§ 4.4.4 - L.R. 9 novembre 1994, n. 86.
Norme per la disciplina della ricerca e coltivazioni delle acque minerali e termali.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.4 acque minerali e termali
Data:09/11/1994
Numero:86


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Natura dei beni.
Art. 3.  Amministrazione dei beni.
Art. 4.  Permesso di ricerca.
Art. 5.  Limiti del permesso.
Art. 6.  Istanza.
Art. 7.  Istanze concorrenti e priorità.
Art. 8.  Rilascio del permesso.
Art. 9.  Contenuto del permesso.
Art. 10.  Diritto proporzionale - Tassa di rilascio.
Art. 11.  Notificazione del permesso.
Art. 12.  Informazioni e controllo.
Art. 13.  Proroga del permesso.
Art. 14.  Trasferimento del permesso.
Art. 15.  Cessazione del permesso.
Art. 16.  Rinuncia.
Art. 17.  Decadenza.
Art. 18.  Revoca.
Art. 19.  Accesso ai fondi.
Art. 20.  Concessione.
Art. 21.  Istanza di concessione.
Art. 22.  Rilascio e durata delle concessioni.
Art. 23.  Contenuto della concessione.
Art. 24.  Diritto proporzionale - Tassa di concessione - Contribuzione agli oneri diretti e indiretti.
Art. 25.  Deposito cauzionale.
Art. 26.  Ulteriori obblighi.
Art. 27.  Programma dei lavori.
Art. 28.  Esercizio della concessione.
Art. 29.  Preferenze per il rilascio della concessione.
Art. 30.  Area di salvaguardia.
Art. 31.  Zone di rispetto.
Art. 32.  Zone di protezione ambientale.
Art. 33.  Accesso ai fondi.
Art. 34.  Pubblica utilità.
Art. 35.  Concessione edilizia.
Art. 36.  Pertinenze.
Art. 37.  Ipoteche.
Art. 38.  Modificazioni dell'estensione dell'area concessa.
Art. 39.  Gestione unitaria.
Art. 40.  Trasferimento della concessione.
Art. 41.  Contratti di somministrazione.
Art. 42.  Trasformazioni e modifiche delle società.
Art. 43.  Fallimento.
Art. 44.  Successione mortis causa.
Art. 45.  Informazioni ed attività ispettive.
Art. 46.  Cessazione della concessione.
Art. 47.  Scadenza del termine - Rinnovo della concessione.
Art. 48.  Rinuncia.
Art. 49.  Decadenza.
Art. 50.  Pubblicità.
Art. 51.  Revoca.
Art. 52.  Nuova concessione.
Art. 53.  Vigilanza.
Art. 54.  Direttore di miniera.
Art. 55.  Registro.
Art. 56.  Installazione di apparecchiature di misura.
Art. 57.  Sanzioni amministrative.
Art. 58.  Norma transitoria e finale.


§ 4.4.4 - L.R. 9 novembre 1994, n. 86. [1]

Norme per la disciplina della ricerca e coltivazioni delle acque minerali e termali.

(B.U. 18 novembre 1994, n. 75).

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina la ricerca e la coltivazione delle acque minerali e termali nel territorio della Regione Toscana.

     2. Le attività di cui al comma precedente sono realizzate in conformità con gli indirizzi e gli obiettivi indicati dal Programma regionale di sviluppo, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 9 giugno 1992, n. 26 allo scopo di tutelare i beni idrominerali regionali e valorizzarne l'utilizzazione in senso terapeutico ed economico.

 

     Art. 2. Natura dei beni.

     1. Le acque minerali e termali, esistenti nel territorio della Regione Toscana fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione.

 

     Art. 3. Amministrazione dei beni.

     1. La ricerca e la coltivazione delle acque minerali e termali sono subordinate al rilascio del permesso di ricerca e della concessione da parte della Giunta regionale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RICERCA

 

     Art. 4. Permesso di ricerca.

     1. La ricerca delle acque minerali e termali è consentita solo a chi è munito del relativo permesso.

     2. Il permesso di ricerca ha per oggetto:

     a) la captazione di sorgenti o il rinvenimento di falde acquifere non affioranti;

     b) gli esami dell'acqua captata o rinvenuta per accertarne le caratteristiche chimiche, fisico-chimiche e microbiologiche, nonché le proprietà favorevoli alla salute in dipendenza delle sue qualità particolari;

     c) lo studio del bacino idrogeologico che alimenta le sorgenti o le falde acquifere minerali e termali.

 

     Art. 5. Limiti del permesso.

     1. Il permesso di ricerca non può essere accordato per un'area superiore a duecento ettari e non può avere validità superiore a tre anni.

     2. Allo stesso ricercatore possono essere accordati più permessi purché nel complesso non sia superato il limite dei quattrocento ettari.

 

     Art. 6. Istanza.

     1. L'istanza per ottenere il permesso di ricerca è presentata alla Giunta regionale.

     2. L'istanza deve essere corredata dai seguenti elementi:

     a) da una mappa dell'area in cui si intendono svolgere le ricerche, individuata su planimetria in scala 1:5000;

     b) da un progetto di ricerca contenente il programma dei lavori che si intendono eseguire, con l'indicazione della spesa prevista e dei mezzi di finanziamento nonché i tempi di attuazione;

     c) una relazione idrogeologica sulla zona interessata alla ricerca, con la eventuale ubicazione delle sorgenti e le informazioni circa il loro uso attuale;

     d) la documentazione atta a dimostrare il possesso da parte del titolare o del legale rappresentante in caso di società dei requisiti tecnici ed economici adeguati alle attività da intraprendere;

     e) certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti nonché certificato di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575, come modificata e integrata dalla L. 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni e integrazioni, tutti in data non anteriore a tre mesi;

     f) certificato del tribunale attestante che nei confronti del titolare ovvero degli amministratori e del legale rappresentante della società non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali;

     g) uno studio di massima per la valutazione delle modifiche ambientali che le attività di ricerca programmate comportano sull'ambiente.

