§ 2.1.272 - L.R. 9 gennaio 2009, n. 2.
Nuova disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:09/01/2009
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Organi dell'ARSIA
Art. 3.  Il direttore
Art. 4.  Funzioni del direttore
Art. 5.  Collegio dei revisori
Art. 6.  Funzioni del collegio dei revisori
Art. 7.  Comitato tecnico scientifico
Art. 8.  Vigilanza
Art. 9.  Personale
Art. 10.  Programmazione
Art. 11.  Bilancio di previsione e bilancio di esercizio
Art. 12.  Regolamento di amministrazione e contabilità
Art. 13.  Finanziamento e bilancio
Art. 14.  Patrimonio
Art. 15.  Norme transitorie
Art. 16.  Norme finali


§ 2.1.272 - L.R. 9 gennaio 2009, n. 2. [1]

Nuova disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA).

(B.U. 16 gennaio 2009, n. 1)

 

Art. 1. Oggetto

1. L’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA), già istituita con legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 (Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale “ARSIA”), è organismo tecnico operativo e strumentale della Regione, con personalità giuridica di diritto pubblico e dotato di autonomia amministrativa e gestionale, nei limiti previsti dalla presente legge.

2. Al fine di favorire lo sviluppo integrato dei territori rurali, la competitività delle imprese agricole e forestali, la qualità e la sicurezza delle produzioni agroalimentari, la multifunzionalità delle attività agricole e la diffusione dei processi produttivi sostenibili, l’ARSIA:

a) persegue la sinergia e l’integrazione tra mondo scientifico e sistema produttivo, promuovendo lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione e sviluppando azioni di sostegno alla diffusione e al trasferimento dell’innovazione nel settore agricolo, forestale ed agroindustriale;

b) assume iniziative di formazione e di aggiornamento dei tecnici in raccordo con il sistema regionale della formazione;

c) gestisce sistemi di informazione, monitoraggio e supporto finalizzati allo sviluppo agricolo e rurale anche attraverso l’attivazione di reti tematiche;

d) svolge attività di coordinamento tecnico dei servizi di sviluppo agricolo e rurale nonché attività di assistenza tecnica specialistica in materia di difesa delle colture agrarie e delle foreste, di informazione agrometeorologica, di tutela della sicurezza degli operatori agricoli e forestali, della salvaguardia dell’ambiente naturale, del risparmio energetico e della razionalizzazione dei mezzi di produzione con particolare attenzione ai temi legati all’uso corretto delle risorse idriche;

e) realizza analisi di scenario settoriali e territoriali, la rilevazione e la raccolta di dati sui sistemi produttivi agricolo-forestali e dei territori rurali;

f) realizza azioni di sostegno per lo sviluppo dell’innovazione in acquacoltura e per le produzioni ittiche nonché per la corretta gestione della fauna selvatica;

g) svolge attività per la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, per l’introduzione dei sistemi di qualità in agricoltura, per la tutela della biodiversità attraverso la valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali;

h) svolge attività di controllo tecnico e di vigilanza sui prodotti e sui processi produttivi agricoli ed agroalimentari; svolge inoltre le attività del servizio fitosanitario regionale;

i) partecipa, in raccordo con la Giunta regionale, a progetti di interesse interregionale, nazionale, comunitario e internazionale;

j) svolge le altre attività attribuite da leggi o da atti di programmazione regionali.

3. L’ARSIA esercita le attività di cui al comma 2 ai sensi dell’articolo 10.

4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera h) il personale dell’ARSIA può accedere alle strutture e alle sedi di produzione, trasformazione e commercializzazione, richiedere i dati, le informazioni, i documenti necessari ed effettuare prelievi di campioni.

 

     Art. 2. Organi dell'ARSIA

1. Sono organi dell’ARSIA:

a) il direttore;

b) il collegio dei revisori.

 

     Art. 3. Il direttore

1. Il direttore rappresenta legalmente l’ARSIA ed è responsabile della gestione complessiva della medesima, nel rispetto delle direttive della Regione.

2. Il direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale, a norma della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili all’Agenzia per entità di bilancio e complessità organizzativa.

