§ 3.1.197 - L.R. 4 febbraio 2005, n. 25.
Norme in materia di tutela della salute contro i danni derivanti dal fumo.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:04/02/2005
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Divieto di fumare.
Art. 3.  Iniziative di educazione, informazione ed intervento.
Art. 4.  Disciplina del divieto di fumare da parte dei soggetti pubblici.
Art. 5.  Obblighi dei responsabili.
Art. 6.  Aree per fumatori.
Art. 7.  Sanzioni.
Art. 8.  Vigilanza e applicazione delle sanzioni amministrative.
Art. 9.  Norma finanziaria.
Art. 10.  Abrogazioni.
Art. 11.  Norma transitoria.
Art. 12.  Entrata in vigore.


§ 3.1.197 - L.R. 4 febbraio 2005, n. 25.

Norme in materia di tutela della salute contro i danni derivanti dal fumo.

(B.U. 10 febbraio 2005, n. 10).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. La Regione Toscana, in attuazione dello Statuto e nell’ambito dei principi fondamentali stabiliti nella materia dalla normativa nazionale, con la presente legge dispone iniziative di prevenzione relativamente ai rischi per la salute derivanti dal fumo e detta disposizioni volte ad assicurare l’osservanza del divieto di fumare e l’accertamento delle relative infrazioni relativamente ai luoghi, locali e mezzi su cui si esercita la competenza regionale e degli enti locali.

 

     Art. 2. Divieto di fumare.

     1. E’ vietato fumare in tutti i locali chiusi pubblici e privati del territorio regionale e su tutti i mezzi di trasporto pubblico regionale e locale, ad eccezione di:

     a) abitazioni private, loro pertinenze e mezzi di trasporto adibiti ad uso privato;

     b) aree riservate ai fumatori, opportunamente predisposte e segnalate ai sensi dell’articolo 6.

 

     Art. 3. Iniziative di educazione, informazione ed intervento.

     1. Il piano sanitario regionale prevede specifiche azioni di informazione sui rischi derivanti dal fumo di tabacco, iniziative educative per favorire il benessere della persona, nonché interventi volti alla disassuefazione dal fumo; nella definizione di tali azioni il piano sanitario attua un modello d’intervento basato sulla intersettorialità e l’integrazione tra competenze sanitarie e sociali diverse, al fine di modificare gli atteggiamenti e le abitudini al fumo della popolazione.

     2. Il piano sanitario regionale, al fine di costituire una rete territoriale di promozione e supporto alle azioni di prevenzione, cura e disassuefazione dal tabagismo, stabilisce inoltre le opportune forme di raccordo e di collaborazione tra la Regione, le aziende sanitarie, gli enti locali, gli enti di ricerca, le istituzioni scolastiche, le società scientifiche e professionali di settore, le associazioni del volontariato, la Lega italiana per la lotta contro i tumori.

     3. Nell’ambito delle iniziative di cui ai commi 1 e 2 e per le finalità della presente legge, il piano sanitario regionale prevede specifiche azioni volte a:

     a) promuovere e sviluppare la ricerca e la formazione degli operatori, anche attraverso accordi con le università toscane;

     b) promuovere iniziative di prevenzione ed educazione innovative, fondate sulla ricerca e mirate a gruppi specifici di popolazione, i cui risultati siano verificabili sul piano dell’efficacia;

     c) qualificare la rete dei centri antifumo delle aziende sanitarie;

     d) sviluppare gli interventi di disassuefazione in ambienti che facilitino la cura di sé ed il benessere della persona;

     e) realizzare, attraverso accordi con le aziende sanitarie e le associazioni di categoria, iniziative di sostegno negli ambienti di lavoro per l’applicazione del divieto di fumo, quali attività di informazione e sensibilizzazione sui rischi da fumo attivo e passivo e programmi di disassuefazione per i fumatori.

     4. La Giunta regionale presenta annualmente una relazione al Consiglio regionale sulle attività realizzate e sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

 

     Art. 4. Disciplina del divieto di fumare da parte dei soggetti pubblici.

     1. Le amministrazioni, gli enti pubblici, le aziende sanitarie e le altre aziende pubbliche disciplinano con apposito atto il divieto di fumo nei locali di propria competenza; in particolare individuano:

     a) il dirigente o i dirigenti responsabili dell’applicazione della normativa in materia di divieto di fumare, sulla base dei rispettivi ordinamenti;

     b) le modalità di individuazione dei soggetti preposti al controllo sull’osservanza del divieto, ai sensi del comma 2;

     c) le modalità di pubblicizzazione del divieto, in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2003 (Attuazione dell’art. 51 comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 come modificato dall’art. 7 della legge 21 ottobre 2003 n. 306 in materia di tutela della salute dei non fumatori);

     d) le aree eventualmente destinate ai fumatori.

     2. Il personale dipendente incaricato della vigilanza ai sensi del comma 1 lettera b) partecipa a corsi di formazione appositamente organizzati da parte delle amministrazioni di appartenenza; all’atto dell’assunzione dell’incarico esso è dotato di apposito tesserino di riconoscimento.

     3. La conoscenza dei provvedimenti di cui al comma 1 è assicurata tramite idonee forme di pubblicità.

 

     Art. 5. Obblighi dei responsabili.

