Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.3 personale |
Data: | 15/02/1989 |
Numero: | 51 |
Sommario |
Art. 1. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, è attribuita, con le modalità in essa previste, al personale amministrativo del Consiglio di Stato e [...] |
§ 71.3.170 - Legge 15 febbraio 1989, n. 51 [1].
Attribuzione dell'indennità giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali.
(G.U. 17 febbraio 1989, n. 40).
1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 l'indennità prevista dalla
2. Per il personale dirigente e qualifiche equiparate, le misure del beneficio di cui al comma 1 sono pari a quelle risultanti dalla tabella allegata alla
3. Per il personale appartenente alle qualifiche funzionali le misure del beneficio di cui al comma 1 sono pari a quelle stabilite, per le corrispondenti qualifiche funzionali del Ministero di grazia e giustizia, dal decreto previsto dall'art. 2, comma 1, della
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato per gli anni 1989, 1990 e 1991 in lire 63.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Attribuzione dell'indennità giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali".
[1] Per un’interpretazione autentica della presente legge vedi l'art. 3 della
[2] Comma così modificato dall'art. 2 della