§ 4.1.52 - L.R. 5 marzo 1985, n. 23.
Assegnazione delle funzioni relative alla gestione dell'acquedotto del Fiora.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:05/03/1985
Numero:23


Sommario
Art. 1.      Le funzioni relative all'esercizio e alla gestione degli impianti e servizi dell'Acquedotto del Fiora, di cui all'art. 9 - 1° comma della legge 30.4.1976 n. 386 e all'art. 23 - 2° comma della [...]
Art. 2.      L'ETSAF, assegnatario dei beni, attività e passività provvederà con apposito provvedimento alla loro individuazione e alla conseguente assegnazione al consorzio Intercomunale per [...]
Art. 3.      Il trasferimento del personale regionale necessario all'esercizio delle funzioni trasferite sarà effettuato entro un anno dall'entrata in vigore della legge, a condizione che il Consorzio abbia [...]


§ 4.1.52 - L.R. 5 marzo 1985, n. 23.

Assegnazione delle funzioni relative alla gestione dell'acquedotto del Fiora.

 

Art. 1.

     Le funzioni relative all'esercizio e alla gestione degli impianti e servizi dell'Acquedotto del Fiora, di cui all'art. 9 - 1° comma della legge 30.4.1976 n. 386 e all'art. 23 - 2° comma della L.R. 18.10.1977 n. 72 sono esercitate dal Consorzio Intercomunale per l'organizzazione delle risorse idriche e la gestione dell'Acquedotto del Fiora, con sede in Grosseto.

 

     Art. 2.

     L'ETSAF, assegnatario dei beni, attività e passività provvederà con apposito provvedimento alla loro individuazione e alla conseguente assegnazione al consorzio Intercomunale per l'organizzazione delle risorse idriche e la gestione dell'acquedotto del Fiora.

     A decorrere dalla data in cui sarà esecutivo ai sensi di legge il provvedimento di cui al precedente comma, il Consorzio Intercomunale subentra nell'esercizio delle funzioni assegnategli ai sensi della presente legge, ivi compresa la gestione della liquidazione dei rapporti attivi e passivi determinati ai sensi del precedente comma.

 

     Art. 3.

     Il trasferimento del personale regionale necessario all'esercizio delle funzioni trasferite sarà effettuato entro un anno dall'entrata in vigore della legge, a condizione che il Consorzio abbia definito la propria pianta organica.

     Il trasferimento del personale nei posti dell'organico del Consorzio sarà effettuato sulla base delle opzioni presentate dal personale e successivamente, d'ufficio, fino al concorso dei posti in organico.

     Le modalità di attuazione di quanto previsto ai comma precedenti formeranno oggetto di contrattazione con le OO.SS. E' garantita in ogni caso al personale la posizione economica e giuridica in godimento all'atto del trasferimento.

     In concomitanza col trasferimento del personale verranno soppressi i corrispondenti posti del ruolo unico regionale.

     Fino al trasferimento, il personale prosegue la propria attività con modalità definite dalla Giunta regionale in rapporto con gli organi del Consorzio.