§ 2.1.86 - L.R. 10 giugno 1993, n. 37.
Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (A.R.S.I.A.).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:10/06/1993
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Istituzione.
Art. 2.  Finalità.
Art. 3.  Competenze dell'Agenzia.
Art. 4.  Organi dell'Agenzia.
Art. 5.  Amministratore.
Art. 6.  Attribuzioni dell'Amministratore.
Art. 7.  Collegio dei Revisori.
Art. 8.  Incompatibilità.
Art. 9.  Decadenza.
Art. 10.  Sostituzione.
Art. 11.  Compensi e rimborsi spese.
Art. 12.  Approvazione degli atti fondamentali.
Art. 13.  Comitato tecnico scientifico.
Art. 14.  Controllo ispettivo.
Art. 15.  Controllo sostitutivo.
Art. 16.  Controllo sugli organi.
Art. 17.  Regolamento.
Art. 18.  Personale dell'Agenzia.
Art. 19.  Struttura operativa dell'Agenzia.
Art. 20.  Programmazione e bilancio.
Art. 21.  Finanziamento e bilancio.
Art. 22.  Patrimonio.
Art. 23.  Contributo annuale della Regione.
Art. 24.  Differimento dell'efficacia.
Art. 25.  Norma transitoria.


§ 2.1.86 - L.R. 10 giugno 1993, n. 37. [1]

Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (A.R.S.I.A.).

(B.U. 18 giugno 1993, n. 37).

 

TITOLO I

ISTITUZIONE, FINALITA' E COMPETENZE

 

Art. 1. Istituzione.

     1. E' istituita l'Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale (A.R.S.I.A.) con sede in Firenze.

 

     Art. 2. Finalità.

     1. L'Agenzia è organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione, con personalità giuridica di diritto pubblico e dotato di autonomia amministrativa e gestionale.

     2. L’Agenzia al fine di favorire l’ammodernamento delle strutture agricole, la riqualificazione del territorio, la tutela delle produzioni agroalimentari, nonché la tutela dell’ambiente attraverso la razionale gestione della fauna selvatica:

     a) opera, quale strumento essenziale di riferimento, come intermediario tra il sistema produttivo, il settore della ricerca ed i soggetti detentori o creatori di tecnologie particolari;

     b) sviluppa azioni di promozione e sostegno alla diffusione ed al trasferimento dell’innovazione di processo e di prodotto nel settore agricolo, agro-forestale e agro-industriale;

     c) svolge attività di assistenza tecnica in materia di produzione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli e per l’introduzione di innovazioni tecnico-produttive tese alla tutela della salute degli operatori agricoli, alla salvaguardia dell’ambiente naturale, al risparmio energetico e alla razionalizzazione dei mezzi di produzione, nonché sugli aspetti produttivi e sanitari della fauna selvatica;

     d) svolge attività di controllo tecnico e di vigilanza nel settore delle produzioni agricole [2].

 

     Art. 3. Competenze dell'Agenzia.

     1. L'Agenzia attua programmi di attività approvati dal Consiglio regionale in materia di:

     a) ricerca applicata, sperimentazione di interesse regionale e divulgazione di innovazioni tecnologiche;

     b) gestione di sistemi di informazione finalizzata allo sviluppo agricolo;

     c) servizi di supporto nei confronti delle strutture tecniche di base, volti a fornire: l'informazione agrometeorologica al fine di razionalizzare l'uso dei mezzi antiparassitari e l'impiego delle risorse idriche; l'assistenza tecnica specialistica per un uso razionale dei fertilizzanti, delle biomasse e l'impiego ottimale delle varietà vegetali comprese le analisi fisico-chimiche e biologiche; l'assistenza in campo fitopatologico compresa l'analisi e il controllo sulle fitopatie, salvo quanto previsto in materia di certificazione amministrativa di competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 2, I comma di cui alla L.R. 22 marzo 1993 n. 15; l'assistenza tecnica specialistica e progettuale per un razionale uso delle risorse idriche a scopo irriguo;

     d) servizi di sviluppo specialistici per i comparti produttivi agricoli nei riguardi del processo sia di produzione che di filiera;

     e) cura i servizi di indagine e raccolta dati sugli aspetti sanitari della fauna selvatica, in collaborazione con gli Istituti zooprofilattici, le UU.SS.LL. e l'Istituto Superiore della Sanità, anche ai fini di certificazione e controllo sulla qualità delle strutture e dei soggetti impiegati come riproduttori in allevamenti pubblici e privati finalizzati alla produzione di animali da ripopolamento e reintroduzione [3];

     f) esprime pareri tecnici ai soggetti istituzionali competenti finalizzati al miglioramento ambientale, alla valorizzazione, alla tutela e alla conservazione delle specie selvatiche regionali, nonché al coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali e al loro adeguamento al Piano faunistico-venatorio regionale di cui all'art. 9 della L.R. 13-1-1994 n. 3 [4].

     f bis) effettua controlli tecnici nel settore dei prodotti agricoli e agroalimentari e vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati che operano nello stesso settore [5].