     3. Qualora il permesso di ricerca sia richiesto da una società, alla istanza deve essere allegata copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. Gli enti locali devono allegare la relativa delibera consiliare.

     4. Le spese occorrenti per l'istruttoria dell'istanza, il cui ammontare è determinato dalla Giunta regionale con cadenza triennale, sono a carico del richiedente.

     5. Copia dell'istanza presentata alla Giunta regionale è contestualmente depositata presso il Comune o i Comuni interessati, che, entro otto giorni dalla data del deposito provvedono alla pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

 

     Art. 7. Istanze concorrenti e priorità.

     1. Due o più istanze di permesso di ricerca sono considerate concorrenti quando ricadano nella stessa area o presentino interferenza nelle aree interessate dalla ricerca e risultino altresì presentate, nelle more dell'istruttoria, non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della prima istanza all'albo pretorio dei Comuni interessati per territorio dalla ricerca.

     2. A priorità delle altre condizioni prevale la priorità nella presentazione dell'istanza.

 

     Art. 8. Rilascio del permesso.

     1. Il permesso di ricerca è deliberato dalla Giunta regionale, sentita l'Amministrazione provinciale, il Comune o i Comuni interessati per territorio, previa istruttoria tecnica dell'Ufficio del Genio Civile.

     2. L'Amministrazione provinciale, nonché il Comune o i Comuni interessati per territorio esprimono il rispettivo parere relativamente alla accoglibilità dell'istanza, entro 90 giorni dalia richiesta della Giunta. In particolare i Comuni devono esprimersi anche in riferimento agli eventuali aspetti urbanistici interessati dal successivo art. 35. Trascorso inutilmente tale termine il parere è da intendersi come positivamente acquisito.

     3. L'Ufficio del Genio Civile compie, sulla base della richiesta della Giunta regionale, tutte le operazioni utili a verificare l'accoglibilità, sul piano tecnico, della istanza. L'istruttoria tecnica deve concludersi entro 90 giorni dalla richiesta.

     4. Per le zone su cui pendono vincoli minerari o servitù militari l'Ufficio del Genio Civile sente rispettivamente il Distretto Minerario e l'Amministrazione militare.

     5. Nelle zone sottoposte a tutela ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089 e della L. 29 giugno 1939, n. 1437 e successive modificazioni, nei parchi nazionali e regionali, nelle riserve naturali, nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, nonché nelle altre zone soggette a vincoli statali, l'Ufficio del Genio Civile competente per territorio acquisisce nel corso dell'istruttoria il parere delle autorità competenti.

 

     Art. 9. Contenuto del permesso.

     1. Il provvedimento regionale relativo al permesso di ricerca deve contenere:

     a) le generalità del titolare e il suo domicilio, da eleggersi in un Comune della Provincia dove si eseguono i lavori;

     b) la durata del permesso e la superficie accordata;

     c) l'ammontare del diritto proporzionale annuo, determinato ai sensi del successivo art. 10;

     d) la data di inizio dei lavori contenuti nel programma approvato;

     e) tutti gli altri obblighi e condizioni ai quali si intende subordinare il Permesso di ricerca.

     2. Al provvedimento deve essere allegato il piano topografico, che ne costituisce parte integrante, sul quale è delimitata l'area oggetto del permesso di ricerca.

     3. Eventuali varianti del programma dei lavori sono approvati dalla Giunta regionale entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso inutilmente tale termine la richiesta si intende approvata.

 

     Art. 10. Diritto proporzionale - Tassa di rilascio.

     1. Il titolare del permesso di ricerca deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo anticipato di lire 7.680 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area del permesso.

     2. Il pagamento del diritto proporzionale deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. I ricercatori sono tenuti ad inviare entro il 31 gennaio successivo all'ufficio regionale competente in materia di acque minerali e termali copia della quietanza dell'avvenuto pagamento.

     3. La misura del diritto proporzionale viene adeguata ogni biennio con provvedimento della Giunta regionale tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'ISTAT prendendo come base quello riferito al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

     4. Il permesso di ricerca è soggetto al pagamento della tassa di concessione regionale di cui al n. d'ordine 28 della tariffa approvata con D. Lgs. 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni, determinata con legge regionale, in conformità a quanto disposto dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 11. Notificazione del permesso.

     1. Il titolare del permesso, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, deve notificare l'avvio della ricerca ai proprietari ed ai possessori dei terreni interessati dai lavori, nonché al Sindaco o ai Sindaci dei Comuni territorialmente interessati.

 

     Art. 12. Informazioni e controllo.

     1. Il ricercatore, entro il 31 dicembre di ogni anno, deve trasmettere alla Giunta regionale una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati conseguiti.

     2. Il ricercatore deve inoltre comunicare immediatamente e per iscritto l'avvenuta provvisoria captazione di sorgenti o il rinvenimento di falde acquifere. In tal caso deve presentare alla Giunta regionale, entro trenta giorni da tale comunicazione, un idoneo progetto di captazione, il quale si intende approvato se, entro trenta giorni dalla data di presentazione, non è oggetto di rilievo da parte degli uffici regionali. Qualora gli uffici formulino rilievi, il nuovo progetto si intende approvato, se non nuovamente osservato, entro i trenta giorni successivi.

     3. Un funzionario dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, assiste alle attività connesse ai prelievi dei campioni di acqua, effettuati ai fini dell'accertamento delle caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche.

 

     Art. 13. Proroga del permesso.

     1. Il permesso può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo massimo di due anni, previa constatazione delle opere eseguite e dei risultati ottenuti.

     2. La domanda di proroga deve essere presentata alla Giunta regionale nel termine perentorio di 90 giorni prima della scadenza del periodo di ricerca autorizzato. Alla domanda deve essere allegato il programma di dettaglio dell'ulteriore ricerca, con i relativi preventivi di spesa.

     3. La Giunta regionale, entro il termine di validità dell'originario permesso di ricerca, deve decidere in relazione alla richiesta di proroga. Trascorso il termine di validità dell'originario permesso, senza che alcuna decisione sia stata presa, la domanda di proroga deve intendersi accolta.

 

     Art. 14. Trasferimento del permesso.