3. Il direttore resta in carica cinque anni e l’incarico è rinnovabile una sola volta.

4. I contenuti del contratto di diritto privato che disciplina il rapporto di lavoro del direttore sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

5. L’incarico di direttore non è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo.

6. Il trattamento economico del direttore è determinato con riferimento agli emolumenti spettanti, ai sensi dei contratti collettivi, ai dirigenti regionali di ruolo, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato e, comunque, in misura non superiore a quella del responsabile di area di coordinamento.

7. Per quanto non previsto dalla presente legge, al direttore si applicano le disposizioni della l.r. 5/2008.

 

     Art. 4. Funzioni del direttore

1. Il direttore:

a) rappresenta legalmente l’ARSIA e ne cura la gestione tecnica e amministrativa;

b) adotta il bilancio preventivo economico, il bilancio di esercizio e il piano annuale di attività;

c) adotta il regolamento di amministrazione e contabilità;

d) adotta i provvedimenti in materia di personale;

e) assume tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell’ARSIA.

 

     Art. 5. Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), nominati dal Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente.

2. Il collegio resta in carica per cinque anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.

3. Il collegio dei revisori delibera validamente anche con la presenza di due componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. In assenza del presidente, prevale il voto del membro più anziano.

4. I compensi per il collegio dei revisori sono così determinati:

a) al presidente del collegio dei revisori spetta un’indennità annua pari al 15 per cento del compenso spettante al direttore, esclusa la retribuzione di risultato;

b) ai membri del collegio dei revisori spetta un’indennità annua pari al 10 per cento del compenso spettante al direttore, esclusa la retribuzione di risultato.

5. Ai componenti il collegio dei revisori residenti in sede diversa da quella dell’ARSIA, è dovuto inoltre, quando si rechino alle sedute dell’organo di controllo, il rimborso delle spese in analogia a quanto previsto dalla normativa vigente per i dirigenti regionali.

6. Per quanto non previsto dalla presente legge, al collegio dei revisori si applicano le disposizioni della l.r. 5/2008.

 

     Art. 6. Funzioni del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali anche collaborando con l’organo di vertice su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.

2. Il collegio dei revisori controlla inoltre l’intera gestione, in base a criteri di efficienza e di tutela dell’interesse pubblico perseguito da ARSIA.

3. E’ obbligatorio acquisire il parere del collegio dei revisori, reso collegialmente, sul bilancio preventivo e sul bilancio di esercizio.

 

     Art. 7. Comitato tecnico scientifico

1. Il comitato tecnico scientifico (di seguito comitato) è organismo di consulenza tecnica per la gestione dell’ARSIA.

2. Il comitato è composto da otto membri nominati dal Presidente della Giunta regionale di cui:

a) tre membri in rappresentanza delle università della Toscana;

b) un membro in rappresentanza del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

c) un membro in rappresentanza del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA);

d) tre membri in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Il comitato elegge nel suo seno il presidente, il quale provvede alle convocazioni delle riunioni e all’organizzazione dell’attività.

4. Il comitato si esprime sul piano di cui all’articolo 10 e, su richiesta del direttore, in ordine a specifici argomenti.

5. Ai lavori del comitato partecipa il direttore o un suo delegato esperto sui problemi oggetto di discussione.

6. Ai componenti del comitato è riconosciuto se residenti in sede diversa da quella dell’ARSIA, il solo rimborso delle spese, in analogia a quanto previsto per i dirigenti regionali.

7. Per quanto non previsto dalla presente legge al comitato si applicano le disposizioni della l.r. 5/2008.

 

     Art. 8. Vigilanza

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione dell’ARSIA e può disporre ispezioni mediante la nomina di uno o più ispettori scelti tra il personale regionale dirigente al fine di verificare il regolare funzionamento dell’ARSIA.

2. I poteri sostitutivi regionali nei confronti degli organi dell’ARSIA sono esercitati ai sensi della normativa regionale vigente in materia di commissari nominati dalla Regione.

 

     Art. 9. Personale

1. Il personale dell’ARSIA appartiene al ruolo del personale regionale e ad esso si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto regioni e autonomie locali.

