti ritenuti congrui ai fini della nomina. In caso di urgenza le verifiche sono avviate entro dieci giorni dalla data di adozione dell’atto di nomina.

7. Nell’atto di nomina sono indicati gli elementi di cui all’articolo 5 della l.r. 53/2001, nonché:

a) il presupposto di legge per la nomina del commissario;

b) l’inadempimento o la irregolarità riscontrati;

c) gli estremi dell’avvenuta diffida o del preavviso, e il termine di scadenza decorso;

d) l’avvenuta accettazione dell’incarico commissariale da parte dell’interessato;

e) le modalità di comunicazione dell’atto di nomina all’ente sostituito, idonee a garantire la certezza della data di ricevimento.

8. Gli effetti e gli obblighi che derivano dalla nomina ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 53/2001 sono indicati in modo analitico, anche mediante rinvio alle singole disposizioni dell’articolo medesimo.

 

     Art. 5. Direttive al commissario (art. 6, comma 1)

1. Le direttive di cui all’articolo 6, comma 1, della l.r. 53/2001 possono essere adottate con nota scritta dell’organo che ha provveduto alla nomina, comunicata al commissario con modalità idonee a garantire la certezza della data di ricevimento.

2. Le direttive di competenza del Presidente della Giunta regionale sono adottate su proposta dell’assessore competente per materia.

 

     Art. 6. Sospensione e revoca degli incarichi (art. 11)

1. L’organo competente alla nomina provvede alla sospensione dell’incarico di commissario, nei casi previsti dall’articolo 11 della l.r. 53/2001, dando conto delle modalità di accertamento della temporanea impossibilità allo svolgimento del mandato commissariale.

2. Prima di procedere alla revoca per inadempienze o gravi irregolarità nell’attuazione del mandato commissariale, è richiesta al commissario una memoria giustificativa, da trasmettere entro cinque giorni.

3. Nei casi di sospensione o di revoca dell’incarico, l’organo competente provvede contestualmente alla nomina di un sostituto.

4. Gli atti di sospensione e di revoca dei commissari, di competenza del Presidente della Giunta regionale, sono adottati su proposta dell’assessore competente per materia e predisposti dalla direzione generale competente per materia.

 

     Art. 7. Indennità e rimborso spese (artt. 10 e 14, comma 1, lettera e)

1. L’organo competente alla nomina, nello stesso atto di nomina o in atti aggiuntivi, può stabilire che sia attribuita al commissario una indennità, ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 53/2001. Se è stabilita, l’indennità è sempre forfetaria. L’atto di nomina può motivatamente rinviare la determinazione dell’indennità al momento della dichiarazione di cessazione dell’attività commissariale.

2. Fermo restando il carattere forfetario e unitario dell’indennità, l’indennità può essere erogata per parti, con anticipazioni non inferiori al mese, quando è prevista una durata dell’incarico superiore a sessanta giorni.

3. L’eventuale proroga dell’attività commissariale non comporta l’automatico adeguamento dell’indennità.

4. Se è stabilita l’indennità, questa può essere determinata rinviando alla misura, per l’intero o in percentuale, dell’indennità o del corrispettivo previsto per l’organo sostituito. Se l’organo sostituito percepisce una indennità o un corrispettivo, l’indennità non può essere superiore all’indennità o al corrispettivo dell’organo sostituito, in effettivo godimento da parte di questo al momento della nomina del commissario, ovvero dallo stesso effettivamente percepito nell’anno precedente. A tal fine non è rilevante l’esercizio di tutti o di alcuni dei poteri dell’organo sostituito.

Il limite massimo dell’indennità del commissario di cui al presente comma ha riguardo al tempo previsto di svolgimento del mandato commissariale e all’indennità o al corrispettivo in godimento o percepiti per uno stesso periodo dall’organo sostituto.