     1. Il permesso di ricerca non può essere trasferito per atto tra vivi senza l'autorizzazione della Giunta regionale. L'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare del permesso ed è subordinata al possesso, da parte del cessionario, dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 6. L'avvenuto trasferimento deve essere notificato dalla Giunta regionale anche al Sindaco o ai Sindaci territorialmente interessati.

     2. Il cessionario subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel provvedimento con il quale il permesso è stato rilasciato.

     3. La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla di diritto e comporta la decadenza del permesso.

     4. Ogni trasferimento del permesso di ricerca è soggetto al pagamento della tassa di concessione regionale di cui al numero d'ordine 29 della tariffa annessa al D.Lgs 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni, determinata con legge regionale, in conformità a quanto disposto dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 15. Cessazione del permesso.

     1. Il permesso di ricerca cessa, oltre che per scadenza del termine, per:

     a) rinuncia;

     b) decadenza;

     c) revoca.

 

     Art. 16. Rinuncia.

     1. La dichiarazione di rinuncia deve essere presentata per iscritto alla Giunta regionale, comunicata al Sindaco o ai Sindaci dei Comuni territorialmente interessati e non può essere sottoposta a condizione.

 

     Art. 17. Decadenza.

     1. La Giunta regionale pronuncia la decadenza del permesso nei seguenti casi:

     a) quando non si è dato inizio ai lavori nel termine stabilito o gli stessi siano rimasti sospesi per oltre tre mesi senza autorizzazione;

     b) quando non sono state osservate le prescrizioni stabilite o si contravvenga alle disposizioni del precedente art. 14;

     c) quando non è stato corrisposto il diritto proporzionale di cui all'art. 10;

     d) quando siano venuti meno i requisiti di capacità tecnica ed economica del titolare del permesso;

     e) quando sia stato fatto commercio delle acque captate.

     2. La decadenza è pronunciata, previa contestazione dei motivi all'interessato, al quale viene fissato il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

     3. In nessun caso il ricercatore decaduto ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione, o degli eventuali successivi ricercatori.

 

     Art. 18. Revoca.

     1. Il permesso di ricerca può essere revocato dalla Giunta regionale, per sopravvenuti e prevalenti motivi di interesse pubblico.

     2. Il ricercatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute limitatamente alla attuazione del programma approvato e nella misura determinata dalla Giunta regionale.

     3. La revoca del permesso di ricerca deve essere comunicata al Sindaco o ai Sindaci dei Comuni territorialmente interessati.

 

     Art. 19. Accesso ai fondi.

     1. I possessori dei fondi compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso non possono opporsi ai lavori di ricerca, fermi restando i divieti contenuti nel D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

     2. E' fatto obbligo al ricercatore di risarcire danni causati dai lavori di ricerca.

     3. Il proprietario del terreno soggetto alla ricerca ha facoltà di esigere una cauzione, che il ricercatore deve depositare entro trenta giorni dalla data della richiesta.

     4. Quando le parti non si siano accordate sull'entità della cauzione, la Giunta regionale delibera d'ufficio, entro 30 giorni dalla richiesta di una delle parti, l'ammontare della cauzione medesima; a deposito effettuato il ricercatore può dare esecuzione ai lavori.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE

 

     Art. 20. Concessione.

     1. La coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui l'Amministrazione regionale abbia accertato l'esistenza e la coltivabilità, è subordinata a concessione regionale.

     2. La concessione di acque minerali e termali può essere rilasciata a chiunque, persona fisica o società legalmente costituita, ne faccia richiesta e dimostri di avere, a giudizio insindacabile

dell'Amministrazione regionale, idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa, in relazione al programma dei lavori.

 

     Art. 21. Istanza di concessione.

     1. L'istanza per ottenere la concessione deve essere presentata alla Giunta regionale con i seguenti allegati:

     a) planimetria a scala 1:25000 con indicazione del perimetro della concessione;

     b) il programma generale di coltivazione, nel quale devono essere indicate le opere e le attività necessarie per una razionale coltivazione del giacimento, la spesa prevista, i mezzi per farvi fronte e i tempi di attuazione;

     c) studio di dettaglio del bacino idrogeologico comprendente:

     - l'inquadramento geologico, stratigrafico e tettonico dell'area;

     - climatologia;

     - bilancio idrogeologico;

     - geochimica delle acque;

     - idraulica dei sistemi di captazione;

     - considerazioni sulle modalità di coltivazione del giacimento;

     - nel caso di acque termo-minerali, l'indicazione delle manifestazioni termali;

     d) la planimetria a scala 1:5000 con l'indicazione:

     - del perimetro della concessione evidenziato con linea rossa continua;

     - delle sorgenti captate, dei pozzi perforati e delle manifestazioni acquifere presenti all'interno dell'area della concessione;

     - delle opere di captazione delle acque destinate al consumo umano;

     - dell'ubicazione dello stabilimento di utilizzazione delle acque e il percorso delle condotte da questo alle sorgenti;

     - della viabilità esistente e/o di progetto destinata al collegamento dello stabilimento di utilizzazione delle acque;

     e) un progetto planivolumetrico dello stabilimento di utilizzazione con documentazione relativa all'inserimento paesistico delle opere e l'indicazione dei parametri urbanistici che si prevede di utilizzare;

     f) certificati dei definitivi accertamenti chimici, chimico-fisici e microbiologici delle sorgenti;

     g) certificazione rilasciata dal Comune contenente:

     - la normativa urbanistica dell'area interessata nonché la cartografia degli strumenti urbanistici vigenti o adottati;

     - la descrizione, anche cartografica, di tutti i vincoli gravanti sull'area interessata;

     h) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le imprese;

     i) documentazione atta a dimostrare il possesso da parte del titolare o del legale rappresentante in caso di società, dei requisiti tecnici ed economico-finanziari adeguati all'attività da intraprendere;

     l) certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti nonché certificato di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata e integrata dalla L. 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, tutti in data non anteriore a tre mesi;

     m) certificato del tribunale attestante che nei confronti del titolare ovvero degli amministratori e del legale rappresentante della società non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali;

     n) studio di valutazione di impatto ambientale.