2. Nell’ambito della dotazione organica del ruolo unico regionale, la Giunta regionale, con propria deliberazione, determina, su proposta del direttore, la dotazione organica dell’ARSIA.

 

     Art. 10. Programmazione

1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, definisce, nel rispetto degli atti di programmazione regionale, le direttive per la redazione della proposta del piano annuale di attività relativo all’anno successivo. Le direttive sono inviate alla commissione consiliare competente che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento; scaduto il termine la Giunta regionale può procedere all’approvazione delle stesse.

2. La proposta di piano è trasmessa entro il 31 ottobre di ogni anno alla Giunta regionale, la quale, entro il 31 dicembre, la approva e ne dà comunicazione al Consiglio regionale.

3. L’ARSIA presenta alla Giunta regionale una relazione sull’avanzamento del piano secondo le indicazioni contenute nel piano stesso.

 

     Art. 11. Bilancio di previsione e bilancio di esercizio

1. L’esercizio finanziario dell’ARSIA inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.

2. Il bilancio preventivo economico è adottato dal direttore entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello cui si riferisce.

3. Il bilancio di esercizio è adottato dal direttore entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce.

4. Il bilancio preventivo economico, corredato dalla relazione del collegio dei revisori, è trasmesso dal direttore alla Giunta regionale che l’approva, previo parere del Consiglio regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento.

5. Il bilancio di esercizio è trasmesso dal direttore alla Giunta regionale, corredato dalla relazione del collegio dei revisori. La Giunta regionale lo invia al Consiglio regionale per l’approvazione.

6. Il bilancio di previsione si compone del conto economico, della nota integrativa e del piano annuale degli investimenti. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa ed è redatto secondo i principi di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. La struttura del bilancio di esercizio e del bilancio di previsione si conforma allo schema deliberato dalla Giunta regionale.

7. Il bilancio di previsione è corredato da una relazione del direttore che evidenzia i rapporti tra il piano di attività e le previsioni economiche.

8. Il bilancio di esercizio è corredato da una relazione del direttore che evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.

 

     Art. 12. Regolamento di amministrazione e contabilità

1. Il regolamento di amministrazione e contabilità dell’ARSIA adottato dal direttore, è approvato dalla Giunta regionale e definisce, fra l’altro, i criteri e le modalità per il funzionamento dell’ARSIA.

 

     Art. 13. Finanziamento e bilancio

1. Il finanziamento dell’ARSIA è assicurato mediante:

a) finanziamento annuale della Regione finalizzato alle attività del piano di cui all’articolo 10 e comprensivo delle risorse per le spese di funzionamento;

b) risorse derivanti dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari;

c) proventi dei servizi;

d) eventuali ulteriori entrate.

2. Alla quantificazione del contributo di cui al comma 1, lettera a), la Regione provvede annualmente con legge di bilancio.

 

     Art. 14. Patrimonio

1. L’ARSIA ha un proprio patrimonio mobiliare che può essere incrementato con ulteriori acquisizioni.

 

     Art. 15. Norme transitorie

1. Gli organi dell’ARSIA e il comitato tecnico scientifico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono in carica fino alla naturale scadenza del loro mandato mantenendo il trattamento economico in essere.

2. L’amministratore dell’ARSIA in carica alla data di entrata in vigore della presente legge assume il titolo di direttore e svolge le funzioni di cui all’articolo 4.

3. Il collegio dei revisori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge svolge le funzioni di cui all’articolo 6.

4. Il comitato tecnico scientifico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge svolge le funzioni di cui all’articolo 7.

 

          Art. 16. Norme finali

1. La legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 (Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale “ARSIA”), è abrogata.

2. L’ARSIA adotta la contabilità economica con decorrenza dal 1° gennaio 2010.

3. Le funzioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h), relative al servizio fitosanitario regionale, sono svolte dall’ARSIA conseguentemente al trasferimento delle risorse professionali e finanziarie a ciò necessarie. A tale scopo entro trecentosessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, previo accordo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati, provvede alla predisposizione e all’adozione degli atti necessari al trasferimento delle medesime dall’Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPAT) [2].


[1] Abrogata dall'art. 23 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[2] Comma così sostituito dall'art. 68 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.