     1. Nelle strutture pubbliche, nonché sui mezzi di trasporto pubblico, il soggetto responsabile, individuato ai sensi dell’articolo 4, deve:

     a) curare l’affissione dei cartelli di divieto e dell’apposita segnaletica;

     b) vigilare sul rispetto del divieto di fumare;

     c) curare l’accertamento e la contestazione dell’illecito amministrativo;

     d) verificare che sia effettuata la corretta manutenzione degli impianti installati nei locali per fumatori, ove istituiti secondo quanto previsto all’articolo 6.

     2. Il titolare dell’attività, o il responsabile della direzione dei locali privati ove vige il divieto di fumare, ovvero il dipendente o collaboratore da questi formalmente incaricato è tenuto a:

     a) curare l’affissione dei cartelli di divieto e dell’apposita segnaletica;

     b) verificare l’osservanza del divieto di fumare;

     c) richiamare i trasgressori e curare che le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali ed agenti competenti ai sensi dell’articolo 8;

     d) curare la corretta manutenzione degli impianti nei locali riservati ai fumatori, eventualmente individuati secondo quanto previsto all’articolo 6.

     3. I responsabili delle strutture di cui ai commi 1 e 2 esercitano le funzioni di controllo sull’osservanza del divieto avvalendosi di personale formalmente incaricato oppure di guardie giurate espressamente adibite a tale servizio.

 

          Art. 6. Aree per fumatori.

     1. I datori di lavoro, per quanto attiene ai luoghi di lavoro pubblici o privati, ovvero, in tutti gli altri casi, i responsabili delle strutture pubbliche o private, possono istituire aree destinate ai fumatori, conformi a quanto previsto dal d.p.c.m. 23 dicembre 2003.

     2. Sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale e negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, ad esclusione delle università, non è consentita la costituzione di aree per fumatori.

 

     Art. 7. Sanzioni.

     1. Alle violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico) in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 51, comma 5, della legge 3/2003 come da ultimo modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 e fatte salve le eventuali variazioni degli importi stabiliti dalla legge dello Stato; in particolare, si applicano le seguenti sanzioni:

     a) da euro 27,50 a euro 275,00 in caso di violazione del divieto di fumo previsto all’articolo 2; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni;

     b) da euro 220,00 a euro 2.200,00 in caso di violazione degli obblighi previsti dall’articolo 5 a carico dei soggetti responsabili; tale sanzione è aumentata della metà nel caso in cui gli impianti installati ai sensi dell’articolo 6, comma 1, non siano funzionanti, o non siano condotti in maniera idonea, o non siano mantenuti in efficienza.

     2. Le procedure per l’accertamento e l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa nazionale in materia di divieto di fumo sono disciplinate dalla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

 

     Art. 8. Vigilanza e applicazione delle sanzioni amministrative.

     1. Fermi restando gli obblighi dei soggetti previsti all’articolo 5, commi 1 e 2, e la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ad accertare e contestare gli illeciti amministrativi, i compiti inerenti la vigilanza e l’accertamento delle violazioni del divieto di fumo e degli obblighi dei responsabili, sono esercitati da:

     - i comuni competenti per territorio, mediante la polizia municipale, negli esercizi aperti al pubblico;

     - le aziende unità sanitarie locali competenti per territorio, mediante il personale adibito a funzioni di vigilanza, in tutti i luoghi in cui vige il divieto di fumare.

     2. L’autorità competente all’applicazione delle sanzioni nel caso in cui non sia effettuato il pagamento in misura ridotta è individuata:

     a) nel comune competente per territorio, nel caso di violazioni commesse in locali chiusi pubblici o privati;

     b) nel direttore dell’azienda, nel caso di violazioni commesse nei locali o sui mezzi utilizzati per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, ai sensi dell’articolo 25, comma 9, della legge regionale 31 luglio 1998 n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche.

     3. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni sono incamerati dal comune, fatta eccezione per le sanzioni applicate ai sensi del comma 2, lettera b), che vengono incamerate dall’azienda di trasporto.

 

     Art. 9. Norma finanziaria.

     1. Ai fini di cui alla presente legge è autorizzata per l’anno 2005 la spesa di euro 1.000.000,00.

     2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per euro 500.000,00 con le risorse della UPB n. 261 “Progetti di integrazione socio-sanitaria - spese correnti” del bilancio di previsione 2005 e per euro 500.000,00 con la seguente variazione di bilancio, di uguale importo per competenza e cassa:

     - anno 2005

     in diminuzione:

     UPB n. 243 “Organizzazione del sistema sanitario – spese correnti”, per euro 500.000,00;

     in aumento:

     UPB n. 261 “Progetti di integrazione socio-sanitaria – spese correnti”, per euro 500.000,00.

     3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 10. Abrogazioni.

     1. La legge regionale 7 agosto 1996, n. 65 (Norme in materia di tutela della salute contro i danni derivanti dal fumo), è abrogata.

 

     Art. 11. Norma transitoria.

     1. I soggetti pubblici di cui all’articolo 4 comma 1 adottano il provvedimento previsto dal medesimo articolo entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 12. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.