     2. Qualora la concessione sia richiesta da una società, alla istanza devono essere allegate copie autentiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

     3. L'Ufficio del Genio Civile compie, sulla base della richiesta regionale, tutte le operazioni utili a verificare l'accoglibilità, sul piano tecnico, dell'istanza secondo le procedure di cui ai precedenti artt. 6, 7, 8. L'istruttoria tecnica deve concludersi entro 90 giorni dalla richiesta regionale.

     4. Come primo atto dell'istruttoria viene data pubblicazione dell'istanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; i soggetti e gli enti interessati possono presentare alla Regione le loro osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.

     5. Le spese occorrenti per l'istruttoria dell'istanza sono a carico del richiedente il cui ammontare è determinato dalla Giunta regionale con cadenza triennale.

 

     Art. 22. Rilascio e durata delle concessioni.

     1. La concessione è rilasciata dalla Giunta regionale nel rispetto delle disposizioni vigenti, previo parere conforme del Comune o dei Comuni interessati in merito alla compatibilità delle opere previste con gli strumenti urbanistici.

     2. Qualora il parere di cui al primo comma sia negativo, la Giunta regionale può chiedere al Comune l'adozione di apposita variante. La variante è approvata ai sensi dell'art. 10, terzo comma, della legge regionale 30 dicembre 1984, n. 74, e successive modificazioni.

     3. Se il Comune non provvede all'adozione della variante entro novanta giorni dalla richiesta della Giunta regionale, né a comunicare alla Regione, entro lo stesso termine, le ragioni che ostano a tale adozione, la Giunta regionale, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 3, 1° comma della legge regionale 31-12-1984, n. 74 e successive modificazioni, può proporre al Consiglio, ai sensi del medesimo art. 3 della stessa legge regionale, le prescrizioni idonee, in modifica dello strumento urbanistico, a consentire le opere e le attività connesse alla concessione di cui al 1° comma.

     4. La durata della concessione è compresa fra i 15 e i 25 anni ed è proporzionata alla portata della sorgente nonché all'ammontare degli investimenti programmati in relazione al loro ammortamento.

     5. All'atto di rilascio della concessione a società e comunque nel caso in cui si verifichi un trasferimento di quote pari al 10% del capitale sociale, la certificazione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, come successivamente integrata e modificata dalla legge 19 marzo 1990 n. 55, deve essere esibita da tutti i soci.

 

     Art. 23. Contenuto della concessione.

     1. La concessione è deliberata dalla Giunta regionale e contiene:

     a) l'indicazione delle generalità del concessionario e del suo domicilio, che deve essere eletto in un Comune della Provincia ove è svolta l'attività;

     b) la durata della concessione;

     c) la delimitazione dell'area oggetto di concessione, nonché la delimitazione delle aree di salvaguardia ai sensi dei successivi artt. 30, 31, 32;

     d) l'indicazione del diritto proporzionale da pagarsi dal concessionario;

     e) l'ammontare del premio e delle indennità eventualmente dovute al ricercatore ai sensi del successivo art. 29;

     f) tutti gli altri obblighi e condizioni cui si intenda subordinare la concessione, ivi compresa l'eventuale disponibilità di derivazioni d'acqua ad uso della collettività.

     2. Al provvedimento sono uniti:

     a) la planimetria e il verbale di delimitazione, che ne costituiscono parte integrante;

     b) il programma generale di coltivazione;

     c) il progetto planivolumetrico dello stabilimento di utilizzazione con le eventuali modifiche introdotte d'ufficio, i relativi parametri urbanistici e la normativa tecnica da seguire.

     3. Qualora la concessione sia accordata ad una società, questa ha l'obbligo di comunicare alla Giunta regionale le modificazioni dello statuto e delle cariche sociali, entro trenta giorni dalla loro approvazione.

     4. La mancata comunicazione di quanto previsto al precedente comma 3 può costituire motivo di decadenza della concessione.

     5. Il Presidente della Regione, conformemente alla deliberazione della Giunta regionale, provvede alla emanazione di apposito decreto meramente esecutivo, con cui rilascia la concessione.

     6. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

 

     Art. 24. Diritto proporzionale - Tassa di concessione - Contribuzione agli oneri diretti e indiretti.

     1. Il titolare della concessione deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo anticipato per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area di concessione:

     a) di lire 100.000 con un minimo di 5 000 000 per le acque minerali;

     b) di lire 30.000 con un minimo di 1.000.000 per le acque termali;

     c) di lire 10.000 con un minimo di 300.000 per le concessioni la cui attività è sospesa.

     2. Il pagamento del diritto proporzionale deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. I concessionari sono tenuti ad inviare entro il 31 gennaio successivo all'ufficio regionale competente in materia di acque minerali e termali copia della quietanza dell'avvenuto pagamento.

     3. La misura del diritto proporzionale annuo è adeguata con provvedimento della Giunta regionale ogni biennio, tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita determinati dall'ISTAT prendendo come base quello riferito al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

     4. Per l'uso delle pertinenze di cui alla presente legge, il nuovo concessionario è tenuto a pagare un canone annuo pari al 5% del loro valore, calcolato all'atto della presa in consegna da parte della Regione, fino a quando le pertinenze stesse non verranno sostituite.

     5. Il rilascio della concessione è soggetto al pagamento della tassa di concessione regionale di cui al n. d'ordine 32 della tariffa approvata con D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni, determinata con legge regionale, in conformità a quanto disposto dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

     6. I concessionari sono tenuti a versare alla Regione un contributo per gli oneri diretti ed indiretti sostenuti da Comuni, Province e Regione in conseguenza delle opere ed attività di estrazione, adduzione, imbottigliamento e trasporto delle acque minerali emunte nel territorio di competenza sulla base di parametri stabiliti dalla Giunta regionale. La quantificazione dell'importo dovuto è stabilita in apposita convenzione da stipularsi tra il concessionario e gli Enti interessati nella quale sono altresì definiti i termini e le modalità di pagamento.

 

     Art. 25. Deposito cauzionale.