     1 bis. Nello svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza di cui al comma 1, lettera f bis) il personale dell’ARSIA può accedere agli impianti e alle sedi di attività, richiedere i dati, le informazioni, i documenti necessari ed effettuare prelievi di campioni [6].

     2. L'Agenzia, inoltre, nel quadro dei programmi di attività di cui al I comma:

     a) può assumere iniziative, in raccordo con il sistema della formazione professionale, per la progettazione e l'attuazione di corsi per la preparazione, l'aggiornamento e la specializzazione dei tecnici operanti nel sistema dei servizi di sviluppo agricolo;

     b) partecipa a progetti di interesse interregionale, nazionale e comunitario, in materia di servizi di sviluppo agricolo o di formazione professionale;

     c) elabora progetti di sviluppo agricolo su scala territoriale con la relativa valutazione economica e ambientale;

     d) collabora con gli enti locali, su loro richiesta e previa autorizzazione della Giunta regionale, alla realizzazione di progetti e/o programmi finanziati o cofinanziati in materia di servizi di sviluppo agricolo.

     e) promuove nei confronti degli imprenditori agricoli con particolare riferimento a quelli titolari di imprese agricole ricadenti in zone montane, ai sensi della L.R. 18 agosto 1993 n. 39, l'attivazione di impianti e strutture di produzione di selvaggina [7].

     3. Le attività di cui al presente articolo possono essere svolte, il attraverso apposite forme convenzionali, anche con altri soggetti e, in particolare, con le Università, gli Istituti di ricerca e le aziende agricole per quanto attiene principalmente la sperimentazione di interesse regionale e la divulgazione dell'innovazione tecnologica.

     4. Le funzioni assegnate alla Giunta Regionale dall'articolo 2 della L.R. 22 marzo 1993 n. 15, relative alle funzioni in materia fitopatologica, potranno essere inserite nel programma pluriennale di attività di cui al successivo articolo 20.

 

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA

 

     Art. 4. Organi dell'Agenzia.

     1. Sono organi dell'Agenzia:

     a) l'Amministratore;

     b) il Collegio dei revisori contabili.

 

     Art. 5. Amministratore.

     1. L'Amministratore è nominato dal Consiglio regionale tra soggetti esperti in organizzazione ed amministrazione con esperienze nel settore agroindustriale, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

     2. L'Amministratore resta in carica quanto il Consiglio regionale che lo ha nominato.

 

     Art. 6. Attribuzioni dell'Amministratore.

     1. L'Amministratore rappresenta legalmente l'Agenzia ed è responsabile dell'attuazione delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.

     2. L'Amministratore propone alla Giunta regionale:

     a) lo schema di regolamento di cui all'articolo 17;

     b) i programmi concernenti l'attività dell'Agenzia, attraverso la procedura di cui all'art. 20;

     c) il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo.

     3. L'Amministratore sovrintende all'attuazione dei programmi e ne assicura la gestione.

     4. L'Amministratore è sentito dalla Giunta regionale in ordine alla predisposizione della proposta di dotazione organica di cui all'art. 18 secondo comma e all'articolazione dei servizi di cui all'art. 19 secondo comma.

 

     Art. 7. Collegio dei Revisori.

     1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27-1-1992 n. 88. Il Collegio è nominato, con voto limitato, dal Consiglio regionale che ne individua anche il Presidente e resta in carica quanto il Consiglio stesso.

     2. Il Collegio dei Revisori esamina tutti gli atti amministrativi dell'Agenzia, compresi gli atti fondamentali sottoposti alla disciplina di cui all'art. 12, sotto il profilo della legittimità contabile ed amministrativa [8].

     3. Gli atti di cui al precedente comma sono trasmessi al Collegio dei Revisori dall'Amministratore entro cinque giorni dalla loro adozione. Il Collegio si esprime su ognuno di essi entro 15 giorni dal ricevimento ed ha facoltà di acquisire tutta la documentazione d'ufficio.

