§ 5.4.79 - L.R. 31 luglio 1998, n. 43.
Eventi alluvionali del 19 Giugno 1996: agevolazioni finanziarie per il trasferimento degli impianti produttivi di cui all'art. 5 del decreto legge n. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:31/07/1998
Numero:43


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Beneficiari).
Art. 3.  (Contributi per il trasferimento di impianti produttivi soggetti a demolizione).
Art. 4.  (Contributi per il trasferimento di impianti produttivi non soggetti a demolizione).
Art. 5.  (Spese ammissibili).
Art. 6.  (Ammontare massimo e durata dei finanziamenti bancari).
Art. 7.  (Soggetto competente e copertura finanziaria).
Art. 8.  (Garanzie sussidiarie).
Art. 9.  (Convenzioni).
Art. 10.  (Compensi e interessi).
Art. 11.  (Procedure).
Art. 12.  (Erogazione).
Art. 13.  (Priorità e riparto).
Art. 14.  (Graduatorie e rendiconto).
Art. 15.  (Cumulabilità).
Art. 16.  (Procedure per l'individuazione delle aree di ricostruzione).
Art. 17.  (Norma finanziaria).
Art. 18.  (Introduzione dell'art. 5 bis).


§ 5.4.79 - L.R. 31 luglio 1998, n. 43. [1]

Eventi alluvionali del 19 Giugno 1996: agevolazioni finanziarie per il trasferimento degli impianti produttivi di cui all'art. 5 del decreto legge n. 576/96, convertito in legge n. 677/96.

(B.U. 7 agosto 1998, n. 28).

TITOLO I

DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE IL

TRASFERIMENTO DEGLI IMPIANTI PRODUTTIVI

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. La presente legge, disciplina le agevolazioni finanziarie per il trasferimento degli impianti produttivi localizzati nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del giugno 1996 e detta le disposizioni per la individuazione delle aree da destinare al trasferimento medesimo in attuazione dell'art. 5, comma 4 e dell'art. 6 comma 5 del decreto legge 12.11.96 n. 576 convertito con legge 31.12.96, n. 677, da ora in poi denominato decreto legge.

 

     Art. 2. (Beneficiari).

     1. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse alle imprese extra-agricole, proprietarie o conduttrici degli impianti produttivi da demolire, in quanto costituenti ostacolo al regolare deflusso delle acque, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 1 aprile 1998, n. 20.

     2. Possono altresì accedere ai benefici, nei limiti di cui al successivo art. 13, le imprese industriali, agro-industriali e artigianali proprietarie o conduttrici di impianti produttivi localizzati nelle aree a rischio idrogeologico perimetrate ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legge e non deperimetrate alla data del 30 giugno 1996.

     3. Le agevolazioni consistono in contributi in conto interessi e in conto capitale sui finanziamenti bancari finalizzati alla copertura delle spese di investimento sostenute per il trasferimento degli impianti produttivi nello stesso comune o comunque nell'ambito di uno dei comuni delle Province di Lucca e Massa Carrara individuati ai sensi dell'art. 4 del decreto legge.

     4. Ai fini della concessione dei contributi di cui alla presente legge costituisce impianto produttivo qualsiasi immobile destinato alla attività di impresa.

 

     Art. 3. (Contributi per il trasferimento di impianti produttivi soggetti a demolizione).

     1. Alle imprese di cui all'art. 2, comma 1, è concesso un contributo in conto interessi pari a 2,5 punti percentuali.

     2. Ove il trasferimento avvenga nell'ambito territoriale dello stesso Comune, il contributo in conto interessi è pari a 3,5 punti percentuali.

     3. Alle imprese conduttrici degli impianti produttivi da demolire, fermi restando i contributi in conto interessi di cui ai commi precedenti, è altresì concesso un contributo in conto capitale pari al 15% della spesa di investimento ammissibile.

 

     Art. 4. (Contributi per il trasferimento di impianti produttivi non soggetti a demolizione).

     1. Alle imprese di cui all'art. 2, comma 2, sono concessi contributi in conto interessi pari a 1,5 punti percentuali.

     2. Ove il trasferimento avvenga nell'ambito territoriale dello stesso Comune il contributo in conto interessi è pari a 2,5 punti percentuali.

     3. Alle imprese conduttrici degli impianti da trasferire, fermi restando i contributi in conto interessi di cui ai commi precedenti, è altresì concesso un contributo in conto capitale pari al 10% della spesa di investimento ammissibile.

 

     Art. 5. (Spese ammissibili).

     1. Ai fini della concessione di contributi di cui agli artt. 3 e 4, sono ammissibili le spese di investimento relative al costo del terreno urbanizzato, dell'immobile, degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature e dei mobili. Non sono ammissibili le spese per l'acquisto delle scorte.