5. Se la sostituzione riguarda una pluralità di organi o organi collegiali, l’indennità non può essere superiore all’indennità o al corrispettivo più elevati, riferiti all’organo monocratico sostituito ovvero al componente dell’organo collegiale che percepisce l’indennità o il corrispettivo più elevati.

6. Le variazioni delle indennità o dei corrispettivi dell’organo sostituito, che si verificano nel corso del mandato commissariale, non comportano l’automatico adeguamento dell’indennità del commissario, neanche quando abbiano effetto retroattivo. Tale adeguamento dell’indennità è consentito solo se espressamente stabilito nell’atto di nomina; in ogni caso, l’atto di nomina non può stabilire adeguamenti da accertare dopo la conclusione dell’attività commissariale.

7. Quando il commissario è stato nominato per la realizzazione di interventi o di opere di interesse pubblico, e debba provvedersi, ai sensi dell’articolo 8, comma 8, della l.r. 53/2001, alla prosecuzione dell’attività commissariale, l’indennità può essere determinata, in misura forfetaria, anziché ai sensi del comma 4, in riferimento al costo di realizzazione dell’intervento o dell’opera, dedotto dal quadro economico di spesa comprendente i costi di realizzazione e gli oneri tecnici. In assenza del predetto quadro economico di spesa è assunta a riferimento la previsione del costo dell’intervento o dell’opera, indicata nella richiesta di commissariamento.

8. Se l’organo competente alla nomina ritiene di determinare l’indennità ai sensi del comma 7, l’indennità è calcolata secondo le seguenti percentuali:

a) per importi fino a 500.000,00 euro: da un minimo del tre per cento ad un massimo dell’otto per cento dell’importo;

b) per la parte dell’importo che eccede i 500.000,00 euro: da un minimo dell’uno per cento ad un massimo del tre per cento della parte medesima.

9. Nel caso in cui il commissario sia incaricato di completare interventi o opere già avviati, il costo di riferimento è desunto dal quadro economico di realizzazione dedotto il valore degli interventi o delle opere già realizzati.

In questo caso gli oneri tecnici sono ricalcolati in percentuale sulle opere residue.

10. Quando l’organo sostituito non percepisce indennità o corrispettivi e non si provvede ai sensi dei commi 7, 8 e 9, l’indennità del commissario, se stabilita, è determinata in cifra fissa.

11. In tutti i casi previsti dal presente articolo, se è stabilita l’indennità, questa non può essere inferiore a 200,00 euro né superiore a 200.000,00 euro.

12. Al commissario spetta il rimborso spese nei casi e nella misura previsti, al momento della nomina, per i dirigenti regionali. Il rimborso spese spetta anche nel caso in cui l’organo competente per la nomina non abbia attribuito alcuna indennità per l’incarico.

 

     Art. 8. Vigilanza sulle attività commissariali (art. 8, commi 10 e 11)

1. I commissari nominati dal Presidente della Giunta regionale sono tenuti a trasmettere alla direzione generale competente per materia, con cadenza periodica indicata nell’atto di nomina, una relazione sull’attività svolta, sulle residue attività necessarie al completamento dell’incarico e sulle eventuali cause ostative che ne impediscono la conclusione. Per i commissari nominati per la realizzazione di interventi o di opere, nella relazione è indicato, altresì, lo stato cui è pervenuto il relativo procedimento amministrativo.

2. La direzione generale può formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, ai quali il commissario è tenuto a dare tempestiva risposta.

Nell’ambito di tale procedimento, possono essere anche richieste copie di altri atti, la cui conoscenza è necessaria per la valutazione del mandato stesso. Possono comunque essere richiesti in qualsiasi momento rapporti informativi sul mandato conferito.

3. Ulteriori prescrizioni possono essere stabilite nell’atto di nomina o nelle direttive o negli atti aggiuntivi.

4. La vigilanza sulle attività commissariali di competenza di altri organi è esercitata dall’organo che ha effettuato la nomina, secondo le modalità stabilite nell’atto di nomina o nelle direttive o negli atti aggiuntivi.