     4. Le osservazioni del Collegio sono immediatamente comunicate all'Amministratore.

     5. Se l'Amministratore ritiene di adeguarsi ai rilievi del Collegio dei Revisori adotta, entro il termine di 5 giorni i provvedimenti conseguenti dandone immediata notizia al Collegio medesimo.

     In caso contrario è, comunque, tenuto a motivare al Collegio le proprie valutazioni.

     6. Salvo l'adeguamento totale o parziale alle osservazioni del Collegio e fatta eccezione per gli atti fondamentali, sottoposti alla disciplina di cui all'art. 12, gli atti amministrativi dell'Agenzia divengono esecutivi decorso il termine di cui al 3° comma [9].

 

     Art. 8. Incompatibilità. [10]

     1. Fermo quanto disposto dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere nominato Amministratore e non possono far parte del Collegio dei Revisori i Consiglieri regionali e i componenti degli organi di altri Enti regionali, nonchè i Sindaci, i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, gli Assessori comunali e provinciali, i Presidenti delle Comunità Montane e i membri degli esecutivi di tali enti, nonchè i Direttori generali delle aziende sanitarie, gli imprenditori o gli amministratori di società che forniscono beni o prestano servizi all'Agenzia ed i membri degli organi esecutivi delle organizzazioni professionali, cooperative e sindacali agricole.

     2. Non possono far parte del Comitato Tecnico Scientifico i Consiglieri regionali, i Sindaci, i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, gli Assessori comunali e provinciali, i Presidenti delle Comunità Montane e i membri degli esecutivi di tali enti.

 

     Art. 9. Decadenza.

     1. L'Amministratore decade dall'incarico, oltre che per una sopravvenuta causa di incompatibilità, anche nei casi previsti dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 10. Sostituzione.

     1. La nomina dell'Amministratore e dei membri del Collegio dei revisori in sostituzione di quelli decaduti, dimissionari o deceduti deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, delle dimissioni o del decesso, ferme restando le procedure per la nomina di cui agli articoli precedenti.

 

     Art. 11. Compensi e rimborsi spese.

     1. I compensi e le indennità per l'Amministratore ed i Revisori sono così determinati:

     a) all'Amministratore viene corrisposto un compenso annuo pari al trattamento economico spettante al personale regionale appartenente alla seconda qualifica dirigenziale comprensivo della indennità per la funzione di coordinamento;

     b) al Presidente del Collegio dei Revisori un'indennità annua pari al 15 per cento del compenso spettante all'Amministratore;

     c) ai membri del Collegio dei Revisori un indennità annua pari al 10 per cento del compenso spettante all'Amministratore.

     2. Ai membri componenti il Collegio dei Revisori, residenti in sede diversa da quella dell'Agenzia, è dovuto inoltre, quando si rechino alle sedute dell'organo di controllo, il rimborso delle spese di vitto e viaggio pari a quanto previsto dalla L.R. 28 agosto 1989, n. 51 per i dirigenti regionali.

     3. Le competenze di cui ai precedenti commi sono da imputarsi al bilancio dell'Agenzia.

 

     Art. 12. Approvazione degli atti fondamentali.

     1. Sono soggetti ad approvazione da parte del Consiglio regionale i seguenti atti dell'Agenzia:

     a) il regolamento di cui al successivo art. 17 e le relative modifiche;

     b) il programma di attività di cui all'art. 20;

     c) il bilancio preventivo e sue variazioni;

     d) il conto consuntivo.

     2. Le proposte relative agli atti di cui al comma precedente sono inviate dall'Amministratore alla Giunta regionale che provvede, entro il termine di 20 giorni, alla loro adozione ed alla trasmissione al Consiglio Regionale.

     3. Gli atti di cui al precedente comma sono approvati dal Consiglio regionale entro 60 giorni dal ricevimento [11].

     4. Entro il termine di cui al precedente comma, il Consiglio regionale può chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

     5. In tal caso il termine di cui al terzo comma e prorogato di 30 giorni.

     6. Le variazioni del bilancio di previsione conseguenti ad attribuzioni di fondi vincolati sono approvate dalla Giunta regionale [12].

 

     Art. 13. Comitato tecnico scientifico.

     1. Il Comitato tecnico scientifico è organismo di consulenza tecnica per la gestione dell'ARSIA.

     2. Il Comitato è composto da sette membri eletti dal Consiglio Regionale, di cui:

     a) 3 membri, in rappresentanza delle Università della Toscana, nominati nelle terne di candidati rispettivamente proposte [13];

     b) 1 membro, in rappresentanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.);

     c) 3 membri in rappresentanza degli enti di emanazione delle Organizzazioni Professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.