     2. L'immobile da ricostruire, o da acquistare, ammissibile all'agevolazione, deve avere una superficie coperta non superiore a due volte la superficie dell'immobile da trasferire.

     3. L'importo massimo dell'investimento ammissibile alle agevolazioni è di lire 2500 milioni per ciascuna impresa.

 

     Art. 6. (Ammontare massimo e durata dei finanziamenti bancari).

     1. L'ammontare del finanziamento bancario agevolato non può superare il 75% della spesa ammissibile.

     2. La durata del finanziamento medesimo non è superiore a 15 anni ove finalizzato alla costruzione o all'acquisto dell'immobile e del terreno urbanizzato e a 10 anni ove finalizzato all'acquisto degli altri beni strumentali, incluso il preammortamento fino a 2 anni.

 

     Art. 7. (Soggetto competente e copertura finanziaria).

     1. Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge la Regione si avvale della Fidi Toscana S.p.A.

     2. A tali fini presso la Fidi Toscana S.p.A. è costituito un apposito Fondo dell'importo di lire 11 miliardi, da utilizzare nelle forme indicate dalla presente legge.

     3. L'entità di tale Fondo sarà incrementata con le disponibilità finanziarie residue del Fondo costituito presso la Società FIDI Toscana S.p.A., in attuazione dell'art. 5 comma 3, del decreto legge, dopo l'erogazione dei contributi alle imprese ammesse ai benefici e la presentazione da parte della medesima Società del rendiconto finanziario alla Giunta regionale.

 

     Art. 8. (Garanzie sussidiarie).

     1. A fronte di finanziamenti concessi dalle banche per la realizzazione degli investimenti previsti dalla presente legge, la Società FIDI Toscana S.p.A. può altresì rilasciare alle imprese beneficiarie garanzie sussidiarie.

     2. A tal fine è costituito presso la Società FIDI Toscana S.p.A. un apposito Fondo speciale rischi dell'importo di lire 5 miliardi.

     3. La garanzia sussidiaria di Fidi Toscana S.p.A. è prestata nella misura massima del 50% dell'importo garantito, elevabile al 75% quando il rapporto cauzionale, calcolato secondo i criteri adottati per la concessione di operazioni di credito fondiario, risulti superiore allo 0.80.

     4. Con le disponibilità finanziarie del Fondo speciale rischi, Fidi Toscana S.p.A. può attivare operazioni di credito per l'importo massimo non superiore a 12 volte l'ammontare del fondo stesso.

     5. Per la copertura di eventuali perdite, comprensive di capitali e interessi, derivanti da operazioni garantite, si fa fronte esclusivamente con le disponibilità del Fondo Rischi di cui al presente articolo.

     6. L'importo massimo dei finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo rischi di cui al presente articolo è di lire 2500 milioni per ciascuna impresa richiedente.

 

     Art. 9. (Convenzioni).

     1. Per la concessione dei contributi e per il rilascio di garanzie, di cui alla presente legge, Fidi Toscana S.p.A. provvede a stipulare apposite convenzioni con le banche.

 

     Art. 10. (Compensi e interessi).

     1. Fidi Toscana S.p.A. percepisce dalle imprese ammesse al contributo in conto interessi o in conto capitale un contributo di lire 600.000 oltre I.V.A.

     2. A fronte del rilascio della garanzia sussidiaria Fidi Toscana percepisce dall'impresa beneficiaria un contributo dello 0,10% dell'importo del finanziamento per ogni anno di durata dell'operazione.

     3. Gli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie dei fondi, di cui alla presente legge, sono destinati ai fondi medesimi, al netto degli oneri fiscali di competenza nonché, nei limiti del 4% della consistenza dei fondi e comunque per un importo non superiore agli interessi maturati, delle spese di gestione e di pubblicizzazione.

 

     Art. 11. (Procedure).

     1. Le domande per ottenere i contributi di cui alla presente legge sono presentate alla Fidi Toscana S.p.A. entro e non oltre il 30 giugno 2001 [2].

     2. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

     a) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese non anteriore a 3 mesi rilasciato dalla C.C.I.A.A.;

     b) piano finanziario contenente la descrizione e l'importo dell'investimento, l'indicazione della copertura finanziaria e l'elencazione dei documenti di spesa;

     c) i bilanci approvati degli ultimi due esercizi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione (solo ove venga richiesta anche la garanzia sussidiaria);

     d) il conto economico previsionale relativo all'esercizio successivo alla realizzazione dell'investimento;

     e) attestazione di concessione del finanziamento rilasciata dalla banca;

     f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2, comma 1 o 2;

     3. Ove le agevolazioni siano richieste a fronte di finanziamenti per i lavori realizzati in economia, qualora l'importo delle spese non superi il 20% dell'investimento ammissibile, alla domanda è allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale è attestato lo svolgimento e il costo dei lavori medesimi. Ove l'ammontare dei lavori in economia sia superiore al 20% dell'investimento ammissibile, lo svolgimento di lavori e la relativa spesa è attestata tramite perizia giurata redatta da professionisti iscritti agli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti o al Collegio dei Geometri, da presentare unitamente alla domanda.

