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Disposizioni per l'attuazione del D.L. 576/96, convertito con L. 677/96 "Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:01/04/1998
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Criteri per l'individuazione degli immobili che costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque.
Art. 2.  Porzioni di immobili e pertinenze.
Art. 3.  Acquisizione dei beni al patrimonio del comune e demolizione degli edifici.
Art. 4.  Contributi per i proprietari.
Art. 5.  Procedura.
Art. 5 bis.  (Accesso agli immobili e demolizioni in via d'urgenza).
Art. 6.  Rinvio.


§ 5.4.76 - L.R. 1 aprile 1998, n. 20.

Disposizioni per l'attuazione del D.L. 576/96, convertito con L. 677/96 "Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi Giugno/Ottobre 96". Modalità per l'individuazione e demolizione degli immobili costituenti ostacolo al regolare deflusso delle acque e contributi ai proprietari.

(B.U. 10 aprile 1998, n. 12).

 

Art. 1. Criteri per l'individuazione degli immobili che costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque.

     1. Ai fini della messa in sicurezza delle zone, nelle province di Lucca e Massa Carrara, colpite dagli eventi alluvionali del giugno 1996, il Presidente della Giunta regionale, nell'ambito delle aree a rischio idrogeologico di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 255 del 16 luglio 1997, individua gli immobili che costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque.

     2. L'individuazione ha ad oggetto edifici, relative pertinenze, terreni ed infrastrutture - di seguito denominati immobili - di proprietà pubblica e privata ed è effettuata sulla base degli studi morfologici, idraulici e idrogeologici elaborati nell'ambito del piano di interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica di cui all'art. 3 dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il Coordinamento della Protezione Civile n. 2449 del 25 giugno 1996 nonché dei progetti esecutivi degli interventi previsti nei piani di cui all'art. 6, comma 1 del D.L. 12 novembre 1996, n. 576 convertito con legge 31 dicembre 1996, n. 677.

     3. Il provvedimento di individuazione è adottato sentiti i comuni interessati e nel rispetto del diritto di partecipazione dei proprietari, secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

 

     Art. 2. Porzioni di immobili e pertinenze.

     1. Ove, nelle aree di cui all'art. 1, comma 2, sia localizzata esclusivamente la porzione di un edificio, l'individuazione ha ad oggetto l'intero edificio qualora si tratti di porzione essenziale ai fini dell'utilizzazione dell'intero edificio e sia conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

     2. Per gli edifici ad uso di residenza è essenziale, per gli effetti di cui al comma precedente, qualsiasi porzione adibita all'uso medesimo; per gli edifici adibiti ad uso produttivo è essenziale la porzione che presenta caratteristiche, anche di dimensione, indispensabili per lo svolgimento di operazioni o fasi lavorative che non potrebbero altrimenti essere svolte nel resto dell'edificio.

     3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle pertinenze degli edifici adibiti ad attività produttive, essenziali ai sensi del comma precedente, qualora, per le caratteristiche del sito o per provvedimento dell'autorità amministrativa, non possano essere ricostituite, con analoghe caratteristiche, in altro sito attiguo all'edificio.

     4. Le disposizioni di cui ai precedenti comma non si applicano ove richiesto dai proprietari.

     5. L'accertamento delle condizioni di cui al presente articolo è a cura del Presidente della Giunta regionale con le modalità dallo stesso determinate.

 

     Art. 3. Acquisizione dei beni al patrimonio del comune e demolizione degli edifici.

     1. Gli immobili che costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque, individuati ai sensi dei precedenti articoli, sono acquisiti al patrimonio indisponibile del comune ovvero, nei casi previsti dall'art. 822 del cod. civ. al demanio pubblico. Per gli edifici e ogni altro manufatto edificato l'acquisizione ha ad oggetto l'area di risulta conseguente la relativa demolizione.

     2. Il provvedimento di individuazione costituisce titolo per le relative trascrizioni.

     3. Gli edifici e gli altri manufatti edificati sono demoliti a cura del Presidente della Giunta regionale che, a tal fine, può avvalersi degli enti attuatori delle opere pubbliche di sistemazione idraulica ovvero dei comuni territorialmente competenti.

     4. Le spese per la demolizione sono imputate ai fondi di cui all'art. 6 del D.L. 12 novembre 1996, n. 576, secondo le previsioni del piano previsto dallo stesso articolo.

 

     Art. 4. Contributi per i proprietari.

     1. Ai privati proprietari degli immobili di cui al precedente articolo è corrisposto un contributo pari al valore degli immobili medesimi.

