§ 5.2.88 - L.R. 27 giugno 1996, n. 46.
Interventi straordinari ed urgenti per gli eventi calamitosi verificatisi in Toscana il 19 giugno 1996.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 lavori pubblici
Data:27/06/1996
Numero:46


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Interventi dei Comuni a favore delle popolazioni colpite.
Art. 3.  Interventi a favore dell'emergenza abitativa.
Art. 3 bis.  Interventi straordinari per la ricostruzione di Cardoso.
Art. 3 ter.  Interventi straordinari per la frazione di Fornovolasco.
Art. 4.  Soggetti beneficiari degli interventi e procedure.
Art. 4 bis.  Termine.
Art. 5.  Opere pubbliche.
Art. 6.  Interventi di sistemazione idraulico-forestale.
Art. 7.  Promozione turistica.
Art. 8.  Incremento straordinario dei fondi per la retribuzione accessoria del personale.
Art. 9.  Norma finale.
Art. 10.  Finanziamento.


§ 5.2.88 - L.R. 27 giugno 1996, n. 46. [1]

Interventi straordinari ed urgenti per gli eventi calamitosi verificatisi in Toscana il 19 giugno 1996.

(B.U. 1 luglio 1996, n. 36).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. Nei Comuni elencati nell'apposita ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile, colpiti dagli eventi calamitosi del giorno 19 giugno 1996 si applicano gli interventi straordinari ed urgenti di cui ai successivi articoli.

     2. La presente legge dispone altresì interventi straordinari di promozione turistica del litorale di Massa Carrara, della Versilia e della Garfagnana.

 

     Art. 2. Interventi dei Comuni a favore delle popolazioni colpite.

     1. Per interventi a favore delle popolazioni maggiormente colpite è autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000.= da ripartire tra i Comuni individuati con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 3. Interventi a favore dell'emergenza abitativa.

     1. Per far fronte ai problemi abitativi delle popolazioni maggiormente colpite è autorizzata la spesa di lire 5.000.000.000.= per interventi di edilizia agevolata e di lire 10.000.000.000.= per interventi di edilizia sovvenzionata, nei Comuni individuati con deliberazione della Giunta regionale.

     2. Ai fini di cui al comma precedente la Giunta regionale attiva, d'intesa con i Comuni interessati, programmi straordinari attingendo alle disponibilità di cui alla delibera CIPE del 16.4.94, al decreto del Ministero del Tesoro del 29.7.94, all'art. 4 bis della legge 10.1.83 n. 637, nonchè ai fondi resi disponibili dalla cessione del patrimonio ERP, effettuata ai sensi della legge 24.12.93, n. 560.

 

     Art. 3 bis. Interventi straordinari per la ricostruzione di Cardoso. [2]

     1. Al fine di ripristinare nel comune di Stazzema, frazione di Cardoso adeguate condizioni di vita e per agevolare la permanenza dei residenti che, a seguito degli eventi alluvionali del giugno 1996, abbiano subito la distruzione o il danneggiamento irreparabile degli immobili di residenza, la Regione Toscana, utilizzando i fondi di cui all'art. 3, concorre al finanziamento degli interventi previsti in un apposito piano di recupero approvato dal Comune di Stazzema; il concorso finanziario regionale ha ad oggetto la costruzione, tramite l'ATER di Lucca, di alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

     2. Gli alloggi di edilizia agevolata sono destinati all'acquisto da parte dei residenti, già proprietari degli immobili distrutti o irreparabilmente danneggiati; gli alloggi di edilizia sovvenzionata sono destinati all'assegnazione ai residenti già conduttori di immobili distrutti o irreparabilmente danneggiati.

     2 bis. In conformità alle previsioni del piano di recupero approvato dal Comune di Stazzema, oltre agli alloggi di cui al comma 2, l'ATER di Lucca realizza, nella frazione di Cardoso, gli ulteriori interventi di edilizia sovvenzionata necessari per assicurare la permanenza dei soggetti residenti nella medesima frazione alla data del 19 giugno 1996 e può realizzare interventi edilizi da destinare all'acquisto da parte di non residenti proprietari di immobili distrutti o irreparabilmente danneggiati [3].

     3. La Giunta Regionale determina il numero e le caratteristiche delle unità abitative, tenuto conto degli immobili distrutti o irreparabilmente danneggiati e delle complessive esigenze abitative della frazione, nonché i criteri per la determinazione dell'ammontare dei contributi regionali previsti al comma 1 [4].

     4. La Giunta Regionale può anche disporre l'anticipazione a favore dell'ATER di Lucca delle disponibilità finanziarie necessarie per la realizzazione della totalità degli alloggi, determinando le modalità per la restituzione delle somme eccedenti il contributo regionale, definito ai sensi del comma 3.