 

     Art. 12. (Erogazione).

     1. Fidi Toscana S.p.A. istruisce le domande e concede i contributi in conto interessi e in conto capitale secondo le seguenti modalità:

     a) per le imprese ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 3 della presente legge il contributo in conto interessi e/o capitale è concesso ogni 3 mesi, in corrispondenza dei trimestri solari, secondo una graduatoria costituita in base all'ordine cronologico della data di completamento della documentazione. La documentazione deve essere completata almeno 30 giorni prima della fine del trimestre;

     b) per le imprese ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 4 della presente legge Fidi Toscana S.p.A. istruisce le domande e delibera la concessione del contributo dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande del 30 giugno 1999.

     2. I contributi in conto interessi sono erogati all'impresa beneficiaria in forma attualizzata in unica soluzione, insieme al contributo in conto capitale, ove spettante, previa erogazione del finanziamento da parte della banca e l'avvenuto completamento dell'investimento da parte dell'impresa richiedente. Il contributo in conto interessi è attualizzato al tasso ufficiale di sconto.

 

     Art. 13. (Priorità e riparto).

     1. Le domande di contributo di cui all'art. 3 sono prioritarie.

     2. Qualora le disponibilità finanziarie del Fondo, di cui all'art. 7, comma 2 residue dopo l'ammissione a contributo delle suddette domande non siano sufficienti rispetto all'importo complessivo dei contributi ammissibili di cui all'art. 4, le disponibilità residue sono ripartite tra i beneficiari in proporzione all'ammontare del contributo ammissibile.

 

     Art. 14. (Graduatorie e rendiconto).

     1. La Fidi Toscana S.p.A. trasmette alla Giunta regionale la graduatoria prevista dall'art. 12 entro 30 giorni dalla sua compilazione e annualmente il rendiconto delle domande ricevute e dei contributi in conto interessi e conto capitale concessi e erogati, ai sensi della presente legge.

 

     Art. 15. (Cumulabilità).

     1. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono cumulabili con i contributi già concessi ai fini della ripresa delle attività produttive ai sensi dell'art. 10 dell'ordinanza del Ministro dell'Interno e per il coordinamento della Protezione Civile n. 2449 del 25 giugno 1996, dell'art. 5, comma 1 e 3 del decreto legge nonché dalla L.R. 27 giugno 1996, n. 46 e dalla L.R. 1 aprile 1998, n. 20.

 

     Art. 16. (Procedure per l'individuazione delle aree di ricostruzione).

     1. Entro il termine del 31 maggio 1999 i Comuni delle Province di Lucca e Massa Carrara di cui all'art. 4 del decreto legge provvedono ad individuare le aree da destinare al trasferimento degli impianti produttivi da demolire o comunque localizzati nelle aree a rischio idrogeologico.

     2. Ove l'individuazione comporti variante agli strumenti urbanistici vigenti, ai fini di realizzare l'intesa con la regione ai sensi dell'art. 5, comma 4 del decreto legge, entro il 28 febbraio 1999, i Comuni interessati richiedono al Presidente della Giunta Regionale la promozione di un accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 36 comma 3 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.

     3. L'accordo di pianificazione è realizzato con le procedure semplificate di cui all'art. 11 della L.R. 3 settembre 1996, n. 76.

 

     Art. 17. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con i Fondi di cui all'art. 5, comma 7 del decreto legge.

TITOLO II

MODIFICA ALLA L.R. 1 APRILE 1998, N. 20

"DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL D.L.

12.11.1996, N. 576 CONVERTITO CON LEGGE

677/96 RECANTE INTERVENTI URGENTI A FAVORE

DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI

GIUGNO/OTTOBRE 1996. MODALITA' PER

L'INDIVIDUAZIONE E DEMOLIZIONE DEGLI IMMOBILI

COSTITUENTI OSTACOLO AL REGOLARE DEFLUSSO

DELLE ACQUE E CONTRIBUTI AI PROPRIETARI"

 

     Art. 18. (Introduzione dell'art. 5 bis).

     1. [3].

 

     La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.

[3] Inserisce l'art. 5 bis nella L.R. 1 aprile 1998, n. 20.