     1. Entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione, il titolare è tenuto a depositare alla Giunta regionale una cauzione mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, d'importo pari al 2,5% della spesa indicata nel programma dei lavori e comunque non superiore a lire 100 milioni. La cauzione è vincolata per tutta la durata del programma di lavoro.

     2. Lo svincolo della cauzione è concesso, a domanda dell'interessato, con deliberazione della Giunta regionale.

     3. In caso di mancata realizzazione del programma o in caso di decadenza della concessione per i motivi di inadempienza del concessionario di cui al successivo art. 49, la Giunta regionale destina l'importo della cauzione per interventi diretti alla tutela ambientale, manutenzione e studi delle sorgenti.

 

     Art. 26. Ulteriori obblighi.

     1. Il concessionario, oltre all'osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione, è tenuto a:

     a) eseguire ogni tre anni, alla presenza di un funzionario dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, la misurazione della portata, della temperatura ed il rilevamento di ogni altro elemento utile in ordine alle caratteristiche del giacimento;

     b) inviare al Dipartimento Attività Produttive della Regione le risultanze dei controlli batteriologici e chimico-fisici eseguiti da laboratori ed istituzioni abilitati dal Ministero della Sanità in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 15 gennaio 1992 n. 105, dal D.M. 12 novembre 1992 n. 542, dal D.M. 13 gennaio 1993 e successive modificazioni. Per le acque termali le analisi batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche devono essere effettuate almeno ogni 5 anni, con le modalità previste dalle leggi vigenti.

 

     Art. 27. Programma dei lavori.

     1. Entro l'ultimo trimestre di ciascun anno deve essere inviato alla Giunta regionale il programma dei lavori che il concessionario intende eventualmente svolgere nell'anno successivo.

     2. La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla comunicazione, approva il programma; decorso inutilmente tale termine il programma si intende comunque approvato.

 

     Art. 28. Esercizio della concessione.

     1. Le concessioni devono essere tenute in attività; qualora ricorrano eccezionali e fondati motivi, la Giunta regionale può consentire la sospensione dell'attività.

     2. Il periodo di chiusura stagionale è fissato dalla Giunta regionale, sentito il concessionario, con apposito calendario pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. La riapertura dello stabilimento è comunque subordinata all'espletamento della procedura prevista dal R.D. 28 settembre 1919, n. 1924.

     3. Il concessionario è tenuto alla regolare manutenzione degli impianti e delle opere anche durante la sospensione dell'attività.

 

     Art. 29. Preferenze per il rilascio della concessione.

     1. L'istanza di concessione presentata dal ricercatore, fatto salvo il possesso dei necessari requisiti soggettivi di cui al precedente art. 21, costituisce elemento di preferenza in caso di concorrenza di più istanze.

     2. Il ricercatore, qualora non ottenga la concessione, ha diritto di conseguire, a carico del concessionario, un premio in relazione all'importanza della scoperta ed un'indennità in ragione delle opere utilizzate.

     3. L'ammontare del premio e delle indennità, qualora non siano concordati tra il ricercatore ed il concessionario, sono provvisoriamente determinati dalla Giunta regionale nel provvedimento di concessione. Ogni ulteriore contestazione è di competenza dell'Autorità Giudiziaria.

     4. In ogni caso il concessionario, prima di iniziare i lavori, deve dare alla Giunta regionale la prova dell'eseguito pagamento del premio e dell'indennità al ricercatore o del deposito della somma stessa presso la Tesoreria regionale.

 

     Art. 30. Area di salvaguardia.

     1. Per assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative delle acque minerali oggetto di sfruttamento, sono stabilite delle aree di salvaguardia, distinte in zone di rispetto e zone di protezione ambientale.

     2. Le zone di rispetto si riferiscono alle sorgenti, ai pozzi e ai punti di presa; le zone di protezione ambientale si riferiscono ai bacini imbriferi e alle aree di ricerca delle falde.

 

     Art. 31. Zone di rispetto.

     1. Le zone di rispetto sono indicate nel provvedimento di concessione, ai sensi dell'art. 23, primo comma, lett. c) della presente legge e sono delimitate in relazione alla situazione locale di vulnerabilità a rischio per le falde acquifere.

     2. Nelle zone di rispetto sono vietate le seguenti attività o destinazioni:

     a) dispersione, ovvero immissione in fossi, non impermeabilizzati di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;

     b) accumulo di concimi organici;

     c) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;

     d) spandimento di pesticidi e fertilizzanti;

     e) apertura di cave e pozzi;

     f) discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;

     g) stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;

     h) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

     i) impianti di trattamento di rifiuti;

     l) pascolo e stazzo di bestiame;

     m) ogni altra attività inquinante.

     3. Nelle zone di rispetto è vietata l'installazione di pozzi a perdere; per quelli esistenti si adottano le misure per il loro allontanamento.

 

     Art. 32. Zone di protezione ambientale.

     1. Nelle zone di protezione ambientale devono essere adottate dalla Giunta regionale misure relative alla destinazione del territorio interessato nonché limitazioni per gli insediamenti civili, produttivi, agro-forestali e zootecnici.

 

     Art. 33. Accesso ai fondi.

     1. I proprietari o possessori dei fondi compresi nel perimetro della concessione non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, alle apposizioni dei termini relativi, ed ai lavori necessari per lo sfruttamento del giacimento, salvo il diritto alle indennità spettanti per gli eventuali danni a norma del disposto dell'art. 19.

     2. Il concessionario almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori deve notificare ai proprietari o possessori dei fondi interessati le operazioni, indicate al comma precedente, che intende realizzare.

 

     Art. 34. Pubblica utilità.

     1. Entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per la protezione igienico-sanitaria ed idrogeologica del giacimento, per la captazione, la conduzione, l'adduzione ed il contenimento delle acque minerali e termali, per l'utilizzazione industriale e termale, per la produzione e la trasmissione dell'energia elettrica, ed in genere per la coltivazione e la sicurezza dell'attività estrattiva, sono considerate di pubblica utilità ai sensi della legge 25 giugno 1865 n. 2359 e successive modifiche e integrazioni.

