§ 3.1.125 - L.R. 7 agosto 1996, n. 65.
Norme in materia di tutela della salute contro i danni derivanti dal fumo.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:07/08/1996
Numero:65


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Ambiti di applicazione.
Art. 3.  Regolamento.
Art. 4.  Soggetti preposti al controllo.
Art. 5.  Programma di educazione, informazione ed intervento.
Art. 6.  Contenuti del programma.
Art. 7.  Sanzioni amministrative.
Art. 8.  Accertamento e procedure per l'applicazione delle sanzioni.
Art. 9.  Norma finanziaria.


§ 3.1.125 - L.R. 7 agosto 1996, n. 65. [1]

Norme in materia di tutela della salute contro i danni derivanti dal fumo.

(B.U. 13 agosto 1996, n. 45).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Toscana, in attuazione dell'art. 4 dello Statuto e nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, «Divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico», con la presente legge promuove la tutela della salute dei cittadini dai danni derivanti dal fumo, dettando disposizioni applicative della legge e svolgendo un'opera di educazione sanitaria e di informazione.

 

     Art. 2. Ambiti di applicazione.

     1. Oltre che nei luoghi previsti dall'art. 1 della legge n. 584/75 è vietato fumare in tutti i locali chiusi utilizzati - a qualunque titolo - dalla Regione, dalle Aziende e dagli Enti regionali, per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali, nonchè dai privati concessionari di servizi pubblici regionali per l'esercizio delle relative attività, semprechè si tratti - in entrambi i casi - di locali che, in ragione di tali funzioni ed attività, sono aperti al pubblico.

     2. Ai fini di cui al comma 1 per locale aperto al pubblico si intende quello al quale la generalità dei cittadini e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi, negli orari stabiliti.

     3. Il divieto si applica ai luoghi di lavoro al chiuso pubblici e privati di cui al comma 1 destinati alla permanenza di più persone, ancorchè non si tratti di locali aperti al pubblico ai sensi del comma 2 quando venga avanzata richiesta al responsabile della relativa struttura di cui all'art. 4 da parte di uno dei lavoratori che svolge la propria attività nel locale interessato [2].

     4. Sono in ogni caso assoggettati al presente divieto gli spazi adibiti ad attività sanitaria degli ospedali e delle altre strutture sanitarie pubbliche e private. Tali spazi sono costituiti dai locali destinati alla degenza dei malati, comprese tutte le pertinenze, a sale d'aspetto, a visita medica, ad attività di diagnostica, di terapia e riabilitazione.

 

     Art. 3. Regolamento.

     1. Le Amministrazioni alle quali è affidata, a qualsiasi titolo, la responsabilità dei locali di cui all'art. 2, sono tenute ad adottare apposito regolamento che precisa, sulla base di quanto previsto dalla presente legge, i singoli locali nei quali si applica il divieto di fumare e individua nominativamente i soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto, fissando le forme di pubblicità più opportune per consentire la conoscenza dei contenuti della presente legge e del regolamento medesimo. Il regolamento individua altresì i locali nei quali è consentita la deroga al divieto di fumare di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge 584175.

     2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adotta entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento tipo contenente linee guida per l'adozione dei regolamenti di cui al comma 1.

     3. Nei successivi 60 giorni le Amministrazioni alle quali è affidata, a qualsiasi titolo, la responsabilità dei locali di cui all'art. 2, sono tenute ad adottare l'apposito regolamento. La Giunta regionale provvede agli atti necessari per la sostituzione dell'Amministrazione inadempiente.

 

     Art. 4. Soggetti preposti al controllo.

     1. I dirigenti delle strutture regionali di massima dimensione, i direttori generali delle Aziende sanitarie, i dirigenti responsabili delle altre Aziende e degli Enti regionali individuano, nell'ambito dei rispettivi organici, uno o più dipendenti incaricati di procedere all'accertamento e alla contestazione delle infrazioni ai divieti di cui alla presente legge, alla relativa verbalizzazione ed alla trasmissione all'autorità competente ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e della L.R. 12 novembre 1993, n. 85 e successive modificazioni ed integrazioni. Gli agenti accertatori devono essere dotati di apposito cartellino di riconoscimento.

     2. I dipendenti incaricati di procedere all'accertamento di cui al comma 1 partecipano a corsi di formazione appositamente organizzati da parte delle amministrazioni di appartenenza.

     3. Per i locali utilizzati dai soggetti privati di cui all'art. 2, comma 1, il titolare del servizio, il responsabile della struttura, ovvero il dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiama i trasgressori all'osservanza del divieto e cura che le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali ed agenti competenti ai sensi dell'art. 13 della legge 689/81.

     4. I soggetti di cui ai commi 1 e 3 provvedono che nei locali in cui si applica il divieto di fumare siano apposti cartelli con l'indicazione del divieto stesso e dei relativi riferimenti normativi nonchè del soggetto preposto al controllo.