     5. Ove nell'ambito del Comune di Stazzema, frazione Cardoso, ai sensi dell'art. 4, comma 9 del DL 576/96, siano individuati immobili da demolire in quanto costituenti ostacolo al regolare deflusso delle acque, le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai soggetti residenti negli immobili in questione.

 

     Art. 3 ter. Interventi straordinari per la frazione di Fornovolasco.

     1. Le disposizioni di cui ai comma 1, 2, 3, 4, 5 "dell'art. 2 bis" [5] si applicano anche nel comune di Vergemoli, frazione di Fornovolasco.

 

     Art. 4. Soggetti beneficiari degli interventi e procedure. [6]

     1. Sono concessi tramite la Fidi Toscana S.p.A., contributi in conto interessi su finanziamenti a medio termine concessi dalle banche alle piccole e medie imprese per la ricostruzione dei beni danneggiati.

     2. Sono beneficiarie le piccole e medie Imprese che hanno i requisiti previsti dalla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 96/280/CE del 3.4.1996. I contributi in conto interessi sono pari a 5 punti annui, su finanziamenti di durata non superiore a 7 anni, con preammortamento fino a 2 anni, di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile, e comunque non superiore a 300 milioni di lire, ad un tasso di interesse non superiore al tasso di riferimento. Sono ammissibili le spese finalizzate alla ricostruzione o alla straordinaria manutenzione di immobili, impianti, macchinari, automezzi, attrezzature e scorte. Nel caso in cui l'investimento sia destinato esclusivamente alla ricostruzione delle scorte, ferme restando tutte le altre condizioni, il finanziamento è di durata non superiore a 36 mesi, con preammortamento fino a 6 mesi. Sono compresi tra le scorte anche i beni di terzi in temporaneo deposito o in lavorazione presso l'impresa danneggiata. In ogni caso le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti proprietari dei beni in deposito od in lavorazione presso le imprese danneggiate [7].

     3. La domanda di contributi in conto interessi deve essere presentata dall'impresa alla Fidi Toscana S.p.A., corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 4 della L. 15/68 contenente l'indicazione dell'iscrizione alla C.C.I.A.A., dei danni subiti e dell'esistenza dei requisiti dimensionali. La Fidi Toscana S.p.A. istruisce le domande di contributo; delibera la concessione di contributi ogni tre mesi, per le imprese che hanno completato la documentazione almeno trenta giorni prima della fine del trimestre e sulla base dell'ordine cronologico derivante dal completamento della documentazione; eroga i contributi attualizzati in unica soluzione direttamente all'impresa beneficiaria, previa erogazione del finanziamento da parte della banca e completamento dell'investimento da parte dell'impresa medesima. Il contributo in conto interessi è attualizzato al tasso ufficiale di sconto. La Fidi Toscana S.p.A. trasmette ogni trimestre alla Giunta regionale il rendiconto delle domande presentate e dei contributi concessi ed erogati.

     4. La Fidi Toscana S.p.A. su domanda delle imprese interessate può concedere la propria garanzia sussidiaria sui finanziamenti a medio termine previsti dal presente articolo, nell'ambito delle disposizioni di legge e statutarie che ne disciplinano l'attività.

     5. Per gli interventi previsti dal presente articolo, è costituito presso la Fidi Toscana S.p.A. un apposito fondo, con i contributi della Regione Toscana e di eventuali altri soggetti pubblici e privati. Il contributo della Regione Toscana al fondo è determinato in lire 2.000.000.000. Gli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie del fondo sono destinati al fondo medesimo, al netto degli oneri fiscali di competenza, nonchè delle spese di gestione e di pubblicizzazione, nei limiti queste ultime del 4% della consistenza del fondo; e comunque in un importo non superiore agli interessi maturati [8].

     6. Sono beneficiari altresì gli esercenti le libere professioni. La domanda di contributi in conto interessi deve essere presentata alla Fidi Toscana S.p.A., corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 contenente l'indicazione dei danni subiti, dal numero di partita IVA e dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di redditi dell'anno 1995. Per le attività professionali iniziate dopo l'1.1.1996, nella dichiarazione di cui sopra, in luogo dell'avvenuta dichiarazione dei redditi, deve essere indicato il volume di affari presunto dichiarato in occasione della richiesta della partita IVA [9].

     7. Sono beneficiari altresì gli esercenti altre attività di lavoro autonomo e le associazioni in qualsiasi forma costituite purchè rivolte a soddisfare le esigenze del tempo libero e della domanda turistica. La domanda di contributi in conto interessi deve essere presentata alla Fidi Toscana S.p.A., corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente l'indicazione dei danni subiti. Per gli esercenti altre attività di lavoro autonomo, la dichiarazione di cui sopra deve contenere l'indicazione del codice fiscale e dell'avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1995. Per le attività iniziate dopo il 1.1.1996, la dichiarazione di cui sopra deve contenere l'attestazione che l'esercizio dell'attività è iniziato in corso dell'anno e comunque precedentemente al 19 giugno 1996. Per le associazioni in qualsiasi forma costituite deve essere allegato altresì lo statuto vigente ed il rendiconto annuale [10].