 

     Art. 9. Cessazione dell’attività commissariale (art. 12)

1. Il mandato commissariale si conclude entro il termine previsto dall’atto di nomina o dagli atti aggiuntivi.

2. Il commissario è tenuto a presentare una relazione finale sull’attività svolta, sui risultati conseguiti, sulle spese sostenute in caso di anticipazioni previste all’articolo 9 della l.r. 53/2001, sugli incarichi affidati, sui contenziosi insorti.

3. Relativamente ai commissari nominati dal Presidente della Giunta regionale, la direzione generale competente per materia propone al Presidente della Giunta regionale l’atto di dichiarazione della cessazione dell’attività commissariale. Analoga procedura è adottata nei casi di cessazione di singole parti del mandato conferito. La dichiarazione di cessazione: a) dà atto che l’incarico a suo tempo affidato è concluso;

b) indica i soggetti che subentrano negli eventuali rapporti attivi e passivi instaurati dal commissario, qualora l’atto di nomina non abbia disposto in merito. Indica altresì gli atti o le attività residuali che il soggetto incaricato dell’attività commissariale deve compiere entro un termine stabilito per assicurare la continuità amministrativa e il subentro degli enti sostituiti.

4. La cessazione dell’attività commissariale può essere dichiarata d’ufficio per il venir meno dei presupposti che hanno dato luogo al commissariamento.

 

     Art. 10. Anticipazioni (art. 9)

1. La direzione generale della Presidenza, previa richiesta del direttore della direzione generale competente per materia, può provvedere, nei limiti delle disponibilità di bilancio, alle anticipazioni previste all’articolo 9 della l.r. 53/2001 quando ricorrono le situazioni previste dal comma 1 del predetto articolo, nonché quando l’ente sostituito non ha ancora approvato il bilancio di previsione annuale.

2. È esclusa la possibilità di effettuare anticipazioni da parte della Regione nei casi previsti dall’articolo 13, comma 6, della l.r. 53/2001.

 

     Art. 11. Relazione al Consiglio regionale (art. 15)

1. La direzione generale della Presidenza predispone la relazione di cui all’articolo 15 della l.r. 53/2001.

2. Ai fini di cui al comma 1, le direzioni generali competenti per materia trasmettono alla direzione generale della Presidenza gli atti di nomina e di cessazione dei commissari nominati dal Presidente della Giunta regionale, entro quindici giorni successivi alla loro adozione.

 

     Art. 12. Disposizioni finali e transitorie

1. Quando deve provvedersi alla nomina di commissario liquidatore e la legge che ha previsto la liquidazione non reca, in tutto o in parte, gli effetti e gli obblighi che derivano dalla nomina, questi sono stabiliti nell’atto di nomina, sulla base dei principi desumibili dalla l.r. 53/2001 e dalla legge che ha previsto la liquidazione, applicabili al caso in attuazione dell’articolo 13, comma 4, della l.r. 53/2001.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della l.r. 53/2001.

3. Le norme del presente regolamento si applicano anche ai commissari che risultano già nominati dal Presidente della Giunta regionale al momento dell’entrata in vigore del regolamento medesimo. Sono fatti salvi gli atti già adottati ai sensi del regolamento approvato con DPGR n. 4/R del 2002. La direzione generale della Presidenza predispone, ove occorra, i decreti di adeguamento delle attività commissariali in corso; trasmette altresì alle direzioni generali competenti per materia i fascicoli relativi alle istanze, alle diffide e alle attività commissariali in corso.

 

     Art. 13. Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento approvato con DPGR n. 4/R del 2002.

 

     Art. 14. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.G.R. 10 dicembre 2021, n. 49/R.

[2] Comma inserito dall'art. 1 del D.P.G.R. 10 dicembre 2021, n. 49/R.