§ 6.1.75 - L.R. 2 gennaio 1996, n. 1.
Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 1996-1998.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:02/01/1996
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di assicurare la straordinaria manutenzione degli immobili del demanio e del patrimonio regionale, con esclusione di quello delegato ai sensi e per gli effetti della L.R. 4.9.1976, n. [...]
Art. 2.      1. Ai fini della formazione della cartografia regionale ai sensi della L.R. 17.1.83, n. 3, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2 della L.R. 19.1.1995, n. 7 è confermata nell'importo di L. [...]
Art. 3.      1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 della L.R. 19.1.1995, n. 7 finalizzata ad interventi di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di competenza regionale è ridotta di Lire [...]
Art. 4.      1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5 della L.R. 19.1.1995, n. 7 per interventi e opere di viabilità statale di interesse regionale in attuazione della L. 12.8.1982, n. 531 e della L.R. [...]
Art. 5.      1. Ai fini della realizzazione di alloggi da locare ad equo canone secondo esigenze speciali prioritarie ai sensi della L.R. 1.4.1983, n. 16 è autorizzata per il triennio 1996-1998 la spesa di [...]
Art. 6.      1. Per il finanziamento degli accordi di programma per interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei bacini idrografici toscani ai sensi della L.R. 11.7.1994, n. 50 è disposta per il [...]
Art. 7.      1. Per la realizzazione di progetti speciali di investimento per le aziende agricole di Alberese, Rispescia e Cesa l'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 7 della L.R. 19.1.1995, n. 7 è [...]
Art. 8.      1. E' autorizzata l'iscrizione nel bilancio pluriennale 1996-1998 per gli anni 1997 e 1998 dei seguenti fondi globali:
Art. 9.      1. Per l'anno 1996 a riduzione del fondo utilizzato con le ripartizioni di cui all'art. 42 della L.R. 1.9.89, n. 59, una quota delle somme riscosse a titolo di tassa di concessione regionale per [...]
Art. 10.      1. Per le iniziative sottoelencate che non risultano attuate nei tempi stabiliti e comunque entro il 30.3.1996 viene pronunciata la decadenza dei benefici concessi.
Art. 11.      1. Il prospetto allegato fornisce la dimostrazione analitica delle spese autorizzate con la presente legge, con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi, ai capitoli del bilancio [...]


§ 6.1.75 - L.R. 2 gennaio 1996, n. 1. [1]

Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 1996-1998.

(B.U. 12 gennaio 1996, n. 3).

 

Art. 1.

     1. Al fine di assicurare la straordinaria manutenzione degli immobili del demanio e del patrimonio regionale, con esclusione di quello delegato ai sensi e per gli effetti della L.R. 4.9.1976, n. 64, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della L.R. 19.1.1995 n. 7 è aumentata di Lire 1.500.000.000.-.

     2. Al bilancio pluriennale 1996/1998 fa carico la spesa di L. 4.500.000.000.=, di cui Lire 1.500.000.000.= per l'anno 1996, Lire 1.500.000.000.= per l'anno 1997 e Lire 1.500.000.000.= per l'anno 1998.

 

     Art. 2.

     1. Ai fini della formazione della cartografia regionale ai sensi della L.R. 17.1.83, n. 3, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2 della L.R. 19.1.1995, n. 7 è confermata nell'importo di L. 6.000.000.000.=.

     Al bilancio pluriennale 1996-1998 fa carico la predetta somma che è ripartita quanto a L. 5.000.000.000.= per l'anno 1996 di cui L. 4.800.000.000.= proveniente da precedente autorizzazione, e quanto a L. 1.000.000.000.= per l'anno 1997.

 

     Art. 3.

     1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 della L.R. 19.1.1995, n. 7 finalizzata ad interventi di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di competenza regionale è ridotta di Lire 4.000.000.000.=.

     Al bilancio pluriennale 1996/1998 fa carico la spesa di L. 2.000.000.000.= interamente stanziata per l'anno 1996.

 

     Art. 4.

     1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5 della L.R. 19.1.1995, n. 7 per interventi e opere di viabilità statale di interesse regionale in attuazione della L. 12.8.1982, n. 531 e della L.R. 24.3.1987, n. 19 è aumentata di Lire 3.565.000.000.=. Al bilancio pluriennale 1996/1998 fa carico tale spesa ripartita quanto a L. 2.165.000.000.= per l'anno 1996 interamente derivante da precedente autorizzazione, quanto a L. 700.000.000.= per l'anno 1997 e quanto a L. 700.000.000.= per l'anno 1998.