 

     Art. 4 bis. Termine. [11]

     1. La documentazione prevista ai fini dell'erogazione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 4, comprendente, tra l'altro, l'attestazione dell'erogazione del finanziamento da parte della banca e del completamento dell'investimento da parte dei soggetti beneficiari, deve pervenire alla Fidi Toscana S.p.A. entro il termine perentorio del 31 ottobre 1997 [12].

     2. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, le domande già presentate per la concessione dei contributi di cui all'art. 4 decadono per la parte di finanziamento assistito da contributo non utilizzato; ugualmente decadono le relative deliberazioni di concessione adottate dalla Fidi Toscana S.p.A.

 

     Art. 5. Opere pubbliche.

     1. Per le opere di pronto intervento e di ripristino relative ad opere pubbliche di competenza della Regione, è autorizzata un'ulteriore spesa di L. 1.500.000.000.=, ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. 2 marzo 1988 n. 14.

     2. Per le opere di pronto intervento e di ripristino relative ad opere pubbliche di competenza delle Province, dei Comuni e loro Consorzi e delle Comunità Montane è autorizzata un'ulteriore spesa di L. 500.000.000.=, ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. 2 marzo 1988 n. 14.

     3. Gli interventi di cui alla L.R. 2 marzo 1988 n. 14 di competenza degli enti di cui al comma precedente sono a totale carico del fondo di cui all'art. 3 della legge medesima.

 

     Art. 6. Interventi di sistemazione idraulico-forestale.

     1. Alla Comunità Montana dell'Alta Versilia ed alla Comunità Montana della Garfagnana è attribuita la somma totale di lire 1.000.000.000.= per interventi di sistemazione idraulica, di ripristino della viabilità forestale e di sistemazione frane.

 

     Art. 7. Promozione turistica.

     1. Per interventi straordinari di promozione turistica del litorale di Massa Carrara, della Versilia e della Garfagnana è autorizzata la spesa di L. 500.000.000.=

     2. Gli interventi di cui al comma precedente sono attuati dalla Giunta regionale, anche con affidamento diretto.

 

     Art. 8. Incremento straordinario dei fondi per la retribuzione accessoria del personale.

     1. Per la remunerazione di specifiche azioni volte al ripristino dei servizi ed all'eliminazione dei danni e dei disagi causati dalla calamità, richiedenti l'impegno straordinario del personale dipendente dagli enti interessati, è stanziato un contributo "una tantum" di complessive L. 500.000.000.=.

     2. Lo stanziamento di cui al comma precedente è ripartito dalla Giunta regionale fra gli enti locali maggiormente colpiti, secondo criteri stabiliti sentite le amministrazioni interessate.

     3. Le amministrazioni utilizzano il contributo di cui al presente articolo per compensare l'impegno straordinario richiesto ai propri dipendenti coinvolti nelle azioni di cui al primo comma. Al tal fine il contributo è portato ad incremento dei rispettivi fondi costituiti per il finanziamento della parte variabile della retribuzione, relativi all'esercizio in corso, per essere erogato ai dipendenti specificamente interessati.

 

     Art. 9. Norma finale.

     1. Gli interventi di cui agli articoli 2, 5 e 6 della presente legge confluiscono nel piano di interventi di emergenza previsto da apposita ordinanza della presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, e sono attuati con le procedure da esso previste.

 

     Art. 10. Finanziamento.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con la seguente variazione da apportarsi, per analogo importo di competenza e di cassa, agli stati di previsione della parte spesa del bilancio 1996:

     (Omissis).

     La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[2] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 1997, n. 64.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 23 gennaio 1998, n. 6.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 gennaio 1998, n. 6.

[5] Leggasi "dell'art. 3 bis". L'articolo è stato inserito dall'art. 2 della L.R. 23 gennaio 1998, n. 6.

[6] Rubrica così sostituita dall'art. 1 della L.R. 14 novembre 1996, n. 87.

[7] Comma così integrato dall'art. 2 della L.R. 8 agosto 1996, n. 66.

[8] Comma così integrato dall'art. 3 della L.R. 8 agosto 1996, n. 66.

[9] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 8 agosto 1996, n. 66.

[10] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 14 novembre 1996, n. 87.

[11] Articolo aggiunto dall'art. unico della L.R. 5 giugno 1997, n. 40.

[12] Termine così prorogato dall'art. 3 della L.R. 11 agosto 1997, n. 64.