     3. Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente il quale provvede alle convocazioni delle riunioni ed all'organizzazione dell'attività.

     4. Alle sedute del Comitato i membri eletti dal Consiglio regionale possono farsi assistere da esperti di settore in relazione agli argomenti in discussione.

     5. Il Comitato si esprime in ordine alle proposte di programmi di attività annuali e pluriennali.

     6. Il Comitato lavora per sessioni delle quali, una è dedicata alla valutazione della proposta di programma pluriennale, una alla valutazione della proposta di programma annuale e due alla verifica periodica dell'attuazione del programma annuale.

     7. Ai lavori del Comitato partecipa l'Amministratore o un suo delegato esperto sui problemi oggetto di discussione.

     8. Il Comitato si esprime, inoltre, su richiesta dell'Amministratore, in ordine a specifici argomenti.

     9. Le valutazioni di cui al 6° comma sono inviate all'Amministratore.

     10. Al presidente del comitato spetta un’indennità annua pari al 14,25 per cento del compenso spettante all’amministratore. Agli altri componenti spetta un’indennità annua pari al 9,5 per cento [14].

 

     Art. 14. Controllo ispettivo.

     1. La Giunta regionale può disporre ispezioni sull'Agenzia mediante nomina di uno o più ispettori scelti fra il personale regionale dirigente, al fine di verificare l'ordinato funzionamento dell'Agenzia stessa.

 

     Art. 15. Controllo sostitutivo.

     1. In caso di omissione o ritardo nell'adozione di un atto obbligatorio da parte dell'Agenzia, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida a provvedere entro un termine prefissato, decreta la nomina di un Commissario che cura, con i poteri dell'organo competente, l'adozione dei provvedimenti necessari [15].

 

     Art. 16. Controllo sugli organi.

     1. Gli organi dell'Agenzia possono essere sciolti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa motivata diffida, in caso di rilevata inefficienza amministrativa o per gravi ripetute violazioni di disposizioni normative e regolamentari, di prescrizioni programmatiche, ovvero di direttive del Consiglio regionale e di atti di indirizzo della Giunta regionale [16].

     2. Con il medesimo decreto viene nominato un commissario che provvede all'amministrazione dell'Agenzia ivi compresa la redazione del bilancio, fino a quando gli organi aziendali non siano stati rinnovati a norma della presente legge.

 

     Art. 17. Regolamento.

     1. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia sono disciplinati da un regolamento adottato dalla Giunta regionale su proposta dell'Amministratore entro sei mesi dal proprio insediamento, nel rispetto della presente legge e della normativa generale sull'ordinamento degli uffici e del personale.

 

     Art. 18. Personale dell'Agenzia.

     1. Nell'ambito della dotazione organica del ruolo unico regionale, ai sensi dell'art. 62, primo comma dello Statuto, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, determina, su proposta della Giunta regionale, la dotazione organica dell'Agenzia.

     2. La Giunta regionale, entro cinque mesi dalla nomina dell'Amministratore, predispone tale proposta.

     3. Alla copertura dei posti di organico provvede la Giunta regionale.

     4. Lo stato giuridico ed economico del personale assegnato alle dipendenze dell'Agenzia è regolato dalla legge del 21 agosto 1989 n. 51 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 19. Struttura operativa dell'Agenzia.

     1. [17].

     2. La Giunta regionale, sentito l'Amministratore, definisce l'articolazione e le competenze dei servizi dell'Agenzia [18].

     3. L'assegnazione dei dirigenti ai servizi è attribuita dalla Giunta regionale in conformità con la normativa vigente.

     4. L'Amministratore e i dirigenti responsabili dei servizi provvedono, sulla base delle rispettive competenze e in conformità con l'ordinamento vigente, all'organizzazione dell'Agenzia in modo da garantirne la massima funzionalità.

     5. L'Amministratore esercita, altresì, le funzioni di coordinamento della struttura ai sensi della vigente normativa regionale.

 

     Art. 20. Programmazione e bilancio.

     1. Nello svolgimento dei compiti affidati con la presente legge, l'A R S I A opera secondo programmi pluriennali di attività temporalmente dimensionati sul programma regionale di sviluppo.

     2. Il programma pluriennale di attività, che ha caratteristiche di scorrevolezza, indica le linee generali, pone gli obiettivi da perseguire nel periodo considerato, individua gli strumenti e le strutture specialistiche necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Agenzia.