 

     Art. 5.

     1. Ai fini della realizzazione di alloggi da locare ad equo canone secondo esigenze speciali prioritarie ai sensi della L.R. 1.4.1983, n. 16 è autorizzata per il triennio 1996-1998 la spesa di L. 2.500.000.000.= che sul bilancio pluriennale per tale periodo è posta per L. 1.500.000.000.= a carico dell'anno 1996 e per L. 1.000.000.000.= a carico dell'anno 1997.

 

     Art. 6.

     1. Per il finanziamento degli accordi di programma per interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei bacini idrografici toscani ai sensi della L.R. 11.7.1994, n. 50 è disposta per il triennio 1996-1998 un'autorizzazione di spesa di Lire 56.740.000.000.=. Al bilancio pluriennale 1996-1998 fa carico tale spesa ripartita quanto a Lire 46.740.000.000.= nell'anno 1996 di cui Lire 36.740.000.000.= proveniente da precedente autorizzazione e L. 10.000.000.000.= per l'anno 1997.

 

     Art. 7.

     1. Per la realizzazione di progetti speciali di investimento per le aziende agricole di Alberese, Rispescia e Cesa l'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 7 della L.R. 19.1.1995, n. 7 è ridotta di L. 1.000.000.000.=.

     Al bilancio pluriennale 1996/1998 fa carico la spesa di L. 1.000.000.000.= in ragione di L. 500.000.000.= per l'anno 1997 e L. 500.000.000.= per l'anno 1998.

 

     Art. 8.

     1. E' autorizzata l'iscrizione nel bilancio pluriennale 1996-1998 per gli anni 1997 e 1998 dei seguenti fondi globali:

     - Interventi per il miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole in attuazione dei Reg. UE 797/1985 - 1760/1987 - 2328/1991. Quota di cofinanziamento regionale di L. 5.000.000.000.= a carico dell'anno 1997.

     - Contributo per la realizzazione del secondo lotto funzionale della strada Firenze-Prato-Mezzana per l'importo di L. 4.500.000.000.= a carico dell'anno 1997 e di L. 5.000.000.000.= a carico dell'anno 1998.

 

     Art. 9.

     1. Per l'anno 1996 a riduzione del fondo utilizzato con le ripartizioni di cui all'art. 42 della L.R. 1.9.89, n. 59, una quota delle somme riscosse a titolo di tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio pari a L. 7.000.000.000.= è finalizzata per incentivare interventi di tutela e ripristino ambientale per le finalità di cui alla L.R. 1.9.1989, n. 59 mediante iscrizione delle seguenti quote sui capitoli di bilancio di seguito indicati:

 

 

     Cap. 24010 L. 2.000.000.000.=

     Cap. 24110 L. 5.000.000.000.=

             ---------------------

     Totale     L. 7.000.000.000.=

 

 

     Art. 10.

     1. Per le iniziative sottoelencate che non risultano attuate nei tempi stabiliti e comunque entro il 30.3.1996 viene pronunciata la decadenza dei benefici concessi.

     (Omissis).

     2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al 1° comma sono tenuti a trasmettere entro 60 giorni dal ricevimento di specifica richiesta trasmessa dal Dip.to Attività Produttive della Regione Toscana la rendicontazione delle spese sostenute.

     3. Qualora le spese sostenute e in regola con le norme di rendicontazione risultassero inferiori al costo totale ammesso a contributo i soggetti beneficiari dovranno fornire idonea documentazione dimostrativa della funzionalità delle opere e degli interventi realizzati. In tal caso il contributo sarà ridotto in proporzione all'importo degli interventi realizzati e rendicontati.

     4. La decadenza dei benefici comporta l'obbligo della restituzione totale o parziale delle anticipazioni eventualmente percepite, gravate degli interessi legali calcolati dalla data della erogazione a quella della restituzione delle somme.

     5. Le relative disponibilità, nonché quelle derivanti da pronunciamenti di decadenza o revoca di finanziamenti regionali concessi già deliberati, sono destinate a nuovi interventi finanziari a sostegno delle attività produttive extra-agricole ad esclusione della qualificazione dell'offerta turistica e dell'impiantistica sportiva, con priorità per l'aree escluse dall'operatività degli interventi comunitari.

 

     Art. 11.

     1. Il prospetto allegato fornisce la dimostrazione analitica delle spese autorizzate con la presente legge, con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi, ai capitoli del bilancio annuale ed ai programmi di spesa di cui al bilancio pluriennale 1996/1998.

     La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

Allegato

(Omissis)

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.