 

     Art. 5. Programma di educazione, informazione ed intervento.

     1. Il Consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, approva uno specifico programma di educazione, informazione ed intervento per favorire la prevenzione primaria e secondaria relativamente ai rischi per la salute derivanti dal fumo di tabacco, anche con riferimento a quanto previsto nella disposizione programmatica prevista dal piano sanitario regionale di cui all'art. 26 della L.R. 2 gennaio 1996, n. 1.

     2. Il programma stabilisce le opportune forme di raccordo e di collaborazione tra la Regione, le Aziende sanitarie, gli Enti locali, gli Enti di ricerca, le Istituzioni scolastiche, gli Ordini dei Medici, le Società scientifiche e professionali di settore, le Associazioni del volontariato e la Lega italiana per la lotta contro i tumori.

 

     Art. 6. Contenuti del programma.

     Il programma di cui all'art. 5 riguarda:

     a) la realizzazione di interventi di educazione sanitaria nelle scuole medie inferiori e superiori, dedicati agli studenti ed in particolare a quelli in età a maggiore rischio di inizio dell'abitudine al fumo e corsi di aggiornamento sulle problematiche del fumo di tabacco per il personale docente. Le iniziative in questione, previe opportune intese con i Provveditorati agli Studi, sono svolte avvalendosi del contributo diretto di medici specialistici in epidemiologia, igiene e pneumologia o comunque di altri medici specialisti nel settore;

     b) l'addestramento del personale sanitario medico e infermieristico delle Aziende sanitarie, delle strutture sanitarie private, nonchè dei medici di base per favorire una più corretta informazione dei cittadini sui rischi per la salute derivanti dal fumo e sui sistemi più efficaci per smettere di fumare;

     c) la istituzione e lo sviluppo dei "Centri antifumo", quali articolazioni funzionali, nelle Aziende sanitarie che, adottando metodiche medico-farmacologiche e psicologiche, favoriscano la cessazione dell'abitudine al fumo di tabacco, al fine di ridurre in modo significativo il rischio di malattie fumo-correlate;

     d) adozione di specifici protocolli terapeutici concordati con le Società scientifiche e professionali di settore da seguire durante i periodi di degenza ospedaliera oppure a richiesta del medico curante, aventi lo scopo di dissuadere il paziente dall'uso del fumo di tabacco;

     e) la promozione di iniziative educazionali volte a proporre ai cittadini modelli di ambienti pubblici e di spazi comuni senza fumo;

     f) il censimento, la realizzazione e la pubblicazione di studi e di rapporti sulla epidemiologia dell'esposizione al fumo e delle malattie fumo-correlate nella regione toscana;

     g) l'acquisto di materiale informativo e formativo, l'organizzazione di convegni ed incontri pubblici nonchè la promozione di ogni altra iniziativa tesa a diffondere una corretta educazione sanitaria sul tema dei danni da fumo, particolarmente in occasione della giornata internazionale senza tabacco indetta il 31 maggio di ogni anno dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.).

     2. L'attuazione delle iniziative, degli interventi ed il loro coordinamento previsti dal programma sono di competenza della Giunta regionale.

 

     Art. 7. Sanzioni amministrative.

     1. I trasgressori alle disposizioni dell'art. 2 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 25.000 a L. 150.000. La sanzione è aumentata a L. 50.000 nel minimo e a L. 300.000 nel massimo qualora le disposizioni di cui all'art. 2 siano violate da coloro che sono preposti al controllo sull'applicazione della presente legge ai sensi dell'art. 4 [3].

     2. Le persone preposte al controllo dell'applicazione della presente legge che non ottemperino alle disposizioni di cui all'art. 4 sono soggette al pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 600.000 [4].

     3. I proventi relativi alle sanzioni amministrative di cui al presente articolo competono alla Regione e sono destinati a finanziare le attività di educazione ed informazione previste dal programma di cui all'art. 5. Nel caso in cui l'infrazione avvenga all'interno dei locali delle Aziende sanitarie di cui all'art. 2, comma 4, i relativi proventi sono versati nel bilancio delle medesime.

 

     Art. 8. Accertamento e procedure per l'applicazione delle sanzioni.

     1. L'accertamento e le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono disciplinati dalle norme contenute nella legge 689/81 e nella L.R. 85/93.

 

     Art. 9. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ed, in particolare, per far fronte agli oneri di cui al programma previsto dagli articoli 5 e 6, quantificabili in L. 50.000.000 per l'anno 1996, è fatto fronte con le disponibilità di cui al cap. 18170 del bilancio di previsione 1996. Per gli esercizi successivi si farà fronte con le relative leggi di bilancio.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 10 della L.R. 4 febbraio 2005, n. 25.

[2] Come da avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 18 novembre 1996, n. 52.

[3] Come da avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 18 novembre 1996, n. 52.

[4] Come da avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 18 novembre 1996, n. 52.