     2. Quando le opere indicate nel comma precedente debbono eseguirsi fuori dal perimetro della concessione, il Sindaco, su richiesta del concessionario, può dichiarare, ove occorra, la pubblica utilità determinando provvisoriamente l'indennità e disponendone il deposito.

     3. Su richiesta del concessionario, il Sindaco può ordinare l'occupazione d'urgenza, sia dentro che fuori il perimetro della zona concessa, determinando provvisoriamente l'indennità da corrispondere.

 

     Art. 35. Concessione edilizia.

     1. Per la realizzazione delle opere comprese nel programma generale di coltivazione, approvato ai sensi dell'art. 23, secondo comma, lett. b), e nel programma annuale di cui all'art. 27 della presente legge, ivi comprese quelle previste nelle varianti urbanistiche di cui al precedente art. 22, in conformità con quanto disposto nel provvedimento di concessione di cui all'art. 23 della presente legge, il Sindaco rilascia le concessioni edilizie ai sensi della legislazione vigente.

     2. Le concessioni edilizie sono rilasciate previa sottoscrizione di apposite convenzioni o atti d'obbligo unilaterali di durata non inferiore a 10 anni in cui i concessionari diano garanzia per la realizzazione delle opere necessarie a rendere effettiva la capacità produttiva del giacimento, e si impegnano per sé e per i loro aventi causa a non modificare la destinazione d'uso delle opere stesse. Nelle convenzioni o negli atti d'obbligo sono fissate, altresì, le sanzioni per l'inadempimento degli impegni assunti. A tutela degli interessi collettivi e in considerazione di particolari situazioni, disposizioni particolari potranno essere inserite nella convenzione o nell'atto d'obbligo.

     Gli atti sono trascritti, a cura dell'Amministrazione comunale e a spesa del concessionario, nei registri della proprietà immobiliare.

 

     Art. 36. Pertinenze.

     1. Costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione delle acque minerali e termali.

     2. Non costituiscono, comunque, pertinenze le attrezzature separabili senza pregiudizio del giacimento, gli impianti esclusivamente alberghieri, sanitari e produttivi.

 

     Art. 37. Ipoteche.

     1. Il bene oggetto della concessione e le sue pertinenze sono soggetti alla disciplina degli immobili.

     2. L'iscrizione di ipoteche è subordinata alla autorizzazione della Giunta regionale.

     L'espropriazione del diritto del concessionario può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari. Il precetto immobiliare deve essere notificato anche alla Giunta regionale.

     3. L'iscrizione di ipoteche sui giacimenti di acque minerali e loro pertinenze, è soggetta ad una tassa di concessione regionale di cui al n. d'ordine 31 della tabella approvata con D.Lgs. del 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni, determinata con legge regionale, in conformità a quanto disposto dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 38. Modificazioni dell'estensione dell'area concessa.

     1. Il limite di superficie contenuto nel provvedimento di concessione può essere aumentato o diminuito su richiesta del concessionario per documentate esigenze riconosciute dalla Regione.

     2. La richiesta relativa è istruita conformemente all'iter previsto per l'originaria istanza di concessione.

     3. Il limite di superficie della concessione può essere altresì ridotto per sopravvenute prevalenti ragioni di interesse pubblico, sentito il parere del concessionario, con provvedimento motivato della Giunta regionale, nel quale sono determinati il nuovo diritto proporzionale, nonché l'eventuale indennità dovuta al concessionario.

 

     Art. 39. Gestione unitaria.

     1. Qualora più concessioni di coltivazione si riferiscano ad un unico bacino acquifero, al fine di conseguire una più razionale coltivazione, salvaguardia e riproducibilità delle risorse e per motivi di sicurezza, la Regione può prescrivere ai singoli concessionari di provvedere alla istituzione di una gestione unitaria, fissandone i criteri relativi.

     2. In caso di inottemperanza il Presidente della Giunta regionale nomina un apposito commissario ad acta con il compito di istituire od attivare, per le finalità di cui al precedente comma, la gestione unitaria, e di stabilire, in contraddittorio con i concessionari, la valutazione dei singoli interessi nonché il riparto delle spese [2].

     3. Il mancato assoggettamento, da parte del concessionario, alla gestione unitaria, comporta la decadenza della concessione.

 

     Art. 40. Trasferimento della concessione.

     1. La concessione non può essere trasferita per atto tra vivi senza l'autorizzazione della Giunta regionale. L'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della concessione ed è subordinata al possesso, da parte del cessionario, dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 21.

     2. Il cessionario subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel provvedimento con il quale la concessione è stata rilasciata.

     3. Ogni atto di cessione, che non abbia riportato la suddetta autorizzazione preventiva, è nullo. In tal caso la Giunta regionale può pronunciare la decadenza della concessione, ai sensi del successivo art. 49, primo comma, lett. d).

     4. Ogni trasferimento per atto tra vivi della concessione mineraria è soggetto al pagamento della tassa di concessione regionale di cui al n. d'ordine 30 della tabella approvata con D.Lgs. del 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni, determinata con legge regionale, in conformità a quanto disposto dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 41. Contratti di somministrazione.

     1. I contratti di somministrazione sono nulli senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

     2. La mancanza della preventiva autorizzazione di cui al 1° comma costituisce motivo di decadenza dell'atto di concessione ai sensi del successivo art. 49.

 

     Art. 42. Trasformazioni e modifiche delle società.

     1. Quando il titolare della concessione è una società, ogni atto di modifica della ragione sociale o di trasformazione della stessa è soggetto alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale, nel rispetto della L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata ed integrata dalla L. 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Ogni atto di modifica della ragione sociale o di trasformazione della società concessionaria, che non abbia riportato la suddetta autorizzazione preventiva comporta la decadenza della concessione, ai sensi del successivo art. 49 della presente legge.

     3. I legali rappresentanti e gli amministratori della nuova società, al pari degli imprenditori individuali sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 21. L'accertamento di tali requisiti costituisce presupposto per il rilascio della preventiva autorizzazione di cui al primo comma.

