§ 2.1.74 - L.R. 23 luglio 1991, n. 37.
Personale trasferito ad altri Enti. Norme in materia di trattamento di fine rapporto.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:23/07/1991
Numero:37


Sommario
Art. 1.      Alla legge regionale 11 settembre 1989, n. 62, recante norme per l'assegnazione del personale, dei mezzi finanziari per oneri aggiuntivi e dei beni agli enti locali per l'esercizio delle [...]
Art. 2.      La protrazione alla data di cessazione del servizio presso l'ente di destinazione del beneficio di cui al combinato disposto degli artt. 150, 151 e 152 della legge regionale 21 agosto 1989, n. [...]
Art. 3.      Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 2, previsti per l'anno 1991 in L. 100.000.000, si fa fronte con la variazione di bilancio di cui al successivo articolo e, per gli anni [...]
Art. 4.      Gli stati di previsione di competenza e di cassa della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1991 sono così modificati, per analogo importo:


§ 2.1.74 - L.R. 23 luglio 1991, n. 37. [1]

Personale trasferito ad altri Enti. Norme in materia di trattamento di fine rapporto.

(B.U. 26 luglio 1991, n. 44).

 

Art. 1.

     Alla legge regionale 11 settembre 1989, n. 62, recante norme per l'assegnazione del personale, dei mezzi finanziari per oneri aggiuntivi e dei beni agli enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate, è apportata la seguente modificazione:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     La protrazione alla data di cessazione del servizio presso l'ente di destinazione del beneficio di cui al combinato disposto degli artt. 150, 151 e 152 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51, prevista dal comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 11 settembre 1989, n. 62, è estesa al personale trasferito al Consorzio Intercomunale per l'organizzazione delle risorse idriche e la gestione dell'acquedotto del Fiora a norma dell'art. 3 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 23. I relativi oneri sono a carico della Regione Toscana che provvede direttamente alla liquidazione e all'erogazione del beneficio.

 

     Art. 3.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 2, previsti per l'anno 1991 in L. 100.000.000, si fa fronte con la variazione di bilancio di cui al successivo articolo e, per gli anni successivi, sarà fatto fronte con i fondi che saranno stanziati dalle leggi di bilancio.

 

     Art. 4.

     Gli stati di previsione di competenza e di cassa della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1991 sono così modificati, per analogo importo:

     (Omissis).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.