     2. Il valore è costituito dal prezzo di mercato dell'immobile alla data del provvedimento di individuazione di cui all'art. 5, comma 4; tale prezzo è accertato, a cura del proprietario, tramite perizia giurata redatta da professionista abilitato, il cui costo è computato nell'ammontare del contributo.

     3. Per gli immobili adibiti ad uso di residenza principale, il contributo, su richiesta dei proprietari, può altresì essere determinato nell'ammontare pari alla spesa per la nuova costruzione o l'acquisto, nello stesso comune, di un alloggio di civile abitazione con superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare in proprietà, fino al limite massimo di 200 mq. e per un valore al metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata.

     4. Il contributo è richiesto dai soggetti interessati con le modalità determinate dal Presidente della Giunta regionale.

     5. Ove per il medesimo immobile siano già stati concessi, per i danni conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996, contributi statali o regionali, il relativo ammontare è detratto dal contributo di cui al presente articolo.

     6. Il contributo non è dovuto per le parti di immobile costruite in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, ove non sia intervenuta sanatoria.

     7. I contributi di cui al presente articolo fanno carico ai fondi di cui all'art. 5, comma 7 del D.L. 12 novembre 1996, n. 576 ove riguardino immobili ad uso produttivo, ai fondi di cui all'art. 4, comma 10 del medesimo decreto legge negli altri casi.

 

     Art. 5. Procedura.

     1. Il Presidente della Giunta regionale, nei termini indicati dall'art. 4, comma 9 del D.L. 12 novembre 1996, n. 576, effettua la ricognizione di tutti gli immobili suscettibili di recare ostacolo al regolare deflusso delle acque e la trasmette ai comuni interessati i quali provvedono al relativo deposito per un periodo di 30 giorni consecutivi, dandone avviso ai proprietari, i quali possono prendere visione e presentare osservazioni.

     2. Entro i 10 giorni successivi al termine di deposito, il Comune trasmette al Presidente della Giunta regionale le osservazioni presentate ai sensi del comma precedente nonché le eventuali proprie osservazioni, unitamente alla attestazione circa la regolarità urbanistica ed edilizia degli immobili compresi nell'elenco.

     3. Sulla base delle eventuali osservazioni presentate, il Presidente della Giunta regionale può impartire agli enti attuatori degli interventi di messa in sicurezza di cui all'art. 1, comma 2, eventuali direttive tecniche per la progettazione degli interventi medesimi.

     4. Successivamente al ricevimento delle osservazioni e delle attestazioni di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale approva la individuazione particolareggiata degli immobili da acquisire al patrimonio indisponibile del comune ovvero al demanio pubblico, individuando l'ente competente alla demolizione degli edifici e degli altri manufatti edificati e disponendo la ammissibilità a contributo ovvero la inammissibilità per gli immobili o le parti di immobile per le quali il comune competente abbia comunicato l'irregolarità urbanistica ed edilizia.

     5. Il provvedimento di individuazione è comunicato ai comuni che provvedono alla relativa notificazione ai proprietari.

     6. La ricognizione può essere rimodulata, con le medesime procedure di cui al presente articolo in seguito alla approvazione di rimodulazioni o integrazioni del piano di cui all'art. 6 del D.L. 12 novembre 1996, n. 576 ovvero all'adozione di nuovi piani previsti dalla legge. I provvedimenti di individuazione particolareggiata conseguenti concernono i soli immobili interessati dalla rimodulazione.

 

     Art. 5 bis. (Accesso agli immobili e demolizioni in via d'urgenza). [1]

     1. Nelle more della procedura di individuazione di cui all'art. 5, il Presidente della Giunta regionale può autorizzare l'accesso agli immobili compresi nella ricognizione di cui al medesimo art. 5, comma 1, qualora sia necessario ai fini del rispetto dei termini prescritti per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza da realizzare nell'ambito degli immobili medesimi. A tale fine può avvalersi degli enti locali territorialmente interessati.

     2. Ove sussistano le condizioni di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale può altresì ordinare la demolizione degli immobili edificati, previo accertamento del relativo valore con le modalità di cui all'art. 4, comma 2. In tali casi, se non provvede il proprietario, la perizia giurata è redatta d'ufficio.

     3. Ove si proceda ai sensi del presente articolo, al proprietario non è dovuta alcuna indennità ulteriore rispetto al contributo di cui all'art. 4.

 

     Art. 6. Rinvio.

     1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi del D.L. 12 novembre 1996, n. 576, detta le disposizioni operative per l'attuazione del decreto legge medesimo e della presente legge.

     2. Per l'erogazione dei contributi il Presidente della Giunta regionale può avvalersi dei Sindaci dei comuni interessati.

 

 


[1] Articolo inserito dall'art. 18 della L.R. 31 luglio 1998, n. 43.