     4. Ogni modifica o trasformazione della società è soggetta al pagamento della tassa di concessione regionale di cui al n. d'ordine 30 della tabella approvata con D.Lgs. del 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni, determinata con legge regionale, in conformità a quanto disposto dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

     5. Oltre che nel caso di trasformazione e modifica societaria, qualora si verifichi la sostituzione o integrazione dei soggetti nei confronti dei quali è richiesta la certificazione ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata ed integrata dalla L. 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, tale certificazione deve essere riprodotta dai nuovi soggetti ai fini del mantenimento della concessione.

 

     Art. 43. Fallimento.

     1. In caso di fallimento del titolare la Giunta regionale pronuncia la decadenza della concessione.

 

     Art. 44. Successione mortis causa.

     1. Nel caso di morte del concessionario, la concessione è trasferita con deliberazione della Giunta regionale all'erede che ne faccia domanda entro nove mesi dal decesso del titolare, purché sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 21.

     2. Qualora succedano più eredi, il titolo può essere loro trasferito se i medesimi, entro il suddetto termine, abbiano nominato un loro rappresentante unico, salvo il possesso dei requisiti di cui al comma precedente.

     3. Trascorso tale termine, senza che gli eredi abbiano provveduto, la concessione si intende rinunciata, ed in tal caso si applicano le disposizioni relative alla rinuncia di cui al successivo art. 48.

 

     Art. 45. Informazioni ed attività ispettive.

     1. I titolari di concessioni di acque minerali e termali sono tenuti a presentare alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati statistici riguardanti le produzioni relative all'anno precedente, e ogni ulteriore notizia e chiarimento eventualmente richiesti dalla Giunta regionale.

     2. I titolari debbono, inoltre, mettere a disposizione dei funzionari della Amministrazione regionale tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori. In caso di rifiuto, i funzionari suddetti possono chiedere l'ausilio della autorità pubblica.

     3. I dati, le notizie ed i chiarimenti così ottenuti godranno della guarentigia stabilita dall'art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

 

     Art. 46. Cessazione della concessione.

     1. La concessione cessa:

     a) per scadenza del termine;

     b) per rinuncia;

     c) per decadenza;

     d) per revoca.

 

     Art. 47. Scadenza del termine - Rinnovo della concessione.

     1. La concessione può essere rinnovata con la medesima procedura e secondo gli stessi criteri stabiliti dalla presente legge per il rilascio e la durata del provvedimento originario, qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli.

     2. Il concessionario interessato al rinnovo della concessione deve presentare la relativa istanza un anno prima della scadenza prevista, secondo la stessa procedura stabilita per il rilascio del provvedimento originario. Al fine di garantire l'ammortamento di investimenti per l'utilizzazione di giacimenti idrotermominerali, il titolare della concessione può richiedere alla Giunta regionale il rinnovo prima del termine sopraindicato.

     3. L'istanza di rinnovo deve essere corredata da:

     - una relazione sullo sfruttamento effettuato;

     - una planimetria dell'area oggetto della concessione con monografie dei vertici di delimitazione;

     - una planimetria dello stabilimento;

     - una descrizione dell'impianto e del sistema di utilizzazione;

     - un programma generale di coltivazione nel quale devono essere indicati anche gli investimenti ed i tempi di attuazione;

     4. Se la concessione non è rinnovata, il concessionario deve, alla scadenza del termine, fare consegna del giacimento e delle sue pertinenze alla Regione.

     5. Il concessionario ha diritto di ritenere, con le cautele all'uopo stabilite dagli uffici regionali, gli oggetti destinati alla coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio dal bene oggetto della concessione.

     6. Le spese occorrenti per l'istruttoria, il cui ammontare è determinato dalla Giunta regionale con cadenza triennale, sono a carico del richiedente.

 

     Art. 48. Rinuncia.

     1. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve fare espressa dichiarazione alla Giunta regionale, senza opporre alcuna condizione.

     2. Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinuncia, il concessionario è costituito custode del bene oggetto della concessione e relative pertinenze, con l'obbligo di astenersi da qualsiasi attività di sfruttamento, o di mutamento dello stato del bene e dei luoghi.

     3. La Giunta regionale prescrive i provvedimenti di conservazione che reputa necessari e, in caso di inosservanza, ne ordina l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario.

 

     Art. 49. Decadenza.

     1. La decadenza della concessione è pronunciata con deliberazione della Giunta regionale quando il titolare della concessione:

     a) non adempia agli obblighi e alle prescrizioni stabilite nel provvedimento di concessione;

     b) quando siano venuti meno i requisiti soggettivi di cui all'art. 21;

     c) quando non abbia osservato le disposizioni relative al pagamento del canone, degli oneri e diritti nonché all'obbligo di mantenere in attività la concessione, salva l'ipotesi prevista nell'art. 28 della presente legge;

     d) in caso di mancato assoggettamento alla gestione unitaria di cui al precedente art. 39;

     e) quando abbia trasferito la concessione senza la prevista autorizzazione;

     f) nei casi previsti dagli artt. 41, secondo comma e 42, secondo e quinto comma;

     g) per la mancata presentazione ed inosservanza del programma annuale dei lavori;

     h) quando non venga concessa o sia revocata l'autorizzazione sanitaria;

     i) in caso di fallimento, ai sensi del precedente art. 43;

     l) quando non vengano confermate da parte delle autorità competenti le caratteristiche chimiche, fisico-chimiche e microbiologiche dell'acqua nonché le proprietà terapeutiche che ne legittimano l'uso per imbottigliamento o per cure presso lo stabilimento termale e ne consentono la relativa autorizzazione sanitaria a quell'uso.

     2. La decadenza è pronunciata previa contestazione dei motivi all'interessato, il quale può presentare le proprie controdeduzioni nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del provvedimento. In nessun caso il concessionario decaduto può vantare il diritto a rimborsi o compensi o indennità nei confronti della Regione.

 

     Art. 50. Pubblicità.

     1. Il provvedimento di accettazione della rinuncia e quello che pronuncia la decadenza sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

     2. Dalla data dei predetti provvedimenti il concessionario è esonerato dal pagamento del diritto proporzionale e dagli obblighi imposti nell'atto di concessione.

