§ 71.3.170 - Legge 15 febbraio 1989, n. 51 .
Attribuzione dell'indennità giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:15/02/1989
Numero:51


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, è attribuita, con le modalità in essa previste, al personale amministrativo del Consiglio di Stato e [...]


§ 71.3.170 - Legge 15 febbraio 1989, n. 51 [1].

Attribuzione dell'indennità giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali.

(G.U. 17 febbraio 1989, n. 40).

 

     Art. 1.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, è attribuita, con le modalità in essa previste, al personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato e dei tribunali militari, nonché al personale civile del Ministero della difesa, inquadrato nella IV e V qualifica funzionale distaccato temporaneamente, in attesa dell'istituzione di appositi ruoli organici, a prestare servizio presso gli uffici giudiziari della giustizia militare, limitatamente ad un contingente massimo di 173 unità [2] .

     2. Per il personale dirigente e qualifiche equiparate, le misure del beneficio di cui al comma 1 sono pari a quelle risultanti dalla tabella allegata alla legge 22 giugno 1988, n. 221.

     3. Per il personale appartenente alle qualifiche funzionali le misure del beneficio di cui al comma 1 sono pari a quelle stabilite, per le corrispondenti qualifiche funzionali del Ministero di grazia e giustizia, dal decreto previsto dall'art. 2, comma 1, della legge 22 giugno 1988, n. 221.

     4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato per gli anni 1989, 1990 e 1991 in lire 63.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Attribuzione dell'indennità giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali".


[1] Per un’interpretazione autentica della presente legge vedi l'art. 3 della L. 24 dicembre 1993, n. 537.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 20 ottobre 1996, n. 525.