§ 3.3.42 - L.R. 4 luglio 2001, n. 29.
Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 52 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego). Soppressione dell'Ente [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 formazione professionale, ricerca scientifica
Data:04/07/2001
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 3 della L.R. 52/1998.
Art. 2.  Modifiche all'articolo 5 della L.R. 52/1998.
Art. 3.  Modifiche all'articolo 7 della L.R. 52/1998.
Art. 4.  Modifiche all'articolo 8 della L.R. 52/1998.
Art. 5.  Modifiche all'articolo 15 ter della L.R. 52/1998.
Art. 6.  Abrogazioni.
Art. 7.  Disposizioni finali.


§ 3.3.42 - L.R. 4 luglio 2001, n. 29.

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 52 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego). Soppressione dell'Ente Toscana Lavoro. [1]

(B.U. 13 luglio 2001, n. 29).

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 3 della L.R. 52/1998. [2]

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 5 della L.R. 52/1998. [3]

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 7 della L.R. 52/1998. [4]

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 8 della L.R. 52/1998. [5]

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 15 ter della L.R. 52/1998. [6]

 

     Art. 6. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della L.R. 52/1998:

     a) articolo 2, comma 3;

     b) articolo 3, comma 3, lettera l);

     c) articolo 10, comma 2, punto l), lettera b);

     d) articolo 12;

     e) articolo 13;

     f) articolo 14;

     g) articolo 15;

     h) articolo 16, commi 3, 4 e 5;

     i) articolo 17, comma 2.

 

     Art. 7. Disposizioni finali.

     1. L'Ente Toscana lavoro è soppresso a far data dal primo giorno del secondo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

     2. La Regione Toscana subentra nei rapporti attivi e passivi dell'Ente soppresso, ivi compresi i rapporti di lavoro del personale a tempo determinato; i dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nel ruolo regionale dalla data di soppressione dell'Ente Toscana Lavoro.

     3. Le modalità della successione dei rapporti di cui al comma 2 sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale, che le determina, limitatamente alla disciplina dei rapporti di lavoro, previo confronto con le organizzazioni sindacali.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 33 della L.R. 26 luglio 2002, n. 32, a decorrere dalla data indicata dall’art. 33 della stessa L.R. 32/2002.

[2] Inserisce la lettera g) e sostituisce la lettera h), comma 3, art. 3 della L.R. 6 agosto 1998, n. 52.

[3] Sostituisce il comma 2, art. 5 della L.R. 6 agosto 1998, n. 52.

[4] Sostituisce il comma 6, art. 7 della L.R. 6 agosto 1998, n. 52.

[5] Sostituisce il comma 6, art. 8 della L.R. 6 agosto 1998, n. 52.

[6] Sostituisce il comma 3, art. 15 ter della L.R. 6 agosto 1998, n. 52.