     3. I programmi pluriennali sono attuati mediante programmi annuali da approvare congiuntamente al bilancio preventivo annuale.

     4. Il programma annuale descrive dettagliatamente le specifiche attività da svolgere nell'anno di riferimento, indicando il settore di intervento, le iniziative progettuali, i beneficiari, le previsioni di spesa e i mezzi per attuarle e gli strumenti per la verifica dei risultati raggiunti. Nel programma annuale vengono inoltre definiti tutti gli altri adempimenti previsti a cura dell'Agenzia e in collaborazione con altri organismi, nell'ambito delle competenze ad essa assegnate.

     5. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale dà indirizzi all'Amministratore ai fini della redazione della proposta di programma annuale o pluriennale di attività.

     6. Le proposte di programma sono trasmesse entro il 31 ottobre di ogni anno alla Giunta regionale che le sottopone all'approvazione del Consiglio regionale contestualmente al bilancio preventivo dell'Agenzia.

     7. In tale occasione la Giunta regionale rimette al Consiglio la relazione sull'attività svolta dall'Agenzia nell'attuazione del programma dell'anno precedente e sui risultati conseguiti.

     8. Il Consiglio regionale può, in ogni tempo, impartire direttive in ordine all'attività dell'Agenzia. La Giunta regionale è responsabile di fronte al Consiglio del rispetto delle direttive impartite.

     9. Eventuali modifiche sostanziali del programma di attività che si rendessero necessarie in corso di esecuzione sono deliberate nelle stesse forme previste per l'approvazione.

 

     Art. 21. Finanziamento e bilancio.

     1.Il finanziamento dell'Agenzia è assicurato mediante:

     a) finanziamento annuale della Regione;

     b) proventi dei servizi;

     c) risorse derivanti dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari;

     d) ulteriori entrate eventuali.

 

     Art. 22. Patrimonio.

     1. L'Agenzia ha un proprio patrimonio mobiliare determinato, in via di prima costituzione, dai beni assegnati dalla Giunta Regionale.

     2. Tale patrimonio potrà essere incrementato con ulteriori acquisizioni.

 

     Art. 23. Contributo annuale della Regione.

     1. Alla quantificazione del contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 21, decorrente non prima dell'anno 1994, la Regione provvede annualmente con legge di bilancio a decorrere da tale anno o comunque dall'anno in cui l'Agenzia inizia ad esercitare le funzioni ai sensi dell'articolo 24.

 

     Art. 24. Differimento dell'efficacia.

     1. L'esercizio delle funzioni dell'Agenzia ha inizio dal giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'art. 5, 4° comma, della L.R. 22 marzo 1993, n. 15 con la quale si approva il piano di liquidazione dell'E T S A F.

     2. Limitatamente agli adempimenti previsti dagli art. 5 e 7, attinenti alla costituzione degli organi, la legge entra in vigore nei tempi ordinari.

 

     Art. 25. Norma transitoria.

     Con l'entrata in vigore della presente legge decadono coloro che sono incompatibili con le disposizioni contenute nella medesima se entro 30 giorni da tale data non effettuano l'opzione che ne rimuove la causa [19].


[1] Abrogata dall'art. 16 della L.R. 9 gennaio 2009, n. 2.

[2] Comma modificato dall’art. 1 della L.R. 31 agosto 1994, n. 73 e così sostituito dall’art. 1 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 11.

[3] Lettera aggiunta con art. 2 L.R. 31 agosto 1994, n. 73.

[4] Lettera aggiunta con art. 2 L.R. 31 agosto 1994, n. 73.

[5] Lettera aggiunta dall’art. 2 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 11.

[6] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 11.

[7] Lettera aggiunta con art. 2 L.R. 31 agosto 1994, n. 73.

[8] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 febbraio 1996, n. 16.

[9] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 febbraio 1996, n. 16. Vedi errata corrige in B.U. 17 aprile 1996, n. 22.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 29 febbraio 1996, n. 16.

[11] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 1998, n. 55.

[12] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 1998, n. 55.

[13] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 29 febbraio 1996, n. 16.

[14] Comma così sostituito dall'art. 58 della L.R. 27 luglio 2007, n. 40.

[15] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 31 ottobre 2001, n. 53.

[16] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 31 ottobre 2001, n. 53.

[17] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 1998, n. 55.

[18] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 1998, n. 55.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 febbraio 1996, n. 16.