 

     Art. 51. Revoca.

     1. La concessione può essere revocata per sopravvenute prevalenti ragioni di interesse pubblico con provvedimento motivato dalla Giunta regionale, nel quale è determinata anche l'indennità dovuta al concessionario.

 

     Art. 52. Nuova concessione.

     1. La Giunta regionale può procedere a nuova concessione del bene che sia stato oggetto di rinuncia o di decadenza, anche se su di esso siano state iscritte ipoteche, ponendo a carico del nuovo concessionario l'obbligo della preventiva tacitazione dei creditori iscritti, e stabilendo eventuali garanzie nell'interesse dei terzi.

TITOLO IV

VIGILANZA, CONTROLLI

 

     Art. 53. Vigilanza.

     1. Le funzioni amministrative di vigilanza sulle attività di ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali, ivi comprese quelle di polizia mineraria di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, spettano alla Giunta regionale.

     2. La Giunta regionale esercita le funzioni di cui al comma precedente mediante il Dipartimento regionale competente in materia di acque minerali e termali, e i competenti organismi per i controlli igienico-sanitari.

     3. Ai sensi, per gli effetti e con i poteri previsti dall'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ferme le funzioni spettanti agli ufficiali di polizia giudiziaria, all'accertamento degli adempimenti e delle infrazioni previste nel primo comma provvedono i funzionari regionali del servizio competente in materia di acque minerali e termali o quelli dell'ufficio del Genio Civile competente per territorio. I funzionari all'uopo incaricati dalla Giunta regionale, saranno muniti di apposita tessera di riconoscimento abilitante ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; gli stessi funzionari possono richiedere, nell'esercizio delle funzioni esplicate, la necessaria assistenza alle forze di pubblica sicurezza.

 

     Art. 54. Direttore di miniera.

     1. La direzione dei lavori di ricerca e di coltivazione di acque minerali e termali, oltre ai soggetti indicati nell'art. 27 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, può essere affidata a laureati in geologia e periti industriali, periti minerari, geometri, abilitati all'esercizio della professione.

 

     Art. 55. Registro.

     1. I titolari di concessioni di acque minerali e termali devono tenere un registro aggiornato di tutti gli interventi effettuati sulla sorgente. In tale registro devono essere riportate, in ordine cronologico, le riparazioni, le sostituzioni, le modifiche apportate alle opere di presa, agli impianti e alle pertinenze in genere.

 

     Art. 56. Installazione di apparecchiature di misura.

     1. I titolari di concessioni di acque minerali e termali in esercizio hanno l'obbligo, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

     - per le acque minerali, di installare, possibilmente alla sorgente o in luogo accessibile, sulla condotta di adduzione, e comunque prima degli interventi di utilizzazione, misuratori automatici della temperatura, della conducibilità e della portata; hanno inoltre l'obbligo di installare, in posizione idonea, ed entro il perimetro della concessione, la strumentazione necessaria per la misura delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica e della temperatura di minima e di massima;

     - per le acque termali, di installare il misuratore automatico della portata.

     2. Gli stessi titolari di concessione di cui sopra hanno l'obbligo di effettuare, ogni sei mesi, le rilevazioni indicate al comma precedente e di inviare i relativi risultati al Dipartimento competente in materia di acque minerali e termali della Regione Toscana.

TITOLO V

SANZIONI E NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 57. Sanzioni amministrative.

     1. Chiunque intraprenda o effettui la ricerca di acque minerali o termali senza permesso o in difformità di quanto in esso previsto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 8.000.000 e alla contestuale sospensione di ogni attività.

     2. Chiunque intraprenda o effettui la coltivazione di giacimenti di acque minerali o termali in assenza della concessione o in difformità di quanto in essa previsto, nonché per l'inosservanza delle prescrizioni di cui al 4° comma del successivo art. 58, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 15.000.000 e alla contestuale sospensione di ogni attività.

     3. In caso di omessa trasmissione dei dati di cui alla lett. b) o di mancata effettuazione degli adempimenti di cui alla lett. a) dell'art. 26 è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 8.000.000.

     4. In caso di omessa, tardiva, infedele o incompleta comunicazione dei dati e delle informazioni di cui all'art. 45 della presente legge, è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 2.500.000.

     5. In caso di omessa, tardiva, infedele o incompleta comunicazione delle notizie di cui all'art. 12, primo e secondo comma della presente legge nonché di mancata presentazione del programma di lavori di cui all'art. 27 è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 4.000.000.

     6. Ogni altra violazione delle disposizioni della presente legge non espressamente richiamata dal presente articolo è assoggettata alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.500.000.

     7. Per l'applicazione delle sanzioni indicate nei precedenti commi si applica la legge regionale 12 novembre 1993, n. 85.

 

     Art. 58. Norma transitoria e finale.

     1. I permessi di ricerca e le concessioni vigenti all'atto della entrata in vigore della presente legge sono confermati fino alla scadenza originariamente stabilita.

     2. I soggetti che già utilizzano i giacimenti di acque minerali o termali in assenza di concessione, sono obbligati a richiederla entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge pena la sospensione dell'attività.

     3. Le istanze e le pratiche presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono definite in base ai criteri e alle procedure in vigore alla data della presentazione della domanda, ad eccezione del pagamento dei tributi, oneri e diritti che si applicano dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

     4. Le prescrizioni disciplinate al precedente art. 31 si applicano alle istanze ed alle pratiche di cui al comma precedente, dalla data di entrata in vigore della presente legge; per la concessione già in atto i titolari delle concessioni propongono alla Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una delimitazione della zona di rispetto di cui al precedente art. 31; la Regione, entro l'anno successivo, sentiti gli Uffici del Genio Civile competenti per territorio, approva o modifica le proposte pervenute. Decorso tale termine la proposta si intende approvata.

     5. La Giunta regionale provvede ad emanare le disposizioni in attuazione della presente legge.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 50 della L.R. 27 luglio 2004, n. 38, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 31 ottobre 2001, n. 53.