§ 3.5.59 - L.R. 25 gennaio 1996, n. 6.
Disciplina transitoria della promozione e gestione degli interventi di educazione permanente.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali
Data:25/01/1996
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Soggetti proponenti.
Art. 3.  Programmazione.
Art. 4.  Interventi regionali.
Art. 5.  Norma finanziaria.
Art. 6.  Norma transitoria.
Art. 7.  Abrogazione.


§ 3.5.59 - L.R. 25 gennaio 1996, n. 6.

Disciplina transitoria della promozione e gestione degli interventi di educazione permanente. [1]

(B.U. 5 febbraio 1996, n. 7).

 

Art. 1. Oggetto della legge.

     1. In attesa della revisione organica della legislazione regionale in materia educativa scolastica ed extrascolastica, la presente legge ridefinisce le modalità di attuazione degli interventi di educazione permanente in accordo a quelli per il diritto allo studio di cui alla L.R. 19 giugno 1981 n. 53 "Interventi per il diritto allo studio", modificata con L.R. 25 giugno 1993, n. 41.

     2. Per interventi di Educazione permanente si intendono quelle iniziative atte ad incentivare la promozione di forme di educazione continua, rivolte alla popolazione adulta, in grado di fornire strumenti di conoscenza utili per la comprensione della complessità della società odierna con esclusione di quelle che portano al conseguimento di un titolo di studio e di quelle dirette alla formazione professionale, in forma integrata con il sistema formativo scolastico e il sistema della formazione professionale.

 

     Art. 2. Soggetti proponenti.

     1. I Comuni, singoli o associati, o le Comunità Montane da essi delegate definiscono gli interventi di Educazione permanente nell'ambito dei progetti di area di cui all'art. 9, della L.R. 53/81 [2], che è così sostituito:

     (Omissis).

     2. Enti ed organismi pubblici e privati che non abbiano finalità di lucro possono presentare agli enti di cui al comma 1, propri progetti di intervento nel campo dell'Educazione permanente.

     3. Tali progetti, qualora conformi ai contenuti del Piano di Indirizzo di cui all'art. 12 della L.R. 19 giugno 1981 n. 53 e successive modificazioni, possono essere fatti propri dagli enti di cui al comma 1.

     4. Le modalità di definizione dei progetti di area sono quelle indicate all'art. 10 della L.R. 19 giugno 1981, n. 53.

 

     Art. 3. Programmazione.

     1. Il Piano di Indirizzo per il diritto allo studio di cui all'art. 12 della L.R. 53/1981 e successive modificazioni, è ridenominato "Piano di Indirizzo per il Diritto allo Studio e per l'Educazione Permanente".

     2. Il Piano di Indirizzo di cui al comma 1 reca le determinazioni e i contenuti definiti dai commi 1 e 2 dell'art. 12 della L.R. 53/1981, e successive modificazioni, in materia non solo di Diritto allo Studio ma anche di Educazione permanente. Il Piano di Indirizzo assume efficacia normativa, relativamente ai contenuti di cui al comma 1 del citato art. 12 della L.R. 53/1981 e successive modificazioni anche in materia di Educazione permanente.

     3. Le procedure di formazione, di approvazione e di attuazione del Piano di Indirizzo di cui al comma 1 sono quelle definite dagli artt. 13 e 14 della L.R. 53/81 e successive modificazioni.

     4. [3].

 

     Art. 4. Interventi regionali. [4].

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri di spesa derivanti dalla presente legge si fa fronte a decorrere dall'anno 1996 con legge di bilancio in sostituzione dei finanziamenti disposti sul capitolo 18060 del bilancio 1995.

 

     Art. 6. Norma transitoria.

     1. Per l'anno 1996, il Piano di indirizzo di cui all'art. 12 della L.R. 53/81, già approvato per il triennio 94/96 deve essere integrato per la parte relativa alla presente legge.

 

     Art. 7. Abrogazione.

     1. La presente legge abroga la L.R. 28 giugno 1979, n. 29, recante lo stesso oggetto.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 33 della L.R. 26 luglio 2002, n. 32, a decorrere dalla data indicata dall’art. 33 della stessa L.R. 32/2002.

[2] Vedi avviso di rettifica in B.U. 30 aprile 1996, n. 24.

[3] Integra il comma 2, art. 12, della L.R. 19 giugno 1981, n. 53.

[4] Integra il comma 1, art. 11, della L.R. 19 giugno 1981, n. 53.